CONTENZIOSO TRIBUTARIO: I NUOVI TERMINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO DOPO LA LEGGE DI RIFO A cura dell' Avv. Giuseppe Durante La riforma del Processo civile intervenuta a seguito della entrata in vigore della L.n 69 del 18 giugno 2009 (in G.U. del 19/06/2009) operativa dal 04 luglio 2009 ha modificato molti termini processuali con inevitabili conseguenze anche sul processo tributario in applicazione della previsione normativa di rinvio di cui all art.1, comma 2 del D.lgs.n 546/1992. Il presente articolo, partendo proprio dalle modifiche ultime intervenute in ambito Codicistico, analizza le novità salienti post-riforma inerenti al processo tributario, focalizzando, in particolare, i nuovi termini processuali da tenere presente per i procedimenti tributari incardinati dopo il 04 luglio 2009, quelli rimasti invariati anche dopo la legge di riforma e quelli implicitamente modificati nonostante la mancanza di un richiamo diretto alle previsioni Codicistiche. La modifica dei termini processuali dopo la L.n 69/2009: In primo luogo, con espresso riferimento al processo tributario di cui al D.lgs.n 546/1992, preliminarmente, non possiamo esimerci, dal rilevare che con riferimento ai termini processuali è possibile distinguere: termini processuali che richiamano espressamente le norme del codice di procedura civile; termini processuali previsti esclusivamente dal Decreto di riferimento (D.lgs.n 546/1992) in 1 / 7
considerazione della particolare natura del processo tributario; termini processuali che seppure non richiamano espressamente le norme del Codice di procedura civile tuttavia sono previsti nella stessa misura di quelli previsti nel processo civile in quanto perfettamente compatibili. E questa una premessa da cui non si può prescindere al fine di capire meglio la valenza ma soprattutto la sfera d azione che ha avuto la legge di riforma n 69 del 18 giugno 2009 in ambito tributario per quello che riguarda i termini processuali. Per cui, richiamando la legge di riforma del Codice di procedura civile, a parere di chi scrive è necessario distinguere tra : termini processuali espressamente modificati; termini processuali rimasti invariati anche dopo la riforma del c.p.c.apportata dalla L.n 69/09; termini processuali implicitamente modificati. Termini processuali espressamente modificati: Volendo focalizzare in primis l attenzione sui termini processuali espressamente modificati dalla legge di riforma n 69/2009, rileva richiamare senza alcun dubbio la previsione normativa di cui all art.38, comma 3 del D.lgs. n 546/1992 che nella sua vecchia versione testuale ante - riforma disponeva espressamente che: se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l art.327, comma 1 del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell avviso di fissazione d udienza. 2 / 7
La lettura testuale della norma in commento imponeva alle parti processuali l osservanza di un termine cosiddetto lungo per la proposizione dell appello in sede di gravame nonché per il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione pari a 1 anno e 46 giorni conteggiando ovviamente anche il cosiddetto periodo feriale (1 agosto 15 settembre). Il termine in questione era tuttavia suscettibile di un ulteriore prolungamento di 46 giorni allorquando l ultimo giorno della prima proroga veniva a cadere dopo l inizio del nuovo periodo feriale dell anno successivo. A seguito della sopravvenuta legge di riforma n 69 del 18 giugno 2009 di cui sopra è stata modificata la vecchia versione dell art.327, comma 1 c.p.c. il quale nella sua nuova versione prevede espressamente che: indipendentemente dalla notificazione, l appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell art.395 c.p.c. non possono proporsi decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Si deduce, pertanto, che il nuovo termine entro cui è possibile attivare uno dei mezzi di impugnazione previsti ex lege non è più di 1 anno e 46 giorni bensì di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio. La novità intervenuta in ambito Codicistico ovviamente ha avuto un incidenza diretta anche sulla previsione normativa di cui all art.38 comma 1 del D.lgs. n 546/1992 sopra richiamato imponendo, la norma in questione, l osservanza del nuovo termine perentorio di 6 mesi e 46 giorni riferito, quest ultimo, al periodo feriale che diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente non potrà più essere conteggiato due volte. Resta salva tuttavia la possibilità per la parte processuale che si è aggiudicata il giudizio di primo grado, di accelerare i termini processuali attivando il cosiddetto termine breve (60 giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza di primo grado), previa notifica della sentenza di primo grado alla parte processuale soccombente nel giudizio di prime cure. Rimane tuttavia preclusa l inapplicabilità del c.d. termine lungo se la parte non costituita dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell avviso di fissazione dell udienza. E questo un assunto che si evince testualmente dalla lettura del già richiamato art.38, comma 3 del D.lgs.n 546/1992.. A parere di chi scrive, ancora, rientra nella casistica di cui alla lett.a) sopra richiamata, ossia, tra i termini espressamente modificati a seguito delle intervenute modifiche al C.p.c. sia il termine processuale di cu i all art.3, comma 2 del D.lgs.n 546/1992 il quale nella sua previgente versione, disponeva espressamente che: e ammesso il Regolamento Preventivo di Giurisdizione previsto dall art.41, comma 1 C.p.c. Non solo, l art.50 dello stesso D.lgs.n 546/1992 nella sua vecchia versione disponeva testualmente che: se la riassunzione della causa davanti 3 / 7
