PROTOCOLLO DI INTESA

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Giustizia Minorile Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI DIAGNOSI E CURA DEI MINORI TOSSICODIPENDENTI, ALCOLDIPENDENTI ED ABUSATORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

CONSIDERATI i progetti sperimentali di diagnosi e cura nonché gli interventi psico-socio-educativi e sanitari rivolti ai minori d area penale assuntori di sostanze stupefacenti realizzati a decorrere dal 2001 dalla Azienda Sanitaria Locale Milano (d ora in poi A.S.L.) in accordo con la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia (d ora in poi C.G.M.) e in collaborazione con le Direzioni dell Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano (d ora in poi I.P.M.), dell Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano (d ora in poi U.S.S.M.) e del Centro di Prima Accoglienza di Milano (d ora in poi C.P.A.); VISTA l avvenuta messa a regime di tali interventi grazie alla stabilizzazione di idonea équipe multi professionale afferente la struttura semplice Minori funzionalmente collocata nell ambito dell organizzazione aziendale della A.S.L. di Milano riferita ai Servizi del Dipartimento Dipendenze; VERIFICATA la preoccupante diffusione dei comportamenti di abuso, delle esperienze tossicofiliche e delle pratiche di policonsumo che caratterizzano quote elevate della popolazione minorile sottoposta a procedimento penale, così come documentato dalle numerose relazioni di verifica degli interventi svolti e con le rilevazioni statistiche effettuate sul campo nel corso delle attività di cui sopra; CONFERMATA la necessità di programmare e di consolidare detti interventi di diagnosi e cura in una dimensione attenta alle esigenze educative dei minori, tale da consentire ai minori in oggetto di ricevere prestazioni in grado di contrastare le compromissioni sanitarie, psichiche ed evolutive derivanti dalle esperienze di abuso o dalle condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti; CONDIVISA l esigenza che tali interventi debbano espletarsi in un regime di collaborazione e di accordo tra i Servizi della Giustizia Minorile e il Servizio Sanitario Locale al fine consentire, nell ambito delle rispettive competenze istituzionali, adeguati ambiti comuni di programmazione, di sviluppo e di verifica degli interventi; RITENUTO che l assistenza ai minori in oggetto deve essere prestata nel rispetto: della normativa sulle tossicodipendenze di cui al Testo Unico del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e della legge 18 febbraio 1999 n. 45 in materia di Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e di personale dei Servizi per le Tossicodipendenze; del D.P.C.M. del 1 aprile 2008 concernente il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria, con particolare riferimento a quanto esposto dall Allegato A.) nei punti di cui agli interventi con le dipendenze e con i minori d area penale; del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 recante le Disposizioni sul Processo Penale Minorile e del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 sulle Norme di attuazione e di coordinamento dei Servizi della Giustizia Minorile; del R.D.L. 1404/34 istitutivo dei Tribunali per i Minorenni; delle Legge 22 dicembre1975 n. 685 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; della legge regionale n. 34 del 14 dicembre 2004 recante Politiche regionali per i minori ; della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario ; dei principi della normativa vigente di cui alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all Ordinamento Penitenziario; del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 Regolamento di esecuzione dell Ordinamento Penitenziario ; del Decreto Ministeriale del 24 marzo 2000 per la tutela della salute in ambito penitenziario; della Legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 sulla tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia; 2

RITENUTO che l assistenza ai minori deve altresì essere prestata in considerazione: dell Accordo quadro regionale in materia penale adulti e minori D.G.R. numero 18409 del 30 luglio 2004; della D.g.r. 7 aprile 2003 n.7/12621 Progetto Regionale dipendenze con riferimento alla Legge regionale n. 31/97 della Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/09502 del 27 maggio 2009 ove si richiama il Piano Socio-sanitario regionale 2007-2009; della circolare n.13 del 27 ottobre 2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia; delle Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria emanate nel marzo 2008 dalla Commissione nazionale interministeriale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli enti locali e il volontariato TUTTO CIÒ PREMESSO TRA la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, rappresentata dalla dott.ssa Flavia Croce E la Direzione Generale dell Azienda Sanitaria Locale di Milano, rappresentata dal dott. Walter G. Locatelli SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1. Ambiti di applicazione Il presente Protocollo di Intesa disciplina il rapporto tra l A.S.L. e il C.G.M. per l organizzazione e la realizzazione degli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione a favore dei minori con procedimento penale in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, siano essi condotti in C.P.A., ristretti in I.P.M. o di competenza dell U.S.S.M. Si raccomanda che le collaborazioni in materia sanitaria e di tutela della salute tra la A.S.L. ed altri enti ospedalieri o socio-sanitari ai quali siano attribuiti mandati di intervento con i minori di cui sopra, si esplichino tenendo conto delle impegni assunti con il presente Protocollo di Intesa, andando con ciò a rinforzare una coerenza operativa nell interesse dei minori ed a favorire l integrazione interistituzionale degli interventi posti in essere. Articolo 2. Procedure operative La A.S.L. assicura l operatività di un équipe multidisciplinare per la realizzazione di interventi sanitari e psico-socio-educativi rivolti ai minori con procedimento penale tossicodipendenti, alcoldipendenti o con problematiche riferibili all assunzione di sostanze stupefacenti. 3

