CORSO DI FORMAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT

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SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

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CORSO DI FORMAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT 9-16-23 Maggio 2017 ore 13:45 Sala Turismo Relatore: Giovanni Montesanto Esperto doganale

LE NOTE DI VARIAZIONE Il D.L. n 331/93 applicabile alle operazioni intracomunitarie non disciplina in modo espresso le variazioni dell imponibile e/o dell iva. L unico accenno alla questione è riportato nell allegato XI della Determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni sulla compilazione dei modelli Intra, modificato, dal 1 gennaio 2015, dalla Determinazione 18978/RU del 19/2/2015. Sezione 2 rettifiche relative a periodi precedenti mod. Intra 1-2 ter: Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. Tuttavia, in virtù del rinvio generale previsto dall art. 56 del medesimo D.L., in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni di: Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute Cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi rese. si applicano le disposizioni dell art. 26 del D.P.R. n 633/72. 2

LE NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO Per le note di variazione in aumento per il soggetto passivo vige l obbligo di adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione quando, successivamente all emissione della fattura, l ammontare imponibile o quello della relativa imposta aumenta per qualsiasi motivo. (art. 26, 1 comma, D.P.R. 633/72). Nel caso in cui il cedente comunitario non vi provveda spetta obbligatoriamente al cessionario/committente nazionale a regolarizzare l operazione mediante l emissione di fattura integrativa ai sensi dell art. 46, 5 comma del D.L. N 331/93. 3

LE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Per le note di variazione in diminuzione vige la facoltà del soggetto passivo di ridurre l ammontare imponibile dell operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni simili, ovvero in conseguenza dell applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. (art. 26, 2 comma, D.P.R. 633/72) Le variazioni in diminuzione, se dipendono da accordi sopravvenuti tra le parti, non possono comunque essere effettuate decorso un anno dall operazione a cui si riferiscono. (art. 26, 3 comma, D.P.R. n 633/72) 4

LE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE In caso di restituzione, dovuta a difetti o vizi di beni venduti, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di rettifica in diminuzione, prevista dall art. 26, 2 comma, del Dpr 633/72 può essere eseguibile anche oltre un anno dall effettuazione dell operazione, in quanto non si tratterebbe di rettifica in dipendenza di sopravvenuto accordo (per la quale opererebbe il limite di un anno previsto dal comma 3 dello stesso art. 26), ma di una restituzione di beni difettosi in dipendenza della responsabilità contrattuale del venditore prevista dall'art. 1453 cod. civ. che dà luogo alla risolubilità del contratto per inadempimento. (R. M. n. 571646 del 24/10/1990) 5

LE NOTE DI ACCREDITO La nota di accredito è il documento ai fini iva che ha la funzione di rettificare, in diminuzione successivamente alla emissione o al ricevimento della fattura, rispettivamente, l ammontare imponibile della cessione o dell acquisto. L emissione del documento di variazione in linea di principio è riservata al soggetto passivo che ha emesso il documento principale: cioè la fattura che s intende rettificare con la nota di variazione. 6

Compilazione del modello TER nelle note di variazione Per la corretta compilazione e trasmissione dei modelli INTRA TER è necessario tenere presente quanto segue: Il mod. TER deve essere utilizzato esclusivamente quando le variazioni in positivo o in negativo dell ammontare delle operazioni sono intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi; Il mod. TER può essere utilizzato per la correzione degli errori sostanziali e per le omissioni di operazioni intracomunitarie non inserite nei modelli Intra 1-2 bis di competenza; Per periodo di riferimento del modello TER s intende il periodo di registrazione della fattura originaria a cui deve fare riferimento la nota di variazione; Le variazioni sono soggette alla medesima aliquota iva, allo stesso trattamento di non imponibilità o esenzione ed allo stesso cambio applicati alla fattura originaria; Le variazioni concernenti più periodi possono essere dichiarate sui modelli TER indicando come riferimento l ultimo periodo di cessione/acquisto; Le rettifiche in diminuzione riducono l ammontare imponibile dell operazione, se annotate nei registri IVA nello stesso mese in cui è annotata l operazione originaria, diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale. 7

Restituzione dei beni nelle cessioni intracomunitarie La restituzione dei beni da parte del soggetto comunitario, da luogo alla rettifica della cessione intracomunitaria fatturata dal soggetto nazionale in regime di non imponibilità ai sensi dell art. 41 del D.L. n. 331/93. In tal caso il soggetto nazionale: Ha facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) con annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce l ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello stesso periodo di riferimento medesimo in cui è annotata l operazione originaria; diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale; Se opera la variazione in diminuzione, dovrà presentare il mod. intra 1 ter sia ai fini fiscali, sia ai fini statistici (se la periodicità è mensile), con natura transazione 2 ; Nel caso in cui non effettua la variazione in diminuzione, deve ridurre del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond che gli consente di acquistare beni, servizi e importazioni senza applicazione dell iva. 8

