TRASFERIMENTO DI BENI O DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: SCELTE ADEGUATE PER LA SOPRAVVIVENZA DELL IMPRESA. A cura di Roberto Protani

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TRASFERIMENTO DI BENI O DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: SCELTE ADEGUATE PER LA SOPRAVVIVENZA DELL IMPRESA A cura di Roberto Protani 1

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN 2

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Il REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA è disciplinato dagli artt. 67 e 68 del TUIR e dal D.M. 2.4.2008 Vengono disciplinate le fattispecie che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le modalità di determinazione di tali redditi la percentuale con cui le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione dell imponibile D.Lgs. n. 461/1997 Determinazione dell imposizione sostitutiva PER LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 3

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Ambito soggettivo Applicano il regime le PERSONE FISICHE RESIDENTI (purché non conseguano la plusvalenza nell esercizio di attività d impresa, di lavoro autonomo o in qualità di lavoratori dipendenti) Applicano il regime le SOCIETÀ SEMPLICI e i soggetti equiparati Applicano il regime gli ENTI NON COMMERCIALI (purché non conseguano la plusvalenza nell esercizio di attività d impresa) Applicano il regime i SOGGETTI NON RESIDENTI (di qualunque natura): senza stabile organizzazione in Italia, sempre che la cessione si consideri effettuata in Italia ai sensi dell art. 23 del TUIR con stabile organizzazione in Italia, se la cessione si considera effettuata in Italia ai sensi dell art. 23 del TUIR e non è riferibile alla stabile organizzazione 4

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Ambito oggettivo Si applica a PARTECIPAZIONI QUALIFICATE e relative fattispecie assimilate Si applica a PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE e relative fattispecie assimilate Si applica a TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCI, CERTIFICATI DI MASSA, VALUTE ESTERE Si applica a rapporti dai quali deriva il DIRITTO o l OBBLIGO A CEDERE O ACQUISTARE a termine strumenti finanziari Si applica a RAPPORTI PRODUTTIVI DI REDDITI DI CAPITALE, crediti pecuniari, rapporti attraverso i quali è possibile conseguire differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto 5

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN COSTITUISCONO CESSIONI QUALIFICATE LE SEGUENTI CESSIONI DI: - AZIONI; - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE OPPURE AL PATRIMONIO di: 1. società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplici; 2. società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti; 3. enti commerciali residenti; 4. società ed enti non residenti; ECCEDENTI LE SOGLIE CHE SEGUONO 6

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN SOCIETÀ QUOTATA IN MERCATI REGOLAMENTATI Nell ipotesi in cui la SOCIETÀ sia QUOTATA in mercati regolamentati italiani o esteri, la partecipazione È considerata QUALIFICATA in caso di: POSSESSO SUPERIORE AL 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure POSSESSO SUPERIORE AL 5% del capitale sociale. 7

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN SOCIETÀ NON QUOTATA IN MERCATI REGOLAMENTATI Nell ipotesi in cui la SOCIETÀ NON sia QUOTATA in mercati regolamentati italiani o esteri, o in caso di enti, la partecipazione È considerata QUALIFICATA in caso di: POSSESSO SUPERIORE AL 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure POSSESSO SUPERIORE AL 25% del capitale sociale. 8

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN SOCIETÀ DI PERSONE N.B. NON VIGE IL CRITERIO DEI DIRITTI DI VOTO PER I SOGGETTI NON DOTATI DI ORGANO ASSEMBLEARE come le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) a meno che l atto costitutivo non preveda la possibilità di stabilire percentuali in tal senso. Occorre, pertanto, fare RIFERIMENTO soltanto ALLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE. 9

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN ESCLUSIONI N.B. Si considerano sempre relative a partecipazioni NON QUALIFICATE, lecessionidi: azioni di risparmio; partecipazioni in enti non commerciali residenti. NON sono IMPONIBILI le cessioni di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni. 10

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Cumulo delle cessioni N.B. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata TENENDO CONTO DI TUTTE LE CESSIONI EFFETTUATE NEL CORSO DI DODICI MESI, ancorché nei confrontidisoggettidiversi. 11

