CHIARIMENTI COMUNICAZIONI BLACK LIST L Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta fornendo con la Circolare 28.1.2011, n. 2/E una serie di chiarimenti in merito all obbligo introdotto dall art. 1, DL n. 40/2010 di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. black list di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001. IMPORTAZIONI SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI CESSIONI GRATUITE DI BENI ACQUISTI DA OPERATORE NON BLACK LIST CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN PAESE BLACK LIST Le importazioni da Paesi black list vanno riepilogate nella comunicazione in esame nell ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali dato che, ai fini IVA, la bolletta doganale è il documento equipollente alla fattura. Va comunque evidenziato che se la registrazione in contabilità generale dell operazione di importazione è antecedente rispetto all annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l importatore deve tener conto, ai fini dell obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione Le prestazioni di servizi fruite dai dipendenti in trasferta in Paesi black list (ad esempio, prestazioni di trasporto, alberghiere, ecc.) sono escluse dall obbligo di comunicazione in tutti i casi in cui dette spese di regola, di importo esiguo siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall impresa. In linea generale le cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti di operatori black list sono da riepilogare nella comunicazione in esame in quanto soggette ad IVA ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72. In merito l Agenzia precisa che sono escluse dall obbligo di comunicazione, in quanto non soggette ad IVA, le cessioni gratuite di beni: la cui produzione / commercio non rientra nell attività propria dell impresa, di costo unitario non superiore a 25,82; per i quali all atto dell acquisto / importazione non è stata operata la detrazione dell IVA; di modico valore appositamente contrassegnati. Dopo aver rammentato che l obbligo di comunicazione in esame interessa anche le operazioni effettuate nei confronti di un rappresentante fiscale residente in un Paese non black list qualora l operatore economico sottostante è black list, l Agenzia ora precisa che coerentemente sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di un rappresentante fiscale residente in un Paese 1
ACQUISTI DI SERVIZI DA BLACK LIST CON ADDEBITO DELL IMPOSTA COMMISSIONI BANCARIE TOUR OPERATOR RIFORNIMENTI CARBURANTE IN PAESI BLACK LIST VENDITE NON DOCUMENTATE DA FATTURA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI IN CASO DI FUSIONE black list qualora l operatore economico sottostante è non black list. In merito alla citata comunicazione assume, infatti, rilevanza il Paese di localizzazione dell operatore economico. In merito alle fatture per servizi ricevuti da Paesi black list con applicazione dell imposta in quanto operazioni ivi territorialmente rilevanti l Agenzia precisa che a rigo A27 Importo complessivo degli acquisti di servizi del modello di comunicazione va riportato l ammontare dell operazione comprensivo dell imposta pagata all estero, quindi, al lordo dell eventuale imposta assolta all estero. L addebito di commissioni bancarie da parte di una Banca localizzata in un Paese black list configura un operazione esente ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72 che comporta, per l operatore italiano, l obbligo di autofatturazione con annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti. L operazione va comunicata in quanto soggetta all obbligo di registrazione e realizzata con un operatore black list. Le operazioni realizzate dai c.d. tour operator con operatori black list sono, in linea generale, inquadrabili come operazioni imponibili ed in quanto tali da indicare nella comunicazione. Dato che per tali servizi le fatture non evidenziano separatamente l imposta, l Agenzia precisa che al fine di superare i problemi tecnici che si presenterebbero in sede di trasmissione del modello di comunicazione tali operazioni vanno indicate tra le operazioni non soggette ad IVA stante l impossibilità di indicare l importo complessivo della relativa imposta. L Agenzia, dopo aver rammentato che la disciplina della c.d. scheda carburante ex DPR n. 444/97 si applica solo ai rifornimenti di carburante effettuati in Italia da parte di operatori economici, precisa che gli acquisti di carburante / lubrificanti per autotrazione in Paesi black list, sono operazioni che, in quanto non soggette ad IVA ed a registrazione ai fini IVA, rimangono escluse dalla comunicazione in esame. Sono esclusi dall obbligo della comunicazione in esame i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati che effettuando operazioni nei confronti di operatori black list certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale ex art. 22, DPR n. 633/72. In merito l Agenzia delle Entrate precisa infatti che da tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione. Dopo aver precisato che la comunicazione in esame ha periodicità mensile ovvero trimestrale, l Agenzia ha chiarito che in presenza di operazioni straordinarie che comportano l estinzione del soggetto dante causa, l obbligo di presentazione ricade in capo al soggetto risultante a condizione che il termine di 2