Compilazione dei modelli di rettifica Intra 1 2 ter Le note di variazione in diminuzione devono essere indicate come rettifiche, negli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti, se già presentati, con apposita annotazione nei modelli Intra 1 2 ter. I soggetti con periodicità trimestrale limiteranno la compilazione dei mod. Intra 1 2 ter ai soli effetti fiscali; I soggetti con periodicità mensile sono tenuti alla compilazione dei modelli Intra 1 2 ter sia agli effetti fiscali, sia agli effetti statistici. Tali soggetti, se rientrano nei parametri superiori a 20.000.000 di euro per le cessioni o per gli acquisti, potranno omettere la compilazione del valore statistico; Se gli elenchi Intra 1 2 ter sono compilati ai soli fini statistici anche i soggetti che rientrano nei parametri di cui al precedente punto saranno tenuti alla compilazione del valore statistico. 9

Nota di variazione nelle Cessioni intracomunitarie Il cedente nazionale, se la cessione originaria cui fa riferimento la nota di variazione risulta effettuata entro i 12 mesi precedenti, può emettere: Nota di accredito non imponibile ai sensi dell art. 41 del D.L. 331/93 con trasmissione del modello Intra 1 ter compilato sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici indicando come natura della transazione il codice 2 in caso di restituzione dei beni; Nota di accredito fuori campo iva ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del modello Intra 1 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella ipotesi di restituzione della merce indicando il codice 2 relativo alla natura transazione. Se sono trascorsi 12 mesi, il cedente nazionale non potrà emettere la nota di variazione non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 in quanto non può effettuare le rettifiche ai fini iva e conseguentemente sarà obbligato ad emettere la nota di variazione fuori campo ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere il modello Intra 1 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è mensile) solamente in caso di restituzione merce (natura transazione 2 ). 10

Nota di variazione negli Acquisti intracomunitari L acquirente nazionale per le note di variazione in diminuzione riferite ai 12 mesi precedenti, può optare per: L assoggettamento all imposta delle note di accredito ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (integrazione e registrazione) con trasmissione del modello Intra 2 ter compilato sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se la periodicità è mensile) indicando come natura della transazione il codice 2 in caso di restituzione dei beni; La registrazione fuori campo iva ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del modello Intra 2 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella ipotesi di restituzione della merce indicando il codice 2 relativo alla natura transazione. Decorsi 12 mesi, l acquirente nazionale non può effettuare le rettifiche ai fini iva e conseguentemente sarà obbligato ad effettuare la registrazione fuori campo iva ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere il modello Intra 2 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è mensile) solamente in caso di restituzione della merce (natura transazione 2 ). 11

Note di variazione in diminuzione concernenti diversi periodi di riferimento Le rettifiche conseguenti a variazioni in diminuzione della base imponibile di cessioni o acquisti intracomunitari concernenti più periodi di riferimento, anche se compresi in più anni solari, possono essere indicate nei relativi modelli intra 1 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono comprese negli elenchi riepilogativi. (Circolare n. 13/E del 23 febbraio 1994) 12

Note di variazione e fattura originaria annotate nello stesso periodo di riferimento Nel caso in cui la nota di variazione e la fattura originaria siano annotate nel medesimo periodo di riferimento (mese o trimestre) l operatore nazionale è obbligato a compensare i due documenti e procedere con la sola compilazione del modello Intra 1 2 bis indicando il valore risultante dalla differenza dei due documenti, cioè: importo fattura meno importo nota di variazione. 13

OPERAZIONI TRIANGOLARI 14

LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Il sistema delle triangolazioni comunitarie, con l intervento di tre soggetti appartenenti a tre Stati membri è disciplinato dagli artt.: 38 comma 7 40 comma 2 2 periodo 44 comma 2 lettera a) 46 comma 2 ultimo periodo ed inoltre dall art. 58 comma 1 (cedente e cessionario nazionali) del D.L. n 331/93. Nelle operazioni triangolari, che si realizzano nell ambito del regime transitorio degli scambi intracomunitari, è necessario rivolgere particolare attenzione anche alla modalità di compilazione degli elenchi INTRA 1-2 bis. A tal riguardo la compilazione statistica dei modelli incombe esclusivamente sui soggetti tenuti a presentare mensilmente tali elenchi, atteso che i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale devono compilare soltanto: le colonne da 1 a 4 per il modello INTRA 1 bis (cessioni) le colonne da 1 a 5 per il modello INTRA 2 bis (acquisti). Per le operazioni triangolari comunitarie con promotore italiano è obbligatoria, invece, la compilazione della colonna 5 per le cessioni e 6 per gli acquisti (natura della transazione) con il codice alfabetico A (allegato XI della Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Avvertenza: nelle esemplificazioni grafiche il movimento dei beni è rappresentato da una linea tratteggiata, mentre l emissione della fattura da una linea intera. movimento beni emissione fattura 15

