VERIFICHE E LAVORO. La rivista delle ispezioni e dei controlli su lavoro, contributi e sicurezza 25PIU

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Setere VERIFICHE E LAVORO La rivista delle ispezioni e dei controlli su lavoro, contributi e sicurezza

LE RUBRICHE V@L Punti e Spunti Il caso Appunti Tecnica dei ricorsi In sicurezza Outline Nero su bianco Usi e abusi Osservatorio pensieri e idee sui controlli quesiti e problemi dal territorio novità sui controlli e dintorni per presentare al meglio le proprie ragioni prevenzione e difesa dalle contestazioni i controlli a colpo d occhio interpretazioni a norma di Legge quello che accade, i nostri diritti le vostre segnalazioni, la mappa dell ispezione

Avv. Mauro Parisi LA NOTA del Direttore Controlli ispettivi sempre più penetranti. I funzionari entrano oggi sempre più nell intimo dell organizzazione aziendale, incidendo sulle scelte datoriali, anche quelle relative all applicazione dei contratti collettivi. Al punto che i funzionari decidono quale CCNL deve adottare l azienda. E possibile? Come molte aziende sanno, anche le trasferte sono un usuale terreno di contesa con gli ispettori. Questa volta oggetto di attenta considerazione sono le connze indirette del loro disconoscimento. Per esempio, per quanto concerne le registrazioni sul libro unico del lavoro e le relative sanzioni. Spesso meno gravi di quanto pretendono gli ispettori. Occhi puntati sui titoli esecutivi creati dagli ispettori. La convalida della diffida accertativa permette ai lavoratori di agire subito con precetto per i propri crediti. Ma il titolo può essere paralizzato con il ricorso più idoneo. In materia di sicurezza, quando scatta come facilmenteun reato, si può rimediare. Meglio sanare ed evitare le connze di un procedimento penale. Occorre però sfruttare l occasione offerta dagli ispettori: i quali, per la Cassazione, non hanno obbligo di notificare ritualmente l ammissione alla regolarizzazione. La recente normativa sul distacco transnazionale, riscrive

continua il ruolo e l azione degli ispettori. Check list di indagini mirate, nuovi adempimenti e sanzioni rinnovate, intendono garantire la parità delle condizioni per il lavoratore. Anche grazie a un più dinamico sistema di cooperazione internazionale. Prevenzione, analisi aziendali e, soprattutto, assistenza e fiducia ai professionisti. Ecco come l affidamento alle persone giuste può evitare i peggiori rischi delle verifiche ispettive.

In questo numero: Punti e Spunti Il Caso Appunti Contrattazione collettiva. Possono gli ispettori applicare il migliore CCNL? pag. 4 Trasferte e libro unico. Anche il passato solo con la nuova sanzione pag. 8 Competenza territoriale degli ispettori, Appalti illeciti. Rideterminazione al ribasso delle sanzioni e altro pag. 12 Tecnica dei ricorsi Diffida accertativa. Solo il giusto ricorso paralizza il precetto pag. 15 In sicurezza Sanare i reati. Dalla Cassazione via libera agli atti ispettivi senza notifica pag. 19 Nero su bianco Distacco transnazionale non genuino e nuove sanzioni pag. 22 Usi e abusi Professionisti. Presenza preventiva e check up salvano l azienda pag. 27 Osservatorio Le vostre segnalazioni, la mappa dell ispezione pag. 30

Punti e Spunti Contrattazione collettiva. Possono gli ispettori applicare il migliore CCNL? di Mauro Parisi Il sempre difficile rapporto tra ispezione e aziende -sempre percorso, per evidenti ragioni, da una grande emotività - si è negli ultimi anni inasprito a causa di una nuova, rischiosa linea di verifiche dei funzionari. Quelle relative all applicazione dei migliori CCNL da parte dell azienda. Che possano essere realizzati controlli dagli ispettori sui modi in cui i datori di lavoro danno adesione ai contratti collettivi, non sussistono motivi di dubbio. Già la più risalente normativa prevedeva tali compiti, in seguito sempre confermati dalla legge. Si pensi, alla pacifica previsione del decreto legislativo n. 124 del 2004, per cui, tra i compiti ascrivibili all azione del personale ispettivo enumera senz altro vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Dunque, vigilare che i datori di lavoro e quanti comunque vi sono tenuti- aderiscano correttamente agli accordi in sede sindacale è senza dubbio legittimo e doveroso. Ma cosa accade se un azienda non applica correttamente il CCNL o ne applica uno di minore favore? Pensiamo al caso di una catena di supermercati che non corrisponda le indennità previste ai propri cassieri. Esistono poteri conformativi e sanzioni per tali infrazioni? In sostanza, possono i funzionari forzare il datore di lavoro a rispettare il contratto collettivo e quello individuale, con il lavoratore?