Per la realizzazione degli interventi di propria competenza la A.S.L. può altresì operare in regime di convenzionamento con gli Enti Ausiliari e con organizzazioni riconosciute del privato sociale. Gli interventi effettuabili sono riferiti alla realizzazione di azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute dei minori e debbono perciò esplicarsi nella forma della adesione volontaria del minore agli stessi, in assenza di obbligatorietà alla cura salvo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge. Tutte le azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche debbono effettuarsi in regime di consenso informato e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili. Il minore deve essere informato dagli operatori della A.S.L. nel caso in cui sia prodotta relazione da trasmettersi al competente Servizio della Giustizia Minorile e all Autorità Giudiziaria ai fini del procedimento penale in corso. Le specifiche procedure collaborative tra la A.S.L. e i Servizi della Giustizia Minorile, che hanno in carico il minore destinatario degli interventi, sono disciplinate da idonei Accordi Operativi distintamente sottoscritti tra la Direzione della Struttura Complessa della A.S.L. cui afferisce la struttura semplice Minori e le Direzioni del C.P.A., dell U.S.S.M. e dell I.P.M. Gli Accordi Operativi di cui sopra devono tenere conto delle effettive disponibilità di risorse in merito all erogazione delle prestazioni professionali e specialistiche per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei minori tossicodipendenti o con problematiche riferite alle condotte di abuso, nonché delle eventuali variazioni intervenute nelle strutture organizzative dei Servizi. Tali Accordi Operativi sono quindi soggetti a periodici aggiornamenti e a revisioni concordate tra le parti. Detti Accordi Operativi, per quanto tra loro distinti, debbono configurare una modalità di intervento coerente in grado di garantire le collaborazioni in ogni fase della permanenza del minore nel circuito penale e la continuità terapeutica degli interventi posti in essere. La Direzione del C.G.M. si impegna ad assicurare la puntuale conoscenza del contenuto di ciascun Accordo Operativo tra gli operatori di tutti i Servizi della Giustizia Minorile, favorendone la condivisione e promuovendo la piena collaborazione nel rispetto degli impegni assunti. Le Direzioni dell I.P.M., del C.P.A. e dell U.S.S.M. sono chiamate a tutelare le condizioni effettive di collaborazione operativa tra gli operatori della A.S.L. e gli operatori dei rispettivi Servizi, anche per il tramite di periodiche riunioni di lavoro interistituzionale. La condizione di tossicodipendenza o di alcoldipendenza di un minore può essere attestata con le seguenti modalità: certificazione di tossicodipendenza o di alcoldipendenza rilasciata dai competenti Servizi territoriali aventi in carico il minore; certificazione di tossicodipendenza o di alcoldipendenza emessa dagli operatori della s.s. Minori della A.S.L. a seguito di valutazione diagnostica. In assenza degli indicatori clinici conformi a parametri accreditati attestanti lo stato di dipendenza, la condizione di problematicità evolutiva e sanitaria riferita all abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive da parte del minore può essere rilevata a seguito di anamnesi e valutazione psico-socio-educativa e sanitaria effettuata dall équipe multidisciplinare della s.s. Minori della A.S.L.. Nei confronti dei minori tossicodipendenti, alcoldipendenti od abusatori problematici può essere disposto uno specifico programma individuale psico-socio-educativo e/o sanitario. I programmi individuali devono essere concordati con l operatore della Giustizia Minorile referente per il minore in oggetto, dovendosi integrare col complessivo percorso educativo intrapreso dal ragazzo. 4