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Agenzia delle Entrate Circolare del 10.12.2004, n. 52 ( 2.2.1) N.B. Qualora il contribuente, dopo avere effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell arco dei dodici mesi dalla prima cessione, ALTRE CESSIONI CHE COMPORTINO IL SUPERAMENTO DELLE PERCENTUALI DI DIRITTI DI VOTO O DI PARTECIPAZIONE, per effetto della predetta regola del cumulo, SI REALIZZA UNA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATA. 12

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Cumulo delle cessioni Perché si configuri una cessione qualificata occorre che: le DIVERSE TRANCHE DI PARTECIPAZIONI CEDUTE (principio di attrazione) SUPERINO NELL'ARCO DI DODICI MESI (anche se ricadenti due periodi d imposta diversi), UNO DEI PREDETTI LIMITI PERCENTUALI, tenendo conto delle cessioni effettuate anche nei confronti di soggetti diversi. 13

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Cumulo delle cessioni Perché si configuri una cessione qualificata occorre che: il CONTRIBUENTE POSSIEDA, almeno per un giorno, UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE ALLE PERCENTUALI SOPRA INDICATE. 14

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Cumulo delle cessioni Precisazione Fino a che il contribuente non possiede una partecipazione superiore alle suddette percentuali, TUTTE LE CESSIONI EFFETTUATE NEL CORSO DEI 12 MESI, ANCHE SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI ALLE PREDETTE PERCENTUALI PER EFFETTO DI REITERATE OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA, non possono considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate. 15

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Esempio 14/03/2014 Percentuale di partecipazione in una S.r.l.: 18% 16/04/2014 Vendo il 14% Percentuale di partecipazione: 4% 23/02/2015 Acquisto il 15% Percentuale di partecipazione: 19% 16

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Esempio 10/03/2015 Vendo il 16% Percentuale di partecipazione: 3% Anche se nell anno ho ceduto complessivamente quote che darebbero luogo ad una partecipazione qualificata (14% + 16% = 30%) TUTTE LE CESSIONI SONO NON QUALIFICATE poiché nel corso dell anno non ho mai posseduto una partecipazione qualificata. 17

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Casi particolari Usufrutto Ai fini del calcolo della soglia in presenza di partecipazioni gravate dal DIRITTO DI USUFRUTTO, è necessario sommare: il VALORE DELLA QUOTA DETENUTA IN USUFRUTTO (o a titolo di nuda proprietà); la QUOTA DETENUTA IN PIENA PROPRIETÀ. Il valore della quota detenuta in usufrutto è determinato a norma degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986. 18

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Casi particolari Contratti di associazione in partecipazione La CESSIONE DEI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE in cui l apporto è costituito, in tutto o in parte, da denaro, costituisce reddito diverso di natura finanziaria. 19

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN Art. 67, comma 1, lett. c) Casi particolari Contratti di associazione in partecipazione Se il valore dell apporto è superiore: al 5% del valore del patrimonio netto contabile, per le SOCIETÀ QUOTATE nei mercati regolamentati, ovvero; al 25% DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE, per le ALTRE PARTECIPAZIONI, la plusvalenza è assimilata a quella derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate. 20

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Costituiscono PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE le partecipazioni, titoli e diritti che rappresentano una percentuale non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o del patrimonio. Per le partecipazioni in società quotate le soglie sono ridotte rispettivamente al 2% e al 5% 21

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN ASSIMILAZIONI Sono assimilate alle cessioni di partecipazioni anche le CESSIONI DI DIRITTI E TITOLI ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE ACQUISITE LE PARTECIPAZIONI i WARRANT di sottoscrizione e di acquisto le OPZIONI DI ACQUISTO di partecipazioni i DIRITTI DI OPZIONE (art. 2441 del Codice civile) le OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (art. 2420-bis del Codice civile) 22