Punti e Spunti Nel tempo, tuttavia, il tiro ispettivo si è alzato. Come ci ricorda anche la recente circolare del Ministero del lavoro del 26 luglio 2016 relativa all applicazione dei CCNL nell ambito degli appalti pubblici, non tutti i contratti collettivi applicati dall azienda sono accettabili e vanno bene. Cosa fanno allora i funzionari quando i contratti non sembrano adeguati? Si sta affermando la tendenza a un applicazione forzosa e d ufficio di differenti contratti collettivi rispetto a quelli prescelti dall azienda. Si tratta, in definitiva, di quelli ritenuti più corretti e legittimi. Il tema è senza dubbio scottante. Da un lato, non vi è dubbio che siano proliferate previsioni di garanzia volte a offrire uno standard minimo inderogabile ai diritti dei lavoratori, soprattutto in materia retributiva. In tale senso è da leggere la puntuale interpretazione alla previsione sui minimali inderogabili (art. 2, legge 549/1995), che indica come in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. È poi noto come da tempo, nel settore delle cooperative, il convertito decreto legge 248/2007 ha stabilito, al suo articolo 7, che, in presenza di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Punti e Spunti Cosa accade oggi, quando gli ispettori individuano più facilmente tra le cooperative, ma non solo- un contratto collettivo non corretto? Normalmente provvedono d ufficio a sostituire (sì, proprio a sostituire) tale CCNL, applicando con ogni connza, non solo in chiave retributiva e contributiva- l accordo che ai loro occhi appare quello esatto. Una riedizione dei risalenti contratti erga omnes? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno lì dove operano gli ispettori parrebbe che, per vie indirette e misteriose, si stia realizzando la mai attuata previsione costituzionale di ufficializzazione delle organizzazioni sindacali, di cui all art. 39 Cost.; secondo la quale, i sindacati, ove registrati, potrebbero, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Sia pure per vie traverse, si tratta di quella legittimazione a cui oggi concorrono le stesse ispezioni del lavoro. Peraltro, spesso dimentiche dell insegnamento, anche recente, impartito dalla Corte costituzionale; la quale, con la sentenza n. 51/2015, proprio in tema di cooperative, ha precisato come l art. 7, del D.L. n. 248/2007 è lungi dall assegnare ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative efficacia erga omnes. Pur venendo ad attribuire a tali CCNL il ruolo di parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell art. 36, Cost.. Una bella differenza. Che apre a un mondo nuovo di fare ispezione, non

Punti e Spunti ammettendo meccaniche (e piuttosto arbitrarie solitamente) sostituzioni di un CCNL con un altro, operate con i Verbali ispettivi. Bensì, al più, innanzitutto di ricercare e provare quale sia tra le molte- la contrattazione collettiva delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria, dandone congrua prova. Infatti, come afferma il TAR del Lazio (sentenza 7 agosto 2014, n. 8865) l applicazione del contratto collettivo va supportata da una idonea prova che esse [organizzazioni sindacali] sono comparativamente più rappresentative della categoria o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio. Quindi, a mente di tali insegnamenti, per i funzionari non risulta un potere di applicazione d ufficio dell intero CCNL, ma solo la possibilità utilizzarlo quale mera misura del rispetto -in termini economici, di norma- dei maggiori standard. In definitiva, si tratta di una valutazione ispettiva tutt altro che facile. Del resto, anche per il settore degli appalti pubblici, la previsione contenuta all art. 30 del nuovo codice degli appalti che richiede una applicazione totale dei contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative (quali sono, è da provare settore per settore)-, pure riverberandosi sulla possibilità di aggiudicazione ed prosecuzione dell appalto pubblico (con i rischi di perdita dei lavori e di recuperi quanto al pregresso), non contiene affatto un obbligo di automatico switch del CCNL applicato dall azienda aggiudicatrice o affidataria. Con evidenti ricadute sui provvedimenti ispettivi che potranno (o non potranno) essere adottati. Per tutto il resto, ci saranno sempre i Giudici del lavoro.

Il Caso Trasferte e libro unico. Anche il passato solo con la nuova sanzione. a cura Studio Legale VetL La vicenda Una ditta che opera nel settore dell edilizia subisce un controllo presso la propria sede da parte degli ispettori dell INPS. Sentiti i lavoratori trovati presso tale sede e compiute indagini documentali, tra gli illeciti che i funzionari ritengono di riscontrare vi sono quelli riguardanti la qualificazione delle trasferte del personale addetto ai cantieri sparsi sul territorio. A parere degli ispettori, infatti, per le mansioni mobili svolte concretamente dagli operai e dall altro personale tecnico, non sussisterebbe una sede stabile di lavoro, né temporaneità e occasionalità dello spostamento. A parere dell Istituto, cioè, quanto al personale impiegato non si ricadrebbe -come ritenuto dall azienda- nell ipotesi di trasferta, prevista dall art. 51, comma 5, TUIR, con esenzione totale da imposizione contributiva, bensì in una situazione di cd. trasfertismo, descritta dall art. 51, comma 6, TUIR, con assoggettamento al 50% delle somme erogate a titolo di trasferta quale base imponibile. Facendo leva sulle nozione di non abitualità della sede aziendale quale sede effettiva di lavoro, gli ispettori notano che il personale non amministrativo opera quasi esclusivamente nei cantieri, mentre la sede aziendale costituisce sostanzialmente

