Numero 25/2014 Pagina 1 di 8 La dichiarazione Iva autonoma e i limiti alla compensazione del credito Iva Numero : 25/2014 Gruppo : IVA Oggetto : DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA E CREDITO IVA Norme e prassi : ART 3 E 8-BIS DEL DPR 322/1998; ART. 10 DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 102/ 2009; ART. 9 COMMA 2 D.L. 35/2013; ART. 31 COMMA 1 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010; ISTRUZIONI MINISTERIALI DICHIARAZIONE IVA 2014. Sintesi La presentazione della dichiarazione Iva è strettamente legata all utilizzo in compensazione del credito Iva. Infatti, se il contribuente intende utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000, deve attendere la presentazione della dichiarazione Iva, che in genere avviene con la presentazione dell Unico (c.d. dichiarazione unificata). C è un modo però per anticipare il momento della compensazione, e consiste nel presentare la dichiarazione Iva autonoma a partire dal 1 febbraio 2014. Inoltre, presentando la dichiarazione Iva entro febbraio si è esonerati dall obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva. In questa circolare si chiariranno i vantaggi legati alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma, e si riepilogheranno le regole sulla compensazione del credito Iva. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA 3. I VANTAGGI DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ENTRO FEBBRAIO 4. LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE: UN RIEPILOGO 5. SANZIONI 6. L'UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2012
Numero 25/2014 Pagina 2 di 8 Premessa Devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un attività d'impresa, artistica o professionale (di cui agli articoli. 4 e 5 del DPR 633/72), salvo alcune eccezioni tassativamente previste. L invio della dichiarazione IVA annuale deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche 1 ; pertanto le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale si intendono redatte su modello non conforme a quello approvato 2, rendendosi così applicabile la sanzione da 258 a 2.065 3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Modalità esclusivamente telematica La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2014. Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1 febbraio 2014. Il contribuente può sempre e comunque presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, anche quando dalla dichiarazione emerga un debito, e in tal caso sarà esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA. Va ricordato però che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo (quest'anno il 17.03.2014 in quanto il 16 cade di domenica), in un unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE AUTONOMA UNIFICATA Tra il 1 febbraio e il 30.09.2014 Entro il 30.09.2014 Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione Iva in "via autonoma" La presentazione della dichiarazione in forma autonoma interessa i seguenti soggetti: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; 1 A seguito delle modifiche apportate al DPR 322/98 dall art. 37, co. 10, del DL 223/2006 convertito in L. 248/2006. 2 Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19.06.2002. 3 Di cui all art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 471/97.
Numero 25/2014 Pagina 3 di 8 soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno di riferimento; società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72), anche per periodi inferiori all'anno; curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare, per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle procedure concorsuali; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72); soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72); particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell IRAP; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. I vantaggi di presentare la dichiarazione Iva autonoma entro febbraio Con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 ) già dal mese di marzo. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE IN VIA AUTONOMA ENTRO FEBBRAIO CONSENTE Di compensare il credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 già dal 17.3.2014 Un altro vantaggio, presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, è quello di essere esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale.
Numero 25/2014 Pagina 4 di 8 Presentazione in via telematica dall 1.2.2014 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN FORMA AUTONOMA Possibilità di compensare il credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 Esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA (se la dichiarazione Iva viene presentata entro il 28.2.2014) Limiti alla compensazione credito Iva annuale: un riepilogo La compensazione dei crediti può essere orizzontale o verticale, ma solo la prima incontra limitazioni al suo utilizzo. Innanzitutto esiste un limite alla compensazione orizzontale, che è stato portato 4 a decorrere dal 2014 a 700.000, in luogo del precedente 516.546,90. Inoltre la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata: dal 1 giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 ; Esempio Il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000, può essere compensato a partire dall 1.1.2014. dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per importi superiori a 5.000. Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall art. 10 del D.l. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 dall'art. 8 comma 18 del D.l. 16/2012, è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione; 4 Dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013.