IT1 TRIANGOLAZIONE NAZIONALE FR IT2 L operatore IT1 effettua una cessione nei confronti di IT2 e riceve da quest ultimo l incarico di spedire o trasportare i beni direttamente al consumatore finale FR (cessionario di IT2 in Francia). La prima operazione IT1 IT2 è una cessione interna non imponibile ai sensi dell art. 58, 1 co. D.L. n 331/93. La relativa fattura, ai sensi dell art. 21, comma 4 lett. a), potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione se la consegna risulti da documento di trasporto. La registrazione dovrà avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (art. 23, 1 comma, ultimo periodo D.P.R. 633/72). Detta operazione è non imponibile a condizione che sia il soggetto IT1, per incarico del soggetto IT2, a curare la spedizione o il trasporto dei benidirettamente a FR. L Agenzia delle Entrate con Risoluzione n 35/E-2010, a parziale rettifica delle precedenti risoluzioni n 115/2001 e 51/1995, ha precisato che l operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia il cessionario a stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente. In tale caso il cessionario IT2 agirebbe quale mero intermediario del cedente IT1 senza mai avere la disponibilità dei beni, in quanto il vettore riceverebbe l incarico di ritirare la merce presso il fornitore IT1 e di consegnarla direttamente al destinatario finale FR. La seconda operazione IT2 FR è una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell art. 41, 1 comma, dello stesso D.L. La relativa fattura, ai sensi dell art. 21, comma 4 lett. b) del Dpr 633/72, dovrà essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni effettuata direttamente al cessionario dal proprio fornitore IT1 (art. 21 comma 4 lett. b). La registrazione dovrà avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (art. 23, 1 comma, ultimo periodo Dpr 633/72). L operatore IT2 dovrà, quindi, compilare e trasmettere l elenco riepilogativo delle cessioni, mod. INTRA 1 bis sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento alla data di registrazione della fattura annotata, distintamente, sul registro di cui all art. 23 del DPR n 633/72. 16

IT1 TRIANGOLAZIONE INTERNA ALL ESPORTAZIONE CH IT2 L operatore nazionale IT2 acquista beni da altro soggetto IT1 dando incarico a quest ultimo di spedire o trasportare direttamente i beni in paese extra-ue (Svizzera) destinati al consumatore finale CH suo cessionario. Sia la prima operazione IT1 IT2 sia la seconda operazione IT2 CH costituiscono cessioni all'esportazione oggettivamente non imponibili ad IVA, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n 633 del 1972, quando il primo cedente comprovi di aver provveduto, su incarico del proprio acquirente, anche tramite terzi, a trasportare o spedire i beni direttamente fuori del territorio comunitario. In tale circostanza sia il cedente sia il cessionario nazionale hanno l'esigenza di comprovare l'avvenuta esportazione dei beni. Il soggetto, che agisce nella duplice veste di acquirente-cedente e che in effetti è considerato il vero esportatore, può verificare l'avvenuta esportazione dei beni consultando la banca dati del sistema informativo doganale AIDA sul sito dell Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it). Entrando nei «servizi on line tracciamento di movimenti di esportazione o di transito» l esportatore potrà, digitando semplicemente il codice MRN (Mouvement Reference Number) che appare in altro a destra del formulario DAE, prendere immediatamente visione dell eventuale uscita delle merci dal territorio comunitario. Pertanto il dato di cui è in possesso l Amministrazione Doganale equivale alla prova di uscita che con il vecchio il sistema cartaceo veniva fornita dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell esemplare 3 della dichiarazione doganale (D.A.U.) Non esiste un documento cartaceo di prova dell esportazione ma solo un messaggio elettronico di uscita. Quanto al primo cedente, ai fini della non imponibilità tra i due operatori nazionali, la prova dell'esportazione dei beni sarà costituita dal visto uscire che la dogana, su richiesta dell operatore, a seconda dei casi, dovrà apporre sulla fattura di vendita o sul DDT in caso di fatturazione differita (art. 21, 4 comma lett. a) DP.R. n. 633/72). 17

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA PROMOTORE «DE» FR DE L operatore IT effettua una cessione nei confronti del soggetto DE, ricevendo da quest ultimo l incarico di consegnare direttamente i beni a FR (cessionario di DE) in Francia. L operazione IT del D.L. n 331/93. DE costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell art. 41, 1 comma, La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e annotata distintamente nel registro di cui all art. 23 del DPR n 633/72, secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. L operatore nazionale dovrà compilare e trasmettere il modello INTRA 1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando nella colonna 12 FR (Paese di destinazione delle merci). 18