Il Caso un mero punto di incontro per organizzare i periodi di lavoro al di fuori della medesima. Quale connza, oltre a operare un recupero di contribuzione per gli anni in cui gli ispettori ritengono che la ditta abbia eluso le corrette disposizioni di legge sul lavoro al di fuori dell azienda, quest ultima si vede contestare l irregolare tenuta del Libro unico di lavoro per 59 mesi. In particolare, i funzionari puniscono con la sanzione amministrativa prevista dalla novella del decreto legislativo n. 151/2015, gli illeciti commessi dal settembre 2015, mentre puniscono con la sanzione mensilizzata, già stabilita dalla precedente normativa, le rimanenti ipotesi di illecito amministrativo. La contestazione dà origine a una richiesta complessiva ai fini dell estinzione di 52000. L azienda, negando di fondo l esistenza del trasfertismo, contesta in ogni caso la correttezza del calcolo delle somme richieste a titolo di illecito amministrativo. E corretta la tesi difensiva dell azienda? La soluzione Nella vicenda narrata trovano spazio due generi di problematiche di diffusa valutazione da parte dei funzionari ispettivi. Quella del regime contributivo da applicarsi alle trasferte del personale e quella delle sanzioni amministrative per l irregolare tenuta del Libro unico del lavoro, ora dovute in ragione dell applicazione delle novità introdotte dal Jobs Act. L aspetto che qui occupa è il secondo, sia pure in stretta connessione con il primo.

Il Caso Anzi, il tema è di tale pregnanza e rilievo che di recente sono pervenuti al riguardo i chiarimenti del Ministero del lavoro, con la nota del 14 giugno 2016, prot.n. 37/0011885/MA007.A001.10744, titolata espressamente infedele registrazione sul LUL trasferta. Al riguardo, qui merita solamente accennare al fatto che la predetta presa di posizione ufficiale estende in via interpretativa il concetto di infedele registrazione a quelle inerenti dati diversi dalla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, come previsto dal nuovo art. 39, comma 7, D.L. 112/2008, convertito, al caso di diversa qualificazione delle trasferte. Infatti, il Ministero giunge ad affermare che la difformità rilevata dal personale ispettivo, oltre a determinare l applicazione di un diverso regime fiscale e previdenziale, comporta la registrazione di un dato la voce trasferta- che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in quanto inerente una causale o titolo fondante l erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione. In definitiva, la nota ministeriale, compie un apparente ampliamento della disciplina non ammesso dal dato testuale. Tanto detto, va osservato che, anche a volere concedere che, nel caso, sussistesse un erroneo inquadramento delle corresponsioni a titolo di trasferta del personale, non potrebbe dirsi comunque corretta la reazione punitiva pretesa dai funzionari. Infatti, non appare ammissibile la scissione in due periodi (prima e dopo l entrata in vigore del D.Lgs 151/2015, nel settembre 2015) dell illecito continuativamente commesso dall azienda negli anni. Da un verso, va innanzitutto rilevato come anche a volere ritenere immutato il precetto, senz altro la sanzione

Il Caso prevista in passato è stata ora sostituita dalla sanzione amministrativa a scaglioni prevista dal predetto D.Lgs 151/2015. Nel caso considerato opererebbe la più grave, da 1000 a 6000. Il caso, in definitiva, presenta una situazione di passaggio (intertemporale) tra due discipline normative, il cui rapporto seppure con riferimento al lavoro sommerso- è stato già espressamente risolto dal Ministero del lavoro (cfr. Circ. 26/2015). Il quale indica che per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta trova applicazione, all intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina. La prospettata e chiarissima soluzione darebbe origine, al peggio (ovvero nel caso non venisse ritenuto corretto l assunto regime di trasferta), all ammissione al pagamento in misura per una somma pari a 2000, contro gli 52.000 ora previsti. Una differenza assolutamente cospicua.

Appunti a cura Studio Legale VetL APPALTI ILLECITI. RIDETERMINAZIONE AL RIBASSO DELLE SANZIONI Con la nota n. 15764 del 9 agosto 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle ipotesi di illeciti commessi antecedentemente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, del febbraio scorso, per cui la pena originariamente prevista fosse quantificabile in misura proporzionale superiore a 50.000, la sanzione amministrativa ora comminabile non potrà essere superiore a 50.000. COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISPETTORI Con nota n. 14773 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro ha stabilito che, benché non sia più attiva la sede dell azienda presso cui si è svolto il rapporto di lavoro, continuano a essere competenti a svolgere l attività di accertamento gli ispettori della sede territoriale presso cui si è svolto il rapporto di lavoro denunciato. LAVORATORI IRREGOLARI E NUOVE SANZIONI Con la Circolare n. 129 del 13 luglio 2016, l INPS stabilisce che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la nuova e più favorevole modalità di calcolo delle sanzioni civili dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati -conclusi e non- a partire dal giorno 24 settembre 2015, oltre che a quelli iniziati e non conclusi prima.

