Guida per la ripartizione spese condominiali dei balconi

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2016 Guida per la ripartizione spese condominiali dei balconi Tecnici&Professione Associazione Nazionale Donne Geometra

La ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi aggettanti Per la ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi aggettanti era divenuta prassi consolidata l applicazione (per estensione) dell art. 1125 del Codice Civile (relativo a volte, solai e soffitti) considerando il balcone un prolungamento dei solaio interpiano. In tal modo, in analogia ai solai interpiano, la parte superiore del balcone era considerata di proprietà dell appartamento servito, la parte inferiore dell appartamento sottostante ed il frontalino di proprietà condominiale (come parte della facciata) secondo il seguente schema: Per cui ad A compete pagare le spese relative alla pavimentazione ed alla impermeabilizzazione del balcone, a B compete il mantenimento del sottobalcone ed al condominio la manutenzione del frontalino. Questo approccio, pur apparendo condivisibile, è stato progressivamente minato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali. Alcune questioni sollevate nel corso di controversie relative alla questione trattata (eventuale valenza architettonica dei balconi, eventuale funzione di copertura etc.) hanno portato alla formulazione di due ipotesi alternative: 1) La parte superiore del balcone è di proprietà dell appartamento che se ne serve e, pertanto, ad esso competono le spese per la sua manutenzione. La parte inferiore (sottobalcone) così come il frontalino, essendo visibile dalla strada, deve essere considerata parte integrante della facciata; le spese, pertanto, vanno ripartite tra tutti i condomini, anche quelli sprovvisti dei balconi. 2) La seconda ipotesi, invece, avvalorata (suffragata) da alcuni recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, prevede che tutte le spese relative 2

alla manutenzione del balcone (parte superiore e parte inferiore) competano al proprietario dell appartamento che se ne serve. La considerazione alla base di questa teoria è che il balcone aggettante ad uso esclusivo dell appartamento non funge da copertura all appartamento sottostante. Questa considerazione, in verità, non appare esente da critiche poiché la presenza dello sbalzo in facciata offre comunque un riparo, seppur parziale, dalle intemperie all appartamento (o al balcone) sottostante. Muovendo dalla considerazione che se si interviene su tutti i balconi contemporaneamente la differenza di spesa per un condomino di un fabbricato privo di particolari vezzi architettonici che consegue all applicazione del criterio previsto dall art. 1125 C.C. o del criterio proposto dalla Corte di Cassazione è nulla o trascurabile. Ripartizione secondo art. 1125 C.C. A sostiene le spese per 1 e 2 B sostiene le spese relative a 3 e 4 Il Condominio le spese per 5 Ripartizione secondo criterio 2) suggerito dalle Corte di Cassazione A sostiene le spese per 2 e 3 B sostiene le spese per 4 e 5 Il condominio si accolla le spese per 1 Balconi: tipologie e criteri di ripartizione delle spese La ripartizione delle spese relative ai balconi è particolarmente difficile da interpretare e di conseguenza genera numerose liti giudiziarie. Sotto il profilo giurisprudenziale la materia si è intensificata ed è stata creata una linea di interpretazione in merito al criterio di ripartizione delle spese. 3

I balconi I balconi, per la loro struttura, si compongono di più elementi (piano di calpestio, soletta, frontalino, sottobalcone, intradossi ecc.) e assolvono una doppia funzione: costituiscono una proiezione esterna dell appartamento. Tramite il balcone, infatti, il condomino può affacciarsi ed esplicare il suo diritto di veduta; sono parte integrante e strutturale della facciata, in quanto rappresentano un elemento decorativo ed estetico dello stabile. I balconi, quali elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, appartengono in via esclusiva, assieme alla colonna d aria sovrastante, a ciascuno dei proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono in qualità di pertinenze. Possono definirsi, dal punto di vista giuridico, un prolungamento dei locali interni (Cass., sent. n. 8159/1996 e n. 7148/1995). Nel corso degli anni c è stato un superamento del principio per cui ogni spesa relativa al balcone deve essere sostenuta dal proprietario dello stesso (Cass., sent. n. 1181 del 6 maggio 1950). Tale principio si basava sull assunto che il balcone è una pertinenza della proprietà esclusiva. Tipologie dei balconi I criteri di ripartizione delle spese variano a seconda della tipologia su cui dovranno essere posti gli interventi di manutenzione. In merito ai balconi cosiddetti aggettanti (ovvero quelli che sporgono rispetto al fronte facciata), essi costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a 4

tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l esistenza dei piani sovrastanti, non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani (Cass., sent. n. 14576 del 30 luglio 2004; n. 637 del 21 gennaio 2000 e n. 8159 del 7 settembre 1996). Pertanto, in presenza di balconi aggettanti non può parlarsi di presunzione di proprietà comune riferita ai proprietari dei singoli piani e di conseguenza, in questo specifico caso, deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione estensiva dell art. 1125 cod. civ., in quanto i balconi aggettanti, anche se risultano inseriti nella facciata, non hanno una funzione portante e quindi non costituiscono parti comuni, ma formano parte integrante dell appartamento cui accedono. L art. 1125 cod. civ., il quale prevede che per «la manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai» le spese sono «sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l uno all altro sovrastanti» può essere invece applicato come criterio di ripartizione spese nel caso ci troviamo di fronte ai c.d. balconi incassati. Il balcone aggettante, non sporge rispetto ai muri perimetrali dell edificio, restando incassato nell interno. In questo caso si ritiene che la soletta del balcone costituisca prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale. Il balcone è un tutt uno con il solaio interpiano sicché le spese per il rifacimento di questa parte, ai sensi dell art. 1125 cod. civ., saranno a carico dei proprietari delle unità immobiliari cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto. Mentre la parte frontale dei balconi, andando a inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere considerata di proprietà comune. 5

