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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Saverio Ruperto. Dott.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il cliente ha esposto che nel dicembre 2008 la banca gli ha erogato un finanziamento, da restituire mediante 72 rate mensili, per l acquisto di un auto nuova, con contestuale sottoscrizione di una polizza a protezione del prestito e pagamento di un premio pari ad 1.435. Poiché solo pochi mesi dopo (in data 26.6.09), ha proceduto all estinzione anticipata del finanziamento, ha chiesto alla Compagnia di assicurazioni, appartenente allo stesso gruppo della banca, il rimborso di 1.350, commisurato al periodo di 5 anni e 6 mesi non più coperto dalla garanzia assicurativa. Nel mese di agosto del 2009, l assicurazione gli ha comunicato per le vie brevi che per l estinzione anticipata non era previsto il rimborso del premio pagato e non goduto e pertanto, il ricorrente ha chiesto alla banca il rimborso della quota di Pag. 2/6

premio pagata in anticipo e non goduta. Con lettera del 7.10.09 (inviata per conoscenza anche alla banca), la società di assicurazione gli ha comunicato di non poter accogliere le sue richieste in quanto, ai sensi del regolamento contrattuale, la copertura assicurativa rimaneva in vigore fino alla scadenza originariamente stabilita, precisando tuttavia che, in caso di sinistro, l indennizzo sarebbe stato corrisposto direttamente all assicurato invece che alla banca. Ma al riguardo il cliente, nel ricorso, eccepisce che questa modifica non è stata presentata al momento della sottoscrizione del contratto di polizza, nemmeno come allegato. Dalla documentazione offerta risulta che il finanziamento era per complessivi 31.435, di cui 1.435 per due premi unici conseguenti all adesione a due polizze assicurative vita, derivanti da convenzioni tra la banca erogante e società di assicurazioni appartenenti al medesimo gruppo. In base alle clausole contrattuali, i premi vengono corrisposti all atto dell erogazione del finanziamento ed il pagamento viene incassato dalla banca quale mandataria delle Compagnie assicurative; il cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento corrispondendo alla banca capitale, interessi, nonché il compenso di cui all art. 125, comma 2, del D. Lgs. 385/93. Nelle controdeduzioni, la banca dopo aver preliminarmente espresso il proprio rammarico in ordine a un disguido che ha comportato un notevole ritardo nella gestione del ricorso, fa presente che il ricorrente, come a lui noto, avrebbe dovuto indirizzare le sue doglianze esclusivamente alla Compagnia assicurativa, per cui l avvio del procedimento nei confronti della banca stessa sarebbe da considerarsi sostanzialmente improprio. Pertanto, ha chiesto che il Collegio - nell'ipotesi che ritenga di dover procedere all'esame di merito del ricorso nonostante l'eccezione sollevata a titolo pregiudiziale - voglia respingere il ricorso. Ciò premesso, la banca ha ulteriormente rilevato che il cliente, allorché ha sottoscritto l adesione alle polizze collettive facoltative abbinate al prodotto Prestito [omissis], versando a tal fine il premio unico complessivo di 1.435, ha dichiarato di aver ricevuto e letto copia delle note informative e delle condizioni di Pag. 3/6

assicurazione, che espressamente evidenziavano che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia assicurativa sarebbe rimasta in vigore fino alla scadenza originaria del contratto. Pertanto, le richieste ora formulate appaiono infondate; anche perché in data 7.10.09 la società di assicurazione ha comunicato all'assicurato l'avvenuto trasferimento a suo favore degli eventuali indennizzi dovuti a fronte di sinistro. Ha poi ribadito l'impossibilità di intervenire sulla Compagnia vista la correttezza, a suo avviso, delle determinazioni da questa già assunte e comunicate all'interessato. Diritto Dalla documentazione agli atti, risulta che il contratto di assicurazione di cui trattasi predisposto a copertura del finanziamento - non a caso denominato Proteggi mutuo - consiste in una polizza distribuita dalla medesima banca finanziatrice, la quale riveste la qualificazione di contraente e di beneficiario della polizza stessa. Inoltre, il premio assicurativo deve considerarsi parte integrante dei costi del finanziamento, tanto che il relativo ammontare viene dalla banca detratto dalla somma effettivamente erogata. Inoltre, risulta che la banca gestisce interamente la fase pre-contrattuale relativa alla polizza ed è mandataria sia per l incasso del premio, sia per l incasso residuo dell eventuale indennizzo liquidato in caso di sinistro. Ciò premesso, il Collegio ritiene di aderire all indirizzo autorevolmente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, 20/5/2009, n. 11706; Sez. III, 21/6/1995, n. 7021), secondo cui il nesso fra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di collegamento negoziale, espressione, come è noto, riferibile al meccanismo attraverso il quale le parti. perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10/07/2008, n. 18884). Il collegamento non esclude che ciascuno dei contratti si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, ma determina fra i contratti appunto collegati un vincolo di reciproca dipendenza, Pag. 4/6

tale che le sorti dell uno sono legate a quelle dell altro. Più precisamente, il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto. Da tale ricostruzione del rapporto fra i due contratti discende il corollario che l estinzione anticipata del finanziamento, con il pagamento da parte del cliente dell intero importo residuo, comporta lo scioglimento altresì del contratto assicurativo che non ha più ragion d essere, essendo venuta meno, con l adempimento del debito nei confronti del finanziatore, l esigenza di tutela dell interesse di quest ultimo alla conservazione della copertura assicurativa. A questo proposito, va osservato che la clausola della polizza, segnalata nelle deduzioni della banca convenuta, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza del contratto di finanziamento originariamente stabilita, non può fondatamente invocarsi nella fattispecie in quanto si pone in contrasto con i principi su enunciati. Inoltre, va richiamato l ulteriore principio espresso dalla Suprema Corte in base al quale l interpretazione del contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall assicurato e contenuto dell obbligazione dell assicuratore (Cass. Sez.III, n.10596 del 30/04/2010). Applicato alla fattispecie in esame, in cui la prestazione oggetto dell assicurazione consiste nel rimborso del debito residuo al momento del sinistro relativo al contratto di finanziamento erogato dall Assicurato (cfr. artt.22 e 26 Polizza), tale principio comporta che, venuto meno il rischio assicurato a causa dell estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa non ha più ragione d essere. Vanno altresì considerati il disposto dell art.125, comma 2 del D. lgs. n.385/93 (T.U.B.) in forza del quale se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Cicr, letto unitamente all art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, che stabilisce: Il consumatore ha sempre la facoltà dell adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati Pag. 5/6

fino a quel momento e, se previsto dal contratto, un compenso comunque non superiore all uno per cento del capitale residuo. Dalla documentazione prodotta, risulta che la banca, in sede di estinzione anticipata, ha percepito tale compenso, per cui deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla restituzione della parte del premio eccedente l arco temporale di utilizzo della relativa copertura assicurativa. In conclusione, considerato il collegamento negoziale che caratterizza il contratto di finanziamento e quello di assicurazione e valutato, altresì, il ruolo dominante assunto dalla banca nella gestione del rapporto nel suo complesso, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto. Pertanto, per i motivi sopra enunciati, dispone che l intermediario rimborsi al ricorrente l importo di euro 1.315,00, pari all ammontare del premio commisurato a n.66 mensilità eccedenti la copertura assicurativa offerta, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell estinzione anticipata del finanziamento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6