Appunti VERBALI SUFFICIENTI PER I DECRETI INGIUNTIVI Secondo la sentenza del 8 marzo 2016 del Tribunale di Monza, al fine dell emissione di un decreto ingiuntivo per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, sono prove idonee, sia l attestazione del Direttore della sede dell Istituto creditore, sia i verbali ispettivi che, pure senza piena efficacia probatoria, forniscano utili elementi di giudizio sulle circostanze di fatto accertate. COMUNICAZIONE DEBITORIA E RECUPERO DEL CREDITO Con messaggio n. 2878 del 30.06.2016, l INPS comunica alle aziende committenti che abbiano inviato erronee denunce di compensi non effettivamente corrisposti nel periodo di competenza denunciato, o che abbiano indicato dei dati (aliquota o imponibile) diversi da quelli relative alle somme effettivamente corrisposte, di provvedere senza ritardo all invio di flussi di correzione, onde evitare errate emissioni di avvisi di addebito. SOSPENSIONE ATTIVITA IMPRESA E RECUPERI SOMME Il Ministero del lavoro, con nota 12 luglio 2016, prot.n. 37/0013792, ha precisato che, con riferimento alla revoca della sospensione ex art. 14, TU Sicurezza dell attività imprenditoriale, le iscrizioni a ruolo riguarderanno solo le imprese destinatarie dei provvedimenti e non le persone responsabili. I recuperi decorrono dall istanza di accoglimento del pagamento dilazionato.

Appunti OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E GESTIONE SEPARATA Con sentenza n. 4991/2016 dell 08 giugno 2016, il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, ha ribadito che l iscrizione alla Gestione Separata ha carattere residuale ed è obbligatoria solo per i lavoratori autonomi per i quali non si richieda l iscrizione ad apposito albo ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un attività per cui non vi sia obbligo di versamento contributivo ad una Cassa di previdenza. AZIONE REGRESSO INAIL PER INFORTUNIO Con la sentenza del 3 marzo 2016, n. 4225, la Cassazione ha indicato come il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'inail, in caso di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale e il reato si sia prescritto, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla sola emanazione della medesima sentenza.

Tecnica dei ricorsi Diffida accertativa. Solo il giusto ricorso paralizza il precetto. di Mauro Parisi Per il recupero dei crediti dei lavoratori, dal 2004 esiste un metodo efficace e, a oggi, tutto sommato ancora scarsamente utilizzato. Questo strumento si chiama diffida accertativa. Come noto, per mezzo dell accertamento tecnico degli ispettori, può essere riconosciuta la sussistenza di crediti patrimoniali dei lavoratori. A mente della Circolare del Ministero del lavoro del 8 gennaio 2013 n. 1, ciò vale, non solo quando tali crediti risultano senza dubbio certi, liquidi ed esigibili (sul quantum: es. buste paga consegnate, senza effettiva retribuzione); ma pure quando la loro determinazione dipenda da una diretta azione di verifica dei funzionari (sull an), in grado di quantificare il vantaggio economico di cui è stato privato il lavoratore (es. demansionandolo). Il procedimento e i provvedimenti che conducono alla diffida accertativa, solitamente risultano avvinti a quelli relativi alle verifiche più ampie che concernono la legittimità della posizione del datore di lavoro. Così, solitamente, oltre ai recuperi di retribuzione e altre poste (con diffida accertativa), vengono operati contestualmente i rilievi attinenti ai profili di infrazione amministrativa o ulteriori (con verbale unico di accertamento). Come dire che, in caso di lavoro sommerso, oltre alla contestazione dell illecito lavoro irregolare, possono essere accertate e diffidate le somme non corrisposte al lavoratore. In definitiva, malgrado la usuale concomitanza di tali procedimenti, i medesimi rimangono ben distinti e separati. Così i

