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Anno 2013 N.RF013 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012 RIFERIMENTI ART. 10, DL 78/09; ART. 8, CO. DA 18-20, DL 16/2012; PROVV. ENTRATE 16/03/2012; CM 57/2009; CM 1/2010; CM 12/2010; CM 29/2010; RM 90/2010 CIRCOLARE DEL 21/01/2013 Sintesi: al fine di un corretto utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA 2012 occorre tener presente le nuove limitazioni introdotte dal cd. Decreto semplificazioni fiscali secondo cui per importi: < 5.000: la compensazione può essere effettuata liberamente (senza obbligo di F24 telematico) > 5.000: la compensazione va effettuata dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello annuale Iva (o istanza trimestrale) mediante i servizi telematici dell Agenzia > 15.000: è richiesta l apposizione del visto di conformità al modello IVA 2013. Si rammenta, inoltre, che la presentazione del modello IVA 2013 in forma autonoma entro il 28/02/2013 esonera il contribuente dall invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2012. La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a particolari restrizioni collegate all ammontare dello stesso che si intende utilizzare. In occasione dei prossimi utilizzi, si riepilogano le diverse modalità di compensazione del credito emergente dalla dichiarazione Iva annuale. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012 Con il cd Decreto Semplificazioni Fiscali (DL 16/2012), a decorrere dallo scorso 02/04/2012, è stato ridotto da 10.000 a 5.000 il margine entro cui è possibile utilizzare il credito IVA in compensazione senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. MONITORAGGIO DEL CREDITO IVA - SINTESI A) CREDITO IVA 5.000: può essere effettuata a partire dal 1 giorno successivo: all anno solare: per la dichiarazione annuale IVA al trimestre solare: per la compensazione IVA trimestrale senza obbligo di utilizzo di F24 telematico B) CREDITO IVA > 5.000: può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (o dell'istanza di compensazione del credito IVA trimestrale) utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline); in tal caso l F24 va inviato all Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione C) CREDITO IVA > 15.000: la compensazione del credito annuale Iva: è subordinata a che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità (la regola non è applicabile alle compensazioni infrannuali) sempre nel rispetto del termine iniziale per effettuare la compensazione (giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale/infrannuale) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Società soggette al controllo dei conti: in alternativa al visto: è ammessa la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione al Bilancio (presidente del Collegio Sindacale, se questo è investito - come di regola - anche del controllo contabile).

Redazione Fiscale Info Fisco 013/2013 Pag. 2 / 6 Pertanto, dallo scorso 16/01/2013 il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale senza limitazioni il credito Iva 2012 qualora di importo < a 5.000; in tal caso, sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari o previdenziali. Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito Iva 2012, e che intende utilizzarlo in compensazione per un importo > 5.000 dovrà attendere: il 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA 2013 Nota: dette limitazioni riguardano l importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione, e non l ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE Come noto, l Agenzia nella CM 1/2010 ha precisato che per compensazione orizzontale si intende la compensazione del credito IVA: con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico necessariamente esposta nel modello F24 Compensazione verticale: nessun limite si pone per la compensazione del credito Iva cd. "verticale (cioè Iva con Iva); pertanto, il credito IVA 2012 può essere liberamente utilizzato, in F24, a fronte di debiti, per il medesimo tributo, risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2013. CM 29/2010: le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Esempio1 Esempio2 Il sig. Mario Rossi, imprenditore, presenta la seguente situazione: - credito IVA 2012: 13.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale : 4.000. In tal caso, al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale in quanto il credito utilizzato è <. 5000; questi, dunque, non è tenuto alla preventiva presentazione del mod. IVA 2013 (né a utilizzare l'f24 con Entratel/Fisconline). Il sig. Luca Bianchi, professionista, presenta la seguente situazione: - credito IVA 2012: 13.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale : 9.000. Il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2012 fino al limite di 5.000 (senza obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel); per gli utilizzi successivi è necessaria la preventiva presentazione del modello IVA 2013. Pertanto, il contribuente potrà compensare: a partire dal 01/01/2013, importi < 5.000 (anche senza F24 con Entratel/Fisconline) i residui. 4.000: - dal 16/03/2013 se presenta il modello Iva entro il 28/02/2013 - dal 16/04/2013 se presenta il modello Iva entro il 31/03/2013 e così via, mediante F24 telematico con Entratel/Fisconline. Esempio3 La società Alfa Snc presenta la seguente situazione: - credito IVA 2012: 32.000 - di cui destinato alla compensazione orizzontale : 22.000.