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA PROMOTORE «IT» FR DE L operatore IT effettua un acquisto dà DE e da incarico a quest ultimo di consegnare direttamente i beni a FR (cessionario di IT in Francia). L operazione DE IT per il soggetto italiano costituisce un acquisto intracomunitario senza pagamento dell imposta per effetto dell art. 40 comma 2 del D.L. n 331/93. La fattura ricevuta dal fornitore dovrà essere integrata e registrata a norma degli artt. 46 e 47 del medesimo D.L. senza esposizione dell iva. L operazione IT FR costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell art. 41 del D.L. n 331/93. La fattura emessa sarà registrata, distintamente, nel registro di cui all art. 23 del DPR n 633/72, e dovrà essere designato quale responsabile del pagamento dell imposta il soggetto francese (FR) in sostituzione del promotore della triangolazione (IT). L operatore nazionale dovrà compilare e trasmettere entrambi i modelli INTRA con riferimento al periodo di registrazione delle fatture: mod. INTRA 2 bis (per l acquisto) colonne da 1 a 6 natura transazione A mod. INTRA 1 bis (per la cessione) colonne da 1 a 5 natura transazione A 19

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA PROMOTORE «DE» DESTINAZIONE DEI BENI: ITALIA FR DE L operatore IT acquista da soggetto DE beni provenienti da un terzo Stato comunitario FR. L operazione DE IT per il soggetto nazionale se da un punto di vista pratico costituisce un acquisto intracomunitario, non lo è da un punto di vista giuridico perché in realtà si tratta di cessione interna nel territorio dello Stato con esonero da parte del cedente DE di nominarsi un rappresentante fiscale in Italia designando IT quale debitore d imposta in sua sostituzione (art. 38 comma 7 del D.L. n 331/93). L operatore IT riceverà una fattura senza addebito d imposta nella quale il soggetto DE lo designa quale debitore d imposta in sua sostituzione La fattura deve essere integrata e registrata a norma degli artt. 46 e 47 del DL n dell imposta; 331/97 con esposizione L operatore IT dovrà, inoltre, compilare e trasmettere il modello INTRA 2 bis, con riferimento al periodo di registrazione della fattura, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a cadenza mensile), indicando alla colonna 13 FR (Paese di provenienza delle merci). ----------- Art. 38 comma 7 D.L. 331/93. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 20

IT TRIANGOLAZIONE CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE PROMOTORE «DE» CH DE L operatore IT effettua una cessione al soggetto DE e riceve incarico da quest ultimo di consegnare i beni in Svizzera al soggetto CH. L operazione IT DE non costituisce una cessione intracomunitaria per la mancanza del requisito territoriale: la consegna dei beniavviene in Paese extra-ue (CH) e non in altro Stato membro. Tale fattispecie costituisce per il soggetto IT una cessione all esportazione, con titolo di non imponibilità: a) Art 8, 1 comma lett. a), del DPR n 633/72 se cura, direttamente o tramite terzi, il trasporto o la spedizione fuori del territorio della UE e le operazioni doganali di esportazione; b) Art. 8, 1 comma lett. b), del DPR n 633/72 nel caso di cessione con trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente (DE). In tal caso, l inoltro all estero deve essere effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei beni e l esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall ufficio doganale su un esemplare della fattura. Se invece i beni vengono consegnati direttamente al soggetto CH in territorio italiano, il soggetto nazionale IT sarà tenuto ad emettere la fattura con addebito d imposta al soggetto DE in quanto vengono a mancare i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell articolo 8 richiamati ai punti precedenti. 21

IT TRIANGOLAZIONE CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE PROMOTORE «CH» DE CH L operatore IT effettua una cessione nei confronti del soggetto CH e riceve da quest ultimo l incarico di consegnare i beni al soggetto DE in Germania. L operazione IT CH non costituisce: né una cessione all esportazione ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n 633/72: la consegna dei beni avviene in territorio comunitario (DE) e non fuori del territorio dell UE; né una cessione intracomunitaria ai sensi dell art. 41del D.L. n 331/93: il cessionario è un soggetto extra-ue (CH) e non un soggetto passivo d imposta comunitario. L operazione, viceversa, risulta essere una cessione interna e, quindi, rilevante ai fini dell imposta in base all art. 7 bis, 1 comma, del DPR n. 633/72. L operatore nazionale dovrà quindi emettere fattura con addebito d imposta al soggetto extra-ue CH il quale non potrà recuperare l iva, a norma dell art. 38 ter del predetto DPR, perché disponendo il trasferimento dei beni al soggetto DE effettua una cessione in Italia rilevante agli effetti dell imposta. Al fine di non restare inciso dell imposta il soggetto CH può nominare un rappresentante fiscale in: ITALIA: in tal caso l acquisto dal soggetto IT viene effettuato con il titolo di non imponibilità dell art. 58 comma 1 del D.L. n 331/93 (vedi triangolazione nazionale diapositiva n 15), se la consegna al soggetto DE viene curata direttamente dal cedente (IT): o L ulteriore cessione tra IT2 (rappresentante fiscale di CH) ed il soggetto DE costituisce una cessione intracomunitaria (art. 41) con l obbligo per il rappresentante fiscale IT2 di compilare e trasmettere il modello INTRA 1 bis sia agli effetti fiscali che statistici (se a rilevazione mensile) con riferimento alla data di registrazione della fattura annotata, distintamente, sul reg. di cui all art. 23 del DPR n 633/72 e sulla quale è stata apposta la dicitura inversione contabile. GERMANIA: in tal caso si pone in essere una cessione intracomunitaria (art. 41) tra il soggetto IT ed il rappresentante fiscale di CH, e tra quest ultimo e il soggetto DE una operazione interna in Germania; IN ALTRO STATO MEMBRO (es. FR): in tal caso l operazione si inquadra nella triangolazione comunitaria con soggetto acquirente FR (rappresentante fiscale di CH in Francia) e Paese di destinazione dei beni DE. 22