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN COSTO DEL DIRITTO DI OPZIONE Co = Ca Po Va + Po Co = COSTO DEL DIRITTO D OPZIONE che si vuole stabilire Ca = COSTO DELL AZIONE dalla quale deriva il diritto d opzione Po = PREZZO DEL DIRITTO D OPZIONE Va = VALORE DELL AZIONE dopo lo stacco del diritto d opzione 23

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL DIRITTO DI OPZIONE 6,00 2,50 Co = = 2,00 5,00 + 2,50 COSTO DELL AZIONE: 6,00 euro PREZZO DEL DIRITTO D OPZIONE: 2,50 euro VALORE DELL AZIONE dopo lo stacco dell opzione: 5,00 euro 24

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL DIRITTO DI OPZIONE 6,00 2,50 Co = = 2,00 5,00 + 2,50 La PLUSVALENZA per ogni diritto ceduto è pari a 0,50 euro PREZZO DEL DIRITTO D OPZIONE: 2,50 euro - COSTO DEL DIRITTO D OPZIONE: 2,00 euro 25

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA Le PLUSVALENZE di natura finanziaria sono costituite dalla DIFFERENZA TRA: il CORRISPETTIVO PERCEPITO, e il COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l imposta sulle successioni o donazioni (con l esclusione degli interessi passivi). 26

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA N.B. Nel caso in cui il CORRISPETTIVO pattuito sia INCASSATO IN PIÙ PERIODI D IMPOSTA, occorre RIPARTIRE LA PLUSVALENZA realizzata IN VIA PROPORZIONALE AL CORRISPETTIVO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO in ciascun periodo d imposta. 27

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA Corrispettivo della cessione: 10.000,00 Costo fiscale della partecipazione: 7.000,00 = Capital gain: 3.000,00 28

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA N.B. Data di incasso del corrispettivo: 10.12.2013 Importo: 8.000,00 Capital gain: 3.000,00 : 10.000,00 x 8.000,00 = 2.400,00 (Unico 2014, periodo d imposta 2013) 29

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA N.B. Data di incasso del corrispettivo: 10.01.2014 Importo: 2.000,00 Capital gain: 3.000,00 : 10.000,00 x 2.000,00 = 600,00 (Unico 2015, periodo d imposta 2014) 30

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN GLI ACCONTI Le PLUSVALENZE su partecipazioni si intendono REALIZZATE nel momento in cui viene LIQUIDATO IL CORRISPETTIVO della cessione Nell ipotesi in cui nei periodi d imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione, il contribuente abbia percepito SOMME O VALORI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, gli stessi NON SONO TASSABILI NELL ANNO IN CUI SONO PERCEPITI, ma in quello in cui la cessione si è perfezionata. 31

DISCIPLINA DEI CAPITAL GAIN IL COSTO DI ACQUISTO Il COSTO O VALORE DI ACQUISTO DELLE AZIONI o quote ai fini del calcolo delle plusvalenze di natura finanziaria si determina ai sensi dell art. 68, comma 6, del TUIR Ai fini delle disposizioni sul capital gain, il costo delle partecipazioni è comprensivo: dei VERSAMENTI IN DENARO O IN NATURA, A FONDO PERDUTO O IN CONTO CAPITALE; della RINUNCIA AI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ. 32

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI 33

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, mediante pagamento di un imposta sostitutiva Legge di stabilità per il 2015 Art. 1 commi 626 e 627 Data di riferimento 1 gennaio 2015 Termine per gli adempimenti 30 giugno 2015 34