Redazione Fiscale Info Fisco 013/2013 Pag. 3 / 6 In tal caso, il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2012 fino al limite di 5.000 (senza obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel); per gli utilizzi successivi è necessaria: la preventiva presentazione del modello IVA 2013 l apposizione del visto di conformità per la compensazione di importi > 15.000. Pertanto, il contribuente potrà compensare : a partire dal 01/01/2013, importi < 5.000; i residui. 17.000 (previo visto di conformità): - dal 16/03/2013 se presenta il modello Iva entro il 28/02/2013 - dal 16/04/2013 se presenta il modello Iva entro il 31/03/2013 e così via, mediante F24 telematico con Entratel/Fisconline. CREDITO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2013 COMPENSAZIONE DAL in FORMA AUTONOMA a decorrere dal prossimo 01/02/2013 (se inviata entro il 28/02/2013 permette l esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2012) 16/03/2013 IVA 2012 Nota: ciò è consentito anche qualora l importo del credito sia < 5.000 in FORMA UNIFICATA (modello Unico) Nota: è necessario presentare il modello prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi > 5.000 annui. 16 del mese successivo alla presentazione del modello COMPETENZA DEL MONITORAGGIO Il limite di. 5.000 entro cui è ammesso compensare senza limitazioni (CM 1/2010): va riferito all anno di maturazione (cioè dell anno indicato in F24 in corrispondenza del codice tributo 6099 ) e non all anno di utilizzo (cioè all anno di presentazione dell F24) Considerato che nel medesimo anno solare è possibile presentare F24 per compensare: credito 2011 e crediti infrannuali 2012 credito 2012 e crediti infrannuali 2013 e così via, il limite: è autonomo tra le due annualità di riferimento è autonomo tra i crediti infrannuali ed annuali (es.: non vanno sommati gli utilizzi del credito infrannuale 2012 + saldo a credito 2012) Per degli esempi si rimanda al paragrafo che tratta dei crediti infrannuali. UTILIZZO RESIDUO CREDITO IVA 2011 Il residuo credito IVA 2011, indicato nel modello IVA 2012, può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2013 fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2013 (è solo da tale momento che il credito IVA viene rigenerato, andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2012). "RIGENERAZIONE" NELL ANNO SUCCESSIVO (CM 1/2010): la reimmissione del credito residuo dell anno precedente (cod. 6099 anno 2011) nell anno successivo: è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l anno successivo: in tal caso il credito residuo 2011 rientra nel mod. Iva 2013 (rigo VL8) e contribuirà a determinare il credito annuale 2012 (cod. 6099 anno 2011), soggetto al monitoraggio di competenza del 2012

Redazione Fiscale Info Fisco 013/2013 Pag. 4 / 6 Il credito anno 2011: - al netto di quanto già utilizzato orizzontalmente fino alla presentaz. del mod. Iva 2013 - viene rigenerato nel credito Iva 2012 e soggetto al monitoraggio di tale periodo Tale rigenerazione può avvenire in via facoltativa anche prima della trasmissione del mod. Iva2013: il credito 2011 viene inserito idealmente e si utilizza il credito 2012 (cod. 6099 anno 2012) con le regole del monitoraggio di competenza del 2012 fino a tale data (cioè fintanché l'ultima dichiarazione presentata è il Mod Iva2012 per l'anno 2011) il contribuente mantiene la "vecchia" compensazione (col cod. 6099 anno 2011), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2011 Considerato che il mod. Iva2012 è già stato presentato (al 30/09/2012), il credito Iva 2011 sarà soggetto ai seguenti limiti: se non certificato può essere utilizzato in compensazione fino all importo di 15.000 se certificato può essere utilizzato in compensazione senza limiti Si noti che non si sarà più nei termini per "vistare" tardivamente a dichiarazione (v. oltre). Esempio4 Alfa Srl ha rilevato - un credito annuale 2011:. 20.000 - già utilizzato in compensazione orizzontale nel 2012: per. 9.000 (residuo:. 11.000) Nel 2013 sarà utilizzabile come segue: 1) fino alla presentazione della dich. Iva2013 per il 2012: si potrà decidere: a) di non effettuare la reimmissione : in tal caso il credito residuo di. 11.000 sarà utilizzabile (cod. 6099 anno 2011): se il credito IVA 2011 non è stato vistato nel mod. IVA2012: (non si è più in tempo per presentare un modello integrativo per l'apposizione del visto - v. oltre): - fino al limite di. 15.000 (dunque per residui. 6.000) - e fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA 2013 se il credito IVA 2011 è stato vistato nel mod. IVA2012: - per l'intero residuo senza limiti e ciò anche se il periodo 2012 risulti con un saldo a debito b) di effettuare subito la reimmissione : in tal caso andrà: in primo luogo: verificato se sussiste un credito Iva 2012 (il credito 2011, infatti, andrà prioritariamente a compensare l'eventuale debito Iva generatosi nel 2012) se esso sussiste: si potrà utilizzare il credito (cod. 6099 anno 2012): - fin dal 16/01/2013: nel limite di. 5.000 - per l eccedenza: occorrerà attendere la presentazione della Dich. Iva2012 Tale procedura è conveniente ove il credito utilizzato nel 2012 fosse già superiore a. 15.000. 2) dopo alla presentazione del Mod. Iva2013 per l'anno 2012: il credito residuo 2011 deve rientrare in tale dichiarazione e pertanto diviene spendibile come cod. 6099 anno 2012 (semprechè, come chiarito sopra, sussista ancora un credito a fronte delle operazioni del 2012) da tale data si applica il "monitoraggio 2012 (nella fattispecie, considerato che la dichiarazione è già stata presentata, si applica il solo limite di. 15.000 se questa non è stata vistata).

