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COOPSETTE SOCIETÀ COOPERATIVA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO. PARTE SPECIALE - III REATI AMBIENTALI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA DEL 27 MARZO 2012 N 786 Ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n 231 e successive modifiche ed integrazioni

1. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001) Il legislatore comunitario 1 ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell ambiente, recepiti dall ordinamento italiano con l introduzione dell art. 25 undecies che ha introdotto i c.d. Reati Ambientali all interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale III. Le fattispecie di reato ambientale 2 per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, sono: 1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p); 2. Distruzione o deterioramento di habitat 3 all interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) 4 ; 3. Reati contenuti nel Testo Unico dell Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) in particolare: a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257); d) Violazione degli obblighi falsità dei certificati (art. 258); e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259); f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260); g) Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI (art. 260 bis); h) Violazioni in materia di aria e di riduzione dell atmosfera- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279). 4. Violazione delle disposizioni sull impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente); 1 Il D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l inquinamento provocato navi. 2 L art. 25 undecies del Decreto è stato introdotto con il D.lgs 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011). 3 L'insieme dei caratteri ambientali, climatici, geologici, geografici ecc. che favoriscono l'insediamento di certe specie animali o vegetali. 4 Le fattispecie di reato di cui agli artt. 727 bis e 733 bis sono state inserite nel codice penale con il D.lgs 121/2011. 1

5. Inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9 del D.lgs 6 novembre 2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). 1.1 Le norme richiamate dall art. 25 undecies del Decreto mirano a prevenire il danno ambientale, inteso ex art. 300 del T.U. dell Ambiente 5 come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima. 1.2 I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l effettivo conseguimento di un danno all ambiente. 1.3 I reati presupposto di cui all art. 25 undecies del Decreto, tranne poche eccezioni 6, sono contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. 1.4 Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in proporzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (art. 11 del Decreto). Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive 7 (art. 9, comma 2 del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose 8. 2. PROCESSI SENSIBILI DI COOPSETTE SOC.COOP. NELL AMBITO DEI REATI AMBIENTALI In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte, COOPSETTE Soc. Coop., in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha 5 Secondo l art. 300 del T.U. dell Ambiente è punito qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 6 Il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del T.U. dell Ambiente) e l inquinamento ambientale (art. 8 legge 549/1993) sono delitti e pertanto punibili a titolo di dolo. 7 Le sanzioni interdittive di cui all art. 9 del Decreto sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 8 Per tali reati la sanzione interdittiva non supera i 6 mesi ad eccezione del reato di traffico illecito di rifiuti per cui è prevista l interdizione definitiva (art. 16, comma 3, del Decreto) dall esercizio dell attività e non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato. 2

individuato, ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, le attività della COOSETTE SOC. COOP ritenute esposte maggiormente a rischio ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 undecies del Decreto, sono le seguenti: 1. attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell ambito di sedi, stabilimenti, cantieri; 2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all esecuzione di controlli sugli impianti; 3. apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri; 4. modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti; 5. attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque superficiali e/o sotterranee nell ambito di sedi, stabilimenti, cantieri; 6. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale; 7. possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi concernenti l attività edilizia ed immobiliare esposte a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti commesso da ignoti. 3. CANONI COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ DI COOPSETTE SOC. COOP. E fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all art. 25 undecies del Decreto. In particolare tutti i Destinatari hanno l obbligo di: 1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale; 2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale; 3

3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dagli Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), certificati, basati sulla norma UNI EN ISO 14001 delle divisioni operative di COOPSETTE Soc. Coop. se presenti; 4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da COOPSETTE Soc. Coop. ; 5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale. 4. I PRESIDI DI PREVENZIONE AMBIENTALE Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e la responsabilità diretta di COOPSETTE Soc. Coop, si rende necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l attribuzione di compiti e responsabilità. I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell impatto che le specifiche attività svolte da COOPSETTE Soc. Coop. implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla loro rilevanza. Sono da considerarsi attività con aspetti ambientali rilevanti quelle che comportano: a. La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti. Tale casistica trova applicazione in riferimento a sedi, stabilimenti e cantieri edili (unità produttive) della Coopsette Soc. Coop.. b. La produzione di rifiuti, in riferimento a sedi, stabilimenti, cantieri di tutte le divisioni operative della Coopsette Soc. Coop.. Coopsette Soc. Coop. si è dotata di procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli impatti ambientali per le specifiche attività che esercita. In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per prevenire i reati di cui al all art. 25 undecies del Decreto. 4