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI NORMA DATA DI RIFERIMENTO PER IL POSSESSO TERMINE PER GLI ADEMPIMENTI Art. 5 della L. 28.12.2001, n. 448 1.1.2002 30.9.2002 Art. 4, comma 3, del D.L. 24.9.2002, n. 209 1.1.2002 16.12.2002 (L. 22.11.2002, n. 265) Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282 1.1.2003 16.5.2003 (L. 21.2.2003, n. 27) Art. 39, comma 14-undecies, del D.L. 30.9.2003, 1.1.2003 16.3.2004 n. 269 (L. 24.11.2003, n. 326) Art. 6-bis del D.L. 24.12.2003, n. 355 1.7.2003 30.9.2004 (L. 27.2.2004, n. 47) Art. 1, comma 376, della L. 30.12.2004, n. 311 1.7.2003 30.6.2005 Art. 11-quaterdecies, comma 4,del D.L. 30.9.2005, n. 1.1.2005 30.6.2006 203 (L. 2.12.2005, n. 248) Art. 1, comma 91, della L. 24.12.2007, n. 244 e 1.1.2008 31.10.2008 D.L. 3.6.2008, n. 97 (L. 2.8.2008, n. 129) Art. 2, comma 229, della L. 23.12.2009, n. 191 1.1.2010 31.10.2010 Art. 7 del D.L.. 13.5.2011, n. 70 1.7.2011 30.6.2012 (L. 12.7.2011, n. 106) Art. 1, comma 473, della L. 24.12.2012, n. 228 1.1.2013 30.6.2013 Art. 1, comma 156, della L. 27.12.2013, n. 147 1.1.2014 30.6.2014 Art. 1, comma 626, della L. 23.12.2014, n. 190 1.1.2015 30.6.2015 35

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI I BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE Persone fisiche Società semplici Enti non commerciali Soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia 36

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI TITOLI, QUOTE O DIRITTI Partecipazione azionaria (S.p.A. e S.a.p.A.) Partecipazione non azionaria (S.r.l., S.n.c. e S.a.s.) Diritti d'opzione Obbligazioni convertibili Warrant Non negoziati in mercati regolamentati 37

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI IN USUFRUTTO IN PROPRIETÀ IN NUDA PROPRIETÀ Non negoziati in mercati regolamentati Qualificate Non qualificate 38

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI Al fine di determinare l aliquota applicabile occorre far riferimento all entità della PARTECIPAZIONE POSSEDUTA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2015 SENZA TENER CONTO DELLE CESSIONI EFFETTUATE NEI DODICI MESI PRECEDENTI Riferimento Circolare n. 12/E del 2002 39

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI Nuovo costo fiscale Valore di perizia Al 1 gennaio 2015 Imposta sostitutiva 8% Qualificate Non qualificate 4% 40

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI LA RELAZIONE DEVE ESSERE: redatta da DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, REVISORI LEGALI E PERITI ISCRITTI PRESSO LA C.C.I.A.A. riferita all'intero PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ, associazioneoenteal1 gennaio 2015 GIURATA entro il 30 giugno 2015 CONSERVATA dal contribuente ESIBITA O TRASMESSA all'amministrazione finanziaria, se richiesta 41

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI ASSEVERAZIONE Le perizie possono essere presentate per l asseverazione, oltre che presso la CANCELLERIA DEL TRIBUNALE, anche presso gli UFFICI DEI GIUDICI DI PACE e presso i NOTAI 42

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 A RATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 43

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI SUCCESSIONE TIPOLOGIA PARTECIPAZIONI Costo d acquisto del de cuius Valore perizia L. 448/2001 PN contabile ultimo bilancio Valore indicato in DR successione Costo fiscale per l erede Partecipazioni cadute in successione dal 25.10.2001 al 2.10.2006 200.000 500.000 350.000-500.000 Partecipazioni cadute in successione dal 3.10.2006 200.000 500.000 350.000 350.000 350.000 44

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI SUCCESSIONE Partecipazione dal valore contabile all atto della successione (dal 3.10.2006) pari a euro 100.000, acquisita per euro 150.000 dal de cuius che ha effettuato successivamente un affrancamento a euro 300.000 prima del decesso Il valore fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi è quello da dichiarare in successione, ossia obbligatoriamente euro 100.000. È vanificata anche una parte del costo di acquisto sostenuto dal de cuius. 45

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI REGIME DI TASSAZIONE La rivalutazione è possibile a PRESCINDERE DAL REGIME DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA scelto dal contribuente 46