Nel caso di collocamento in Comunità terapeutica di minori tossicodipendenti o alcoldipendenti aventi certificato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza gli oneri saranno assunti dallla A.S.L. secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Articolo 3. Sedi dell intervento È a carico della Direzione dell I.P.M. la messa a disposizione di adeguati locali per l effettuazione delle attività sanitarie ed ambulatoriali della A.S.L. in Istituto Penale, per la realizzazione dei colloqui psico-sociali, per la conduzione educativa di gruppi di minori e per le attività di équipe, di segreteria e di riunione tra gli operatori. È a carico della Direzione del C.P.A. la messa a disposizione di adeguati locali per la realizzazione dei colloqui di inquadramento diagnostico precoce dei minori ivi condotti. È a carico della A.S.L. l attivazione di adeguate sedi territoriali esterne non connotate in termini stigmatizzanti per i minori (denominate Spazio Blu) ove erogare prestazioni psico-socio-educative e sanitarie nei confronti dei minori in carico che non siano detenuti. Articolo 4. Formazione degli operatori Il responsabile della s.s. Minori della A.S.L. informa la Direzione del C.G.M. e le Direzioni dei Servizi della Giustizia Minorile sulle iniziative di formazione e aggiornamento del personale nel settore delle tossicodipendenze, delle alcoldipendenze e delle condotte di abuso, con particolare riferimento al mondo giovanile e ai nuovi consumi, al fine di consentire la partecipazione alle stesse anche degli operatori del Ministero della Giustizia. La Direzione del C.G.M. e la Direzione della Struttura Complessa cui afferisce la s.s. Minori della A.S.L. si impegnano a promuovere iniziative congiunte di aggiornamento e di formazione rivolte agli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile, agli agenti di polizia penitenziaria e agli operatori della A.S.L., al fine di favorire lo sviluppo delle rispettive competenze, di rinforzare le collaborazioni operative e di permettere una piena attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo di Intesa. Articolo 5. Coordinamento degli interventi di cura e prevenzione La realizzazione di interventi di prevenzione specifica delle dipendenze effettuati nei confronti dei minori con procedimento penale da parte dei Servizi aventi titolarità ed appropriato mandato istituzionale, deve essere svolta in raccordo con il Responsabile della s.s. Minori della A.S.L. al fine di rinforzare le rispettive operatività collocandole in un quadro di collaborazione e di coerenza metodologica. Progetti ed interventi di contrasto alle dipendenze o di prevenzione specifica delle dipendenze rivolti ai minori d area penale ed erogati da enti od agenzie del Terzo Settore devono essere svolti in collaborazione ed integrazione con gli interventi effettuati dagli operatori della s.s. Minori della A.S.L. al fine di evitare sovrapposizioni operative, incoerenze metodologiche o dispersione di risorse. 5

Articolo 6. Funzioni di programmazione La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile, la Direzione della Struttura Complessa cui afferisce la s.s. Minori della A.S.L. e la Direzione del Dipartimento Dipendenze della A.S.L. esercitano funzioni di programmazione generale, di verifica delle operatività e di valutazione dell efficacia interistituzionale delle collaborazioni intraprese. Nell ambito delle azioni di programmazione generale sono individuate le priorità strategiche e concordate le modalità tecniche od istituzionali con le quali perseguire congiuntamente l attivazione di risorse aggiuntive od il potenziamento degli interventi in un ottica di sistema, favorendo altresì la sperimentazione di prassi innovative di intervento. Tale implementazione è da intendersi sia nei termini di sviluppo nelle erogazione di prestazioni psico-socio-educative e sanitarie rivolte ai minori, sia con riferimento al potenziamento e alla specializzazione delle strutture comunitarie accreditate per il collocamento dei minori d area penale abusatori di sostanze, sia con riferimento alla realizzazione di ricerche sociali, epidemiologiche o statistiche. A tal fine le Direzioni in oggetto, nell ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad informarsi reciprocamente in merito ad eventuali fonti di finanziamento che possano rendersi disponibili presso i propri Enti od a risorse finanziarie che possano essere attingibili, anche nella forma della partecipazione a bandi regionale, nazionali od europei per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sviluppo di cui sopra. Articolo 7. Disposizioni finali Il presente Protocollo di Intesa ha validità biennale. Della stipula del presente Protocollo devono essere adeguatamente informati l Autorità Giudiziaria Minorile nonché tutti gli enti e i soggetti operativi in area penale minorile e nel campo del trattamento delle dipendenze. Milano, 15 dicembre 2010 Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia Il Dirigente Dr.ssa Flavia CROCE Azienda Sanitaria Locale di Milano Il Direttore Generale Dott. Walter G. LOCATELLI 6