Il Decreto del Fare a cinque mesi dall'entrata in vigore: Edilizia & Sicurezza 25.1.2014 avv. Mauro Fiorona. ing. Carmelo Catanoso.
Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Leregioni: - possono prevedere disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati - Limitididensitàedilizia(art.7DM) - Limitidialtezza degliedifici(art.8dm) - Limitididistanzatrafabbricati(art.9DM)
Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Leregioni: - e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi
Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Le regioni con proprie leggi: - nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici(nuovi PGT o varianti ai PGT) - Purché «comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali» Anche per singoli interventi(come il recupero dei sottotetti)?
Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 D.P.R. 380/2001 d)"interventi di ristrutturazione edilizia", Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
Demolizione/ricostruzione = ristrutturazione edilizia 4 requisiti: 1 requisito 1) Sedime - Sedime 2) Materiali - Materiali 3) Sagoma - Sagoma 4) Volumetria 1) Volumetria
Demolizione/ricostruzione con FEDELE RICOSTRUZIONE 4 requisiti: 1) Sedime 2) Materiali 3) Sagoma 4) Volumetria MANTENIMENTO DISTANZE PREESISTENTI
Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 D.P.R. 380/2001 d)"interventi di ristrutturazione edilizia" Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmentecrollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 D.P.R. 380/2001 d)"interventi di ristrutturazione edilizia" Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 D.P.R. 380/2001 d)"interventi di ristrutturazione edilizia" Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 D.P.R. 380/2001 d)"interventi di ristrutturazione edilizia" Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di: a) demolizione e ricostruzione b) gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente
Art. 3 D.P.R. 380/2001 Comma 2. Ledefinizionidicuialcomma1 prevalgono - strumenti urbanistici generali - regolamenti edilizi
I TITOLI ABILITATIVI NEL TU EDILIZIA E NELLA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE 1.- ATTIVITA EDILIZIA LIBERA 2.- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 3.- PERMESSO DI COSTRUIRE 4.- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' 5.- PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO 6.- SUPERDIA
Art. 6D.P.R. 380/2001 1.- ATTIVITA EDILIZIA LIBERA a) manutenzione ordinaria; b) eliminazione di barriere architettoniche (purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell edificio); c) opere temporanee di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
Art. 6D.P.R. 380/2001 2.- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell interessato dell'inizio lavori al Comune b) opere temporanee da rimuovere entro un termine non superiore a 90 gg; c) pavimentazione e di finitura di spazi esterni, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dai centri storici; e) aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Art. 6D.P.R. 380/2001 2.- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI attività edilizia subordinata alla comunicazione inizio lavori con relazione tecnica asseverata e dati identificativi dell impresa a) gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle u.i. e non implichino incremento dei parametri urbanistici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa.
2.- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Art. 6D.P.R. 380/2001 Comma 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e- bis), l interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all amministrazione comunale i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e cheper essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
ATTIVITA SOGGETTE A MERA COMUNICAZIONE IN AMBITO REGIONALE - sono soggetti a preventiva comunicazione ai sensi dell art. 52, LR 12/2005, anche i mutamenti di destinazione d uso (cd. funzionali) di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienicosanitaria; - sono soggette a "comunicazione di eseguita attività (CEA), sottoscritta da tecnico abilitato, le varianti a PC, DIA e SCIA che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs 22.1.2004, n. 42 e s.m. e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel PC; possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione lavori (art. 41, c. 2, LR 12/2005, così come modificato dalla LR 3/2011, così sostituendo le previsioni dell'art. 22, c. 2, TU Edilizia).
Art. 10 D.P.R. 380/2001 3.- PERMESSO DI COSTRUIRE a) nuova costruzione (v. elencazione esemplificativa dell art. 3, lett. e), nonché, in via residuale, tutti quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d); b) ristrutturazione urbanistica; c) ristrutturazione edilizia pesante, vale a dire interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche una sola delle seguenti modifiche: aumento delle UI; modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; mutamenti della destinazione d uso(nella zona A).
3.- PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 20 D.P.R. 380/2001 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO - dichiarazione asseverata del progettista abilitato - se l'immobile oggetto di intervento non è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, decorso infruttuosamente il termine di legge (es. 90-100 giorni) si intende formato il silenzio-assenso
Art. 20 D.P.R. 380/2001 3.- PERMESSO DI COSTRUIRE PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO - se l'immobile oggetto di intervento è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, decorso infruttuosamente il termine di legge (es. 90-100 giorni, oltre il periodo necessario per acquisire il parere del soggetto preposto alla tutela del vincolo) si intende formato il (disciplina previgente) silenzio-rifiuto
Art. 20 D.P.R. 380/2001 3.- PERMESSO DI COSTRUIRE PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO ABROGATO IL SILENZIO-RIFIUTO PER GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO Comma 9 Abrogato Ove tale atto non sia favorevole,decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Art. 20 D.P.R. 380/2001 3.- PERMESSO DI COSTRUIRE PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO Nuova disciplina Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela competea vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento é concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
4.- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'(SCIA) possono essere realizzati con SCIA gli interventi: di manutenzione straordinaria volti a rinnovare o sostituire anche parti strutturali degli edifici; di restauro e risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia leggera, definibile a contrario dalla pesante; (ovvero comunque senza aumento di UI, senza modifiche dei prospetti, delle superfici e della destinazione d uso (se in zona A), oltreché, ovviamente, nel rispetto della volumetria e della sagoma dell edificio preesistente); pertinenziali (purché con volume non superiore al 20% del volume del bene principale e a condizione che non siano qualificati come nuova costruzione dal PRG).