La differenza effettiva in merito ai criteri di ripartizione delle spese si concretizza in questo principio: il solaio del balcone aggettante, a differenza di quello incassato, è di esclusiva proprietà del titolare dell unità immobiliare che serve, mentre soltanto i rivestimenti della parte frontale di quella inferiore debbono essere considerati cosa comune ma solo se incidono sul decoro architettonico dello stabile. In questo una sentenza emessa dal Tribunale di Novara (29 aprile 2010) ha affermato che «le spese relative ai sottobalconi debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché gli stessi vanno considerati una parte condominiale in quanto visibili dall esterno dell edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l intero fabbricato». Tale assunto deriva dal fatto che secondo il Tribunale il disfacimento del rivestimento sui sottobalconi e sui frontali, assume un essenziale funzione di risanamento dell estetica e della gradevolezza dell edificio, a vantaggio dell intero condominio, trattandosi di parti esteriori dell immobile e quindi di elementi che, concorrendo a conferire all edificio le proprie caratteristiche estetiche e architettoniche, devono essere considerate parte integrante della facciata e, pertanto, una parte comune dell edificio. Questa sentenza contrasta con l orientamento prevalente della Cassazione che ha riconosciuto la condominialità dei sottobalconi solo nel caso in cui fossero presenti dei fregi decorativi atti a incidere sulla estetica complessiva di tutto il fabbricato. Secondo il Tribunale di Novara, invece, i sottobalconi, in quanto visibili dall esterno, assumono sempre una funzione decorativa e sono da considerarsi sempre e comunque parti comuni, ripartendo le spese di rifacimento di tale manufatto secondo quanto disposto dall art. 1123 cod. civ. Questa sentenza comporta una conseguenza, infatti in base ad essa qualsiasi sottobalcone, anche se privo di fregio architettonico deve essere considerato parte condominiale esponendo i condomini a una ripartizione delle spese. A far chiarezza è intervenuta la Corte di legittimità che, con sent. n. 218 del 5 gennaio 2011, ha ribadito che i balconi aggettanti costituiscono solo un prolungamento dell appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani. Pertanto a essi non può applicarsi il disposto dell art. 1125 cod. civ.: i balconi aggettanti, quindi, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. 6

Tipologia del balcone Balconi a castello Si definiscono così quei balconi inseriti nel perimetro dei muri portanti dell edificio. Esistono in edifici costruiti negli anni 50 e 60. Balconi incassati Questi tipi di balconi formano una rientranza nella facciata dell edificio e solitamente sono chiusi su due o tre lati. Non sporgono rispetto ai muri perimetrali, restando incassati nel corpo dell edificio. Balconate (ballatoi a cielo aperto) Il ballatoio consiste in un passaggio accostato a una parete di un edificio, in genere sul lato esterno, con una ringhiera, un parapetto o una balaustra di protezione. Serve per girare attorno all edificio. La casa a ballatoio è una particolare tipologia edilizia residenziale in cui i ballatoi sono usati come spazi comuni per accedere alle diverse stanze delle unità abitative. Balcone aggettante Il balcone aggettante è quel balcone che sporge rispetto alla facciata dello stabile costituendo così un prolungamento della corrispondente unità immobiliare. È costituito da una struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo dalla facciata (fino a circa 1 m), accessibile da una porta-finestra, con ringhiera, parapetto o balaustra in legno, ferro o pietra. Ripartizione delle spese Balconi aggettanti Manutenzione ordinaria della struttura interna, pavimentazione, parapetti e ringhiere Spese: Proprietario del balcone Balconi aggettanti. Tinteggiatura e intonacatura del sottofondo che fa da soffitto dell appartamento posto al piano sottostante. Spese: Proprietario del balcone sottostante 7

