Dir. DB20.00 Sett. DB20.17 allegato n. 13 di 29 Allegato 7.1

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Dir. DB20.00 Sett. DB20.17 allegato n. 13 di 29 Allegato 7.1 ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE/1069/2009 E UE/142/2011. PIANO 2011-2014 Con l entrata in applicazione del Reg. CE/1069/2009 e del suo documento applicativo, il Reg. UE/142/2011 (entrambi in vigore applicativo dal 4/3/2011), ha preso l avvio una nuova fase storica riguardante i sottoprodotti di origine animale (SOA) ed loro prodotti derivati. Conseguentemente, anche le attività di controllo ufficiale necessitano di un aggiornamento che tenga in considerazione l evoluzione normativa, i suoi principi innovativi e le nuove tipologie di attività ricomprese nell ambito applicativo. L attività di controllo ufficiale sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale ha assunto negli ultimi anni una notevole importanza e non si disgiunge dalle altre attività di controllo previste dal Piano regionale integrato sulla sicurezza alimentare, riguardando in modo trasversale tutte le Aree funzionali veterinarie. La recente normativa comunitaria in tema di SOA ha introdotto nuovi concetti di analisi del rischio relativi ai sottoprodotti, in particolare i concetti di starting point, di end point e, analogamente al settore degli alimenti, di registrazione di talune attività considerate a minor rischio sanitario. Il Reg. CE/1069/2009 e il Reg. UE/142/2011, concorrono, tra l altro, a risolvere i problemi legati a: mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione. In precedenza non era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non si applicassero più le prescrizioni del Regolamento; categorizzazione dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi; disciplina autorizzativa di taluni locali, che pur rientrando nell'ambito d'applicazione del Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui SOA e della legislazione ambientale); alcune deroghe importanti che il Regolamento attuale non prende in considerazione (impatto SOA per la ricerca, catastrofi naturali, ecc.). Sono state recentemente approvate in Conferenza Unificata le nuove linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute (Rep. Atti 20/CU del 07/02/2013), che dovranno assolvere allo scopo di fornire indicazioni operative utili a rendere omogenea sul territorio italiano l applicazione della nuova normativa comunitaria, in sostituzione del precedente Accordo Stato Regioni del 1 luglio 2004. In ogni caso, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, anche per il 2013 ha ravvisato la necessità di continuare a pianificare i controlli ufficiali secondo una preventiva valutazione e analisi del rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009. Si rende quindi necessario mantenere una puntuale classificazione in base al rischio degli impianti presenti sul territorio, in funzione alle diverse tipologie di attività svolte, in modo da: determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi; controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei. Si riconferma, pertanto, lo strumento utilizzato finora per la classificazione degli stabilimenti in base al rischio (foglio di calcolo in excel, completato da un intestazione che deve riportare i dati anagrafici identificativi dello stabilimento). Lo stabilimento è posto in una delle tre classi di rischio individuate: <30: rischio basso, da 30 a < 45: rischio medio, da 45: rischio alto I criteri e le istruzioni operative di dettaglio ai fini di ottenere un classificazione omogenea sono descritte nell Allegato B alla nota regionale di trasmissione prot. 22105/20.04 del 02/07/2008. Tuttavia, le novità introdotte dal Reg. CE/1069/2009, in materia di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti e delle attività, richiedono una revisione delle attività di controllo ufficiale. In particolare, talune attività precedentemente soggette ad obbligo di riconoscimento (es. gli impianti tecnici e farmaceutici, le tassidermie, le concerie), sono state portate ad un livello di rischio più basso dal Regolamento medesimo, che le ha sottoposte al semplice regime della registrazione. Si rende, inoltre, necessario valutare ipotesi di controllo ufficiale per quelle attività che il Reg. CE/1774/2002 non teneva in alcuna considerazione (es. commercianti, trasportatori). Le tabelle seguenti evidenziano le frequenze dei controlli in funzione del nuovo quadro regolamentare.