TRIANGOLAZIONE CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE DESTINAZIONE FINALE DEI BENI: ITALIA IT 1 CASO 2 CASO IT CH DE CH DE 1 CASO l operatore IT effettua un acquisto dal soggetto DE, di beni provenienti dal Paese extra-ue CH. L operazione DE IT non costituisce un acquisto intracomunitario per la mancanza del requisito territoriale: i beni provengono da Paese extra-ue e non da altro Stato membro. Tale fattispecie per il soggetto IT costituisce una operazione d importazione definitiva con il pagamento dei diritti doganali calcolati sulla fattura emessa dal fornitore DE per merci vendute allo stato estero. 2 CASO l operatore IT effettua un acquisto dal soggetto extracomunitario CH, di beni provenienti dal soggetto DE. L operazione CH IT non costituisce un acquisto intracomunitario per la mancanza del requisito soggettivo: la cessione viene effettuata da un soggetto extra-ue e non da un soggetto passivo d imposta di altro Stato membro. Per tale fattispecie di operazione, se il soggetto CH non ha provveduto a nominare un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro dell UE, gli obblighi derivanti dalla cessione di CH nei confronti di IT devono essere adempiuti dal cessionario o committente italiano ai sensi dell art. 17, 2 comma, del DPR n 633/72. Se viceversa il soggetto CH abbia provveduto a nominare un rappresentante fiscale in: altro Stato membro (es. FR): si verificherebbe una normale operazione triangolare: il soggetto IT effettua un acquisto intracomunitario dal rappresentante fiscale di CH in Francia (FR) di beni provenienti da DE; Italia: il rappresentante fiscale del soggetto CH dovrà adempiere agli obblighi fiscali per l acquisto intracomunitario dei beni dal soggetto DE e la successiva cessione al soggetto nazionale IT dovrà essere effettuata senza addebito d imposta trattandosi di operazione soggetta a reverse-charge. 23

IT TRIANGOLAZIONE CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE PROMOTORE ITALIA 1 CASO 2 CASO IT CH DE DE CH 1 CASO L operatore IT effettua un acquisto dal soggetto DE dando incarico a quest ultimo di consegnare i beni al soggetto CH in Svizzera. L operazione DE IT non costituisce per il soggetto italiano un acquisto Intracomunitario per la mancanza del requisito territoriale: la consegna dei beni non ha come destinazione uno Stato membro, bensì uno Stato extra-ue (CH). Detta operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, perché l operazione di esportazione dei beni verso la Svizzera, viene effettuata in Germania dal soggetto DE. L operazione IT CH non costituisce una cessione all esportazione ai sensi dell art. 8 del DPR n 633/72 perché i beni, al momento della cessione, non sono esistenti nel territorio dello Stato. Pertanto il soggetto IT effettua una cessione fuori campo iva ai sensi dell art. 7 bis, del DPR n 633/72 indicando in fattura la dicitura operazione non soggetta N.B. Con risoluzione n 134-E-2010 l Agenzia delle entrate, ha specificato che è sempre qualificabile come una cessione all esportazione, ai sensi dell art. 8, 1 co. lett. a) del Dpr 633/72, la cessione di un bene acquistato in altro Stato membro e da tale paese trasferito in Paese extra-ue. Base giuridica: art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità. 2 CASO L operatore IT effettua un acquisto da soggetto extra-ue CH dando incarico a quest ultimo di consegnare direttamente i beni al soggetto DE. L operazione di acquisto CH IT non è rilevante ai fini dell imposta in Italia, in quanto i beni vengono esportati dalla Svizzera direttamente in Germania al soggetto DE il quale effettuerà un operazione di importazione definitiva allegando alla dichiarazione d importazione la fattura del fornitore IT. L operazione IT DE non costituisce una cessione intracomunitaria per la mancanza del requisito territoriale: i beni non partono da uno Stato membro, bensì da uno stato extra-ue (CH). La cessione di beni, esistenti in territorio extra-ue, avviene fuori del territorio dello Stato e quindi fuori campo iva ai sensi dell art. 7 bis, del DPR n 633/72. Sulla fattura dovrà essere indicata operazione non soggetta. 24