Art. 23 bis D.P.R. 380/2001 4.- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'(SCIA) Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori Richiedere allo sportello unico SUE - di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio; - presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Art. 23 bis D.P.R. 380/2001 4.- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'(SCIA) Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori - all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, - in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali(nuclei DI ANTICA FORMAZIONE) i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014,learee nelle quali non e' applicabile lasciaper interventi di demolizione e ricostruzione, comportanti modifiche della sagoma.
Art. 23 bis D.P.R. 380/2001 Comma 4. Caratteristiche: SCIA DIFFERITA o PSEUDO DIA - Dopo il 30.6.2014 o dopo deliberazione comunale di esclusione - SolonellepartinonesclusedellezoneAodicentrostorico - Solo per interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA con MODIFICHE SAGOMA NON Immediata MA differita di 30gg (come una DIA)
5.- PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO l interessato ha facoltà di chiedere il rilascio del PC (GRATUITO) per la realizzazione degli interventi minori subordinatiascia(art.22,c.7,tuedilizia).
5.- PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO A seguito delle recenti riforme, è utile evidenziale come, oltre al PC, anche il PC (GRATUITO) potrebbe perdere ogni rilevanza pratica, essendo divenuto senza dubbio preferibile per i professionisti ricorrere alla SCIA. Eciòperalmeno3motivi: 1.così comeper la SCIA, anche peril PC (GRATUITO) èormai previsto che venga allegata una dichiarazione asseverata di conformità redatta dal professionista; 2. con la SCIA i lavori possono essere iniziati immediatamente, mentre con il PC(GRATUITO) indicativamente dopo 75 gg; 3. a differenza del PC (GRATUITO), la SCIA, per effetto del d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito in legge con l. 14.9.2011, n. 148, non è più direttamente impugnabile dal confinante controinteressato.
6.- SUPERDIA Tuttora applicabile non essendo stata sostituita dalla SCIA, neppure secondo l'interpretazione autentica di cui al d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito in legge con l. 12.7.2011, n. 106. In ambito regionale è stata confermata la sopravvivenza della SUPERDIA a seguito della LR 4/2012, che ha modificato l'art. 41, LR 12/2005, di disciplina degli"interventi realizzabili mediante DIA e SCIA".
6.- SUPERDIA è stabilito il principio di alternatività tra PC e SUPERDIA per alcune categorie di intervento rilevante (art. 22, c. 3, TU Edilizia): a) ristrutturazione edilizia pesante; b) nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da Piani Attuativi; c) nuova costruzione in esecuzione di PRG secondo precise disposizioni planivolumetriche.
Art. 24 D.P.R. 380/2001 comma 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, - purché funzionalmente autonomi - qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio - e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse - nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
Art. 24 D.P.R. 380/2001 Comma 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: b) per singole unità immobiliari, - purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse - siano certificati gli impianti - esianocompletateleparticomuni - e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Art. 25 D.P.R. 380/2001 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità Comma 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.
procedimento ALTERNATIVO di rilascio del certificato di agibilità Comma 5-bis. dichiarazione del direttore dei lavori O (qualora non nominato) di un professionista abilitato attesta - la conformità dell'opera al progetto presentato - la sua agibilità
Art. 30 Decreto del Fare 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di 2 anni - i termini di inizio - e di ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto (22.6.2013) 2 condizioni: 1) purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato 2) sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applicaanche alle DIA e alle SCIA presentate entro lo stesso termine.
Art. 30 Decreto del Fare 3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sinoal31dicembre2012, sonoprorogatidi3anni. 5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 146, D.LGS. 42/2004 (Codice dei beni culturali) Autorizzazione 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.
Autorizzazione paesaggistica EFFICACIA 5 anni se lavori iniziano nei 5 anni EFFICACIA PERMANE PER TUTTA LA DURATA LAVORI (esempio: 5anni+4)
Autorizzazione Art. 146, D.LGS. 42/2004 (Codice dei beni culturali) 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante, ove non sia reso nel termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. omissis
Autorizzazione paesaggistica Abrogato Parere VINCOLANTE del soprintendente da rendere entro 90gg in caso contrario, SILENZIO ASSENSO Vigente parere VINCOLANTE del soprintendente da rendere entro 45gg in caso contrario, LA PA PROVVEDE(?) SULL ISTANZA DI AP
Art. 28 Decreto del Fare Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento 1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1- ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.