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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO Per il: COMUNE DI in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. ( ), rappresentato e difeso dall avv. Mauro D Isa (c. f. DSIMRA73L16G596R) ed elettivamente dom.to presso il suo studio in 81012 (CE) Corso Umberto I n. 64, giusta procura in calce all atto di citazione notificato e in esecuzione della deliberazione di G. C. n. del, (il quale difensore dichiara ai sensi degli artt. 136, 140 IV co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e discrezionale per l Ufficio, presso il proprio numero di fax +39.0823.614054 o indirizzo di posta elettronica certificata mauro.disa@avvocatismcv.it) convenuto Contro:, rappresentato e difeso dall avv. attore FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data, che qui si abbia per integralmente ripetuto e trascritto, il sig. conveniva in giudizio davanti al su intestato Giudice di Pace, per il tramite del suo procuratore Avv., il Comune di, in persona del Sindaco l.r.p.t. per l udienza del al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici riportati dall attore in occasione dell infortunio dallo stesso patito il giorno in Via in, quantificati in. Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di, in persona del Sindaco l.r.p.t., con il sottoscritto procuratore, impugnando e contestando in ogni sua parte la domanda attorea e deducendone la improponibilità, la inammissibilità, la improcedibilità e la infondatezza sia in fatto che in diritto. In particolare si rileva ed eccepisce quanto segue: IN VIA PRELIMINARE A. Si eccepisce la nullità dell atto di citazione ex art. 164 comma 1 c.p.c., in quanto nell atto introduttivo manca l avvertimento previsto dal numero 7 dell art. 163 c.p.c. (l atto di citazione deve contenere: l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. articolo 163 c.p.c. così modificato dall art. 46 della legge18.06.2009, n. 69). Si eccepisce, inoltre, la nullità dell atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, dall art. 163 c.p.c. n. 4. STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 1 DI 7

IN ORDINE ALL AN B. Nessun addebito di responsabilità può essere, comunque, mosso al Comune di per i fatti narrati in citazione, in quanto la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi, per esclusiva colpa ed imperizia, all attore medesimo. In ogni caso sin d ora si impugnano i pretesi e contestati danni che, laddove l attore riesca a provare compiutamente i fatti dedotti, vanno altresì dimostrati nella loro reale entità e consequenzialità. La cosiddetta insidia o trabocchetto, ravvisabile solamente in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato (Trib. La Spezia, 04.01.1993) consiste, infatti, in una situazione di pericolo caratterizzata dall elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell imprevedibilità e inevitabilità, valutabili dal Giudice secondo le caratteristiche del caso concreto. Qualora il difetto di manutenzione, pur imputabile alla PA, non generi una situazione di pericolo con tali caratteristiche, il danneggiato non può ottenere il risarcimento del danno. Infatti, sulla base del principio di autoresponsabilità, costui non può utilizzare indiscriminatamente il demanio stradale, facendo affidamento in una assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l incolumità propria e altrui. Di conseguenza, la verificazione del danno, nonostante l evitabilità del pericolo, è fatto imputabile unicamente all imprudenza dell utente (Cass. 11.08.95 n. 8823; 17.01.96 n. 340; 25/97 n. 5670; 12.11.97 n. 1162). C. Ai fini dell accertamento della responsabilità dell Ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall utente accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene e non poterlo in seguito evitare (Cass. Civ., sez. 3, n. 4632 del 24.05.1997). Va rilevato al riguardo come una recente pronuncia della Suprema Corte abbia sancito un ulteriore importante principio, in base al quale, in relazione ai danni verificatisi nell uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione ai sensi dell articolo 2051 del c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell articolo 2043 del c.c., l esistenza di un comportamento colposo dell utente danneggiato esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra (comunque) un concorso di colpa ai sensi dell articolo 1227 comma 1 c.c, con conseguente diminuzione della STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 2 DI 7