OPERAZIONI TRIANGOLARI CON LAVORAZIONI 25

TERRITORIALITÀ IVA Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell U.E. Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 Causa C-446/13 Un soggetto passivo d imposta che invia un bene in un altro Stato membro per: a) Operazioni di perfezionamento, ovvero b) Perizie, al termine della prestazione di servizi, secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai fini iva per regolarizzare l introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l operazione viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1 comma, Dir. 112/2006). Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di cessione: a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio, b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell U.E. In tali casi si rende applicabile: L art. 32, 1 comma, Dir. 112/2006. Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.. 26

LEGGE N. 115 DEL 29 LUGLIO 2015 ART. 13 Modifiche agli artt. 38, 5 comma lett. a), e 41, 2 comma lett. c), del D.L. N. 331/93 DECORRENZA 18 AGOSTO 2015 Art. 38, 5 comma. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; Art. 41, 3 comma. Non sono considerate cessioni assimilate l invio di beni in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. 27

Triangolazione comunitaria con lavorazione Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico a questi di inviare il prodotto finito all acquirente tedesco DE cessionario di IT. IT FR DE Detta operazione, a seguito della modifica dell art. 41, 3 comma del D.L. 331/93, potrà effettuata essere dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto: italiano IT dovrà: Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale (art. 41, 2 comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all invio delle materie prime e presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile) Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere: agli adempimenti fiscali previsti per l acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello intra acquisti Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni INTRA 2 bis Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter DPR 633/72) Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo modello intra 2 quater servizi. 28

Triangolazione comunitaria con lavorazione Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico a questi di inviare il prodotto finito all acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT. IT FR FR1 Detta operazione a seguito della modifica dell art. 41, 3 co. del D.L. 331/93, potrà effettuata dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto: italiano IT dovrà: Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale (art. 41, 2 comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all invio delle materie prime e presentare il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile) Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere: agli adempimenti fiscali previsti per l acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello intra acquisti intra 1 bis Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata: Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell art. 21 comma 6 bis lett. a) nel caso in cui in Francia opera il reverse charge. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto passivo, ad assolvere l imposta; Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il reverse charge ovvero nel caso in cui, ad. es. l acquirente FR1 sia un soggetto privato. Ed inoltre Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72) Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi. 29

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE COMUNITARIO PRESTATORE NAZIONALE EL IT2 L operatore IT1 effettua una cessione di materie prime a EL e riceve da quest ultimo l incarico di consegnare i beni al soggetto IT2 per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i prodotti finiti al committente EL. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT1: con l operazione IT1 EL il soggetto nazionale IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell art. 41, 1 comma lettera a), del D.L. n 331/93. La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e annotata distintamente nel registro di cui all art. 23 del DPR n 633/72, secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. emette il DDT di cui al D.P.R. 14/08/1996 n 472 per il trasferimento dei beni all altro soggetto nazionale IT2, indicando come causale del trasporto lavorazione per conto di EL ; compila l elenco INTRA 1 bis per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 4) e lo trasmette con riferimento al periodo di registrazione della fattura. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT2: annota nell apposito registro, di cui all art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93, le materie prime ricevute per conto del soggetto EL dall operatore nazionale IT1; per l operazione IT2 EL, trattandosi di prestazione di servizio imponibile nel Paese del committente, emette fattura fuori campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del DPR n 633/72, con l indicazione inversione contabile, annotandola, distintamente, nel registro di cui all art. 23 del medesimo DPR; trasmette l elenco INTRA1 bis ai fini statistici (se a rilevazione mensile) indicando nella colonna 9 (valore statistico) il valore del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo prestazione) franco confine italiano. compila e trasmette l elenco intra 1 quater per il servizio reso; comunica al soggetto nazionale IT1 l avvenuta consegna dei beni lavorati al committente, fornendogli prova documentata dell uscita del prodotto finito dal territorio nazionale (CMR o DDT). 30

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE E PRESTATORE COMUNITARI EL PT L operatore IT effettua una cessione di materie prime al soggetto EL, e da quest ultimo riceve l incarico di consegnare i beni al soggetto PT per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente EL. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT: Con l operazione IT EL il soggetto nazionale effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell art. 41 1 comma lettera a) del D.L. n 331/93. La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e annotata distintamente nel registro di cui all art. 23 del DPR n 633/72, secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando alla colonna 12 (Paese di destinazione) PT. 31