Balconi incassati. Manutenzione straordinaria della struttura esterna. Spese: Condominio Balconi incassati Pavimento. Spese: Proprietario del balcone Balconi incassati Sottofondo del balcone Spese: Proprietario del balcone sottostante Balconi incassati Manutenzione interna dell interno Spese: Proprietario del balcone Balconate Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, pavimentazione, ringhiere Spese: Solo i condomini che ne fanno uso Spese relative ai sottobalconi e frontalini Con riferimento ai sottobalconi, secondo un datato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, le spese di manutenzione sono a carico dei proprietari degli appartamenti ad essi sottostanti, potendo tali manufatti idealmente corrispondere ai soffitti, disciplinati dall art. 1125 cod. civ. La prima sentenza a esprimersi in tale senso fu emessa nel lontano 1983 secondo cui: «la presunzione assoluta di comunione (ex art. 1125 cod. civ.) del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi vale pure per la piattaforma o soletta del balcone dell appartamento del piano superiore, la quale, avendo gli stessi caratteri, per struttura e funzione (separazione in senso orizzontale, sostegno, copertura), del solaio, di cui costituisce prolungamento, è attratta nel regime giuridico dello stesso. Consegue che per tale piattaforma o soletta si configura un compossesso degli indicati proprietari, esercitato dal proprietario del piano superiore anche e soprattutto in termini di 8

calpestio ed estrinsecantesi per l altro proprietario, oltre che nella fruizione del commodum proveniente dalla copertura. Pertanto la soletta del balcone non apparterrebbe al proprietario dello stesso bensì, in parti uguali, al proprietario del balcone e al proprietario del piano sottostante, perché è da considerarsi solo una proiezione verso l esterno del solaio che, all interno dell edificio, divide i due piani, con conseguente applicabilità, in materia di ripartizione delle spese, dell art. 1125 cod. civ., per il quale si ripartiscono a metà fra i due condomini le spese della soletta, restando a carico del proprietario sottostante la riparazione del sottobalcone (idealmente corrispondente al soffitto interno dell edificio). (Cass., sent. n. 4821/1983 e n. 283/1987). Successivamente la Corte di Cassazione ha cambiato l orientamento precedentemente espresso, ribaltandolo con la sent. n. 11155/1994, con la quale ha ritenuto che l estensione analogica dell art. 1125 cod. civ. al caso in esame non era ravvisabile con riferimento ai balconi aggettanti che, se dal punto di vista strutturale costituivano un normale prolungamento della soletta, non avevano però funzione di sostegno del piano sovrastante, e pertanto non poteva parlarsi di strutture collocate a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante. A conferma di quanto espresso, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che «i balconi, essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all uso comune ma soltanto all uso e al godimento di una parte dell immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell edificio ma devono considerarsi appartenenti esclusivamente al proprietario dell unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento» (Cass., sent. n. 8159/1996). I frontalini dei balconi aggettanti sono da ritenersi, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, di esclusiva proprietà del titolare del balcone medesimo. Analogo discorso deve farsi per i parapetti e il sottobalcone. (Cass.8159/1996; Cass.637/2000; Cass.1784/2007; Cass.15713/2007) Tra le pronunce in argomento si segnala la seguente: 9

"I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno) " (Cass.II sent.30-7-2004 n.14576) La spesa per il restauro del balcone aggettante, del frontalino, del parapetto e del sottobalcone deve quindi addebitarsi esclusivamente al proprietario del balcone. I balconi aggettanti non svolgano alcuna particolare funzione decorativa o estetica, con la conseguenza che le spese afferenti riguardano solo i rispettivi proprietari e che coloro che non hanno balconi ne sono esclusi. Lastrico solare Il lastrico solare copra una porzione limitata di un appartamento sottostante e la giurisprudenza afferma che l'art.1126 cod.civ., nel chiamare a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare, nella misura di due terzi, "tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso finge da copertura, con esclusione dei condòmini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto (Cass.4-6-2001 n.7472). 10

"E' sufficiente quindi che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare, perchè la proprietà di detta unità concorra alla ripartizione delle spese pari ai due terzi dell'intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante un terzo. Quando l' art. 1126 c.c. fa riferimento alla "porzione di piano" non intende avere riguardo alla "porzione" della proprietà, per ragguagliarvi la ripartizione dei restanti due terzi delle spese, ma alla porzione come unità: l'unica esclusione da detta ripartizione attiene a quelle unità che in alcun modo siano "coperte" dal lastrico." (Cass.27-11-2001 n.3343). Si ritiene quindi di gran lunga preferibile il criterio dell'attribuzione delle spese di rifacimento nella misura stabilita dall'art.1126 cod.civ. senza alcun computo di proporzionalità dell'area coperta. Restauro della terrazza a copertura di un solo piano sottostante Secondo un orientamento recente, la fattispecie sembra poter essere disciplinata con il criterio di ripartizione di cui all'art.1125 cod.civ., che prevede la ripartizione della spesa in parti uguali fra i proprietari dei due diversi piani. Si riporta in massima una sentenza innovativa rispetto all orientamento precedente. "In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art.1126 cod.civ. (presupponendosi l'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, a una terrazza a livello), dovendosi invece procedere ad una applicazione analogica dell'art.1125 cod.civ. il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificando un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art.1123 co.2 cod.civ.". L'indirizzo esposto non è però univoco, essendo intervenute altre pronunce successivamente che si sono riportate al criterio dell'art.1126 cod.civ. Recentissima è un'altra pronuncia della fine del 2008 che sembra ritornare invece all'indirizzo interpretativo che privilegia l'applicazione dell'art.1125 cod.civ. (divisione in parti uguali fra i proprietari dei due diversi piani). 11