Programmazione dell attività di controllo sull applicazione del Regolamento CE/1069/2009 1. Controlli da effettuare nelle fasi di produzione dei sottoprodotti di origine animale Queste verifiche completano i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari, strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all ingrosso di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale (macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi frigoriferi, ecc.), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche. La frequenza minima dei controlli è pertanto riconducibile alle frequenze stabilite nel Piano regionale integrato di sicurezza alimentare per il personale dei Servizi di Area B delle ASL. In particolare la vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti nei luoghi di loro produzione deve riguardare almeno: la verifica dell esistenza, nel piano di autocontrollo, di una specifica procedura per la gestione dei sottoprodotti di origine animale; la corretta identificazione dei contenitori (da ricordare il cambiamento del codice colore per i materiali di Categoria 1, da rosso a nero, in tutte le fasi di raccolta, deposito e trasporto); le modalità di raccolta e conservazione dei sottoprodotti di origine animale in attesa del loro smaltimento; il controllo dei documenti commerciali e del registro delle partite spedite, di cui all art. 22 del Reg. CE/1069/2009, qualora previsto (nelle nuove linee guida applicative del 07/02/2013, vengono, infatti, mantenute le deroghe già previste dalla Accordo Stato Regioni del 1/7/2004). 2. Controlli in fase di trasporto, deposito, trasformazione, utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Obiettivi annuali: - DI AUMENTO DELL EFFICIENZA: al fine di armonizzare l attività di controllo è necessario modulare l attività di controllo ufficiale in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale, collegati alle singole tipologie di impianti riconosciuti e registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009. Uno specifico gruppo di lavoro (composto da esperti nella materia), si prenderà carico di elaborare il documento di recepimento delle nuove linee guida nazionali approvate il 07/02/2013, ad integrazione delle Prime indicazioni regionali relative al riconoscimento ed alla registrazione delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale, inviate alle ASL in data 22/6/2011. - DI AUMENTO DELL EFFICACIA: estensione dei controlli ufficiali alle attività soggette al regime di registrazione (compatibilmente con le risorse umane disponibili). Incremento dell attenzione sugli impianti di biogas che utilizzano SOA tra i materiali introdotti (in sensibile aumento in Piemonte). Mantenimento dell attenzione sugli impianti di produzione e magazzinaggio fertilizzanti organici a base di farine di carne ed aumento della tracciabilità delle fasi successive di commercializzazione. Riduzione delle non conformità e delle criticità riscontrate con maggior frequenza durante il controllo ufficiale in tutte le tipologie di impianti. Maggiore capacità di individuare preventivamente e di rimuovere le non conformità da parte dell impresa. 2

3) Unità soggette a controllo (al 31/12/2012) CAT. TIPOLOGIE DI IMPIANTI RICONOSCIUTI Reg. CE/1069/2009 N IMPIANTI 1 Transito con manipolazione di sottoprodotti freschi 5 1 Transito senza manipolazione di sottoprodotti freschi 7 1 Trasformazione 2 1 Inceneritore bassa capacità 3 2-3 Produzione fertilizzanti e ammendanti 4 2-3 Biogas 2 3 Transito con manipolazione di sottoprodotti freschi 13 3 Transito senza manipolazione di sottoprodotti freschi 8 3 Magazzinaggio di prodotti derivati 9 3 Trasformazione 6 3 Produzione petfood (solo da SOA trasformati) 2 3 Produzione petfood (anche da SOA non trasformati) 4 TOTALE IMPIANTI RICONOSCIUTI 65 di cui comprensivi di attività di Combustione grasso in caldaia 2 CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA REGISTRATE Reg. CE/1069/2009 N ATTIVITA 3 Lavorazione lane e peli pettinature 6 3 Farmaceutici e dispositivi medici 9 1-2-3 Trofei di caccia e tassidermia 6 3 Manipolazione prodotti intermedi (per la chimica e la farmaceutica) 3 3 Concerie 2 2 Altri impianti tecnici (produzione estintori) 1 3 Altri impianti tecnici (prodotti apicoltura) 1 2-3 Utilizzatori per alimentazione in canili e gattili 4 2-3 Utilizzatori per alimentazione in zoo e/o circhi 5 3 Utilizzatori per alimentazione rettili e rapaci 2 3 Utilizzatori per alimentazione animali selvatici 2 Utilizzatori per scopi didattici, diagnostici e di ricerca 3 1-2-3 Commercianti e intermediari 5 1-2-3 Trasportatori conto terzi 15 3 Altri operatori registrati 1 TOTALE ATTIVITA REGISTRATE 65 Lo schema seguente stabilisce le frequenze annuali dei controlli in relazione alle categorie di rischio dei singoli stabilimenti, preventivamente calcolate con le modalità citate nei precedenti paragrafi e conformi alle frequenze minime previste dal Ministero della Salute. 3

