NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

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Circolare informativa n. 6 del 23 giugno 2010 NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell Economia e delle Finanze ha previsto l obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare in via telematica i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, a decorrere dal 1 luglio 2010, da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cc.dd. Paesi black list ). Soggetti obbligati Dovranno predisporre tale nuova comunicazione i soggetti passivi Iva (ossia società, imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che: effettuano cessioni di beni e rendono prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list individuati dal DM 04/05/1999 e dal DM 21/11/2001, e/o effettuano acquisti di beni e ricevono prestazioni di servizi da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list individuati dal DM 04/05/1999 e dal DM 21/11/2001. Si tratta di una disposizione che coinvolgerà più soggetti di quello che si potrebbe pensare in un primo momento in quanto allo stato attuale nella citata lista sono inclusi, tra gli altri: Repubblica di San Marino, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco. Decorrenza 2010. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1 luglio Fax +390444963433 - info@modustudio.it 1

Periodicità di presentazione L invio della comunicazione può essere mensile o trimestrale. Il modello di comunicazione, che è stato approvato con Provvedimento del 28 maggio 2010, deve essere presentato con riferimento a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (ossia acquisti, prestazioni ricevute, cessioni, prestazioni rese) un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000. Il modello di comunicazione deve essere presentato con riferimento a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000. I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri trasmettono la comunicazione trimestrale, sempre che non abbiano superato la soglia dei 50.000, nei trimestri già trascorsi. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all invio della comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. Modalità di trasmissione Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto per i soggetti che dovranno presentare la comunicazione con periodicità mensile la prima presentazione dovrà avvenire entro il 31 agosto 2010, mentre coloro che dovranno presentare la comunicazione con periodicità trimestrale la prima presentazione dovrà avvenire entro il 02 novembre 2010. Contenuto del modello di comunicazione Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: a) codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; Fax +390444963433 - info@modustudio.it 2

b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata; d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente domiciliata; e) periodo di riferimento della comunicazione; f) per ciascuna controparte, l importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione; g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l importo complessivo della relativa imposta; h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. Sanzioni L omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da 516,00 ad 4.131,00. Paesi e territori black list Come detto in precedenza, l obbligo di comunicazione insorge in relazione alle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001. Fax +390444963433 - info@modustudio.it 3

Unendo le indicazioni dei due provvedimenti citati, è possibile stilare una lista utile all individuazione dei paesi oggetto di monitoraggio: ANDORRA ANGOLA limitatamente a: le società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax le società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code. ANGUILLA ANTIGUA ANTILLE OLANDESI ARUBA BAHAMAS BAHRAIN BARBADOS BARBUDA BELIZE BERMUDA BRUNEI DARUSSALAM CIPRO COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI) limitatamente alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law. COSTA RICA DOMINICA ECUADOR EMIRATI ARABI UNITI FILIPPINE GIAMAICA limitatamente a: le società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act le società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act. Fax +390444963433 - info@modustudio.it 4

GIBILTERRA GIBUTI GRENADA GUATEMALA HONG KONG ISOLA DI MAN ISOLE COOK ISOLE CAYMAN ISOLE DEL CANALE ALDERNEY (AURIGNY) ISOLE DEL CANALE - GUERNSEY ISOLE DEL CANALE - JERSEY ISOLE DEL CANALE HERM ISOLE DEL CANALE - SARK ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI AMERICANE ISOLE VERGINI BRITANNICHE KENYA limitatamente alle società insediate nelle Export Processing Zones KIRIBATI LIBANO LIBERIA LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO limitatamente alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929 MACAO MALAYSIA MALDIVE MALTA limitatamente a: le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act le società di cui al Malta Merchant Shipping Act Fax +390444963433 - info@modustudio.it 5

le società di cui al Malta Freeport Act. MAURITIUS MONACO (PRINCIPATO DI) MONTSERRAT NAURU NIUE NUOVA CALEDONIA OMAN PANAMA POLINESIA FRANCESE PORTORICO limitatamente a: le società esercenti attività bancarie le società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993 SAINT KITTS E NEVIS SAINT VINCENTE E LE GRENADINE SAINTE LUCIA SAMOA OCCIDENTALI SAN MARINO SANT ELENA SEYCHELLES SINGAPORE SVIZZERA TAIWAN TONGA TUVALU URUGUAY VANUATU Con decreto di natura non regolamentare, la norma attribuisce al Ministro dell economia e delle finanze la possibilità di escludere dall obbligo in parola alcuni dei Paesi black list, ovvero alcuni specifici settori di attività svolte in detti Paesi; con le stesse modalità, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, Fax +390444963433 - info@modustudio.it 6

l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti Fax +390444963433 - info@modustudio.it 7