EXPORT DI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

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EXPORT DI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE 29 ottobre 2015 Associazione Industriale di Novara - Corso Felice Cavallotti,25 ASL NO NOVARA - DIPARTIMENTO di PREVENZIONE Angela Maria Allegra S.C. SIAV B 1

Standard di Sicurezza Alimentare a livello europeo è definito dal Pacchetto Igiene R. 178/2002/CE Principi generali legislazione alimentare R. 852/2004/CE Igiene prodotti alimentari R. 853/2004/CE Norme specifiche alimenti origine animale R. 882/2004/CE Controlli ufficiali mangimi e alimenti salute e benessere animale 2 R. 854/2004/CE Controlli ufficiali sui prodotti di origine a.

REGOLAMENTO n.882/2004 3 Considerando (40) Per assicurare che le merci importate siano conformi o siano equivalenti alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti è necessario stabilire procedure che consentano la definizione delle condizioni di importazione e dei requisiti di certificazione a seconda dei casi. Art.2 punto 13) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità;

4 REGOLAMENTO n.882/2004 Art.23 - Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi ALLEGATO II AUTORITÀ COMPETENTI CAPO I: TEMATICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI UFFICIALI 9. Sistemi di certificazione

REGOLAMENTO n.882/2004 Art. 30, certificazione ufficiale Requisiti della certificazione: quando è necessaria, modelli di certificati, qualificazione dei certificatori, documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali, correlazione tra certificato e partita, autenticità e accuratezza delle informazioni riportate 5

Regolamento 178/2002 Artt. 17-18 Rintracciabiltà 6 Nell export la tracciabilità è collegata saldamente al concetto di lotto di produzione (condizioni tecnologiche e di rischio omogenee) con l obbligo di collegamento alla filiera documentale delle materie introdotte per la fabbricazione e dei certificati di accompagnamento del prodotto esportato.

7 Il Regolamento n. 1169/2011 non contiene articoli dedicati al lotto di produzione, la cui indicazione rimane obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE (Direttiva lotto) relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Rimane disciplinato dal D.l.gs 109/92 con l articolo 13.

8 Regolamento 2073/2005: Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Nel commercio internazionale rappresenta, in buona parte, lo standard con cui misurare l efficacia dei piani di controllo della sicurezza alimentare basati sui sistemi HACCP. Alcuni Paesi Terzi (Federazione Russa, Giappone) richiedono la conformità alle proprie norme interne, più restrittive rispetto a quelle della U.E.

9 Decreto Ministeriale n. 303 del 19 giugno 2000 Il decreto stabilisce che la certificazione debba essere rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dalla autorità competente. Le ASL debbono provvedere ad accertare che i veterinari che rilasciano la certificazione rispondano ai seguenti requisiti:

a) abbiano un' effettiva conoscenza: delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e loro prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalità di compilazione delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione; b) siano imparziali non abbiano interessi commerciali diretti. 10

c) non devono: IL CONTESTO NORMATIVO 11 certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare; rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.

Linee guida FVE/doc/14/061 (Adopted on 22 November 2014) I 10 principi della certificazione veterinaria O. I. E. International Animal Health Code Procedure di certificazione, Capitolo 1. 2. 2 I Codice deontologico veterinario art. 50 12 Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Futuro Regolamento 882 Art. 87 Firma e rilascio dei Certificati Ufficiali 1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti 2. Le A.C. designano i certificatori autorizzati a firmare i certificati ufficiali. I Certificatori a) sono esenti da conflitti di interessi in relazione a quanto oggetto della certificazione e agiscono in modo imparziale; b) ricevono adeguata informazione sulla normativa, la conformità alla quale è attestata dal Certificato ufficiale e sulle disposizioni del presente capitolo 13

3. I certificati ufficiali sono firmati dal Certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti motivi: a) Conoscenza diretta del certificatore dei fatti e dei dati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite: i un controllo ufficiale o 14 i.i. l acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti b) Fatti o dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da una altra persona, autorizzata a tal fine dalle A.C. e operante sotto il loro controllo c) Fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti da sistemi di controllo interno degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali,.

Art. 88 IL CONTESTO NORMATIVO Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali 1. I Certificati ufficiali: a) Non sono firmati dal certificatore se sono vuoti o incompleti b) Sono redatti in una delle lingue ufficiali che sia compresa dal certificatore e, se del caso in una delle lingue ufficiali dello stato di destinazione c) Sono autentici ed esatti 15 d) Consentono l identificazione della persona che li ha firmati e) Consentono di verificare il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o singola merce.

16 Buona continuazione