Numero 25/2014 Pagina 5 di 8 Esempio Il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014. per importi superiori a 15.000 solo con il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito Iva 2013 utilizzato in compensazione, non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Le restrizioni alla compensazione del credito Iva si applicano solo alla compensazione c.d. orizzontale o esterna del credito IVA e non anche alla compensazione c.d. verticale o interna, ossia alla compensazione del credito in sede di versamento periodico, in acconto ed a saldo IVA 5. Esempio Supponiamo un credito Iva 2013 di 30.000, interamente destinato alla compensazione verticale (Iva da Iva). In tal caso non vi sono limitazioni alla compensazione del credito Iva annuale. COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE FINO A 5.000 Libera compensazione orizzontale del credito, fino a 5.000, senza attendere la presentazione della dichiarazione 5 Si fa notare che l Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, ha precisato che costituisce compensazione orizzontale la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. Di conseguenza non costituisce una compensazione orizzontale l utilizzo del credito IVA con l IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico in quanto l esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, che può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale.
Numero 25/2014 Pagina 6 di 8 Una volta raggiunto il limite di 5.000, ogni altra OLTRE 5.000 SUPERIORE A 15.000 compensazione orizzontale può avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva Se si intende compensare somme superiori a 15.000, la dichiarazione annuale deve essere dotata del visto di conformità. Esempio n. 1 Supponiamo un credito Iva 2013 di. 11.000, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale. In tal caso non vi sono limitazioni, e non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione Iva. Esempio n. 2 Supponiamo un credito Iva 2013 di. 13.000, di cui 6.000 destinato alla compensazione orizzontale. In tal caso il contribuente è libero di compensare il credito Iva fino a 5.000 Euro. Per ogni compensazione ulteriore è necessario presentare preventivamente il modello Iva 2014. Quindi il credito Iva 2013 può essere compensato: dal 1 gennaio 2014 per importi fino a 5.000 Euro; dal 17.03.2014 (se la dichiarazione Iva è presentata entro il 28 febbraio) per l'ulteriore importo di 1.000 Esempio n. 3 Supponiamo un credito Iva 2013 di. 40.000, di cui 23.000 destinato alla compensazione orizzontale. In questo caso, oltre a valere le considerazioni indicate nell'esempio 2, occorre che il contribuente richieda il visto di conformità se vuole compensare il credito per importi superiori a 15.000. Quindi il credito Iva 2013 può essere compensato: dal 1 gennaio 2014 per importi fino a 5.000 Euro; dal 17.03.2014 (se la dichiarazione Iva con visto di conformità è presentata entro il 28 febbraio) per l'ulteriore importo di 18.000. Sanzioni In merito al regime sanzionatorio nella Circolare n. 1/E l Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30% del credito indebitamente compensato, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n.
Numero 25/2014 Pagina 7 di 8 471/97, alle seguenti fattispecie: compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. SANZIONI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI, DI CUI SIA CONSTATATA L ESISTENZA, SENZA Sanzione pari al 30% del credito indebito RISPETTARE LE REGOLE L'utilizzo del credito Iva 2012 L'eventuale residuo credito Iva 2012, risultante dal modello Iva 2013, può essere utilizzato nel 2014 fino a quando non confluirà nel modello Iva 2014. É solo da questo momento, infatti, che il credito Iva sarà riferibile al 2013. L'utilizzo potrà avvenire: fino all'importo di 15.000 Euro per il credito Iva 2012 non certificato; senza limiti per il credito Iva 2012 certificato. Esempio n. 4 Supponiamo un credito Iva 2012 di. 60.000, di cui 25.000 utilizzato in compensazione orizzontale nel 2013. Il credito Iva è stato certificato nel mod. Iva 2013. Il residuo credito di 35.000 sarà ancora utilizzabile senza limiti nel 2014, in quanto il credito 2012 è stato certificato nel modello Iva 2013, e sarà utilizzabile finché non sarà fatto rientrare nel modello IVA 2014. Esempio n. 5 Supponiamo un credito Iva 2012 di. 20.000, di cui 7.000 utilizzato in compensazione orizzontale nel 2013. Il credito Iva non è stato certificato nel mod. Iva 2013. Il residuo credito di 13.000 sarà utilizzabile senza limiti nel 2014 solo finché non si raggiungerà il limite di 15.000 e finché il credito non sarà fatto rientrare nel modello IVA 2014. Pertanto l'importo del credito Iva 2012 ancora utilizzabile senza limiti è di 8.000 (15.000-7.000).
Numero 25/2014 Pagina 8 di 8 Esempio n. 6 Supponiamo un credito Iva 2012 di. 13.000, di cui 6.000 utilizzato in compensazione orizzontale nel 2013. Il credito non doveva essere certificato. Il residuo credito di 7.000 sarà ancora utilizzabile senza limiti nel 2014 finché non sarà fatto rientrare nel modello IVA 2014. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.