Il rispetto delle norme garantisce prodotti d origine animale di buona qualità organolettica e sicuri sotto il profilo igienico-sanitario, peculiarità indispensabili richieste dal consumatore. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI MATERA Regione Basilicata AZIENDA SANITARIA USL N. 5 Montalbano Jonico (MT) SERVIZIO VETERINARIO UNITA OPERATIVA C farmaco-sorveglianza negli allevamenti zootecnici Vademecum: il corretto utilizzo dei farmaci in allevamento per una salubre produzione delle derrate di origine animale (carne, latte, uova, miele). Per ulteriori informazioni: ASL n. 5 - Montalbano Jonico (MT) Dott. Filippo Verde Direttore Unità Operativa Area C Tel. 349.4036133 APA - Matera Dott. Angelo Marella Capo Servizio Tel. 0835.309011 GRAFICA & STAMPA - POTENZA
PREMESSA L aspetto rilevante che preoccupa la Sanità Pubblica Veterinaria è rappresentato oggi dal rischio dei residui xenobiotici, molecole chimiche che volontariamente o involontariamente entrano in un allevamento e successivamente nella catena alimentare umana. L efficacia, degli interventi Sanitari deve tener conto del controllo dell intera Filiera, cioè il controllo Dalla stalla alla tavola delle produzioni zootecniche. È importante, quindi, che i controlli si posizionino innanzitutto dall inizio della filiera per la gestione di quei punti critici dove potrebbero realizzarsi le contaminazioni : nelle produzioni zootecniche l inizio della filiera è rappresentato dall allevamento e, la qualità di un prodotto di origine animale nasce proprio in allevamento. La sicurezza è conditio sine qua non perché un prodotto possa essere denominato alimento. Attualmente, tale sicurezza è minata soprattutto dalla presenza, nei prodotti alimentari, di contaminanti abiotici che possono derivare dall inquinamento ambientale o nel momento della produzione in modo casuale (Piombo, cadmio, mercurio) oppure sostanze utilizzate in modo improprio e/o fraudolento, in modo intenzionale, per aumentare le performance degli animali produttori di alimenti (Anabolizzanti, tireostatici, probiotici). Per quest ultimo aspetto, la farmaco-vigilanza e la farmaco-sorveglianza sono gli strumenti che vengono messi in campo per il controllo del farmaco veterinario, nelle varie fasi della produzione, distribuzione, commercio e somministrazione dei preparati medicinali. Il presente opuscolo risulta essere una valida guida per gli allevatori al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di farmaco-sorveglianza. Il contenuto dell opuscolo è stato realizzato dal Dott. Vincenzo CAPUTO, Direttore Unità Operativa Veterinaria Igiene delle Produzioni zootecniche dell ASL Napoli 1, con la collaborazione della Dott.ssa Serena GUARNIERI e della Dott.ssa Rita SCHETTINI, ai quali va il nostro ringraziamento. Un ringraziamento va anche all Associazione Provinciale Allevatori che, con la sua continua e costante attività di assistenza tecnica e sanitaria e mediante un sinergismo d intendi tra la Sanità Pubblica e quella Privata contribuisce a dare risposte sicure e credibili al mondo imprenditoriale zootecnico, a cui va riconosciuta la centralità in fatto di produzioni alimentari di buona qualità. Dott. Filippo Verde DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA VETERINARIA AREA C A.S.L. N. 5 DI MONTALBANO JONICO
1. CODICE AZIENDALE Art. 14 comma 1 D.L. 336/99 Il titolare dell azienda di cui all art.1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio, (sono previste sanzioni da 5.000 a 30.000 euro).
Identificazione animali - D.P.R. 317/96 e s.m.i. Chi deve identificare i capi: Chiunque detiene animali di specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina. che può anche non coincidere con il proprietario dell allevamento. Il Titolare dell azienda deve far identificare animali di specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina con specifico contrassegno contenente: sigla IT, codice aziendale e numero progressivo dell animale. Il Titolare provvede ad apposizione del contrassegno prima del trasferimento degli animali, e comunque entro: - 20 giorni dalla nascita per bovini e bufalini; - 60 giorni dalla nascita per ovini e caprini, esclusi quelli inviati prima di tale data a macellazione; - 70 giorni dalla nascita per suini. Le marche auricolari Sono in numero di due per ciascun capo bovino, una per le altre specie. Sono di materiale plastico flessibile. 2. Registro Art. 15 D.L. 336/99 Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell azienda diverso da quello di cui all art.4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. (REGISTRO VERDE obbligatorio).
Art. 4 comma 3 e Art. 5 comma 2 D.L. 336/99 I trattamenti in deroga ai divieti, devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell azienda sanitaria locale competente per territorio. Per i trattamenti in deroga ai divieti, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti. (REGISTRO ROSA obbligatorio in tali casi). Artt. 33 34 del D.L. 119/92 I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro contenente, relativamente all'acquisto, alla detenzione o alla somministrazione di medicinali veterinari di cui all'art.32 comma 3, almeno le seguenti indicazioni: 1. data; 2. identificazione del medicinale veterinario; 3. quantità; 4. nome e indirizzo del fornitore del medicinale; 5. identificazione degli animali sottoposti a trattamento; 6. data di inizio e fine trattamento
Art. 34 D.Lgs 119/92 Il titolare di impianti dove vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla Azienda Sanitaria Locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purchè ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche un apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell ultima registrazione. Art. 15 D.Lgs 336/99 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell azienda (diverso da quello di cui all art.4, co. 3) la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. 2. L allevatore annota sul registro di cui al co. 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall inizio e dalla fine del trattamento. 3. Il registro di cui al co. 1, che può essere quello previsto dal D.L. n.119/92, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni. Resta inteso che gli obblighi di registrazione e la relativa documentazione di scorta (ricette e documentazione d acquisto) devono essere conservate per cinque anni ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 29/09/00 che obbliga di riportare sul registro soltanto i farmaci prescritti in triplice copia.
Art. 12 D.M. 306/01 Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici veterinari sono responsabili della custodia e dell utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico per i farmaci di cui all art. 32, comma 3, del D.L. n.119/92 Artt. 14-15 D.M. 306/01 Le registrazioni previste dagli art. 31, comma 5, - 32, comma 4-34, comma1, e 35 del D.L. n.119/92, devono essere effettuate entro sette giorni lavorativi dall espletamento dell operazione cui si riferiscono. La ricetta non ripetibile in triplice copia richiamata dall art. 32, comma 3 del D.L. n.119/92 ha validità massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione.
Art. 16 comma 1 e 2 D.M. 306/01 Eventuali rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa non costituiscono scorte ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.L. n.119/92. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 può avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui al decreto legislativo n.336 del 1999. Terapie urgenti: Art.11 comma 2 D.M. 306/01 Nell ipotesi in cui il medicinale veterinario prescritto non sia immediatamente disponibile per la consegna ed a fronte dell urgenza dell inizio della terapia, il farmacista responsabile della vendita diretta può consegnare un medicinale veterinario diverso per denominazione purchè corrispondente a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione ai fini dell assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dal D.L. n.336/99; l assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi.