Principi italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate

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Principi italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate

2 di 5 Descrizione Anima SGR ha recepito i principi di Stewardship (i Principi ), elaborati da Assogestioni, rivolti alle SGR al fine di stimolare il confronto con gli emittenti italiani i cui strumenti finanziari - presenti nei portafogli degli OICVM gestiti - sono quotati (gli Emittenti ). I Principi si applicano nei rapporti tra SGR e gli Emittenti italiani partecipati ed il loro recepimento può avvenire secondo un criterio di proporzionalità, ad esempio stabilendo soglie di rilevanza con riferimento alle partecipazioni detenute dagli OICVM, che consentano di individuare gli Emittenti ritenuti maggiormente significativi. In tale prospettiva, la SGR considera Emittenti Significativi ai quali applicare i Principi, gli emittenti di diritto italiano (o comunque con azioni quotate su mercati regolamentati italiani) per i quali siano superate determinate soglie, sia in rapporto al capitale sociale dell emittente partecipato, sia con riferimento al peso dell investimento negli OICVM gestiti che abbiano in portafoglio le azioni. Tuttavia, anche laddove la partecipazione complessiva degli OICVM risultasse inferiore alle soglie stabilite, i Principi potranno essere applicati a discrezione della SGR, tenendo in debita considerazione la rilevanza dell investimento detenuto, sia sotto l aspetto quantitativo che qualitativo (ad esempio in relazione ad eventi particolari attinenti l Emittente). I Principi saranno applicati tendenzialmente a quegli Emittenti che superino le soglie di significatività in via stabile e continuativa; potranno non essere applicati, su proposta dei Gestori, allorché il superamento delle soglie di rilevanza abbia comunque carattere temporaneo e/o rientri in una strategia di investimento di breve periodo. 1. Principio 1: Adozione di una Policy di Stewardship a disposizione del pubblico La SGR adotta una politica documentata con riferimento all esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM, emessi da Emittenti, che disciplina i seguenti aspetti: attività di monitoraggio; la strategia di intervento o engagement; l approccio di engagement collettivo; la strategia per l esercizio del diritto di voto e relativa trasparenza ed informativa periodica; la gestione dei conflitti di interesse; la gestione delle questioni relative alle informazioni privilegiate; l approccio alle operazioni di prestito titoli e restituzione dei titoli concessi in prestito. Nell ambito dell applicazione dei Principi, il disinvestimento totale o parziale da un Emittente partecipato, resta una delle possibili misure per tutelare al meglio l interesse degli investitori. Il Principio 1 prevede, infine, che la politica documentata sia messa a disposizione del pubblico, sul sito internet della SGR, almeno in forma sintetica. La SGR ha optato per la pubblicazione in forma sintetica. 2. Principio 2: Monitoraggio degli emittenti quotati partecipati La SGR svolge un attività di monitoraggio degli Emittenti finalizzata a tutelare ed incrementare il valore degli OICVM partecipanti. Nei confronti degli Emittenti Significativi la SGR adotta le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, possono essere applicate ad altri emittenti partecipati. Il monitoraggio si indirizza principalmente all analisi delle prospettive economiche-finanziarie e sulle tematiche di governo societario, in particolare in presenza di potenziali criticità.

3 di 5 Il monitoraggio è condotto in via continuativa e si articola in diverse attività, tra le quali assumono particolare rilevanza -oltre alle attività di analisi dei dati finanziari dell emittente- gli incontri periodici con esponenti dell Emittente stesso. 3. Principio 3: Strategia di intervento o engagement La SGR individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti dell Emittente e ne definisce le modalità. La SGR si attiva nei confronti dell Emittente allorché, nell ambito dell attività di monitoraggio, riscontri particolari criticità, quali -ad esempio- un andamento reddituale significativamente peggiore rispetto al settore di appartenenza; proposte di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di rischio dell Emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di businness, modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, problematiche in tema di governo societario. In tali circostanze la SGR richiede confronti con esponenti dell Emittente (management di riferimento o investor relator), per discutere in modo specifico le problematiche emerse. Ad esito dei confronti intrattenuti, la SGR valuta se adottare eventuali ulteriori azioni, che possono consistere nel promuovere o aderire a forme di engagement collettivo, ovvero assumere individualmente altre iniziative, incluso l eventuale esercizio di diritti concessi dall ordinamento giuridico. 4. Principio 4: approccio all engagement collettivo Il principale strumento di engagement collettivo, finalizzato al monitoraggio di una sana e prudente gestione e al presidio dei rischi dell emittente, consiste nel concorrere con altri investitori professionali, attraverso il Comitato dei Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), alla presentazione di liste di candidati per l elezione di membri di minoranza degli organi di amministrazione e controllo dell Emittente partecipato. Nei confronti degli Emittenti Significativi, qualora nelle attività di monitoraggio e intervento/engagement, emergano circostanze ritenute particolarmente problematiche e con potenziali effetti rilevanti sugli OICVM gestiti, la SGR -a tutela degli investitori- valuta l adozione di forme di engagement collettivo con altri investitori istituzionali, ad esempio attraverso le procedure previste dallo stesso Comitato dei Gestori. L engagement collettivo con altri investitori istituzionali è di norma ritenuto preferibile sia nei casi in cui la SGR ne sia promotrice (individualmente o collegialmente), sia nei casi di adesione ad iniziative promosse da altri investitori. Tali iniziative possono riguardare, innanzitutto, la richiesta di (ulteriori) confronti collettivi con il management dell Emittente o con amministratori indipendenti e/o sindaci, nel rispetto delle regole di best practice riconosciute in materia monitoraggio ed engagement. Eventuali iniziative volte all esercizio di diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti quorum qualificati (es: convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell ordine del giorno dell assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera), nonché eventuali azioni di classe (c.d. class action) laddove consentite dalla normativa vigente, saranno preferibilmente assunte di concerto con altri investitori istituzionali, anche tramite le procedure del Comitato dei Gestori, nell esclusivo interesse degli investitori degli OICVM gestiti. 5. Principio 5: diritti di voto nelle assemblee La SGR applica agli Emittenti Significativi la Policy Strategia per l esercizio del diritto di voto e l annessa procedura, adottate ai sensi della normativa vigente per la generalità degli emittenti partecipati.