Tecnica dei ricorsi i loro ricorsi. Ciò, con un significato strategico particolare. Tornando all esempio precedente, se pure venisse impugnato il Verbale unico di accertamento con cui si contesta il lavoro irregolare (passibile di sanzione amministrativa), i ricorsi presentati avverso il medesimo non sortirebbero riflesso alcuno sulla vicenda relativa alla diffida accertativa. Dunque, per quest ultima, servono difese e ricorsi ad hoc. Tutelarsi tempestivamente dalle quantificazioni dei crediti operate dai funzionari risulta necessario, ancor più alla luce del fatto che da tali valutazioni ispettive derivano, a favore dei lavoratori, titoli immediatamente esecutivi. Titoli, cioè, che non hanno bisogno del Giudice (es. con ricorsi per decreto ingiuntivo) per essere formati al fine del loro effetto di recupero dei crediti. Il lavoratore con in mano il provvedimento di convalida della diffida accertativa, può quindi agire direttamente con precetto. E ciò, a prescindere dalla circostanza che la diffida accertativa sia fondata oppure frutto di mera creatività ispettiva. Ma che può fare, in sostanza, il datore di lavoro? Innanzitutto, come previsto dall art. 12, D.Lgs 124/2004, entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, può promuovere un tentativo di conciliazione presso la Direzione del lavoro competente. Con l accordo tra lavoratore e azienda, risultante dal verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia: varrà solo l accordo raggiunto. Se trascorrono i detti trenta giorni -o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale-, il provvedimento di diffida viene convalidato dal dirigente della Direzione del lavoro e assume efficacia di titolo esecutivo. Con gli

Tecnica dei ricorsi anzidetti rischi. A questo punto, l unico strumento messo a disposizione dall ordinamento, prima dei ricorsi giudiziali, appare quello di ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro. Benché la legge non ne dia espressa indicazione, il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla notifica della convalida e va deciso entro i successivi novanta giorni. In difetto di decisione nel termine, il ricorso si intende respinto (e, nel caso, ci si potrà tutelare solo per vie giudiziali). Va osservato che il ricorso al Comitato non vale solo quale mezzo di esposizione delle proprie ragioni, ma, immediatamente, quale strumento per sospendere l'esecutività della diffida. Di fatto, per bloccare sia pure temporaneamente- le pretese del lavoratore. Come dire che, mentre pende il ricorso presso il Comitato, per ciò solo il lavoratore non potrà utilizzare la convalida della Direzione del lavoro per promuovere il recupero dei propri crediti. Il ricorso in parola può essere costruito sulla base di questo semplice schema e trasmesso via Pec al Comitato competente. AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO RICORSO EX ART. 12, DLGS 124/2004 Il sottoscritto., nato a. il., residente a, in qualità di. della società, propone RICORSO ai sensi e agli effetti dell art. 12, D.Lgs 124/2004, AVVERSO il provvedimento di convalida del, notificata in data.., della diffida accertativa della Direzione del lavoro di.., relativa al lavoratore, Sig e

Tecnica dei ricorsi notificata in data., relativa alla pretesa sussistenza dei nti crediti patrimoniali **** **** PREMESSO In data prendeva l avvio un accertamento ispettivo da parte dei funzionari., all esito del quale, sulla base delle evidenze, veniva ritenuto sussistere un debito da parte del Ricorrente nei confronti del Sig. Le contestazioni mosse, tuttavia, risultano infondate in fatto e non rispettose, non solo della previsione di cui all art. 12, D.Lgs 124/2004, ma pure di quanto indicato dalla Circolare n. 1 del 2013 del Ministero del lavoro. In particolare, gli esiti della diffida e della successiva convalida non possono essere condivisi per nti motivi in fatto e in diritto: IN FATTO: [indicazione delle circostanze di fatto difformi e incompatibili rispetto a quelle che si ritengono accertate]. Che pertanto le infrazioni contestate risultano censurabili sotto i nti profili IN DIRITTO: [motivi in riferimento al quantum e all an del presunto debito]. PQM si chiede l annullamento del provvedimento di convalida della diffida accertativa impugnato e, per l effetto, di ogni atto connesso e consequenziale al provvedimento impugnato. Si allegano: 1).., 2)..., lì. Il ricorrente

In sicurezza Sanare i reati. Dalla Cassazione via libera agli atti ispettivi senza notifica. di Mauro Parisi Piccoli reati, ma che è utile estinguere senza ritardo. Sono quelli previsti, principalmente dal Testo Unico su Igiene e Sicurezza del lavoro del 2008, per cui la legge prevede la possibilità di una rapida adesione alle prescrizioni degli ispettori e un versamento economico a titolo di somma amministrativa. Una regolarizzazione, in definitiva. La previsione della misura di maggiore favore è quella stabilita dall art. 301 del TU predetto, per cui, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o la sola ammenda-, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e nti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Quest ultima previsione stabilisce che gli ispettori una volta trasmessa la notizia di reato alla Procura della Repubblicaimpartiscano al contravventore una puntuale prescrizione, fissando un termine congruo per la regolarizzazione dell illecito, che comunque non può superare i sei mesi (salvo proroghe da comunicare al Pubblico Ministero). I fatti di reato che possono essere oggetto di prescrizione e di una rapida composizione in sede amministrativa, sono numerosissimi. Solo per citarne alcuni assolutamente radom-, con riguardo ai datori di lavoro, ne sono un esempio le condotte

