LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI. Dott. Sebastiano BARUSCO

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Dott. Sebastiano BARUSCO Diretta 10 novembre 2008 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 17, secondo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 2

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI VIOLAZIONI CONCERNENTI Imposte dirette ad esclusione sanzioni applicate a seguito di controlli art. 36 bis e art. 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Iva ad esclusione sanzioni applicate a seguito di controlli art. 54 bis e art. 60, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 3 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI ATTI DEFINIBILI Atto di contestazione delle sanzioni (art. 16, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472) Provvedimento di irrogazione delle sanzioni contestuale all avviso di accertamento o di rettifica (art. 17, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472) 4

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI MODALITÀ DI DEFINIZIONE (Imposte dirette e Iva) Versamento delle sanzioni ridotte ad un quarto Entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell atto, salvo sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742) Mediante F24 con possibilità di compensazione 5 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI EFFETTI E VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE Non applicabilità delle sanzioni accessorie (art. 21, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472) Riduzione delle sanzione ad un quarto 6

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI IMPOSITIVI Art. 15, D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218 Atti di accertamento relativi a: Imposte dirette e IVA Imposta di registro (art. 71, D.P.R. 26/04/1986, n. 131) Imposta successioni e donazioni (art. 50, D.P.R. 30/10/1990, n. 346) 7 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI MODALITÀ DI DEFINIZIONE Versamento delle imposte accertate e dei relativi interessi Versamento delle sanzioni ridotte ad un quarto Entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell atto, salvo sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742) Mediante F24 con possibilità di compensazione o mediante F23 Possibilità di rateazione (art. 8, D.L.vo 19/06/1997, n. 218) 8

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI EFFETTI DELL OMESSA IMPUGNAZIONE Attenuanti pene previste per reati tributari (art. 13, D.L.vo 10/03/2000, n. 74) Irrilevanza dell atto di accertamento ai fini extratributari (fatta eccezione per contributi previdenziali e assistenziali) Non debenza di interessi e sanzioni su somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali Parziale limitazione del potere di accertamento dell Ufficio 9 (art. 48, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) Dott. Sebastiano BARUSCO Diretta 10 novembre 2008

PRESUPPOSTI Pendenza del giudizio ritualmente instaurato Quindi necessità di ricorso ammissibile (tempestivo, requisiti obbligatori, assistenza tecnica, costituzione in giudizio entro i termini, ecc.) 11 CONTROVERSIE DEFINIBILI Tutte le liti tributarie (nessun limite giuridico neppure di carattere penale) Solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Non oltre la prima udienza 12

INIZIATIVA Spetta a ciascuna delle parti costituite: Contribuente in persona del difensore abilitato in quanto espressamente precisato nel mandato Ufficio Tributario (compreso l Ente Locale) Commissione Tributaria Provinciale ma solo alla prima udienza pubblica 13 PROCEDIMENTO La conciliazione giudiziale può avvenire soltanto avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Sia in pubblica udienza: intesa raggiunta direttamente in sede giudiziale (art. 48, commi 1, 2 e 3) Sia fuori udienza: accordo intervenuto fuori giudizio e trasferito negli atti di causa (art. 48, commi 4 e 5) 14

PROCEDIMENTO Giudiziale Se accordo interviene in pubblica udienza: Redazione apposito Processo Verbale di conciliazione con indicazione delle somme dovute a titolo di: Imposte Sanzioni, con indicazione riduzione Interessi Il Processo Verbale è titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento entro 20 gg. dalla data dell udienza 15 PROCEDIMENTO Fuori dal giudizio Se accordo non raggiunto in pubblica udienza: Facoltà della Commissione di concedere un differimento dell udienza non superiore a 60 gg. per presentazione accordo stragiudiziale Secondo procedura extra-giudiziale di cui all art. 48, comma 5, D.L.vo 1992, n. 546 Da sottoporre comunque al vaglio del Giudice 16

PROCEDIMENTO Fuori dal giudizio Intesa è raggiunta al di fuori del processo (art. 48, comma 5, D.L.vo 1992, n. 546) tramite proposta concordata tra le parti. In tal caso l accordo: è ufficializzato al di fuori dell udienza; viene depositato in giudizio entro la data fissata per la trattazione della causa. 17 PROCEDIMENTO Fuori dal giudizio Sul piano procedurale la proposta di conciliazione : è atto dell Ufficio; di contenuto indicato dalla Circ. Min. n 98/E del 23 aprile 1996. La proposta, sottoscritta per accettazione dal contribuente, deve essere depositata a cura dell Ufficio: sino alla prima udienza (sia camera di consiglio, sia pubblica udienza). 18

PROCEDIMENTO Fuori dal giudizio Se il deposito avviene ante fissazione dell udienza il Presidente dichiara direttamente con decreto l estinzione del giudizio La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale Sono quindi titolo per la riscossione delle somme dovute 19 RUOLO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA Limitato a controllo di legittimità: su requisiti di forma (rispetto regole procedimentali); su requisiti di sostanza (ammissibilità oggettiva); escluse valutazioni di merito contenute nell accordo. 20

EFFETTI Estinzione della controversia (art. 46, D.L.vo 1992, n. 546) Totale Parziale: va dichiarata nella sentenza che decide sul merito della lite per la parte non conciliata Riduzione delle sanzioni ad 1/3 delle somme irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione 21 PERFEZIONAMENTO DEL Solo con il pagamento, entro 20 giorni: delle somme dovute in misura integrale, della prima rata con rilascio di idonea garanzia In assenza del versamento non si producono gli effetti estintivi la controversia continua l iter ordinario 22

OMESSO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVE NON pregiudica il perfezionamento della conciliazione Comporta la riscossione a mezzo ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante Preliminare richiesta di pagamento integrale al garante entro 30 gg. dalla notificazione di apposito invito 23