ACCONTI RICEVUTI DA CLIENTE BLACK LIST STABILI ORGANIZZAZIONI CESSIONI / ACQUISTI BENI ESTERO SU ESTERO E STABILE ORGANIZZAZIONE presentazione della stessa non sia ancora scaduto nel momento in cui l operazione straordinaria ha avuto effetto. Nella comunicazione vanno inserite anche le operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui nello stesso periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni poste in essere sia dal soggetto estinto sia dal nuovo soggetto, analogamente a quanto previsto per gli elenchi clienti fornitori, la comunicazione va presentata dal nuovo soggetto. L obbligo di comunicazione riguarda le operazioni poste in essere con operatori black list registrate ovvero soggette a registrazione. Dopo aver chiarito che in presenza di acconti ricevuti a seguito della fornitura di beni all estero l operatore deve emettere/registrare la fattura, l Agenzia delle Entrate precisa che il momento rilevante ai fini della comunicazione corrisponde alla data di registrazione della fattura dell acconto nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili obbligatorie. Richiamando la Risoluzione 29.11.2010, n. 121/E, l Agenzia ora precisa che sono soggette alla comunicazione in esame anche le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un operatore black list dalla stabile organizzazione, situata in un Paese non black list, di un operatore italiano. Quindi, ad esempio, va comunicato il servizio reso ad un operatore svizzero da parte della stabile organizzazione localizzata in Austria di un operatore italiano. Sul punto l Agenzia così si esprime: il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima. Nella Risoluzione 29.11.2010, n. 121/E l Agenzia delle Entrate specifica l obbligo di inserimento negli elenchi black list delle operazioni rese / ricevute tra: - stabile organizzazione stabilita in un Paese black list di un soggetto economico Italiano; - soggetti economici stabiliti in Paesi black list. L Agenzia rileva che l obbligo interessa anche alle prestazioni di servizi rese/ricevute che non si considerano effettuate in Italia per mancanza del requisito di territorialità. Conseguentemente, l Agenzia afferma che le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad IVA, ossia, cessioni di beni eseguite direttamente all estero ex art. 7 bis, DPR n. 633/72 e acquisti di beni effettuati all estero senza importazione (ad esempio, acquisti di carburanti consumati all estero), non vanno inseriti nella comunicazione in esame ancorché tali operazioni siano poste in essere dalla stabile organizzazione del soggetto italiano nei confronti di un operatore economico black list. 3
REVERSE CHARGE NOTE DI VARIAZIONE RIFERITE AD OPERAZIONI ANTERIORI ALL 1.7.2010 INDIVIDUAZIONE DELLA PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE OPZIONE PERIODICITÀ MENSILE COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO Nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E l Agenzia ha precisato che il momento rilevante per determinare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da comunicare corrisponde: - alla data di annotazione nei registri IVA; ovvero, se precedente / alternativa, - alla data di annotazione nelle scritture contabili obbligatorie. Ora la stessa Agenzia chiarisce che i servizi ricevuti con l applicazione del reverse charge vanno comunicati facendo riferimento alla data di annotazione dell operazione in contabilità generale, nel caso in cui la stessa sia anteriore all annotazione dell autofattura nei registri IVA. Considerato che l obbligo della comunicazione in esame riguarda le operazioni poste in essere con operatori economici black list a decorrere dall 1.7.2010, l Agenzia delle Entrate evidenzia che da tale adempimento sono escluse le note di variazione emesse o ricevute riferite alle operazioni eseguite anteriormente alla predetta data. Tali operazioni non dovevano infatti essere ricomprese nella comunicazione. L Agenzia ha chiarito che, già in occasione del primo invio (luglio 2010), ai fini della determinazione della periodicità (mensile o trimestrale) degli elenchi black list, non vanno considerate