responsabilità del danneggiante in proporzione all incidenza causale del comportamento stesso (Cass. Civ., sez. 3, n. 493 del 12.01.2007). Non sussiste, altresì, la responsabilità della Pubblica Amministrazione, per i danni subiti da persone che transitano su pubbliche strade e cagionati dal cattivo stato di manutenzione della strada pubblica, allorché l evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell evento sono riferibili esclusivamente al fatto ed alla colpa dell utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità (Cass. Civ. sez. 3, n. 4799 del 02.01.2001) che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. E così l attore avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo e, constatando che esso poteva presentare asperità, avrebbe ancora di più dovuto fare attenzione al suo incedere. In presenza di negligenza e disattenzione dell utente della pubblica via, ogni asperità, anche la più insignificante, può trasformarsi in una insidia e/o trabocchetto idonei a fondare la responsabilità della P.A.. D. Pertanto, in ordine alla pretesa attorea, si ribadisce che, secondo la alquanto vaga e generica prospettazione fattane in citazione e l entità delle presunte lesioni, risulta evidente, la colpa di esso attore che, con condotta negligente e imprudente, percorreva via senza adottare la dovuta attenzione e diligenza. Appare, dunque, ancora una volta chiara l estraneità di questa P.A. ai fatti de quibus, che, qualora realmente verificatisi, vanno addebitati esclusivamente al comportamento e all atteggiamento dell attore. E. Per quanto attiene poi alla presunta responsabilità dell Ente si evidenzia che l art. 2051 c.c. non è applicabile con riguardo ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario diretto da parte dei cittadini, quando, cioè, l estensione del bene stesso renda impossibile l esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Con riferimento alle strade pubbliche, la P.A. risponde (o meglio risponderebbe), invece, a norma dell art. 2043 c.c. ma solo allorquando, violando il generale principio del neminen laedere e ponendo in essere un comportamento imprudente o negligente, provochi colpevolmente una situazione di pericolo concretante la nozione di insidia o trabocchetto, a sua volta contrassegnata dai caratteri oggettivo o soggettivo della non visibilità e dell imprevedibilità. Ma tali caratteri costituiscono oggetto dell imprescindibile onere probatorio gravante sulla parte che STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 3 DI 7

agisce per ottenere il risarcimento del danno. (Cass. Civ. sez. 1, n. 735 del 27.05.2005). E la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è da tempo consolidata su questo orientamento, nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della P.A. deve, una volta esclusa l applicabilità dell art. 2051 c.c., dimostrare che l evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto) cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo per l utente del bene demaniale e segnatamente della strada aperta al pubblico. Resta pertanto inequivocabilmente a carico dell attore l onore di provare che, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, esistesse realmente un pericolo occulto da intendersi quale insidia e trabocchetto. Ma ciò non è stato assolutamente provato. F. Si contesta, quindi, ancora una volta, il fatto storico così come riportato, stante la versione dei fatti fornita dall attore fortemente omissiva di circostanze giuridicamente rilevanti. L attore, infatti, mentre percorreva via (si desume che l attore intendesse Via unica via esistente in con tale nome, altrimenti siamo in presenza di un sinistro accaduto su una via inesistente nel Comune di ) dichiara di essere giunto nei pressi di una fontana comunale (senza specificarne il tipo, la grandezza, la posizione rispetto alla strada.!) e di essere scivolato in una buca ivi esistente (senza indicarne posizione, dimensioni, vicinanza alla fontana), aggiungendo che detta buca si era formata in detta strada anche a causa del manto sconnesso. Non si comprende, quindi, se l attore sia scivolato a causa del manto sconnesso, a causa della buca oppure a causa della fontana. G. Né tanto meno viene data una descrizione precisa della presunta insidia o trabocchetto in quanto si fa semplicemente e genericamente riferimento ad una