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI REGIME DI TASSAZIONE REGIME DELLA DICHIARAZIONE REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO REGIME DEL RISPARMIO GESTITO Art. 5, D.Lgs. n. 461/1997 Art. 6, D.Lgs. n. 461/1997 Art. 7, D.Lgs. n. 461/1997 47

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RIVALUTAZIONE PARZIALE È POSSIBILE la RIVALUTAZIONE PARZIALE della partecipazione. La misura dell imposta sostitutiva (4% o 8%) dipende dalla TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE posseduta all 01.01.2015 (non qualificata/qualificata) 48

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI METODO LIFO In caso di titoli acquisiti in epoche diverse, SI CONSIDERANO RIVALUTATI QUELLI ACQUISITI IN EPOCA PIÙ RECENTE LA PARTECIPAZIONE RIVALUTATA SI CONSIDERA ACQUISITA IN DATA 01.01.2015 49

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO ATIPICO ACQUISTO DELLA QUOTA DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DI UN TERZO IL VALORE RIVALUTATO DELLE PARTECIPAZIONI PUÒ ESSERE UTILIZZATO DAL SOCIO Infatti, le somme ricevute dal socio recedente sono SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA di cui all art. 67 del TUIR 50

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO TIPICO LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ AL SOCIO RECEDENTE LA RIVALUTAZIONE NON HA EFFETTO Infatti, la differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio recedente e il prezzo pagato per lʹacquisto/sottoscrizione della quota COSTITUISCE REDDITO DI CAPITALE ex art. 47, comma 7, del TUIR 51

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI MINUSVALENZA L eventuale MINUSVALENZA CONSEGUITA in sede di successiva cessione della partecipazione oggetto di rivalutazione NON HA RILEVANZA FISCALE e, pertanto, NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA in compensazione delle plusvalenze realizzate nel periodo d imposta e nei quattro successivi. 52

GLI ASPETTI DICHIARATIVI 53

GLI ASPETTI DICHIARATIVI RIVALUTAZIONE ESEGUITA NEL 2013 Una partecipazione qualificata presentava un valore pari a euro 50.000,00 derivante da una precedente rivalutazione; viene rivalutata a euro 150.000,00 150.000 4 6.000 2.000 4.000 54

GLI ASPETTI DICHIARATIVI RIVALUTAZIONE ESEGUITA NEL 2014 Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 GENNAIO 2014 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 GIUGNO 2014 ai sensi dell art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall art. 5 della L. n. 448 del 2001. 55

GLI ASPETTI DICHIARATIVI MODELLO UNICO 2015 PERSONE FISICHE SEZIONE I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le PLUSVALENZE E GLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA indicati nell art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, REALIZZATI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2012 E FINO AL 30 GIUGNO 2014,periqualiè dovuta l imposta sostitutiva nella misura del 20%. 56

GLI ASPETTI DICHIARATIVI MODELLO UNICO 2015 PERSONE FISICHE SEZIONE I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le PLUSVALENZE E GLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA REALIZZATI FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011, peri quali è dovuta l imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare. 57

GLI ASPETTI DICHIARATIVI MODELLO UNICO 2015 PERSONE FISICHE SEZIONE I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento Tizio cede la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. La data dell atto notarile è il 30/12/2011 e gli effetti giuridici sono immediati Il corrispettivo è incassato il 05/01/2014 La PLUSVALENZA È TASSATA NEL 2014 con l imposta sostitutiva del 12,50% 58

GLI ASPETTI DICHIARATIVI I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2014. 59

GLI ASPETTI DICHIARATIVI 15.000 5.000 10.000 10.000 2.000 2.000 Tizio cede la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. La data dell atto notarile è il 30/06/2014 e gli effetti giuridici sono immediati Il corrispettivo è incassato il 30/06/2014 La PLUSVALENZA È TASSATA NEL 2014 con l imposta sostitutiva del 20% 60

GLI ASPETTI DICHIARATIVI X 15.000 14.000 1.000 1.000 200 200 Tizio cede la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. La data dell atto notarile è il 30/05/2014 e gli effetti giuridici sono immediati Il costo di acquisto era stato rideterminato Il corrispettivo è incassato il 30/05/2014 La PLUSVALENZA È TASSATA NEL 2014 con l imposta sostitutiva del 20% 61