4 di 5 Tale Policy prevede l intervento in proprio o per delega nelle assemblee ordinarie/straordinarie/speciali ritenute di rilievo per l interesse degli investitori degli OICVM gestiti, avvalendosi anche dei servizi forniti da uno o più Proxy Advisor. Nell attività di monitoraggio delle assemblee convocate dagli Emittenti Significativi viene posta particolare attenzione ad alcune tipologie di operazioni ed all analisi dei costi/benefici che tenga conto degli obiettivi e delle politiche d investimento degli OICVM, che detengono in portafoglio gli strumenti finanziari. In particolare, oltre alla nomina delle cariche sociali, sono monitorate con particolare attenzione alcune tipologie di operazioni (quali ad es. operazioni sul capitale sociale, operazioni straordinarie, modifiche statutarie che incidano sul governo societario, politiche retributive), che sono poi formalizzate in una proposta di deliberazione assembleare. Nei casi in cui sia valutato che l esercizio del diritto di voto non possa tradursi in un concreto vantaggio o interesse per gli OICVM gestiti, ovvero in eventuali ipotesi di mancanza di informativa adeguata e sufficiente per manifestare il voto in modo consapevole, la SGR non esercita il diritto di voto o esercita l astensione. 6. Principio 6: Trasparenza e informativa periodica La SGR assicura la trasparenza circa le modalità di esercizio del diritto di voto, pubblicando all interno dei rendiconti di gestione degli OICVM gestiti e sul proprio sito internet informazioni riguardanti le assemblee nelle quali i diritti sono esercitati; in tale contesto saranno fornite specifiche informazioni riguardanti le assemblee degli Emittenti Significativi nelle quali i diritti di intervento e di voto sono stati esercitati. 7. Gestione dei conflitti di interesse Qualora si verifichi che tra gli Emittenti Significativi figurino emittenti in conflitto di interesse in quanto inclusi nella nozione di soggetti correlati ai sensi delle vigenti policy/procedure aziendali, la SGR di norma, limiterà l applicazione dei Principi all attività monitoraggio, mentre si astiene da forme di engagement individuale e collettivo e non esercita né il diritto di intervento/voto alle assemblee né il diritto di concorrere alla presentazione di liste di minoranza per gli organi sociali. 1 8. Informazioni privilegiate I Gestori (o coloro che operano per conto degli OICVM gestiti), di norma non prestano il consenso all ottenimento di informazioni privilegiate o comunque di natura riservata, salvo diversa valutazione, che avverrà caso per caso. In ogni caso, qualora un Gestore entri in possesso di informazioni privilegiate, relative a qualsiasi Emittente, si attiene alle disposizioni in materia previste dalla normativa interna, di legge e regolamentare. 9. Prestito titoli Per gli Emittenti Significativi, come individuati nella presente Sezione II, la SGR non pone in essere alcuna operatività di prestito titoli. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Responsabilità applicativa La responsabilità applicativa della Policy spetta alla Divisione Investimenti, che la esercita per il tramite dei gestori (ovvero del Comitato Investimenti, o del Responsabile di Divisione, secondo le rispettive competenze), eventualmente coadiuvati per specifiche attività da altre strutture o da

5 di 5 collaboratori esterni della SGR, anche nel rispetto delle altre policy/procedure adottate dalla SGR stessa. Modifiche alla Policy Ogni modifica ed integrazione della Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, previo parere del Comitato Amministratori Indipendenti; potranno essere approvate dal Presidente e/o dall Amministratore Delegato e Direttore Generale, anche in via disgiunta, le modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, per mero adeguamento a modifiche normative e/o orientamenti delle autorità o associazioni competenti. 1 Sulla base della nozione di soggetti correlati prevista dalla vigente Politica di gestione dei conflitti di interesse e dell attuale struttura societaria del Gruppo Anima, gli emittenti ai quali trova applicazione la presente disposizione sono: i) la controllante Anima Holding S.p.A.; ii) gli emittenti azionisti che esercitano influenza notevole sulla controllante e gli emittenti da essi controllati; iii) gli emittenti con i quali società del Gruppo Anima abbiano stipulato accordi di collocamento significativi e gli emittenti da essi controllati; iv) gli emittenti che abbiano stipulato con società del Gruppo Anima convenzioni di Depositario.