In sicurezza antigiuridiche in materia di lavori di sbancamento, nel caso di presenza di gas negli scavi, per infrazioni attinenti a ponteggi, opere provvisionali e parapetti in cui impegnati lavoratori. L opportunità di chiudere i conti è da prendere senz altro al volo. Vi è da riconoscere come essa sia spesso conveniente anche nel caso in cui i presunti rei abbiano senz altro ragione, ma da fare valere per vie tortuose e solitamente onerose. Dunque, quando arriva la contestazione di reato con la prescrizione degli ispettori non di rado si tratta di una mera ammissione al pagamento, non essendovi più nulla da prescrivere e sistemare (si pensi al caso del cantiere oramai concluso)-, occorre aderire rapidamente nei termini previsti. Ma cosa accade se il presunto trasgressore non ha conoscenza o non l ha tempestiva- della possibilità di sanare? Può ritornare soggetto alle sanzioni penali previste. Del resto, il reo non ha diritto a una formale notificazione, essendo sufficiente che gli ispettori procedano con una modalità idonea a raggiungere il risultato di dare notizia al contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine. Ce lo conferma oggi la recente pronuncia della Suprema Corte, con la sentenza del 10 giugno 2016, n. 24347. Nel caso considerato dalla Cassazione, i verbali degli ispettori di ammissione ai predetti versamenti in sede amministrativa, anziché all individuato responsabile vennero consegnati a professionista che l assisteva, dopo che i funzionari erano stati autorizzati informalmente dal trasgressore stesso per via telefonica- a consegnare i predetti a tale professionista. Qualcosa, però, era andato storto. Così, però, perso il termine per

In sicurezza l estinzione, erano arrivate le condanne penali, impugnate. La Cassazione ha ritenuto di non potere accogliere la tesi difensiva per cui la consegna della prescrizione era avvenuta al detto professionista che non era un soggetto formalmente delegato dall imputato. E ciò, dato che la legge, come confermato anche in passato dalla S.C. non prevede che debba essere notificato formalmente il verbale che avvia la procedura estintiva. Se infatti è vero che la prescrizione di cui all art. 20 del D.Lgs 758/1994 si configura quale condizione di procedibilità dell'azione penale (che rimane sospesa nel corso del termine per estinguere l illecito), tuttavia essa non richiede particolati ritualità quanto alla trasmissione del verbale di ammissione al pagamento redatto dall amministrazione. In definitiva, basta che i funzionari si siano posti nelle migliori condizioni per notiziare sostanzialmente- della contestazione e della sanatoria il trasgressore. L avvertenza, dunque, è che diventa opportuno che quest ultimo si attivi anche presso i suoi collaboratori, interni ed esterni all azienda, a indagare e conoscere se sono stati consegnati verbali di cui deve avere conoscenza quale destinatario.

Nero su bianco Distacco transnazionale non genuino e nuove sanzioni. di Barbara Broi La disposizione; come si legge L articolo 3, decreto legislativo n. 136/2016, titolato Autenticità del distacco prevede, tra l altro, quanto : 4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. 5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. La disposizione: il suo significato Sul distacco transnazionale di lavoratori all interno dell Unione Europea, dal 18 luglio 2016 è entrato in vigore decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo, riguardante il distacco dei lavoratori

Nero su bianco nell ambito di una prestazione di servizi operata tra paesi membri della medesima Unione. La normativa si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nell ambito di una prestazione di servizi distaccano in Italia, a favore di un altra impresa, uno o più lavoratori. La nuova norma disciplina anche il distacco transfrontaliero che si opera tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, o nei casi di distacco presso un'altra unità produttiva della medesima impresa. Si applica, altresì, alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede in Italia. Condizione per l applicazione della disciplina è che, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro tra datore di lavoro distaccante e lavoratore distaccato. Al fine di evitare le manovre elusive che in molti casi vengono posti in essere dalle aziende, il decreto legislativo n. 136/2016 è giunto a prevedere una check list di indagini in ordine ai connotati sintomatici della genuinità del distacco che dovrebbero garantire l autenticità di quello considerato. La norma indica che vada, innanzitutto, verificata l attività dell impresa: il luogo in cui ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; ma pure dove è registrata alla Camera di commercio. Conta, poi, il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati, nonché il luogo in cui l'impresa esercita solitamente la propria attività economica principale (a questo riguardo, va indagato dove risulta occupato il suo personale amministrativo). Altri aspetti che possono deporre per la genuinità del distacco, è il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato

Nero su bianco dall'impresa nello Stato membro di stabilimento (cioè, quello da cui viene operato il distacco), tenendo conto delle piccole imprese e di quelle appena formate. Pure l attività concretamente eseguita dal lavoratore va posta sotto vaglio. Quindi, oltre alla sua natura (di cui è senz altro sintomatica la retribuzione ricevuta) e alla modalità del suo svolgimento, appare rilevante considerare la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato e, per riflesso, la temporaneità dell'attività svolta in Italia. Al riguardo contano anche gli eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato. Tra ciò che fa deporre per la genuinità dell invio del lavoratore, il fatto che il datore di lavoro che distacca provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso. Quindi, chiaramente, sul versante burocratico, l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale. Scopo della normativa è evidentemente quello di garantire le medesime condizioni di lavoro e occupazione ai rapporti di lavoro dall estero, quali quelle previste da leggi e contratti collettivi, in ordine a periodi di riposo, ferie, trattamenti retributivi, condizioni di cessione di lavoratori, sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamenti per la tutela della genitorialità e discriminazione. Tanto premesso, il distacco non genuino dà origine a effetti in parte non dissimili rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 276/2003. L'ipotesi del distacco di cui all art. 30 del detto decreto, si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione

Nero su bianco di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di violazione della previsione di legge e specialmente dell inesistenza o del venire meno dell interesse ammesso-, l'utilizzatore e il distaccante, già puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, sono oggi puniti a seguito della depenalizzazione di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8- nella medesima misura amministrativa. Vale a dire, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda [già prevista], ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000. In effetti è facile scorgere come la medesima misura sanzionatoria sia oggi annunciata dalla disposizione in commento. Del resto, nella stessa misura è anche stabilito l aumento di sanzione in caso di impiego di minori, ipotesi che peraltro punita anche con l arresto- rimane di carattere contravvenzionale e di reato. La grande differenza tra la nuova disciplina e quella del distacco nazionale, attiene invece alla costituzione ipso iure di un rapporto di lavoro con il soggetto che approfitta dell attività lavoratore distaccato. In tali casi, il decreto legislativo n. 136/2016 stabilisce la costituzione automatica del rapporto di lavoro tra questi ultimi due soggetti. Ciò in modo ben più grave e apparentemente ingiustificatorispetto alla previsione interna, che stabilisce che in casi di distacco illecito il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del fruitore della prestazione. Va peraltro osservato come la previsione per cui è punibile il distacco trasnazionale se non risulta autentico, risulti incerta

Nero su bianco quanto alla sua tassatività, con riflessi sulla preventiva conoscibilità delle condotte vietate che, costituendo il divieto da evitare, dovrebbero condurre alla punizione. In sostanza, non solo l oggettività del distacco illecito comunitario sembrerebbe differente rispetto a quella dell illecito nazionale. Ma rispetto a quest ultimo (per cui già è di per sé difficile indagare l esistenza dell interesse necessario), appare complicato circoscrivere quali siano realmente le condotte vietate e conoscere i connotati obiettivi dell illiceità.

Usi e abusi Professionisti. Presenza preventiva e check up salvano l azienda. a cura Studio Legale VetL Ci si lamenta spesso delle verifiche ispettive e delle loro connze, volutamente tralasciando che sovente molti degli effetti pregiudizievoli che ne conseguono dipendono dalle scelte delle stesse aziende e dalle loro improvvide strategie. Spesso dipende da valutazioni che possono non essere azzeccate, certo; ma pure perché non ci si è affidati per tempo alle persone giuste. In primo luogo, molto semplicemente, ai professionisti che li assistono e ai loro consigli. Come noto, i professionisti possono accompagnare l azienda nel corso del controllo ispettivo. Ce lo devono ricordare sempre anche gli ispettori nel corso del loro accesso in azienda. Si tratta di una presenza ammessa -talvolta (mal)sopportata-, di cui molte imprese, a quanto risulta, non hanno ancora compreso appieno il significato sostanziale e l effettiva importanza. Una rilevanza, in primo luogo, legata a un profilo di carattere linguistico e di utile comunicazione. Serve affidarsi a chi sa operare sulla stessa frequenza d onda dei funzionari. O, quantomeno, sa interpretarli. La cosa potrebbe essere vitale in frangenti ispettivi. E ciò non riguarda solo la reciproca comprensione su questioni terminologiche, ma anche e soprattutto, il senso di ciò che si sta compiendo. Capire ciò che davvero stanno cercando gli ispettori, può essere senz altro motivo di successo (o almeno di minore danno). Del resto, anche la territorialità, le peculiarità

Usi e abusi locali, incidono spesso, in modo fondamentale, sui controlli. Dunque, può essere utile un professionista valido. Quello che ancora sfugge alle realtà economiche meno avvertite è però, senz altro, il fatto che prevenire è meglio che curare. Un concetto che con riferimento ai sempre possibili controlli a cui può andare incontro l azienda dovrebbe venire vissuto come tentativo di prodromica esclusione o diminuzione- dei rischi che potrebbero conseguire a un accertamento ispettivo. Pericoli di natura economica, certo, ma pure connessi all eventuale riorganizzazione aziendale decisa dagli ispettori. Le decisioni degli ispettori possono mutare senza dubbio il volto dell azienda. In tale senso il primo consiglio resta quello di agire sempre con opportuni e preventivi check up aziendali, per studiare qual sia l effettivo stato dell arte aziendale e potere attivare i più utili correttivi. Ma quanti sono coloro che operano con idonei check up aziendali pre-ispettivi? Come detto, ancora troppo pochi. Le spese improduttive (perché un costo quello del check up- per nulla?) danno ancora fastidio. Rarissimi sono i casi in cui si intende l importanza dell investimento. Prima o poi, però -specie nei casi di maggiore esposizione (es. pubblici esercizi; attività reclamizzate; casi di rapida acquisizione di quote di mercato; ecc)- può arrivare una verifica dei funzionari. Quando ciò accade, è opportuno ma non è sempre la prassi (anzi, nei casi estremi l intervento dei funzionari viene addirittura taciuto per molto tempo)- che le aziende chiamino immediatamente a sé i propri professionisti. Anche allora, i primi interventi qualificati sono salvavita.

Usi e abusi Che la presenza del professionista sia (o dovrebbe essere) un fatto del tutto naturale rispetto a un controllo sul lavoro, ce l ha ricordato, di recente, anche l INPS, che con la sua Circolare n. 76 del 2016 ha indicato al suo personale il dovere di conferire con il datore di lavoro, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell art. 1 della Legge n. 12/1979. Stesso concetto ribadito dal Ministero del lavoro con decreto del 15 gennaio 2014. Sia il Welfare che l Istituto, per confermano che l assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità. Vale a dire che, se vuole preservare i suoi diritti, è l azienda stessa che senza ritardo deve attivarsi. Ma chi è che può essere chiamato al capezzale del datore di lavoro scrutinato. Decreti, circolari e leggi sono molto chiari. Solo i soggetti di cui all art. 1 della legge 12/1979. Per cui i consulenti del lavoro, innanzitutto. Poi, coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e dei commercialisti (questi ultimi, se nella vece di consulenti del lavoro come ammesso-, solo previa comunicazione alle Direzioni del lavoro).

Osservatorio Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i risultati delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a info@verifichelavoro.it. Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e indipendente dei controlli su lavoro e previdenza in Italia. QUESTIONARIO I) MODALITA DELL ISPEZIONE DEL LAVORO DURATA ISPEZIONI 1) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: in mesi DTL/Ispett. GDF INPS INAIL ASL 0-1 1-3 3-6 6-12 12-18 18-24 24-oltre 2) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: in mesi DTL/Ispett. GDF INPS INAIL ASL 0-1 1-3 3-6 6-12 12-18 18-24 24-oltre

Osservatorio CORRETTEZZA MODALITA DEL CONTROLLO 3) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro acquisizione materiale senza verbale sequestro omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini mancata valutazione di prove e difese prodotte dall azienda mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori 4) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro acquisizione materiale senza verbale sequestro omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini mancata valutazione di prove e difese prodotte dall azienda II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE 5) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti 4-10 dipendenti 11-40 dipendenti 41-100 dipendenti 101-250 dipendenti oltre Osservatorio 6) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: 0-3 dipendenti 4-10 dipendenti 11-40 dipendenti 41-100 dipendenti 101-250 dipendenti oltre RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO 7) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: 0-10% 10-30% 30-60% 60%-100% 8) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% 10-30% 30-60% 60%-100% Osservatorio PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI 9) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc) lavoro irregolare e sommerso somministrazione illecita di manodopera recupero agevolazioni contributive genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati trasferte e rimborsi spese orario lavoro rischio assicurato tariffe e premi 10) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc) lavoro irregolare e sommerso somministrazione illecita di manodopera recupero agevolazioni contributive genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati trasferte e rimborsi spese orario lavoro rischio assicurato tariffe e premi

Osservatorio III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI 11) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI: INPS INAIL GDF DTL ASL Ispettorato fino a 50.000 fino a 100.000 fino a 300.000 oltre 300.000 12) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI: INPS INAIL GDF DTL ASL Ispettorato fino a 50.000 fino a 100.000 fino a 300.000 oltre 300.000 RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA 13) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

Osservatorio diffide accertative 14) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: diffide accertative CONCILIAZIONI MONOCRATICHE 15) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: tentativi di conciliazione monocratica tentativi di conciliazione monocratica con accordo 16) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI: tentativi di conciliazione monocratica tentativi di conciliazione monocratica con accordo IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI 17) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, E STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Osservatorio Ricorsi a tot. ricorsi accolti respinti silenzio-rig. COMITATO LAV. INPS INAIL DRL DTL/Ispett. 18) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, E STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO: Ricorsi a tot. ricorsi accolti respinti silenzio-rig. COMITATO LAV. INPS INAIL DRL DTL/Ispett. RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA 19) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI, E STATO RICHIESTO PER ISCRITTO AGLI ENTI IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO: Ricorsi a tot. ricorsi silenzio convocazione accoglimento INPS INAIL DRL DTL/Ispett. GdF CC altri

Osservatorio 20) SU NUMERO CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI, E STATO RICHIESTO PER ISCRITTO AGLI ENTI IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO: Ricorsi a tot. ricorsi silenzio convocazione accoglimento INPS INAIL DRL DTL/Ispett. GdF CC altri

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