GLI ASPETTI DICHIARATIVI X 1.000 15.000 16.000 Nel caso di RIDETERMINAZIONE DEL VALORE D ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, L ASSUNZIONE DEL VALORE RIDETERMINATO IN LUOGO DEL COSTO DEL VALORE D ACQUISTO NON CONSENTE IL REALIZZO DI MINUSVALENZE. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione. 62

GLI ASPETTI DICHIARATIVI Modello Unico 2015 Persone Fisiche SEZIONE II Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento Questa Sezione DEVE ESSERE COMPILATA DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA PER DICHIARARE LE PLUSVALENZE E GLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA indicati nell art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, REALIZZATI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2014, per i quali è dovuta l imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). 63

GLI ASPETTI DICHIARATIVI Modello Unico 2015 Persone Fisiche SEZIONE II Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento Tizio cede la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. La data dell atto notarile è il 30/07/2014 e gli effetti giuridici sono immediati Il corrispettivo è incassato il 30/07/2014 La PLUSVALENZA È TASSATA NEL 2014 con l imposta sostitutiva del 26% 15.000 10.000 5.000 5.000 1.300 1.300 64

GLI ASPETTI DICHIARATIVI Modello Unico 2015 Persone Fisiche SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate 150.000 50.000 100.000 100.000 49.720 La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per DICHIARARE LE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE di cui all art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5% del patrimonio del fondo. 65

IL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION 66

LA PARTICIPATION EXEMPTION TUIR Il regime della participation exemption prevede che LE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA: per i soggetti IRES, nella misura del 95%; per i soggetti IRPEF imprenditori, nella misura del 50,28%. 67

LA PARTICIPATION EXEMPTION TUIR Possono avvalersi del regime di esenzione tutti i soggetti che REALIZZANO UNA PLUSVALENZA SU UNA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA NELL AMBITO DELL ATTIVITÀ DI IMPRESA ESERCITATA. SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI RESIDENTI, S.N.C., S.A.S., OPPURE IMPRESA INDIVIDUALE 68

LA PARTICIPATION EXEMPTION TUIR L istituto della participation exemption trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei soggetti per i quali la plusvalenza realizzata costituisce un COMPONENTE POSITIVO DI REDDITO DI IMPRESA. NON SI APPLICA IN CAPO A QUEI CONTRIBUENTI PER I QUALI LA PLUSVALENZA COSTITUISCE UN REDDITO DIVERSO DI NATURA FINANZIARIA 69

LA PARTICIPATION EXEMPTION TUIR Risultano, dunque, ESCLUSI DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION i seguenti soggetti: persone fisiche che non esercitano attività di impresa; società semplici ed enti ad esse equiparati; associazioni professionali; enti non commerciali residenti; società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 70

LA PARTICIPATION EXEMPTION LA PERCENTUALE DI ESENZIONE PER I SOGGETTI IRES DATA DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI (SOGGETTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE ESENZIONE 1.1.2004-3.10.2005 100% 4.10.2005-2.12.2005 95% 3.12.2005-31.12.2006 91% 1.1.2007-31.12.2007 84% Dall 1.1.2008 95% 71

LA PARTICIPATION EXEMPTION SOGGETTI IRPEF L esenzione per le plusvalenze realizzate dai soggetti IRPEF imprenditori è pari al 50,28%. IN ANALOGA MISURA SONO INDEDUCIBILI LE MINUSVALENZE REALIZZATE Il regime della participation exemption non è applicabile alle imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) 72

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Le plusvalenze su partecipazioni e sulle fattispecie ad esse assimilate possono godere dell ESENZIONE A CONDIZIONE CHE RISULTINO VERIFICATI I REQUISITI POSTI DALL ART. 87, COMMA 1, DEL TUIR. 73

