Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 98 20.03.2015 Dividendi. Società di persone e imprenditori individuali Indicazioni in UNICO 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche Il trattamento fiscale degli utili da partecipazioni italiane ed estere percepite dalle persone fisiche imprenditori è disciplinato dall art. 59 del T.U.I.R. che richiama l art. 47. L art. 59 del T.U.I.R. prevede che Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all articolo 73, [ ] concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40% (49,72% dal 2008) del loro ammontare, nell esercizio in cui sono percepiti. Si applica l articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. In sintesi: i dividendi percepiti da persone fisiche nell esercizio di attività di impresa subiscono lo stesso trattamento previsto per gli utili da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti privati non imprenditori; la tassazione avviene sul 40% (49,72%) e si ha un assenza di ritenute alla fonte; non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Premessa In via preliminare è opportuno sottolineare che gli utili da partecipazione, qualora il contribuente svolga attività d impresa, rientrano nel novero dei redditi d impresa 1, con conseguente impossibilità di applicare una ritenuta alla fonte. 1 Art. 48 del T.U.I.R. 1
È quanto si evince dall art. 27, co. 5, D.P.R. 600/1973, il quale prevede che Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, facenti parte del patrimonio aziendale dell imprenditore individuale e delle società di persone, non si applica quindi la ritenuta a condizione che sia dichiarata, all atto della percezione, la sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi all impresa. Persone fisiche imprenditori Ciò detto va altresì evidenziato che il trattamento fiscale degli utili da partecipazioni italiane ed estere percepite dalle persone fisiche imprenditori è disciplinato dall art. 59 del T.U.I.R. che richiama l art. 47. L art. 59 del T.U.I.R. prevede che Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all articolo 73, [ ] concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40% (49,72% dal 2008) del loro ammontare, nell esercizio in cui sono percepiti. Si applica l articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. In sintesi: i dividendi percepiti da persone fisiche nell esercizio di attività di impresa subiscono lo stesso trattamento previsto per gli utili da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti privati non imprenditori; la tassazione avviene sul 40% (49,72%) e si ha un assenza di ritenute alla fonte; non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Si ricorda infine che esiste una presunzione assoluta di prioritaria distribuzione delle riserve di utili 2 che opera a prescindere dal percettore. Nell ipotesi di utili da partecipazione in società non residenti percepiti nell esercizio di imprese commerciali da persone fisiche imprenditori, l art. 59 rimanda all art. 47 del T.U.I.R.; quindi, concorrerà alla formazione del reddito solo il 40% o il 49,72% degli utili percepiti. Eccezione viene fatta per gli utili provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito. 2 L art. 47 c. 1 stabilisce che Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l utile dell esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2
Tabella di sintesi Dividendi percepiti da società di persone e imprenditori individuali Percipiente Di fonte italiana Di fonte estera S.n.c., S.a.s. Società semplice Concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007) dell importo percepito. Concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007) dell importo percepito. ordinaria: del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007). Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 40% (49,72%). privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC): del 100%. Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 100%. ordinaria. del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007). Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 40% (49,72%). privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC). del 100% Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 100%. 3
Dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche imprenditori Entrando nel dettaglio, i dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche imprenditori, concorreranno alla formazione del reddito nelle seguenti misure: 49,72% degli utili percepiti se formatisi post 31.12.2007; 40% degli utili percepiti se formatisi ante 31.12.2007. ESEMPIO - Tassazione dei dividendi L imprenditore Rossi detiene in regime d impresa una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel 2014 l imprenditore ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2013 per un importo di 1.000,00. A fronte di questa situazione, l imprenditore individuale nel modello UNICO SP 2014, periodo d imposta 2013, avrebbe dovuto apportare una variazione in diminuzione nel quadro RF, rigo RF55, per le imprese in contabilità ordinaria, indicando il codice 1, che corrisponde all importo degli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della dichiarazione non ancora percepiti. 1 1.000 Nell anno di percezione degli utili, invece, si dovrà apportare una variazione in aumento corrispondente al: 49,72% degli utili percepiti se formatisi post 31.12.2007; 40% degli utili percepiti se formatisi ante 31.12.2007. La suddetta variazione andrà riportate nel quadro RF, rigo RF31, indicando il codice 1, e l importo da far concorrere alla determinazione del reddito d impresa. 1 472 4
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, sarà necessario indicare nell anno di percezione degli utili l ammontare soggetto a tassazione (quadro RG, rigo RG10, colonna 7). Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori, si deve tenere conto che i questi possono preventivamente essere assoggettati a ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce. Nella determinazione delle ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il Modello OCSE stabilisce all art. 10 che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il Paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione. L ammontare da sottoporre a tassazione in Italia dunque è rappresentata dal netto frontiera, ovvero al netto delle ritenute operate nel paese di provenienza del dividendo. Si ipotizzi che l imprenditore Rossi percepisca dividendi pari ad euro 200.00,00 da una società francese. Paese estero dividendo deliberato 200.000 ritenuta convenzionale 20% 40.000 ritenuta effettiva 15% 30.000 dividendo in uscita 170.000 Italia dividendo in entrata 170.000 quota imponibile 49,72% imponibile (netto 84.524 frontiera) L ammontare che concorrerà alla formazione del reddito d impresa sarà pari ad euro 84.524. Dividendi black list Nel caso in cui il dividendo provenga da soggetti esteri residenti o localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, questo diviene imponibile per l intero ammontare percepito, tranne nei casi in cui: 5
la società estera sia stata tassata per trasparenza; qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall art. 167, co. 5, lett. b), D.P.R. 917/1986 dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si applicano le regole tema di utili di fonte estera white list. In tale caso, si avrà la seguente tassazione: 49,72% degli utili percepiti se formatisi post 31.12.2007; 40% degli utili percepiti se formatisi ante 31.12.2007. Società di persone I dividendi di fonte italiana, percepiti da una società di persone, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007) dell importo percepito. I dividendi di fonte estera: se provengono da soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria concorrono a formare il reddito nella misura del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007). Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 49,72% (40% utili formatisi fino al 31.12.2007; se erogati da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC) concorrono a formare il reddito nella misura del 100%. Il credito per imposte pagate all estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 100%. - Riproduzione riservata - 6