I soggetti del diritto internazionale: gli individui ed altre entità sui generis
La posizione tradizionale Destinatari naturali delle norme di diritto internazionale sono gli Stati Individui come oggetti o beneficiari delle norme internazionali Norme sui crimina juris gentium (ad es. pirateria) si limitano ad attribuire obblighi e poteri repressivi agli Stati Interesse dell individuo è tutelato dal diritto internazionale solo nella misura in cui lo Stato di nazionalità decida di proteggerlo nei confronti degli altri Stati (cd. protezione diplomatica) Intermediazione normativa degli ordinamenti interni Attività degli individui è disciplinata dalle regole internazionali soltanto nella misura in cui queste siano recepite negli ordinamenti interni
Il processo di Norimberga: oltre il paradigma tradizionale Rilevanza autonoma della tutela della persona umana nel diritto internazionale Introduzione della categoria dei crimini contro l umanità (Art. 6, Accordo di Londra (1945)) Responsabilità penale individuale per crimini internazionali dinanzi ad un Tribunale internazionale
La posizione degli individui nel diritto internazionale dopo Norimberga Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani La repressione dei crimini internazionali
Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani Il punto di partenza: la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo (1948) Strumenti universali (alcuni esempi): Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966) Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006)
Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani Strumenti regionali (alcuni esempi): Convenzione europea dei diritti dell uomo (1950) Convenzione americana sui diritti umani (1969) Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981) Carta araba dei diritti dell uomo (1994/2004)
Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani Caratteri comuni Catalogo di posizioni giuridiche sostanziali attribuite agli individui Istituzione di un istanza internazionale (Comitato/Corte) competente a ricevere doglianze individuali su mancato rispetto dei diritti umani Ambito di applicazione soggettivo limitato (solo nei confronti degli Stati che hanno ratificato) Assenza di strumenti di attuazione coercitiva azionabili dall individuo sul piano internazionale
Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani Elementi di differenziazione Natura giurisdizionale del procedimento Previsione del potere di ricorso/reclamo individuale in uno strumento separato Natura vincolante della decisione dell organo internazionale di controllo
La repressione dei crimini internazionali Norme incriminatrici di natura propriamente internazionale Fonte internazionale (ad es. lo Statuto della Corte penale internazionale) Irrilevanza della qualificazione data dal diritto interno
La repressione dei crimini internazionali Attività repressiva esercitata dalla comunità internazionale, direttamente o indirettamente, attraverso tribunali internazionali (ad es. Corte penale internazionale, Tribunale per la ex Jugoslavia) tribunali misti (ad es. Tribunale speciale per il Libano, Corte speciale per la Sierra Leone, e così via) tribunali nazionali (principio di universalità della giurisdizione penale) l adozione di sanzioni individuali da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Caratteri della soggettività di diritto internazionale degli individui Limitata Individui sono titolari di posizioni giuridiche sostanziali e procedurali attive e passive Individui non partecipano direttamente alla formazione delle norme internazionali né possono ottenerne, in via diretta, l attuazione coercitiva Incompleta Non necessaria corrispondenza tra posizioni giuridiche sostanziali e procedurali Squilibrata Illimitata portata soggettiva degli obblighi vs. limitato ambito di applicazione dei diritti Precarietà della titolarità delle posizioni giuridiche attive, il cui esercizio riposa sulla volontà degli Stati
Le imprese private sono dotate di soggettività internazionale?
Il contenuto della soggettività di diritto internazionale delle imprese private Norme attributive di posizioni giuridiche sostanziali attive Norme in materia di protezione degli investimenti stranieri Corporate Human Rights Norme attributive di posizioni giuridiche processuali attive Commissioni reclami (ad es. Tribunale Iran-Stati Uniti) Sistemi di risoluzione delle controversie tra Stato e investitore (ad es. Convenzione ICSID del 1965) Corti a tutela dei diritti umani (ad es. Corte EDU)
Il contenuto della soggettività di diritto internazionale delle imprese private Norme attributive di posizioni giuridiche passive Incertezza sull applicabilità alle imprese private delle norme sostanziali che vietano i crimini internazionali Assenza di giurisdizione dei tribunali penali internazionali e misti sulle imprese private (ad es. art. 1, Statuto della Corte penale internazionale) Norme attributive di posizioni giuridiche passive Le imprese non partecipano direttamente alla formazione delle norme internazionali Norme disciplinanti l attuazione coercitiva In ambito ICSID, alle imprese private è riconosciuto il potere di ottenere l attuazione coattiva dei propri diritti, attraverso l esecuzione forzata delle decisioni arbitrali favorevoli (art. 54, Convenzione ICSID)
Altre entità sui generis Santa Sede ( Città del Vaticano) Treaty-making power (i cd. Concordati) Ruolo di osservatore presso le OO.II. Norme sull immunità dalla giurisdizione Sovrano Ordine di Malta Riconoscimento del trattamento riservato ai soggetti sovrani da parte di un certo numero di Stati cattolici (tra cui l Italia) Comitato Internazionale per Croce Rossa Treaty-making power (Accordi di sede) Ruolo di osservatore presso le OO.II. Ruolo di ente protettore ai sensi delle Convenzioni di Ginevra Diritti procedurali (art. 73(4), Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale)