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Anno 2013 N. RF096 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 15/05/2013 UNICO/IRAP: IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2, C. 5 DEL DL 16/2012; ART. 182, TUIR; ARTT. 5 E 5-BIS DEL DPR 322/98; CM N. 48/2002 E N.28/2006 ; RM N. 66/2010 E 41/2012; Sintesi: si riepilogano le modalità ed i termini di presentazione dei modelli Unico ed Irap 2013 nei casi di liquidazione e trasformazione societaria nonché di cessazione di una società di persone. IN CASO DI LIQUIDAZIONE La procedura di liquidazione, disciplinata dall art. 5, c.1 del DPR 322/98 (come modificato dal DL 16/2012) per i soggetti IRES, le società di persone, gli studi associati e le imprese individuali, prevede che le dichiarazioni dei redditi/irap del periodo ante liquidazione siano presentate, esclusivamente in via telematica: per le società in liquidazione: entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento (anziché la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione); in generale, i suddetti 9 mesi decorrono: dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento dalla data di iscrizione della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci per le ditte individuali: entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla data indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72 (ovvero il modello AA9/11) Art. 5, c. 1 del DPR 322/98: il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. LIQUIDAZIONE CHE SI PROTRAE PER PIÙ PERIODI D IMPOSTA Nel caso in cui la liquidazione si protrae per più periodi d imposta, la norma dispone che: Art. 5, c. 3 del DPR 322/98: se la liquidazione si prolunga oltre il in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Pertanto, si possono verificare le seguenti 2 situazioni: LIQUIDAZIONE ENTRO 5 ESERCIZI (3 PER SNC, SAS E se la liquidazione si protrae oltre il, ma per meno di 5 esercizi, incluso quello di apertura (3 esercizi per snc,sas e ditte individuali): l intera procedura è considerata quale unico periodo d'imposta

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 2 / 7 DITTE INDIVIDUALI) LIQUIDAZIONE OLTRE 5 ESERCIZI (3 PER SNC, SAS E DITTE INDIVIDUALI) i redditi dei periodi intermedi sono considerati provvisori e la società provvede all'eventuale conguaglio sulla base del bilancio finale In tal caso, secondo l Agenzia (RM 66/2010), è necessario presentare: una dichiarazione relativa alla frazione di periodo compresa tra l inizio del e la data di messa in liquidazione (ora, data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento) le dichiarazioni relative ai periodi intermedi (liquidazione in corso) una dichiarazione relativa all intero periodo di liquidazione, redatta sul bilancio finale, nell esercizio in cui la liquidazione si conclude. Liquidazione chiusa entro l esercizio: l Agenzia ritiene che il periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di chiusura della liquidazione non costituisca un autonomo «successivo» rispetto al quale il liquidatore deve presentare la dichiarazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l imposta sul risultato del periodo. (RM 66/2010) Pertanto, la determinazione provvisoria del reddito per i periodi in cui la liquidazione è in corso, va riferita ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la liquidazione ha termine, con la conseguenza che: il reddito prodotto nel periodo antecedente la chiusura della liquidazione è assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione l imposta va liquidata sulla base del risultato finale, tenuto conto anche delle eventuali poste di conguaglio. se la liquidazione si protrae oltre 5 esercizi, incluso quello di apertura (3 esercizi per snc, sas e ditte individuali): i redditi provvisori relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi ai fini Irpef, i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci concorrono a formare il reddito per i periodi di competenza. IVA e IRAP: ciascun successivo alla messa in liquidazione (ovvero la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento) viene considerato come un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE Secondo quanto disposto dall art. 5, co. 3-bis del DPR 322/98 : quando gli effetti della revoca della liquidazione (anche ai sensi dell art. 2487-ter del c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore (o, in mancanza, il rappresentante legale) non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al periodo ante e post liquidazione restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, ad eccezione dell ipotesi in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del in cui si verifica l inizio della liquidazione.

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 3 / 7 DICHARAZIONE IN CASO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA Nel caso di un operazione di trasformazione societaria (art. 5-bis, c. 1, DPR 322/98), se la nuova società risultante dalla trasformazione è soggetta ad imposte determinate con modalità diverse dalla precedente (ad es. srl che si trasforma in snc o viceversa) si verifica l interruzione del alla data di effetto della trasformazione (ovvero, alla data di iscrizione della delibera di trasformazione al Registro delle Imprese). Le conseguenti 2 frazioni di esercizio (ante/post trasformazione) costituiscono un autonomo ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. Pertanto, le dichiarazioni relative al periodo: ANTE TRASFORMAZIONE vanno presentate entro la fine del 9 mese dalla data di effetto della trasformazione DATA TRASFORMAZIONE 31/12 vanno presentate entro la fine del 9 mese dalla chiusura dell esercizio e quindi nei termini ordinari (entro il 30/09). TRASFORMAZIONE/LIQUIDAZIONE : TERMINI DI VERSAMENTO Per quanto riguarda i termini di versamento delle suddette operazioni straordinarie non vi sono regole specifiche; a tal fine è quindi applicabile la disciplina prevista dall art. 17, DPR 435/01. Pertanto, ai fini delle imposte, i termini di versamento risultano così differenziati: SOGGETTI PERSONE FISICHE, SNC, SAS SOGGETTI IRES TERMINI DI VERSAMENTO entro il 16/6 dell anno in cui è presentata la dichiarazione entro il 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, qualora l approvazione avvenga entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio DIFFERIMENTO: è possibile posticipare il versamento ai 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti a maggiorazione dello 0,40%. Ciò detto, si rammenta che risultano applicabili: le regole indicate per i versamenti delle società di persone (periodo ante trasformazione o liquidazione) in caso di : trasformazione di società di persone in società di capitali liquidazione di società di persone le regole indicate per i versamenti delle società di capitali (periodo ante trasformazione o liquidazione) in caso di : trasformazione di società di capitali in società di persone; liquidazione di società di capitali TRASFORMAZIONE/LIQUIDAZIONE: MODELLI DA UTILIZZARE L obbligo di presentare la dichiarazione per un periodo infrannuale riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e l IRAP.

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 4 / 7 Nota: si rammenta che la dichiarazione IVA ed i modelli 770 vanno presentati: - con riferimento all intero anno solare - nei termini ordinari utilizzando i nuovi modelli approvati dalle Entrate ESERCIZIO NON SOLARE: in tal caso: soggetti IRES: utilizzano il modello approvato per l anno precedente Snc, sas e soggetti equiparati: utilizzano il nuovo modello approvato dalle Entrate, qualora disponibile (se non disponibile, utilizzano il modello approvato per l anno precedente) A tal fine, si osserva che: SNC, SAS TRASFORMATE O LIQUIDATE NEL 2012 SOGGETTI IRES NEL CORSO DEL 2012 per la frazione di periodo ante trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SP/IRAP 2013; in caso di indisponibilità, vanno utilizzati i vecchi modelli (Unico/IRAP 2012) per la frazione di periodo successiva alla trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SP/IRAP 2013 Trasformazione o liquidazione Chiusura liquidazione iniziata nello stesso Chiusura liquidazione iniziata in periodi d imposta precedenti per il periodo ante trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SC/IRAP 2012 per la dichiarazione dei redditi redatta in base al bilancio finale di liquidazione, vanno utilizzati: Unico SC/IRAP 2012, se la liquidazione è chiusa prima del 31/12/2012 Unico SC/IRAP 2013, se la liquidazione è chiusa il 31/12/2012 va utilizzato il modello: Unico SC2012 per la dichiarazione dei redditi redatta in base al bilancio finale di liquidazione e relativa all intero periodo di liquidazione (da messa in liquidazione a chiusura) Irap 2012 per il 2012 Se la liquidazione è chiusa il 31/12/2012 vanno utilizzati i nuovi modelli (Unico/IRAP 2013) INTEGRATIVA A FAVORE Secondo quanto disposto dall art. 2, c. 8-bis del DPR 322/98, i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi/irap per correggere eventuali errori/omissioni. Sul punto, nella RM 41/2012, l Agenzia ha chiarito che l integrativa a favore va presentata: entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo unitariamente considerato indipendentemente da un evento straordinario, quale ad es. la liquidazione in corso d anno. Nota: l integrativa a favore va, dunque, presentata nei termini ordinari e non con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni previste per i 2 periodi d imposta (ante e post liquidazione).

