Anno 2014 N. RF254. La Nuova Redazione Fiscale DECRETO COMPETITIVITÀ - PRINCIPALI NOVITÀ IN AMBITO SOCIETARIO

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Anno 2014 N. RF254 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 OGGETTO RIFERIMENTI DECRETO COMPETITIVITÀ - PRINCIPALI NOVITÀ IN AMBITO SOCIETARIO ART. 20 DL N. 91/2014 CONV. IN L. 116/2014; ARTT. 2327, 2343, 2445, 2477 C.C. CIRCOLARE DEL 02/10/2014 Sintesi: si riepilogano alcune tra le principali novità introdotte dal DL 91/2014 (cd Decreto competitività) in materia di diritto societario. Come noto, il DL 91/2014 ha introdotto numerose novità in materia di diritto societario. Nella proseguo si intende fare il punto sui seguenti aspetti: A) riduzione del capitale sociale minimo delle Spa B) controlli nelle srl C) cd. acquisti pericolosi e trasformazioni di società di persone in Spa D) iscrizione degli atti al Registro delle imprese. Nota: le modifiche in esame sono state inserite, in parte, da subito nel DL 91/2014 ed in parte in sede di conversione in legge; pertanto, la decorrenza è differenziata in relazione a ciascuna di esse. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MINIMO NELLE SPA Per effetto della modifica all art. 2327 c.c., a decorrere dal 25/06/2014: il capitale sociale minimo per la costituzione di Spa è ridotto da 120.000 a 50.000. Tale riduzione produce rilevanti conseguenze in relazione: alla costituzione della società alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria alla riduzione volontaria del capitale sociale CONSEGUENZE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA SPA In caso di costituzione di Spa con capitale minimo (oggi pari a.50.000) si osserva che ai fini del conferimenti in denaro, i versamenti da effettuare in tal sede (pari ad almeno il 25% del capitale minimo) passano ora, per le Spa pluripersonali, a.12.500 (in luogo di.30.000) Diversamente, per le Spa unipersonale, resta fermo il versamento integrale ora di.50.000. Nota: tale valore va considerato anche in caso di conferimenti in natura o di crediti (infatti, le azioni ad essi corrispondenti vanno integralmente liberate al momento della sottoscrizione - art. 2342 c. 3 CC). CONSEGUENZE IN CASO DI PERDITE RILEVANTI Riguardo ai riflessi delle novità in caso di perdite rilevanti si osserva che (art. 2447 c.c.): se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c. (ovvero - dal 25/06/2014 -.50.000) gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare: la riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo ovvero, la trasformazione della società in srl o società di persone (o, in ultima ipotesi, lo scioglimento e la liquidazione della società)

Redazione Fiscale Info Fisco 254/2014 Pag. 2 / 6 Rispetto a tali circostanze non rileva l eventualità che il precedente limite minimo, pari a.120.000, sia riportato anche nell atto costitutivo; conseguenza della nuova disciplina è che le Spa hanno maggiore possibilità di affrontare perdite senza ricorrere ad una ricapitalizzazione. CONSEGUENZE SULLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE La riduzione del capitale sociale minimo ad.50.000 impatta anche su un eventuale decisione di riduzione volontaria; in particolare, ai sensi dell art.2445 co.1 c.c., detta riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo mediante: liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti rimborso del capitale ai soci entro la nuova soglia minima di.50.000 (l art. 2413 c.c., peraltro, impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale riserva legale e riserve disponibili ed obbligazioni emesse). Nota: si rammenta che: - la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita solo dopo 90 gg dall'iscrizione nel Registro imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione; - il Tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società ha prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione (art.2445 c. 3 e 4 c.c.). CONTROLLI NELLE SRL Per effetto dell abrogazione del comma 2 dell art. 2477 C.C. l obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore delle Srl non è più collegato all entità del capitale sociale. Ciò, precisa la Relazione illustrativa del DL 91/2014, avviene per motivi sistematici e in un ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese NOMINA DELL ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE: permane solo se la società: 1) per 2 esercizi consecutivi supera 2 dei 3 limiti di cui all art. 2435-bis (cioè le soglie che obbligano alla redazione del bilancio in forma ordinaria ): totale dell attivo di Stato patrimoniale. 4.400.000, ricavi delle vendite/prestazioni. 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità). 2) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato 3) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477 co. 3 c.c.). Nelle Srl tenute alla redazione del bilancio ordinario, quindi, a prescindere dall entità del capitale sociale, resta fermo l obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore. COOPERATIVE: la modifica in esame si riflette anche sull obbligo di nomina dell organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell art. 2543, C.c. INDICAZIONI OPERATIVE Il DL 91/2014, nella sua versione originaria, non ha inserito specifiche norme volte a disciplinare l impatto dell abrogazione dell obbligo di nomina sugli attuali organi di controllo o revisori. Tuttavia, in sede di conversione in legge, il nuovo art. 20 comma 8 ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina (dell organo di controllo o del revisore legale) correlato all entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca.