al giudice dichiarato incompetente avviene nel termine fissato nella sentenza del giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini indicati, il processo si estingue. Bene, è interessante ora verificare la nuova valenza testuale dello stesso art.50 del D.lgs.n 546/1992 dopo l entrata in vigore della L.n 69/2009 con decorrenza 04 luglio 2009. In particolare, la nuova versione testuale della norma in commento dispone attualmente che: se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell ordinanza del giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell ordinanza di regolamento o dell ordinanza che dichiara l incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Pertanto, da un confronto sostanziale tra la vecchia e la nuova versione dell art.50 del D.lgs.n 546/1992 emerge ictu oculi che il termine giudiziale per riassumere la causa in caso di difetto di giurisdizione il termine non è più di sei mesi bensì di tre in caso di Regolamento preventivo di giurisdizione ( ex art.41 c.p.c ). In merito a quanto sopra, rileva precisare che i nuovi termini processuali così come modificati dalla più volte richiamata L.n 69/2009 vanno considerati applicabili a decorre dal 04 luglio 2009. Vale a dire, si tratta di termini processuali che dovranno essere necessariamente osservati dalle parti in giudizio per tutti i procedimenti giudiziali incardinati ex novo dopo il 04 luglio 2009. Per cui, volendo presentare un atto di appello avverso una sentenza di prime cure depositata in Segreteria, per esempio, il 10 settembre 2009 è evidente che, in tale circostanza, l appellante potrà e dovrà osservare il vecchio termine processuali di 1 anno e 46 giorni in caso di mancata notifica della sentenza poiché la sentenza appellata rinviene nel caso di specie da un giudizio di primo grado incardinato prima del 04 luglio 2009. Per cui, a parere di chi scrive, quando si parla di procedimenti successivi alla data del 04 luglio 2009 è evidente che si fa espresso riferimento al procedimento di primo grado attivato ex novo dal ricorrente attraverso il ricorso introduttivo. 4 / 7
Termini processuali rimasti invariati dopo la Legge di Riforma: A parte i termini processuali sopra richiamati evidentemente modificati a seguito della più volte richiamata L.n 69/2009 in quanto direttamente subordinati alle norme Codicistiche, è possibile rinvenire poi dall impianto normativo di cui al più volte richiamato D.lgs.n 546/1992, una serie di termini processuali rimasti assolutamente invariati anche dopo l entrata in vigore della ridetta L.n 69/2009. Si tratta di quei termini processuali esclusivamente previsti e disciplinati dal D.lgs. n 546/1992, non avendo essi pertanto nessun collegamento anche indiretto con le norme del Codice di procedura civile. Si tratta dell art.51, comma 1 del D.lgs.n 546/1992 in cui è espressamente previsto il termine breve di 60 giorni. E il caso, ancora, dell art.54 comma 2 del D.lgs.n 546/1992 in cui è previsto il termine di 60 giorni per la proposizione dell appello incidentale in sede di gravame. E il caso, ancora, dell art.62, comma 2 del D.lgs.n 546/1992 in cui è prevista la possibilità di proposizione del Ricorso per Cassazione nel termine breve di 60 giorni decorrenti dalla data di deposito della sentenza di appello ad istanza di parte. E il caso dell art.51, comma 2 del D.lgs.n 546/1992 in cui è fatta salva la possibilità di proposizione della Revocazione entro il termine di 60 giorni configurandosi la casistica di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) dell art.395 c.p.c. Nelle casistiche richiamate il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice. Termini processuali implicitamente modificati a seguito della entrata in vigore della L.n 69/2009 : 5 / 7
Richiamati i termini processuali in ordine ai quali a parere di chi scrive è possibile stabilire con certezza l avvenuta modificazione testuale per alcuni, nonché, la mancata modificazione testuale per altri a seguito della entrata in vigore della più volte richiamata L.n 69/2009, analizzando l impianto normativo rinveniente dal D.lgs.n 546/1992 è possibile individuare, a mio avviso, una terza categoria di termini processuali, quelli implicitamente modificati a seguito delle novità sopravvenute in sede processuale-civilistica. In particolare, con la riforma sopravvenuta a seguito della L.n 69/2009 i termini di cui all art.29 7 comma 1 c.p.c. e art. 305 c.p.c. in cui è prevista la ripresa del processo sospeso o interrotto sono stati ridotti a tre mesi (anziché sei mesi come stabiliva la vecchia versione della norma). Alla luce di tale modifica, non si capisce come il processo tributario possa disattendere i nuovi termini processuali vigenti in sede civilistica in caso di ripresa del procedimento sospeso o interrotto trattandosi degli stessi istituti processuali. Non solo, non può essere ignorata, ad avviso di chi scrive, quella imprescindibile simbiosi tra processo civile e processo tributario rinvenente dal principio generale disposto dall art.1, comma 2 del D.lgs.n 504/1992 quale norma di apertura del Decreto. In particolare, i casi di interruzione del processo tributario ( ex art.40 del D.lgs.n 546/1992 ) sono praticamente uguali a quelli previsti e disciplinati dagli artt. 299-300 301 c.p.c. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la previsione normativa di cui all art.63, comma 1 del D.lgs.n 546/1992 in cui peraltro all art.62, comma 2 dello stesso Decreto è previsto che: al Ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal Codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente Decreto. Infatti, come nella casistica di cui al n 1 anche nel richiamato art.63, comma 1 dello stesso D.lgs.n 546/1992 il Legislatore tributario ha voluto fare espresso riferimento allo stesso termine annuale previsto dall 6 / 7
art.392, comma 1 c.p.c. prima delle modifiche sopravvenute. Non ci sarebbe una logica nello stabilire due termini processuali distinti ( 1 anno e 46 giorni per il processo tributario e 3 mesi per il processo civile) configurandosi lo stesso istituto giuridico della Riassunzione. E difficile immaginare che per una pronuncia emessa in sede civile il termine ex art.392 c.p.c. debba essere di 3 mesi; mentre, se si tratta di una sentenza emessa in sede tributaria il termine processuale in caso di opposizione debba essere quello di 1 anno e 46 giorni. 7 / 7