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 5 / 7 ESEMPLIFICAZIONI Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione/trasformazione societaria. La Rossi srl ha deliberato la messa in liquidazione con effetto a partire dal 20/09/2012; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: Per il Periodo 1/1 19/09/2012 (periodo ante liquidazione) VERSAMENTO entro il 16/03/2013 (*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 01/07/2013 fine 9 mese da chiusura Esempio1 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2012 e IRAP 2012 Per il Periodo 20/09/2012 31/12/2012 (periodo post liquidazione) VERSAMENTO entro il 17/06/2013(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 30/09/2013 fine 9 mese da chiusura MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2013 e IRAP 2013 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2012, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva 2013. La Alfa sas ha deliberato la trasformazione in Srl con effetto dal 30/08/2012; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: Per il Periodo 1/1 29/08/2012 (periodo ante liquidazione) VERSAMENTO entro il 17/06/2013 (*) 16/06 anno di presentazione entro il 31/05/2013 della dichiarazione fine del 9 mese dalla data di trasformazione Esempio2 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SP 2013 e modello IRAP 2013 (se disponibili) Per il Periodo 30/08/2012 31/12/2012 (periodo post liquidazione) VERSAMENTO entro il 17/06/2013(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 30/09/2013 fine 9 mese da chiusura del periodo d imposta MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2013 e IRAP 2013 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2012, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva 2013.

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 6 / 7 La Velia Srl ha deliberato la messa in liquidazione nel corso del 2010 e proceduto alla chiusura della stessa con effetto dal 30/11/2012; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: IRES intero periodo della di liquidazione 12/11/2010 30/11/2012 VERSAMENTO entro il 16/05/2013(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 02/09/2013 fine 9 mese da chiusura del Esempio3 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2013 IRAP ultimo periodo di liquidazione 01/01/2012 30/11/2012 VERSAMENTO entro il 16/05/2013(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 02/09/2013 MODELLI DA UTILIZZARE IRAP 2012 fine 9 mese da chiusura del (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2012, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva 2013. SOCIETÀ DI PERSONE: IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ Alle società di persone che cessano l attività senza liquidazione, si applicano le disposizioni di cui all art. 2 del DPR 322/98 secondo cui: Art. 2, DPR 322/98: le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del. Pertanto, in caso di società di persone cessata nel 2012: la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 30/09/2013, ossia entro lo stesso termine previsto per le società di persone in attività che chiudono l esercizio al 31/12/2012. i contribuenti con esercizio non coincidente con l anno solare: non possono presentare la dichiarazione unificata devono utilizzare il nuovo modello approvato Sul punto, secondo la CM 28/2006, il legislatore limita ai soli soggetti IRES, con periodo d imposta non solare, l utilizzo del modello approvato per l anno precedente; pertanto, le società di persone cessate nel 2012, il cui esercizio si chiude prima del 31/12/2012, utilizzeranno Unico SP2013 analogamente alle società con solare.

Redazione Fiscale Info Fisco 096/2013 Pag. 7 / 7 IRAP Analogamente ad Unico, le società di persone presentano il modello IRAP entro il 30/09 dell anno successivo a quello di chiusura del. ESERCIZIO NON SOLARE: i contribuenti (diversi dai soggetti IRES): sono tenuti a presentare, entro il 30/09/2013, la dichiarazione IRAP utilizzando il nuovo modello approvato dalla Entrate (IRAP 2013) IVA La dichiarazione IVA relativa al 2012 va presentata: entro il 30/09/2013 in forma autonoma utilizzando il modello IVA 2013. Nota: qualora la cessazione della società abbia effetto dal 31/12/2012 la dichiarazione IVA va presentata: - in forma unificata con UNICO SP2013 ( solare) - purché l adempimento non sia stato già effettuato in febbraio 2013 ovvero risulti a credito. Esempio4 La Rossi e Bianchi snc viene sciolta senza formale liquidazione il 30/11/2012; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: REDDITI PERIODO 01/01/2012 30/11/2012 entro il 30/09/2013 MODELLI DA UTILIZZARE Unico SP 2013 IRAP PERIODO 01/01/2012 30/11/2012 entro il 30/09/2013 MODELLI DA UTILIZZARE IRAP 2013 VERSAMENTO SALDO IRAP entro il 17/06/ 2013 (ovvero al 17/07 maggiorato del 0,40%); IVA PERIODO 01/01/2012 30/11/2012 entro il 30/09/2013 MODELLI DA UTILIZZARE IVA 2013 ( in via autonoma)