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE La participation exemption trova applicazione se in relazione alla partecipazione su cui viene realizzata la plusvalenza SUSSISTANO CONTEMPORANEAMENTE TUTTI E QUATTRO I REQUISITI CHE SEGUONO. 74

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Lett. a) ININTERROTTO POSSESSO DAL PRIMO GIORNO DEL DODICESIMO MESE PRECEDENTE A QUELLO DELL AVVENUTA CESSIONE Il riferimento non è al giorno di decorrenza del possesso, bensì AL PRIMO GIORNO DEL DODICESIMO MESE PRECEDENTE A QUELLO DELL AVVENUTA CESSIONE; pertanto, nella totalità dei casi si configura un periodo di possesso superiore a 365 giorni. 75

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Lett. b) ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NEL PRIMO BILANCIO CHIUSO DURANTE IL PERIODO DI POSSESSO Una partecipazione che, NEL PRIMO BILANCIO DI ISCRIZIONE, RISULTA CLASSIFICATA NELL ATTIVO CIRCOLANTE È ESCLUSA DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION anche se, successivamente, essa viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie. 76

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Lett. c) RESIDENZA FISCALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA La società deve RISIEDERE IN UNO STATO O TERRITORIO DI CUI AL D.M. RICHIAMATO DALL ART. 168-BIS, COMMA 2, DEL TUIR. Inoltre, è necessario che il predetto requisito sussista ininterrottamente dall inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. 77

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Lett. d) ESERCIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DI UN ATTIVITÀ COMMERCIALE O INDUSTRIALE Il criterio formale di qualifica del reddito come d impresa previsto dall art. 55 del TUIR costituisce CONDIZIONE NECESSARIA, MA NON SUFFICIENTE AD INDIVIDUARE IL REQUISITO DELLA COMMERCIALITÀ. 78

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Lett. d) ESERCIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DI UN ATTIVITÀ COMMERCIALE O INDUSTRIALE NON TUTTI I REDDITI PRODOTTI NELL ESERCIZIO D IMPRESA SONO RIFERIBILI AD UN ATTIVITÀ COMMERCIALE nel senso richiesto dalla disciplina in esame. 79

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE 80

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE 81

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE 82

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE 83

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE 84

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Il requisito del periodo di ininterrotto possesso Il requisito della prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie SONO DEFINITI «SOGGETTIVI» Essi devono essere VERIFICATI IN CAPO AL SOGGETTO CHE POSSIEDE LA PARTECIPAZIONE. 85

LA PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI PER L ESENZIONE Il requisito della residenza fiscale il requisito dell esercizio di un impresa commerciale SONO DEFINITI «OGGETTIVI» Essi devono essere VERIFICATI IN CAPO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA. 86

LA PARTICIPATION EXEMPTION SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A decorrere DAL PERIODO DI IMPOSTA 2004 per le imprese con periodo d imposta coincidente con l anno solare NON È PIÙ POSSIBILE OPERARE SVALUTAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON EFFICACIA ANCHE AI FINI FISCALI. 87

LA PARTICIPATION EXEMPTION SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI In DEROGA al principio generale, la L. 244 del 2007 ha introdotto il comma 1-ter all art. 110 del TUIR che ammette la RILEVANZA FISCALE DEI MINORI VALORI ISCRITTI PER LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI. 88

LA PARTICIPATION EXEMPTION MINUSVALENZE Al fine di garantire una simmetria con l esenzione delle plusvalenze, è prevista la CORRISPONDENTE INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE REALIZZATE SU PARTECIPAZIONI ESENTI. Per le partecipazioni che, invece, NON hanno titolo ad accedere al regime PEX, rimanela DEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE REALIZZATE 89

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI 90

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI LA DISCIPLINA Le plusvalenze realizzate mediante operazioni straordinarie aventi per oggetto PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO sono disciplinate dalle seguenti disposizioni: artt. 175 e 177 del TUIR (per le operazioni di rilevanza nazionale) artt. 178 e 179 del TUIR (per le operazioni di rilevanza intracomunitaria). 91