Redazione Fiscale Info Fisco 254/2014 Pag. 3 / 6 DUBBIO - SINDACI: per porre termine all incarico sindacale, dunque, pare necessario attendere la deliberazione assembleare di revoca da parte dei soci; diversamente, l organo di controllo resterebbe in carica fino alla scadenza del mandato. Non dovrebbe rendersi necessario l intervento del Tribunale ex art. 2400 c. 2 CC ( la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l interessato ), posto che la revoca è già compiutamente disciplinata per legge (mancando espressa esclusione dell intervento del Tribunale, questi, ove chiamato in causa da un ricorso degli amministratori, dovrebbe comunque provvedervi con decreto); ciò anche nel caso di Collegio sindacale/sindaco unico con funzione di revisione legale. Revisore legale: è certamente sufficiente la decisione dei soci se la revoca riguarda il revisore legale; la revoca per giusta causa di tale soggetto non richiede l approvazione della delibera assembleare con decreto del Tribunale (artt. 13 DLgs.39/2010 e art. 3 DM 261/2012) INDICAZIONI STATUTARIE A fronte del venire meno dell obbligo di nomina di un organo di controllo/revisore in relazione all entità del capitale sociale, si pone la necessità di valutare i riflessi della novità sugli statuti di srl che rechino una qualche indicazione relativa a tale presupposto. Sul punto, la recente massima del Consiglio Notarile di Roma (pubblicata lo scorso 23/07/2014) ha ritenuto che, a seguito della modifiche dell'art. 2477 c.c., anche nelle srl iscritte al 25/06/2014, la presenza dell'organo di controllo: E OBBLIGATORIA NON E OBBLIGATORIA se l'atto costitutivo/statuto (oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2477 c.c.) prevede la nomina dell'organo di controllo quando: il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa la società presenta un capitale sociale >.50.000 se l'atto costitutivo/statuto si limita ad un rinvio generico all'art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge e la società espone un capitale pari o superiore a quello minimo delle Spa. La prima precisazione è destinata a ripercuotersi su tutte le srl che avevano mantenuto il capitale sociale poco al di sotto di quello minimo stabilito per le Spa (.120.000), prevedendo, in via statutaria, la nomina dell'organo di controllo in caso di capitale pari o superiore a quello minimo. Queste società dovranno ora nominare ex novo l organo di controllo o il revisore, salvo procedere ad una modifica dell atto costitutivo. Qualora, invece, le srl presentavano, al 25/06/2014, capitale sociale superiore al minimo stabilito per le Spa (.120.000), permane l obbligo dell organo di controllo o del revisore fino a quando il capitale sociale risulti pari o superiore a. 50.000. In tal caso, per liberarsi dell organo di controllo è necessario modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa; tuttavia, tale adempimento, potrebbe anche non portare ad una decisione di revoca per giusta causa, sulla base di quanto precisato dall art. 20 del DL 91/2014. Nota: l assunzione dell incarico da parte dell organo di controllo è avvenuta non solo per un obbligo di legge ma anche sulla base di un obbligo convenzionale; pertanto, si potrebbe sostenere che la modifica statutaria che elimina anche l obbligo di nomina dell organo di controllo non possa esplicare effetti sulla convenzione in corso, e l organo di controllo in carica dovrebbe continuare ad operare fino alla scadenza del mandato. Solo portando a termine l incarico, la srl non avrebbe più alcun obbligo di nomina, non solo in via legale, ma anche convenzionale.