Redazione Fiscale Info Fisco 013/2013 Pag. 5 / 6 Nota: ciò trova applicazione anche per i crediti trimestrali relativi al 2012 risultanti dai modelli IVA TR presentati nel corso dello stesso anno. CREDITO IVA 2011 2011 2012 2013 Dich. Iva2013 utilizzi iniziali 6099 anno 2011 utilizzo ulteriore reingresso 6099 anno 2011 6099 anno 2012 Monitoraggio 2011 sul 6099 anno 2011 (unico limite di Monitoraggio 2012 util. progress. per i primi. 5.000 di utilizzo libero, ecc.) sul 6099 anno 2012 VISTO APPOSTO IN UNA CORRETTIVA NEI TERMINI / INTEGRATIVA E' possibile che il contribuente proceda (CM 1/2011): a presentare in un primo momento la dichiarazione Iva non vistata: in tal caso: fino al giorno 16 del mese successivo alla presentazione può utilizzare il credito 2011 fino a 10.000 da tale giorno può procedere ad utilizzare tale credito fino a 15.000 a ripresentare la dichiarazione con l'apposizione del visto entro le seguenti scadenze: del 30/09/2012 (termine di invio della dichiarazione): si tratta di una "correttiva nei termini" e pertanto è gratuita del 29/12/2012 (90gg dal termine di invio della dichiarazione): si tratta di una "integrativa" la cui tardività è sanzionata; è ammesso il ravvedimento operoso col versamento di. 25 (1/10 di. 258). potendo così compensare il credito Iva >. 15.000 a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione. RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO SENZA VISTO: accade talvolta che il contribuente: proceda all'invio del mod. Iva autonomo in via anticipata al fine di poter compensare fino ad. 15.000 dal 16 del mese successivo per errore ripresenti la dichiarazione Iva in via unificata entro il 30/09 sprovvista del visto. In tal caso gli Uffici, in applicazione della principio generale in diritto amministrativo che l'ultima comunicazione presentata nei termini sostituisce le precedenti (anche se non è stata barrata la casella "Correttiva nei termini"), considerano la dichiarazione sprovvista del visto, con irrogazione delle sanzioni conseguenti. In tal caso è opportuno provvedere ad inviare una integrativa nei 90 gg. Remissione in bonis: decorsi 90gg dal termine per l'invio della dichiarazione (30/09/2013) secondo la CM 1/2010 non è più ammesso apporre il visto, posto che l'operazione è assimilata alla modifica di una "dichiarazione di volontà". Sorge pertanto il dubbio se si possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis (art. 2 DL 16/2012), al fine di accedere al "regime fiscale opzionale" che ammette alla compensazione senza ulteriori limitazioni (nulla ha chiarito in merito la CM 38/2012 - v. Info Fisco 195/2012).

Redazione Fiscale Info Fisco 013/2013 Pag. 6 / 6 Dich. Iva SENZA VISTO "Correttiva" COL VISTO (oppure) Integrativa COL VISTO 01/01/2013 dal 16 mese succ. dal 16 mese succ. 30/09/2013 29/12/2013 ammesso compensare ammesso compensare ammesso compensare fino a. 5.000 ulteriori. 10.000 senza limiti DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E applicabile la sanzione del 30% qualora la compensazione del credito Iva sia effettuata: mancata presentazione dichiarazione Iva mancata apposizione visto conformità per un ammontare > 5.000, senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale per un ammontare > 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Nota: al fine di evitare la citata sanzione è possibile ricorrere all istituto del ravvedimento operoso. Esempio5 Il sig. Rossi presenta un credito Iva 2012 di. 60.000 utilizzato in compensazione: verticale:. 25.000 (utilizzo libero) orizzontale:. 35.000 senza preventiva presentazione della Dich. Iva2013 (oppure senza averla vistata), con F24 presentato il 16/02/2013. La società si accorge di aver violato il monitoraggio per l'importo di 30.000 (considerato che i primi 5.000 risultano utilizzabili senza vincoli); provvede pertanto al ravvedimento operoso il giorno seguente (17/02/2013) alla presentazione dell'f24, procedendo a versare: - l'imposta:. 30.000 (cod. 6099 anno 2012) - gli interessi di mora: calcolati su 1 giorno di ritardo - la sanzione ridotta: 30.000 x (30% / 15) / 10 =. 60 (ravvedimento cd. "sprint").