buca. Allo stesso modo alcuna spiegazione viene fornita in ordine alle modalità della caduta. Infine, circostanza di non poco momento, nell atto introduttivo, viene omessa l ora in cui sarebbe avvenuta la caduta!!!. Orbene, è facilmente desumibile che una tale omissione rende la domanda incompleta e, in quanto tale, non accoglibile per la carenza di un elemento indispensabile ai fini della esatta ricostruzione della realtà fattuale dell evento. Circostanze queste che si pongono in forte contrasto con gli articoli 163 e 164 c.p.c. e che inficiano di nullità la proposta richiesta di risarcimento. H. Si fa rilevare inoltre che l attore, residente in in zona non distante da quella dei fatti, conosceva perfettamente le condizioni del tratto di strada teatro del sinistro. Inoltre l attore non fornisce prova alcuna dei fatti addotti, neppure per il tramite di rilevamenti e/o rapporti effettuati dalle Forze di Polizia, nonostante dopo la asserita caduta si sia reso necessario il suo trasporto in Ospedale. STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 4 DI 7

I. Ne consegue, pertanto, l inapplicabilità alla fattispecie anche del citato art. 2043 c.c. in forza del quale, si ripete ad ogni buon fine, l onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità incombe a colui che agisce per il risarcimento del danno; ma, alla luce degli assunti attorei, nessuna prova idonea e convincente appare aver dato al riguardo l attore. A tal uopo si riporta una recente pronuncia in base alla quale il danneggiato di provare anche la colpa del proprietario del bene. Secondo detta ultima fattispecie, il danneggiato deve dare prova di una omissione da parte della P.A. dell obbligo di manutenzione delle strade che abbia determinato una situazione di pericolo occulto. In sostanza deve provare l esistenza di un insidia o di un trabocchetto e cioè di una situazione caratterizzata dall elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non avvistabilità in tempo utile (Tribunale di Bari, sez. 3 civile, Sent. N. 2104 del 18.09.2008) J. Le argomentazioni di cui ai precedenti punti sostengono l infondatezza della domanda attorea. In particolare, si osserva ulteriormente che le circostanze di tempo e di luogo descritte dall attore e che accompagnano la dedotta causazione del sinistro, avrebbero dovuto consigliare al medesimo una più attenta, diligente e moderata condotta; anzi tali circostanze fanno ulteriormente venir meno la suddetta ipotesi giurisprudenziale dell insidia o trabocchetto, sotto il profilo della non prevedibilità e non evitabilità del pericolo. Lo stato dei luoghi era, invero, perfettamente visibile. Nell accertamento in concreto della responsabilità extracontrattuale della P.A., non potrà ignorarsi il particolare rapporto che l ente proprietario da una parte e gli utenti dall altra hanno con la strada pubblica. Questi ultimi, si ripete ancora una volta, coerentemente al citato principio di autoresponsabilità, sono gravati di un onere di particolare attenzione nell uso ordinario e diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità (Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 1999, n. 1569); SUL QUANTUM K. Si contesta in ogni caso, in subordine e per mero scrupolo difensivo, nell ipotesi di superamento delle eccezioni che precedono, la richiesta risarcitoria evidenziata in citazione in quanto la stessa risulta eccessiva e non rispondente alle prospettate modalità del sinistro, nonché esagerata e sproporzionata. Infatti la prognosi dell Ospedale Civile di, così come genericamente riferita nell atto introduttivo, certificherebbe solo trauma distorsivo del collo e del piede dx. Ma detta prognosi, a ben vedere, non giustifica però la pretesa attorea laddove si richiede un esoso risarcimento del danno determinato sulla scorta di una invalidità permanente assoluta pari al 3%. Appare quindi evidente la sproporzione tra le presunte lesioni subite e la quantificazione operata dall attore che non trova conforto alcuno nelle tabelle solitamente utilizzate dai Tribunali. Per cui si contesta in toto quanto affermato dall attore, poiché per tali fatti si impone una prova rigorosa soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno che, allo stato, si STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 5 DI 7

