ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

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INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali e denominazione di vendita Indicazioni sui mangimi trasformati Condizioni per l uso delle indicazioni sui mangimi trasformati Art. 59 Art. 60 Art. 61 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art. 97 Art. 1 Loghi di produzione biologica Art. 25 Art. 57 Art. 1 Pag. 1 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le prescrizioni per l etichettatura dei mangimi stabilite dal Reg. (CE) n. 889/2008 non si applicano ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d acquacoltura. 2. In attesa dell introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri. USO DI TERMINI RIFERITI ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA 1. Ai fini del Reg. (CE) n. 834/2007, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all acquirente che il prodotto o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal Reg. (CE) n. 834/2007. In particolare i termini elencati nell allegato del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 o stabilite in virtù del medesimo. Nell etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento. 2. I termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 834/2007, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica. Nell etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 834/2007. 3. I termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l osservanza delle disposizioni relative all uso dei termini riferiti alla produzione biologic. 5. La Commissione può aggiornare l elenco dei termini stabiliti nell allegato del Reg. (CE) 834/2007. Pag. 2 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

USO DI MARCHI COMMERCIALI E DENOMINAZIONE DI VENDITA 1. I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un indicazione ai termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico. INDICAZIONI SUI MANGIMI TRASFORMATI I termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, possono essere utilizzati nell etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni: 1. i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del Reg. (CE) n. 834/2007, in particolare: a) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica e se menzionati nell allegato V e nell allegato VI del Reg. (CE) n. 889/2008; b) non è consentito l uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi di sintesi; c) la produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici; d) nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e le stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici; e) la trasformazione con l ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa; f) non è consentito l impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti; 2. i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del Reg. (CE) n. 889/2008, in particolare: a) nella composizione dei mangimi biologici trasformati, le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica, nel rispetto delle seguenti percentuali massime nell arco di 12 mesi per le specie non erbivore: Pag. 3 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

10% nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009, calcolata annualmente in percentuale di s.s. degli alimenti di origine agricola, pari al 25% della razione giornaliera; 5% nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, calcolata annualmente in percentuale di s.s. degli alimenti di origine agricola, pari al 25% della razione giornaliera; solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell'allegato V del Reg. (CE) n. 889/2008 e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. b) nella composizione dei mangimi biologici trasformati, le materie prime biologiche di origine animale possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell'allegato V del Reg. (CE) n. 889/2008 e se le limitazioni ivi previste sono rispettate; c) nella composizione dei mangimi biologici trasformati, i prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell'allegato V del Reg. (CE) n. 889/2008 e se le limitazioni ivi previste sono rispettate; d) nella composizione dei mangimi biologici trasformati, possono essere utilizzati le materie prime per mangimi di origine minerale, solo a condizione che siano stati autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell'allegato V del Reg. (CE) n. 889/2008 e se le limitazioni ivi previste sono rispettate; e) nella composizione dei mangimi biologici trasformati, possono essere utilizzati gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione, solo a condizione che siano stati autorizzati per l uso nella produzione biologica ed elencati nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 889/2008 e se le limitazioni ivi previste sono rispettate f) gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione; g) gli operatori che producono mangimi trasformati stabiliscono, aggiornano, rispettano e attuano procedure adeguate, fondate su un identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione. In particolare: adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati; effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l efficacia e registrano le relative operazioni; prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico; h) l applicazione delle suddette procedure deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica; Pag. 4 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

i) quando nell unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, la produzione di mangimi biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. In particolare l operatore: stabilisce, aggiorna, rispetta e attua procedure adeguate, fondate su un identificazione delle fasi critiche della trasformazione; adotta misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati; effettua una pulizia adeguata, ne controlla l efficacia e registra le relative operazioni; prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico; effettua le operazioni in cicli completi senza interruzione e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici; provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici; ne informa l autorità o l organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati; adotta le misure necessarie per garantire l identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici; esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un adeguata pulizia degli impianti di produzione; 3. almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è biologico. Fatti salvi i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche: «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008». CONDIZIONI PER L USO DELLE INDICAZIONI SUI MANGIMI TRASFORMATI 1. L indicazione al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, ovvero la dicitura «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008» deve essere: Pag. 5 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

a) separata dalle diciture di cui all articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio o all articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio; b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongono maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE; c) corredata, nello stesso campo visivo, dell indicazione, in peso di sostanza secca: i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico; ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica; iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii); iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola; d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico; e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica. 2. L indicazione al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco, ovvero la dicitura «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008» può essere anche corredata di un riferimento all obbligo di utilizzare i mangimi conformemente: a) all articolo 21 del Reg. (CE) n. 889/2008; b) all articolo 22 del Reg. (CE) n. 889/2008. INDICAZIONI OBBLIGATORIE I mangimi etichettati che usano i termini riferiti al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, recano un etichetta che, oltre alle indicazioni eventualmente previste dalla legge in materia di etichettatura dei mangimi, riporta le seguenti indicazioni: 4. il nome e l indirizzo dell operatore e, se diverso da quest ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; 5. il nome del prodotto accompagnato: Pag. 6 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

a) da un riferimento al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita, per i mangimi con almeno il 95% della sostanza secca del prodotto biologica; b) dalla dicitura «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008», per i mangimi che contengono quantità variabili di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche; 6. il numero di codice, attribuito dagli Stati membri, dell autorità o dell organismo di controllo cui è soggetto l operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Condizioni per l utilizzo del numero di codice: il numero di codice dell autorità o dell organismo di controllo deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, quale biologico nonché i rispettivi derivati o abbreviazioni, tipo bio, eco; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta. Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; 7. compare sulla confezione anche il logo comunitario, secondo il modello riportato nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/2008, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati. Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; 8. quando viene usato il logo comunitario, anche un indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e prende, se del caso, una delle forme seguenti: a) «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell UE; b) «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; c) «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo. La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Pag. 7 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensione e tipo di carattere che le dia maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. L uso del logo comunitario e l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell etichettatura, questa riporta anche l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Condizioni per l utilizzo del luogo di origine: il luogo di origine deve essere indicato nel modo seguente: a) compare nello stesso campo visivo del logo; b) è collocata immediatamente sotto il numero di codice dell autorità o dell organismo di controllo; Tuttavia la suddetta prescrizione si applica a decorrere dal 1 luglio 2010; 9. se del caso, l identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con i documenti contabili; Le suddette indicazioni obbligatorie sono apposte, sulle etichette, in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. LOGHI DI PRODUZIONE BIOLOGICA 1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato: a) per i mangimi trasformati che contengono quantità variabili di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche e che riportano la dicitura «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008». 2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. 3. Il logo comunitario riproduce il modello riportato nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/2008. Pag. 8 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008

4. Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell allegato XI del Reg. (CE) n. 889/2008. 5. Tuttavia l uso del logo comunitario, sulle confezioni, sarà obbligatorio a decorrere dal 1 luglio 2010; Pag. 9 di 9 Etichettatura dei mangimi 18-09-2008