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE NAZIONALE PRESTATORE COMUNITARIO EL PT L operatore IT effettua un acquisto di materie prime dal soggetto EL dando incarico a quest ultimo di consegnare i beni al soggetto PT per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente nazionale IT. Con l operazione EL IT il soggetto nazionale effettua un acquisto intracomunitario di materie prime (art. 38 D.L. n 331/93); con l operazione PT IT il soggetto nazionale riceve una prestazione di servizio imponibile nel Paese del committente, soggetto passivo d imposta, ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del DPR n 633/72. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE: per le suddette operazioni dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n 331/93, le fatture ricevute: o o dal soggetto ELper l acquisto intracomunitario delle materie prime dal soggetto PT per la prestazione di servizio ricevuta imponibile, ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a) del Dpr 633/72, nel paese del committente (B2B). deve compilare e trasmettere 2 modelli INTRA 2 bis: a) 1 modello ai soli fini fiscali (colonne da 1 a 5), per l acquisto delle materie prime da EL: la trasmissione dell elenco deve essere effettuata con riferimento al periodo di registrazione della fattura; b) 1 modello ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del prodotto finito ricevuto da PT, indicando: oalle colonne 4 e 5 (ammontare in euro e valuta): 0 ; oalla colonna 6 (natura della transazione): 5 ; oalla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano. deve compilare e trasmettere il modello INTRA 2 quater con riferimento al periodo di registrazione della fattura del soggetto PT per la prestazione di servizio generica ricevuta (art. 7 ter). 32

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE COMUNITARIO PRESTATORE NAZIONALE PT EL L operatore nazionale IT riceve per la lavorazione materie prime, che il soggetto PT gli invia per conto del committente EL. Al termine della lavorazione il soggetto IT invierà il prodotto finito a EL. L operazione PT IT (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell art. 38, 5 co. lett. a), del D.L. n 331/93, non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni, successivamente alla lavorazione, vengono inviati al committente EL. L operazione IT EL costituisce una prestazione di servizio fiscalmente rilevante nel Paese del committente EL, soggetto passivo d imposta, ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del D.P.R. n 633/72, anche nel caso in cui il prodotto finito resti nel territorio dello Stato. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE: annota nell apposito registro dell art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93 le materie prime ricevute in conto lavorazione dal soggetto PT per conto del committente EL; compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento delle materie prime indicando: o alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime ricevute (franco confine italiano); o alla colonna 13 (Paese di provenienza): PT. emette fattura nei confronti del soggetto EL per l addebito della lavorazione, fuori campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del D.P.R. n 633/72 con l indicazione inversione contabile annotandola, distintamente, nel registro di cui all art. 23 del medesimo DPR; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) all invio del prodotto finito al committente EL, indicando: alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano; compila e trasmette il modello INTRA 1 quater con riferimento al periodo di registrazione della fattura emessa per la prestazione di servizio resa al soggetto EL. 33

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE NAZIONALE 2 PRESTATORI COMUNITARI EL1 EL2 L operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL1 per la lavorazione, dando incarico a questi di inviare il semilavorato, per un ulteriore trasformazione, al soggetto EL2, al termine della quale quest ultimo invierà il prodotto finito al committente IT. La 1 operazione IT EL1, ai sensi dell art. 41 comma 3 del D.L. n 331/93, non costituisce una cessione intracomunitaria in quanto i beni vengono inviati in altro Stato membro per essere oggetto di operazioni di perfezionamento. Le operazioni EL1/EL2 IT costituiscono prestazioni di servizio imponibili nel Paese del committente, soggetto passivo d imposta, ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del D.P.R. n 633/72. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE: annota nell apposito registro dell art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93 le materie prime inviate al soggetto EL1 per lavorazione; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore delle materie prime oggetto della lavorazione (franco confine italiano); per le operazioni EL1 IT e EL2 IT, trattandosi di prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del D.P.R. n 633/72, dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93, le fatture ricevute dai prestatori EL1- EL2 con l indicazione reverse charge ; compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del prodotto finito da parte del soggetto EL2, indicando: alla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano; Compila e trasmette l elenco INTRA 2 quater con riferimento al periodo registrazione delle fatture per le prestazioni di servizi ricevute dai soggetti EL1 EL2. 34

IT1 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE COMUNITARIO 2 PRESTATORI NAZIONALI EL IT2 L operatore nazionale IT1 riceve materie prime dal soggetto EL con incarico di consegnare il semilavorato, per ulteriore trasformazione, ad altro soggetto nazionale IT2. Al termine della lavorazione il soggetto IT2 invierà il prodotto finito a EL. L operazione EL IT1 (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell art. 38, 5 comma lett. a), del D.L. n 331/93, non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni, successivamente alla lavorazione, vengono inviati al committente EL nello Stato membro di provenienza. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT1: annota nell apposito registro dell art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93 i beni ricevuti in conto lavorazione; compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento delle materie prime dal soggetto EL indicando alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime; emette fattura con l indicazione inversione contabile per la prestazione, fuori campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del D.P.R. n 633/72, annotandola, distintamente, nel registro di cui all art. 23 del medesimo DPR; compila e trasmette l elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa; emette il documento di trasporto per la consegna del semilavorato a IT2, per l ulteriore lavorazione per conto di EL. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT2: annota nel registro dell art. 50 co. 5 del DL n 331/93 il semilavorato ricevuto da IT1 per conto del committente EL; emette fattura con l indicazione inversione contabile per la prestazione resa fuori campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a),del DPR. n 633/72 annotandola nel registro di cui all art. 23 del medesimo Dpr; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) all invio del prodotto finito al committente EL, indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materia prima + corrispettivi delle lavorazioni) franco confine italiano; compila e trasmette l elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa; Comunica al soggetto IT1 l invio del prodotto finito al committente EL fornendogli prova documentata dell uscita delle merci dal territorio nazionale CTR o DDT. 35