nega decisamente. A tal proposito si impugnano fin d ora tutte le certificazioni e perizie mediche prodotte da controparte che non costituiscono valida prova del nesso di causalità né dell entità delle lesioni. DEL COMPUTO DEGLI INTERESSI L. Inoltre, quanto ai pretesi interessi, non si potrà fare a meno di rilevare come ormai per costante Giurisprudenza della Suprema Corte, gli interessi sono dovuti solo ove si provi che dal ritardato pagamento sia derivato un danno economico effettivo al danneggiato. DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA M. E ulteriormente da aggiungere che, a seguito della nota sentenza 1712/95 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e, pertanto, vincolante, non può farsi luogo al cumulo automatico di interessi e rivalutazione: gli interessi, pertanto, dovrebbero decorrere, al massimo, dalla data di deposito della sentenza. DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO N. Ad ogni buon conto, all epoca in cui si sarebbe verificato il sinistro, sul fondo stradale di Via, insistevano lavori di manutenzione affidati alla, con sede in. Pertanto stante l intenzione di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la summenzionata ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori, si chiede che l adito Giudice fissi, a norma dell art. 269 c.p.c., una nuova data per l udienza già fissata al 14.02.2011, onde consentire la citazione in giudizio del terzo nei termini di legge. Tanto premesso il comparente, ut supra domiciliato, rappresentato e difeso, senza nulla ammettere sull avverso assunto, formula le seguenti CONCLUSIONI Voglia l Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1. In via preliminare, autorizzare il Comune di (CE), in persona del legale rapp.te p.t., a chiamare in causa la S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in al fine di accertare l assenza di responsabilità da parte dell Ente convenuto per i danni lamentati dall attore. 2. In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato in causa per i danni lamentati dall attore, con conseguente condanna della S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento e al pagamento dei danni richiesti dall attore. 3. In via gradata, rigettare la domanda proposta da nei confronti del comune di, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell attore nella causazione del sinistro; 4. In via ulteriormente gradata, dichiarare il concorso di colpa dell attore nel verificarsi dell evento; STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 6 DI 7

5. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa; 6. Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. MEZZI ISTRUTTORI Nell impugnare l avversa documentazione, in quanto priva dei requisiti di legittimità, ci si oppone alla ammissione della prova testimoniale così come richiesta da controparte, irritualmente e genericamente dedotta, tendente solo ad ottenere mere valutazioni. In subordine si chiede di essere ammessi alla prova contraria a quella articolata in citazione nonché interrogatorio formale dell attore sulle circostanze di cui ai punti da A) a J) della premessa del presente atto anteposta la locuzione Vero è che, rinviando l articolazione di opportuni mezzi istruttori all esito dell evolversi del processo ed impugnando e contrastando, sin da ora, tutti quelli ex adverso articolati e/o articolandi, con maggiore salvezza di ogni diritto e con riserva di controdedurre anche a seguito del comportamento processuale di controparte. Si allega: 1) atto di citazione notificato; 2) copia delibera di G.C. n. del ; 3) comunicazione inviata alla ditta e al direttore dei lavori; 4) contratto di appalto lavori alla ditta ; 5) copia delibera di G.C. n. del ; 6) copia frontespizio progetto infrastrutture sistemi urbani Via. Salvis Juribus., Avv. Mauro D Isa NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: Il presente atto è stato predisposto e realizzato dall Avv. Mauro D Isa e pubblicato sul sito http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse farne uso è autorizzato in tal senso purché la riproduzione sia fedele all originale, senza modifiche e/o alterazioni. La riproduzione necessita altresì della citazione della fonte di prelievo e del nominativo dell autore. Non è consentito l uso del presente atto a fini commerciali se non previa espressa autorizzazione dell autore (mailto:maurodisa@libero.it). L utilizzatore solleva l autore da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze che si dovessero riscontrare nel presente atto giudiziario. STUDIO LEGALE D ISA PAGINA 7 DI 7