Napoli, 15 Ottobre 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 9/2015 COMUNICAZIONE BENI AI SOCI 2015: SCADENZA AL 30 OTTOBRE Entro il 30 ottobre 2015 le imprese dovranno trasmettere l elenco di beni in godimento a soci e familiari dell imprenditore. - Chi è obbligato alla comunicazione: l obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le società semplici. - Cosa comunicare: vanno comunicati all Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
- Esclusioni. Sono esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge. VOLUNTARY DISCLOSURE AL 30 DICEMBRE PER TUTTI Le istanze, sia quelle nuove sia quelle depositate prima del termine del 30 settembre, possono essere integrate e illustrate entro il 30 dicembre 2015. La proroga al 30 dicembre 2015 per la presentazione delle relazioni e dei documenti a corredo delle istanze di voluntary disclosure si applica a tutti i contribuenti, sia a coloro che avevano già presentato l istanza prima della proroga concessa con il D.L. n. 153/2015 che a quelli che la presentano successivamente entro il 30 novembre.
LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI PER IL 2014 I soggetti esercenti un attività d'impresa devono comunicare all Agenzia delle Entrate i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi dai soci / familiari a favore della società / ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600. Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la determinazione sintetica del reddito considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società / ditta individuale. Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, ferma restando l autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di entrambi gli adempimenti, vanno compilati 2 distinti modelli. - Ambito Soggettivo della comunicazione: la comunicazione in esame va effettuata esclusivamente da parte della società / impresa individuale (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha ricevuto il finanziamento/ capitalizzazione. - Ambito oggettivo della comunicazione: nella comunicazione in esame vanno riportati: i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso finanziamenti / capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600. Tale limite: va riferito distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni; va calcolato con riguardo all ammontare complessivo dei finanziamenti/capitalizzazioni in corso d anno in capo al singolo socio/familiare dell imprenditore. Ai fini del limite non rilevano né le restituzioni effettuate al socio/ familiare dell imprenditore né la rinuncia al credito vantato dal socio/familiare dell imprenditore (non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore); l importo complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore;
la data di versamento. Quest ultima corrisponde alla data di effettivo versamento. In caso di più finanziamenti o capitalizzazioni nella comunicazione va indicata la data dell ultimo versamento. - Esclusioni oggettive: la comunicazione non va presentata in presenza di: finanziamenti /capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a 3.600; finanziamenti/capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento di capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale); finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto) Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci/familiari il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede. Così, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il 30 ottobre 2015. L ACCANTONAMENTO DELLE IMPOSTE NEL FONDO RISCHI E ONERI Nella disciplina di bilancio gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire quei debiti aventi: natura determinata; esistenza certa o probabile;
il cui ammontare o la data di sopravvenienza alla data di chiusura del bilancio risultano indeterminati. Nell ambito della determinazione delle imposte correnti di esercizio, queste, come noto, trovano la loro naturale collocazione all interno del bilancio tra i debiti di natura tributaria. Alle imposte correnti di esercizio, tuttavia, possono affiancarsi delle somme afferenti, ad esempio, un accertamento tributario piuttosto che un contenzioso ancora pendente, le quali possono essere accantonate in apposito fondo del passivo come passività di esistenza probabile, il cui ammontare o data di sopravvenienza risultano, per l appunto, indeterminabili. Tali somme possono essere accantonate tra i fondi per rischi e oneri includendovi sia le imposte contestate che gli eventuali interessi più sanzioni. Nel caso in cui l accertamento o l eventuale ricorso diventi definitivo, quanto accantonato nel fondo rischi dovrà essere contabilizzato tra i debiti tributari certi. Viceversa, nel caso in cui il tutto si definisca a favore del contribuente, l ammontare accantonato andrà girocontato ad una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)