le operazioni poste in essere con soggetti stabiliti a Cipro, Malta e Corea del sud. I soggetti che presentano la comunicazione con cadenza trimestrale possono provvedervi con periodicità mensile barrando la casella Variazione di periodicità. L Agenzia delle Entrate precisa che tale scelta vincola il contribuente fino al termine dell anno solare nel corso del quale l opzione è stata esercitata e comunque, fino a successiva revoca da eseguirsi barrando la predetta casella nella prima comunicazione utile. Nel caso in cui il contribuente, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, intenda rettificare/integrare la stessa, deve presentare una nuova comunicazione entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della comunicazione originaria. In tal caso il contribuente non incorre in alcuna sanzione. Lo stesso deve barrare nel frontespizio della comunicazione la casella Comunicazione integrativa. Come previsto nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E, allo scadere del predetto termine trovano applicazione le regole generali in tema di sanzioni, nonché l istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. In particolare, è applicabile il doppio della sanzione di cui all art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 nei casi di: - omissione della comunicazione; - comunicazione con dati incompleti; - comunicazione con dati non veritieri. 4
ESONERO DALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO ERRORE SCUSABILE E NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ASSENZA DEL CODICE FISCALE DELL OPERATORE BLACK LIST Secondo l Agenzia delle Entrate se la violazione non è già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l autore della violazione sia venuto a conoscenza, l omissione può essere sanata inviando la comunicazione (per la prima volta). La trasmissione con dati incompleti/inesatti può invece essere sanata, inviando la comunicazione corretta. In entrambe le ipotesi non va barrata la casella Comunicazione integrativa. Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione di cui alla citata lett. a (da 258 a 2.065 elevata al doppio), in misura ridotta ad 1/8 del minimo. Dopo aver chiarito che la comunicazione in esame è stata introdotta al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie l Agenzia delle Entrate specifica che il ravvedimento va effettuato entro 1 anno dall omissione/errore. L Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2010 n. 54/E ha precisato che, sussistendo «obiettive condizioni di incertezza», non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse nella compilazione della comunicazione relativi: - al trimestre luglio / settembre 2010, per i soggetti tenuti alla presentazione del modello con periodicità trimestrale; - ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti alla presentazione del modello con periodicità mensile. Le sanzioni non saranno applicate a condizione che il contribuente abbia inviato, entro il 31.1.2011, la comunicazione integrativa volta a sanare le predette violazioni. Conseguentemente, l Agenzia ora precisa che l inapplicabilità delle sanzioni opera a condizione che sia stata inviata una comunicazione, ancorché incompleta e/o non esatta. Pertanto, in caso di omessa presentazione della comunicazione è preclusa la possibilità di beneficiare dell inapplicabilità delle sanzioni. Nel caso in cui, il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare gli errori/omissioni inviando la comunicazione integrativa entro il 31.1.2011, l Agenzia delle Entrate precisa che è di competenza degli organi accertatori, in presenza della ricorrenza dell errore scusabile, rappresentato dall impossibilità di ottenere il codice fiscale o equipollente o gli altri dati richiesti dai soggetti black list da parte dell operatore italiano, valutare caso per caso la possibilità di non applicare le sanzioni sulla base delle regole generali di cui al D.Lgs. n. 472/97. Negli elenchi black list deve essere riportato, tra l altro, il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo. Pertanto, l Agenzia delle Entrate chiarisce che in mancanza del codice fiscale estero, l operatore italiano 5
può indicare un altro dato similare, che può essere rappresentato, ad esempio, dal numero di iscrizione alla Camera di commercio del cliente/fornitore. In ogni modo, il codice deve consentire una immediata e univoca identificazione dell operatore black list. Nel caso in cui l operatore italiano non riesca ad ottenere nessun codice identificativo del soggetto black list, come sopra accennato, la valutazione dell inapplicabilità della sanzione per erronea compilazione della comunicazione, in relazione all esimente dell errore, compete agli organi accertatori. 6