Dir. DB20.00 Sett. DB20.17 allegato n. 13 di 29 Allegato 7.1 FREQUENZE ANNUALI MINIME DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI ISPEZIONI AUDIT CAT. Tipologia impianto riconosciuto 1069 Alto Medio Basso Alto Medio Basso 1-2 Transito con manipolazione mensile bimestrale trimestrale biennale 1-2 Transito senza manipolazione bimestrale trimestrale quadrimestrale biennale 1-2 Trasformazione quindicinale mensile bimestrale annuale biennale 1-2 Magazzinaggio semestrale annuale annuale biennale 1-2 Inceneritore bassa capacità quadrimestrale semestrale annuale biennale 2-3 Produzione fertilizzanti e ammendanti mensile bimestrale trimestrale biennale 3 Transito con manipolazione mensile bimestrale quadrimestrale biennale 3 Transito senza manipolazione bimestrale trimestrale semestrale biennale 3 Trasformazione quindicinale mensile bimestrale annuale biennale 3 3 Produzione petfood che introducono solo SOA trasformati Produzione petfood che introducono anche SOA freschi trimestrale mensile quadrimest rale bimestrale semestrale trimestrale annuale biennale 3 Magazzinaggio semestrale annuale annuale biennale 3 Biogas/Compostaggio quadrimestrale semestrale annuale biennale biennale

FREQUENZE ANNUALI MINIME DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA REGISTRATE ISPEZIONI AUDIT CAT. Tipologia attività registrata 1069 Alto Medio Basso Alto Medio Basso 3 Lavorazione lane e peli, pettinature quadrimestrale semestrale annuale biennale 3 Farmaceutici, dispositivi medici quadrimestrale semestrale annuale biennale 2-3 Trofei di caccia, tassidermie quadrimestrale semestrale annuale biennale 3 Manipolazione prodotti intermedi quadrimestrale semestrale annuale biennale 3 Concerie quadrimestrale semestrale annuale biennale 2-3 Altri impianti tecnici semestrale non previsto 2-3 Utilizzatori per alimentazione in canili e gattili semestrale non previsto 2-3 Utilizzatori per alimentazione in zoo e/o circhi semestrale non previsto 2-3 Utilizzatori per alimentazione rettili e rapaci semestrale non previsto 2-3 Utilizzatori per alimentazione animali selvatici semestrale non previsto Utilizzatori scopi didattici, diagnostici, ricerca semestrale non previsto 1-2-3 Commercianti e intermediari (con trasporto) random (automezzi a campione) non previsto 1-2-3 Trasportatori conto terzi random (automezzi a campione) non previsto Altri operatori registrati semestrale non previsto 5

Queste frequenze rappresentano un indicazione di minima, suscettibile di variazioni nell ambito della programmazione aziendale dell attività di controllo dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, in funzione delle dimensioni dell impianto o dell attività, della valutazione e dell analisi dei rischi, nonché delle garanzie offerte dall impresa in base ai contenuti ed all applicazione del piano di autocontrollo aziendale. Al fine di consentire di verbalizzare/evidenziare i principali risultati del controllo posto in essere, in attesa di una prossima revisione ed aggiornamento ai sensi del Regolamento CE/1069/2009, si continuerà ad utilizzare due tipologie di verbali, che dovranno essere controfirmati dal personale dell impresa presente all ispezione al termine di ogni intervento di controllo (Mod. Vis1774 e Vaudit1774 presenti nell Allegato A alla nota regionale di trasmissione prot. 22105/20.04 del 02/07/2008). In ogni caso di rilevamento di non conformità, dovrà, inoltre, essere sempre compilata l apposita scheda, riportante modalità e tempi di risoluzione (Mod. NC) Per quanto attiene le attività di ispezione, qualora le stesse abbiano una frequenza superiore a quadrimestrale, non è obbligatorio che ad ogni accesso vengano effettuate tutte le verifiche indicate nel verbale Vis1774. Tuttavia si ritiene necessario svolgere sistematicamente le seguenti verifiche: a. Verifica corretta gestione materiali in ingresso b. Verifica corretta gestione prodotti finiti o dei materiali/prodotti depositati c. Verifica del rispetto dei parametri di processo d. Verifica del registro delle partite di sottoprodotti In merito alle modalità di effettuazione degli audit, si rimanda a quanto previsto nel Manuale delle Procedure allegato al Piano Controllo Alimenti, allegato E Procedura operativa per l effettuazione degli audit sugli operatori del settore alimentare, preferibilmente tramite uno specifico gruppo di audit (compatibilmente con le risorse disponibili). Si rimanda alle singole programmazioni aziendali, la scelta della modalità operativa più opportuna e compatibile con le esigenze del Servizio. 4) Indicatori - DI EFFICACIA (evidenza di raggiungimento dell obiettivo previsto): rispetto delle frequenze minime di controllo previste. Rapida e duratura correzione delle non conformità. Prevenzione di ulteriori casi. - DI ATTIVITÀ (individuazione dei livelli minimi di attività e delle eventuali flessibilità locali): numero di attività svolte e motivazione degli scostamenti dal numero di attività programmate nel PAISA per ciascun impianto nel PAISA. - DI EFFICIENZA (evidenza di riduzione di spesa): ottimizzazione dell utilizzo delle risorse umane. 6