Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 384 15.12.2016 La nuova sospensione estiva dei termini A cura di Pirone Pasquale Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Dal 2017 cambiano alcune cose riguardo la sospensione estiva dei termini e ciò in virtù di alcune disposizioni normative contenute nel D.L. 193/2016 come convertito in Legge 225/2016. Con il presente documento, si esaminano, dunque, le novità in vigore dal prossimo anno fornendo anche una tabella di riepilogo tra ciò che cambia e ciò che, invece, resta in vigore. Premessa Il D.L. n. 193/2016 (del 22 ottobre 2016, convertito con modificazione nella Legge n. 225/2016 pubblicata sulla GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 - Supplemento. Ordinario n. 53), introduce (a decorrere dal 2017) delle novità in tema di sospensione dei termini durante il periodo estivo e che riguardano: avvisi bonari e atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; la richiesta di informazioni e documenti; cumulabilità dei termini di sospensione dell istanza di accertamento con adesione e la sospensione dei termini giudiziali. 1
Sospensione per avvisi bonari A decorrere dal prossimo anno, nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 4 settembre sono sospesi i termini di pagamento per: avvisi bonari (art. 36bis, art. 36 ter DPR 600/1973 e art. 54bis DPR 633/1972); atti di liquidazione di imposte relative a tassazione separata (es. TFR). Il contribuente riceve avviso bonario in data 24 luglio 2017. Questi ha 30 giorni di tempo per eseguire il pagamento delle somme e beneficiare della riduzione sanzionatoria ad 1/3. La nuova sospensione prevede che: Periodo Dal 25/07 al 31/07 Dal 05/09 al 27/09 Totale Giorni 7 giorni Sospensione termini 23 giorni 30 giorni Il contribuente ha tempo fino al 27/09/2017 per eseguire il versamento e beneficiare della riduzione sanzionatoria ad 1/3. Sospensione richiesta informazioni e documenti Nello stesso citato periodo (01/08 04/09) è anche stabilito che: Dal 1/08 al 04/05 Sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle Entrate Eccezione La sospensione non vale per le informazioni e la documentazione richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2
Pertanto, nei predetti 35 giorni: Sospensione informazioni e documentazione () Oggetto Informazioni e documenti richiesti da Agenzia dell Entrate ed altri enti (INPS, Agenzia Dogane, Ispettorato lavoro, ecc.) Informazioni e documentazioni richiesti durante accessi, ispezioni e verifiche Informazione e documentazione di cui all art. 37 comma 11-bis DL 223/2006 Cosa Questionari, documentazione riguardante accertamenti ex art. 36-ter (DPR 600/1973, ecc.) Ispezione Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato lavoro, ecc. Procedure di rimborso IVA Efficacia sospensione / Istanza di adesione e cumulabilità Altra novità che entra in vigore dal 2017 è che: la sospensione dei termini processuali (1/08 31/08) e quella dei 90 giorni previsti in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione diventano cumulabili. Sono, così spazzati via tutti i dubbi e le interpretazioni giurisprudenziali in merito. Per intuire la portata della disposizione normativa è utile procedere con un esempio, ricordando dapprima quelle che sono le regole generali. L attuale normativa prevede che: nel periodo dell anno compreso tra il 1/08 ed il 31/08, sono sospesi i termini giudiziali (se, ad esempio si riceve notifica di avviso di accertamento in data 20 luglio, allora il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso resterà sospeso tra il 1/08 ed il 31/08 e riprenderà il decorso dal 1 settembre); in caso di presentazione di istanza di adesione (in seguito ad avviso di accertamento) i termini per il ricorso si sospendono per 90 giorni. Si ricorda che l istanza di adesione va presentata entro gli stessi termini del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento). 3
ESEMPIO (VITÀ) Il contribuente riceve notifica di avviso di accertamento il 1 luglio 2017. Questi, entro 60 giorni può: presentare ricorso; oppure istanza di adesione. Supponiamo che presenti istanza di adesione in data 20 luglio 2017. La presentazione della predetta istanza ha i seguenti effetti: sospende i termini per il ricorso per 90 giorni; trascorsi i 90 giorni, riprenderà il decorso dei termini per il ricorso (il contribuente, infatti, può sempre decidere di impugnare l avviso di accertamento, qualora l adesione non sia stata definita con esito positivo). Secondo la nuova disposizione normativa, succederà che, una volta presentata istanza di adesione, inizieranno a decorrere i 90 giorni di sospensione secondo le seguenti regole: dal 20/07 al 31/07 (si conteggiano); dal 1/08 al 31/08 (il decorso dei 90 giorni è sospeso); dal 1 settembre riprende il decorso dei 90 giorni. Secondo, invece, molti orientamenti giurisprudenziali, fino ad oggi si riteneva che i 90 giorni continuassero a decorrere anche nel periodo 1/08 31/08. Di seguito si vuole fornire una tabella esaustiva di quelle che sono le sospensioni estive dei termini che ci aspettano dal 2017, in considerazione delle novità fin qui esaminate e di quello che, invece, non cambia rispetto a quanto già in vigore fino ad oggi. Tabella di riepilogo sospensione termini estivi Sospensione termini estivi (Dal 2017) Oggetto Sospensione pagamento avviso bonario Periodo Novità / 4
Sospensione pagamento atti di pagamento liquidazione imposte tassazione separata Sospensione feriale di ferragosto Sospensione termini processuali Dal 01/08 al 20/08 Dal 01/08 al 31/08 (Sono sospesi tutti i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti nel periodo) Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e i 90 giorni di sospensione legati all istanza di accertamento con adesione Dal 01/08 al 31/08 (Diventano cumulabili) Sospensione richiesta informazioni e documentazione (ad eccezione di richieste eseguite durante accessi, ispezioni e verifiche) Riferimenti normativi e di prassi Comma 16 art. 7 quarter Legge n. 225/2016; Comma 17 art. 7 quarter Legge n. 225/2016; Comma 18 art. 7 quarter Legge n. 225/2016; D.L. n. 193/2016. - Riproduzione riservata - 5