Redazione Fiscale Info Fisco 254/2014 Pag. 4 / 6 L ORGANO DI CONTROLLO O IL REVISORE LEGALE NELLE SRL Non è più obbligatorio in relazione all entità del capitale sociale Il venir meno dell obbligo è giusta causa di revoca per l interruzione del rapporto occorre una decisione dei soci e, probabilmente, il decreto del Tribunale PROCEDURE SEMPLIFICATE PER ACQUISTI PERICOLOSI E TRASFORMAZIONI Ulteriori novità riguardano la possibilità di utilizzare metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale. La procedura semplificata di cui all art. 2343-ter c.c. viene infatti estesa anche: in relazione ai cd acquisti pericolosi di cui all art. 2343-bis alle trasformazioni di società di persone in Spa. SEMPLIFICAZIONI NEGLI ACQUISTI PERICOLOSI In relazione ai cd. acquisti pericolosi (acquisti da soci e amministratori per un corrispettivo 1/10 del capitale sociale di beni/crediti nei 2 anni dalla iscrizione alla CCIAA) non è richiesta la relazione giurata di stima (art. 2343 c.1 c.c) per l acquisto di: valori mobiliari altri beni in natura o crediti se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti se il valore attribuito risulta: pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato l acquisto a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell acquisto da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi l acquisto e conforme ai principi riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità. In tali casi, entro 30 giorni dall'autorizzazione, il verbale dell'assemblea, corredato dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter c.c., deve essere depositato a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Nota: il Consiglio Notarile di Roma (massima del 23/07/2014), ha precisato che anche ai fini in esame, la valutazione precedente di non oltre sei mesi di cui all'art. 2343- ter c.c., può consistere in una perizia finalizzata alla operazione in esame, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SPA Analoga possibilità di utilizzo dei sistemi semplificati di valutazione riconosciuti dall art. 2343-ter c.c. è riconosciuta nell ambito della trasformazione di società di persone in Spa. Infatti, per effetto della modifica del comma 2 dell art. 2500-ter del c.c. viene stabilito che: in caso trasformazione progressiva (da società di persone ad una società di capitali) il capitale della società risultante dalla trasformazione:

Redazione Fiscale Info Fisco 254/2014 Pag. 5 / 6 che continua ad essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo (cioè a valori economici) va determinato con, alternativamente: - con una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale (art. 2343 c.c.) - con la documentazione prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti (art. 2343-ter c.c.), senza quindi l intervento dell esperto del Tribunale. Sul punto, si osserva che: a) b) in caso di relazione giurata di stima, l'art. 2500-ter c.c. rinvia espressamente: alla norma che sancisce la responsabilità dell esperto (art. 2343 co. 2 c.c.) al procedimento di verifica della stima da parte dell organo amministrativo (art. 2343 co. 3 e 4) in caso di trasformazione mediante ricorso ai sistemi di valutazione alternativi, non è previsto: un rinvio esplicito alla norma che sancisce la responsabilità dell esperto né alla norma che prevede, da parte dell organo amministrativo, la verifica che non siano intervenuti fatti eccezionali tali da incidere sul valore dei beni oggetto di valutazione. ISCRIZIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE Si segnala, infine, una novità in materia di iscrizione degli atti al Registro delle imprese. Infatti, a decorrere dal 1/09/2014, al fine accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione al Registro delle imprese: quando l iscrizione è richiesta in via telematica sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata il conservatore del registro procede all iscrizione immediata dell atto. Attualmente l'ufficio camerale ha 5 giorni dal ricevimento della pratica per effettuare l'iscrizione. ATTENZIONE: in tal modo saranno evitate situazioni in cui l efficacia dell atto pubblico (cd. pubblicità dichiarativa ) viene posticipata al periodo d imposta successivo. Si pensi al caso di una Srl che si pone in liquidazione a fine 2013, ma il Registro Imprese iscrive l atto solo nel 2014; in tal caso la società non può