a) Per ciascuna sede e/o stabilimento è effettuata un analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Devono essere ben identificate : (i) le prescrizioni normative applicabili; (ii) le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti; (iii) le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le responsabilità. Pertanto, per le nuove sedi e stabilimenti, preventivamente, si procede ad analisi e valutazione degli aspetti ambientali, che tenga conto dei criteri sopra esposti. Per le sedi e stabilimenti esistenti, è stata effettuata un analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali. L eventuale modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l impatto ambientale, dovrà essere effettuata previa verifica ed aggiornamento delle precedenti analisi e valutazioni a presidio dell ecosistema di riferimento e dunque previa procedura sopra esposta. b) Per quanto riguarda i cantieri (unità produttive), in ragione delle caratteristiche dell attività, della tipologia dell opera e degli aspetti ambientali specifici, vengono valutate le misure da attuare per la prevenzione e gestione dei rischi ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti e a quanto previsto dal Modello. Qualora il cantiere preveda la presenza di scarichi e/o emissioni in atmosfera e/o prelievo di acque e/o pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti deve essere effettuata, preventivamente all avvio delle attività produttive, un analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Devono essere identificate le prescrizioni normative applicabili, il rilascio di eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché attuate le modalità di monitoraggio e le procedure aziendali di gestione operativa in materia ambientale. Qualora invece non siano presenti scarichi e/o emissioni in atmosfera e/o prelievo di acque e/o pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti, si dovrà effettuare la eventuale gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di cantiere nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali. 5

c) Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà dell Ente non utilizzati esposti a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione. Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato. L assegnazione e l esercizio dei poteri nell ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio. 4.5 I presidi di prevenzione fin qui elencati trovano applicazione in specifici protocolli di gestione. 5. PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA E prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l applicazione di tali procedure da parte dell OdV in collaborazione con i servizi Qualità e Ambiente delle divisioni operative. con Sistema Ambientale certificato. In tema di tutela ambientale l OdV: 1. verifica l aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali; 2. vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione; 3. esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni delle norma di legge o dei SGA esistenti nelle divisioni operative; 4. può richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento della normativa ambientale nonché visionare la relativa documentazione; 5. analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio dei SGA esistenti nelle divisioni operative, tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti responsabili; 6

6. esamina le segnalazioni trasmesse dal Servizio Legale alle funzioni aziendali competenti, in merito all eventuale necessità di aggiornare e adeguare il corpus documentale alla nuova normativa in materia ambientale 7. l'odv effettua un attività di monitoraggio con riferimento ai reati in disamina sulla base di un programma di verifiche periodiche. L'OdV svolge le seguenti attività: con cadenza semestrale monitora la nomina, i relativi adempimenti di pubblicità, i ruoli aventi responsabilità interne di gestione in materia ambientale; con cadenza annuale monitora l efficacia dei presidi di prevenzione dei rischi ambientali per sedi, stabilimenti, aree/fabbricati, cantieri non edili; con cadenza semestrale monitora l efficacia dei presidi di prevenzione dei rischi ambientali per i cantieri edili riscontrato anche attraverso i verbali periodici dell attività di monitoraggio; con cadenza annuale verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi di sedi, stabilimenti e cantieri non edili; con cadenza semestrale verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi dei cantieri edili anche attraverso quanto riscontrato dai i verbali dell attività di monitoraggio; All OdV deve essere inviata copia dei reports periodici in materia ambientale e segnatamente: i verbali di monitoraggio periodico redatti dal Responsabile del Sistema di Qualità e Ambiente e dagli enti certificatori del SGA per le divisioni operative; i verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, etc.); segnalazione di apertura di nuove sedi, stabilimenti e cantieri edili segnalazione di modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l impatto ambientale in stabilimenti e/ o sedi esistenti. 7