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI SI CONSIDERANO CONTROLLATE le SOCIETÀ IN CUI UN ALTRA SOCIETÀ DISPONE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI nell assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto ); le SOCIETÀ IN CUI UN ALTRA SOCIETÀ DISPONE DI VOTI SUFFICIENTI PER ESERCITARE UN INFLUENZA DOMINANTE nell assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto ); le SOCIETÀ CHE SONO SOTTO L INFLUENZA DOMINANTE DI UN ALTRA SOCIETÀ in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo extra-assembleare o controllo contrattuale ). 92

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI SI CONSIDERANO COLLEGATE le SOCIETÀ SULLE QUALI UN ALTRA SOCIETÀ ESERCITA UN INFLUENZA NOTEVOLE, ancorché non dominante (posto che, in questo caso, si passerebbe dalla fattispecie del mero collegamento a quella del controllo di fatto). L influenza (e, quindi, il collegamento) si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno il 20% dei voti (10% se l esercizio dei voti è relativo all assemblea di una società quotata) 93

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI Nel caso di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti - residenti in Italia - nell esercizio di imprese commerciali LA PLUSVALENZA IMPONIBILE (salva l applicazione della PEX, ove sussistano i requisiti) SI DETERMINA CONSIDERANDO QUALE VALORE DI REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA IL MAGGIORE TRA: il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio nelle scritture contabili del conferente; il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario. 94

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI L art. 175 del TUIR NON GARANTISCE LA NEUTRALITÀ FISCALE DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO. CONSENTE UNA DEROGA all art. 9, comma 2, del TUIR in materia di determinazione del corrispettivo percepito dal conferente 95

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI IL REGIME IL REGIME EX ART. 175 DEL TUIR Il plusvalore latente delle partecipazioni conferite viene tassato in capo alla conferente nel LIMITE IN CUI ESSO È STATO IMPLICITAMENTE EVIDENZIATO NELLA CONTABILITÀ DEL CONFERENTE E/O DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA. Questo tipo di conferimento della partecipazione non è ex se fiscalmente neutrale ma lo può diventare 96

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI APPLICAZIONE DEL REGIME IL REGIME EX ART. 175 DEL TUIR SI APPLICA DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO, SE IL CONFERENTE E IL CONFERITARIO, ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, SONO RESIDENTI IN ITALIA. Il conferente può essere una società di capitali, una società di persone o un impresa individuale; la conferitaria può essere sia una società di persone che una società di capitali; 97

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI APPLICAZIONE DEL REGIME IL REGIME EX ART. 175 DEL TUIR SI APPLICA DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO, se la partecipazione conferita: è RELATIVA ALL IMPRESA ESERCITATA DAL CONFERENTE, ha natura di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO; è compresa l ipotesi in cui, pur non avendo natura di partecipazione di controllo o collegamento, consenta tuttavia al soggetto conferitario preesistente di acquisire detto rapporto di controllo o di collegamento. 98

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI APPLICAZIONE DEL REGIME IL REGIME EX ART. 175 DEL TUIR Non è possibile avvalersi della neutralità c.d. «a realizzo controllato», SE SI CONFERISCE UNA NON PEX, OTTENENDO IN CONTROPARTITA UNA PEX. NORMA ANTIELUSIVA 99

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI NOZIONE Ai sensi dell art. 177 del TUIR, rientrano nella nozione di scambi di partecipazioni le seguenti operazioni: PERMUTE DI PARTECIPAZIONI con le quali uno dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell art. 73 del TUIR acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b), attribuendo ai soci di quest ultimo azioni proprie; Comma 1 100

CONFERIMENTI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI NOZIONE CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile. Comma 2 Il regime de qua è applicabile sempre che, per effetto delle suddette operazioni, il SOGGETTO CHE RICEVE LE PARTECIPAZIONI (in permuta o a titolo di conferimento) ACQUISISCA IL CONTROLLO DI DIRITTO NEL SOGGETTO LE CUI PARTECIPAZIONI GLI SONO STATE DATE TRASFERITE, ovvero incrementi, a seguito di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. 101