considerarsi già liquidazione nel periodo 2013. ECCEZIONI: sono escluse della novità e, quindi, assoggettate alla disciplina previgente: a) le richieste di iscrizione riguardanti le Spa b) le altre richieste presentate dalle società (es: quelle relative alla nomina di amministratori o di esercizio dell'attività, in quanto solitamente alla base non vi è un atto pubblico) c) le iscrizioni delle imprese individuali. RESPONSABILITA : l accertamento delle condizioni richieste per l iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l atto (art. 20 co.7- bis secondo periodo del DL 91/2014 convertito). A fronte di tale novità, devono ritenersi implicitamente modificati: l art. 2189 c.c., nella parte in cui stabilisce che prima di procedere alla iscrizione, l ufficio del Registro deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l iscrizione ; le previsioni dell art.11 del DPR581/95 che si riferiscono all accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Redazione Fiscale Info Fisco 254/2014 Pag. 6 / 6 CANCELLAZIONE D UFFICIO: resta ferma la competenza del giudice del registro per la cancellazione d ufficio (art. 2191 c.c.) di iscrizioni avvenute in assenza delle condizioni richieste dalla legge. CESSIONE DELLE QUOTE DI SRL Incertezze riguardano, invece, i riflessi della nuova disciplina sul trasferimento delle quote di srl. Si deve in primo luogo notare che in relazione alla cessione di quote, l art. 2470 c.1 c.c. dispone che l efficacia dell atto: nei confronti della società (es: per esercitare il diritto di voto in Assemblea): nasce col deposito (e non dall iscrizione ) dell atto presso il Registro delle imprese nei confronti di terzi (inclusa l Agenzia delle Entrate; si pensi al caso in cui si effettua una cessione di quote di Srl trasparente a fine anno): sorge con la iscrizione. In deposito può, poi, essere effettuato: dal notaio autenticante (art. 2470 co. 2 c.c.) ovvero da un intermediario abilitato (art. 36 c. 1-bis, DL 112/2008). Inoltre, ai fini dell efficacia dell atto, al deposito deve seguire l iscrizione al Registro imprese. Art.2470 c.3 c.c: se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'«iscrizione» nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. DISALLINEAMENTO TRA DEPOSITO E ISCRIZIONE Come noto, una volta depositato, l atto, non è ancora conoscibile dai terzi; al momento del deposito, infatti, i funzionari del Registro delle imprese: rilasciano una ricevuta di protocollazione della pratica per poi svolgere le attività di controllo e, in caso di esito positivo, provvedono all iscrizione dell atto, momento dal quale si realizza la vera e propria pubblicità opponibile ai terzi. Con la protocollazione, l atto, non è ancora visibile ad una visura camerale, e pertanto l acquirente di una quota potrebbe non essere a conoscenza del fatto che vi sia un altro atto di trasferimento in corso. In tal senso, secondo Assonime (circ. 21/2009) la semplificazione perseguita con i recenti interventi in materia dovrebbe tendere a: rendere unico il momento in cui il trasferimento della partecipazione sociale acquista efficacia nei confronti della società e dei terzi. Tale momento non può che essere individuato nell iscrizione dell atto nel registro delle imprese, in quanto solo con questo adempimento si perfeziona il meccanismo pubblicitario che consente di realizzare l interesse dei terzi e della società a conoscere l identità di colui che risulta socio in un determinato momento storico. Questa soluzione, ammissibile oggi solo in via interpretativa, potrebbe garantire le esigenze di certezza del trasferimento della quota e di stabilità agli atti sociali compiuti. Per tale ragione, esigenze di certezza del trasferimento della quota e di stabilità agli atti sociali compiuti dovrebbero far propendere per una diversa interpretazione del dato letterale, individuando nell iscrizione nel Registro delle imprese il momento in cui il trasferimento della partecipazione sociale acquista efficacia nei confronti della società e dei terzi. Pertanto, con l applicazione della nuova disposizione (art. 20 c. 7-bis DL 91/2014 convertito): si risolverà il problema del disallineamento su indicato anche se, riguardando la novità il solo atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata, si privilegerebbero i notai, rispetto ai commercialisti, negli atti di cessione delle quote di srl.