COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) BLANDINI (NA) PORTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 22/02/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel mese di giugno 2006 il ricorrente stipulava con altro intermediario, nella sua qualità di mandatario dell odierno convenuto, un contratto di finanziamento per complessivi euro 31.800,00 da rimborsarsi mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile in centoventi rate da euro 265,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano detratte dall importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 1.237,90 a titolo di commissione per l intermediario mandante; euro 2.474,04 a titolo di commissioni per l intermediario mandatario (comprensiva della provvigione per agente/mediatore pari ad euro 1.272,00) ed euro 885,68 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2009, in corrispondenza della quarantesima rata di ammortamento. Con lettera di reclamo il ricorrente, per il tramite di un legale di fiducia, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento, oltre accessori. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro sempre per il tramite del legale di fiducia per reiterare le proprie richieste restitutorie: chiedeva, in particolare, la restituzione dell importo complessivo di euro 3.065,08; il tutto oltre al pagamento degli interessi e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva. Chiedeva Pag. 2/6
altresì il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del principio di buona fede, nella misura di euro 919,52. Costituitosi ritualmente, l intermediario convenuto rilevava la natura non retrocedibile delle commissioni di intermediazione, corrisposte a fronte del compimento di attività descritte nel contratto e di natura chiaramente preliminare alla concessione del prestito. Quanto alle commissioni bancarie, parte resistente osservava che fosse stato già disposto un abbuono dell importo di euro 492,29 (pur ritenendolo non dovuto posto che dette commissioni erano pure state corrisposte a copertura di attività up front, e comunque non soggette a restituzione in caso di estinzione anticipata, come previsto dalla clausola appositamente sottoscritta dal ricorrente ex art. 1341 e 1342 cod. civ.): tale importo era stato calcolato in applicazione del standard IAS 39, sulla base del piano di ammortamento riferito ai principi di competenza economica di cui alla metodologia finanziaria basata sul tasso interno di rendimento (TIR). Descriveva, di seguito, il metodo di calcolo applicato, dal quale risultava una prededuzione di euro 198,00 a titolo di costo fisso non ripetibile, con conseguente applicazione del richiamato principio contabile per la quantificazione del rimborso riconosciuto. In merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente rilevava di aver prontamente interessato la compagnia assicuratrice, unico soggetto legittimato passivamente alla restituzione secondo quanto previsto dalla legge n. 221/2012 e riconosciuto anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito. Contestava inoltre la richiesta degli interessi moratori, attesa la loro natura risarcitoria. Si opponeva, da ultimo, alla richiesta di rimborso delle spese legali. Pertanto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura up front; sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo; nel merito, di respingere il ricorso perché infondato e, comunque, in ragione dell avvenuta retrocessione dell importo di euro 492,29; in via subordinata, chiedeva comunque di accertare in caso di condanna il proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti della società mandataria e della impresa di assicurazioni; da ultimo, chiedeva di rigettare la domanda di pagamento degli interessi e di rifusione delle spese legali. DIRITTO A parere del Collegio, giova preliminarmente mettere conto all eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria, seppure questa non sia stata autonomamente sviluppata nelle controdeduzioni ma indicata solo tra le conclusioni. Appare incontestabile la circostanza che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all istituto erogante, anche in considerazione dell assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest ultima (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012). Per tale ragione, quindi, la relativa eccezione preliminare non può essere accolta. Parimenti deve dirsi con riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo: al riguardo, il Pag. 3/6
Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale contrariamente alle deduzioni dell intermediario resistente trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Strettamente connessa con essa è la richiesta di riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dell intermediario mandatario (così come nei confronti della compagnia di assicurazioni per le ragioni che si evidenzieranno in seguito), che pure non può trovare accoglimento: per un verso, questo Arbitro è chiamato a dirimere le controversie relative ai rapporti tra cliente ed intermediario; per altro verso, e di conseguenza, il diritto di rivalsa troverebbe comunque fondamento sui rapporti (rappresentativi e/o contrattuali) tra l odierno resistente e terzi (la società mandataria e la compagnia assicuratrice). Tutto quanto premesso, mette conto affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa all accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all art. 125-sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che a causa dell estinzione anticipata del prestito costituirebbero un attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Orbene, dall esame della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, emerge che le commissioni bancarie siano state corrisposte a copertura delle seguenti attività: l esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell operazione, gli oneri per l acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l eventuale ritardo d adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo delle mutate condizioni del mercato (cfr. lett. a1 del contratto). La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione, viepiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Ne consegue che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni per l intermediario, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente convenuto per il corrispondente importo di euro 825,27. Non sfugge al Collegio che l intermediario abbia già riconosciuto un abbuono quantificato in euro 492,29: abbuono che l intermediario ritiene integralmente satisfattivo delle pretese del ricorrente, poiché determinata sulla base di calcoli riconducibili alla medesima tipologia di ammortamento degli interessi al TIR. Anche in relazione ai criteri di calcolo il consolidato orientamento del Collegio ha più volte stabilito che essi non appaiono coerenti con l operazione economica, in ragione della Pag. 4/6
apodittica prededuzione di una quota imputata ai costi fissi non rimborsabili e pari ad euro 198,00, oltre che non conforme ad una corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento sancito dal testo unico bancario; tale soluzione, peraltro, trova oggi maggior conforto in una recente decisione del Collegio di coordinamento di coordinamento di questo Arbitro che ha inteso sottolineare la coerenza del solo computo in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (cfr. dec. n. 6167/2014). Pertanto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di quota parte delle commissioni per l intermediario mandante, al netto della quota già riconosciuta, pari ad euro 332,98. Con riguardo alla commissione per l intermediario mandatario, la relativa clausola contrattuale richiama i seguenti adempimenti: 1) l attività istruttoria del prestito, comprensiva dell acquisizione documentale necessaria, di registrazione e notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Mutuatario; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l eventuale estinzione di prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso ; 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell ammortamento (cfr lett. b del contratto). Anche in tal caso, dunque, si tratta di adempimenti di eterogenea natura, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di dette commissioni, la netto dell abbuono già riconosciuto, pari ad euro 801,36. Quanto alla provvigione agente/mediatore, il contratto dispone che essa sia dovuta quale corrispettivo per le attività poste in essere dall agente, dal mediatore ovvero da ogni altro soggetto abilitato all offerta fuori sede (cfr. lett. a2 del contratto): l esplicito riferimento alla qualificazione soggettiva del professionista intervenuto nel collocamento del prestito lascia presumere che le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito, con conseguente esclusione di qualsivoglia rimborso. Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, ribadito il rigetto per l eccezione preliminare spiegata dal resistente, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell importo di euro 590,45. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, in assenza di qualsivoglia prova del nocumento di natura non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente. Il Collegio dispone che sulle somme come riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva, la quale si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo di 1.724,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 5/6
della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6