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE NAZIONALE 2 PRESTATORI COMUNITARI (CON SUBAPPALTO) EL1 EL2 L operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL1 per la lavorazione. Quest ultimo subappalta la lavorazione ad altro soggetto EL2 il quale, al termine della lavorazione, invierà per conto di EL1 il prodotto finito al committente IT. La 1 operazione IT EL1, ai sensi dell art. 41 comma 3 del D.L. n 331/93, non costituisce una cessione intracomunitaria se i beni sono successivamente trasportati al committente, soggetto passivo d imposta, nel territorio dello Stato. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE: annota nell apposito registro, di cui all art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93, i beni inviati al soggetto EL1 per la lavorazione; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis ai solo fini statistici (se a rilevazione mensile) per le materie prime inviate a EL1, indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore delle materie prime franco confine italiano; per le operazioni EL1 IT trattandosi di prestazione di servizio imponibile nel territorio dello Stato, ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a) del DPR n 633/72, dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93, la fattura ricevuta dal prestatore EL1 con l indicazione reverse charge. Compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del prodotto finito dal soggetto EL2 per conto di EL1 indicando alla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano. Compila e trasmette l elenco INTRA 2 quater per la prestazione di servizio ricevuta dal soggetto EL1. La lavorazione di subappalto eseguita da EL2 per conto di EL1 è territorialmente rilevante in territorio Greco e pertanto sarà fatturata con addebito d imposta al committente EL1. 36

IT1 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE COMUNITARIO 2 PRESTATORI NAZIONALI (CON SUBAPPALTO) EL IT2 L operatore nazionale IT1 riceve per la lavorazione materie prime dal soggetto EL, e subappalta la lavorazione ad altro soggetto IT2 dandogli incarico di consegnare il prodotto finito al committente EL. L operazione EL IT1 (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell art. 38, 5 comma lett. a), del D.L. n 331/93, non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni successivamente alla lavorazione vengono trasportati o spediti al committente EL, nello Stato membro di provenienza. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT1: annota nell apposito registro dell art. 50 comma 5 i beni ricevuti in conto lavorazione; compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento delle materie prime indicando alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime oggetto della lavorazione, (franco confine italiano); emette documento di trasporto per la consegna delle materie prime a IT2 in conto lavorazione per suo conto; all invio del prodotto finito, da parte di IT2 al committente EL emette, nei confronti di quest ultimo, fattura con l indicazione inversione contabile per la prestazione, fuori campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del DPR n 633/72, annotandola nel registro di cui all art. 23 del medesimo DPR; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materia prima + corrispettivo lavorazione); compila l elenco intra 1 quater per la prestazione di servizio resa al committente EL, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE IT2: annota nell apposito registro dell art. 50 comma 5 i beni ricevuti in lavorazione per conto del soggetto IT1; emette fattura con iva per la prestazione di servizio resa al soggetto IT1 trattandosi di operazione in campo iva ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a), del Dpr n 633/72. E possibile per il soggetto IT1 l utilizzo del plafond disponibile; cura l invio del prodotto finito al soggetto EL per conto del suo committente IT1. 37

IT TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE COMMITTENTE NAZIONALE 2 PRESTATORI COMUNITARI EL PT L operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL per la lavorazione, dando incarico a questi di inviare il semilavorato, per un ulteriore trasformazione, al soggetto PT, al termine della quale quest ultimo invierà il prodotto finito al committente IT. La 1 operazione IT EL, ai sensi dell art. 41 comma 3 del D.L. n 331/93, non costituisce una cessione intracomunitaria se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d imposta, nel territorio dello Stato. OBBLIGHI DELL OPERATORE NAZIONALE: annota nell apposito registro, di cui all art. 50 comma 5 del D.L. n 331/93, le materie prime inviate al soggetto EL per la lavorazione; compila e trasmette l elenco INTRA 1 bis, ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al momento della spedizione delle materie prime indicando alla colonna 9 (valore statistico: il valore delle materie prime franco confine italiano.) per le operazioni EL IT e PT IT trattandosi di prestazioni di servizio imponibili nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 7 ter, 1 comma lett. a) del DPR n 633/72 dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93, le fatture ricevute dai due prestatori EL e PT con l indicazione reverse charge. compila e trasmette l elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento del prodotto finito da parte del soggetto PT indicando: Alla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivi lavorazioni ) franco confine italiano. alla colonna 13 (Paese di provenienza): PT compila e trasmette l elenco INTRA 2 quater per le prestazioni di servizi ricevute dai soggetti EL e PT, con riferimento al periodo di registrazione delle fatture. 38