COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SILVETTI MASSIMILIANO Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto Con ricorso depositato in data 10 aprile 2014, la società ricorrente lamenta l illegittimo diniego, da parte dell intermediario resistente, all accesso alle agevolazioni per il finanziamento di investimenti effettuati da piccole e medie imprese di nuova costituzione giovanili e femminili, previste dalla D.G.R. del 24 ottobre 2011, n. 907, attuativa della Legge della Regione Toscana n. 21/2008 ( Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali ). Il 6 novembre 2012 la società ricorrente presentava all intermediario domanda di ammissione alla garanzia prevista dalle fonti normative anzidette, a fronte di un Pag. 2/7
finanziamento per complessivi 300.000,00 chiesto ad una diversa banca e destinato all'acquisto di un ramo d azienda di proprietà di altra società target. Il 24 gennaio 2013 l intermediario resistente chiedeva chiarimenti atti ad accertare quali rapporti intercorressero tra il socio unico ed amministratore della società ricorrente, richiedente il finanziamento, e un socio della società titolare del ramo d azienda da acquistare. I chiarimenti si rendevano necessari, posto che, a norma dell art. 1, punto l, lett. r) della D.G.R. del 24 ottobre 2011, n. 907, sono comunque esclusi: [ ] ii) gli interventi in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa da soci o dagli amministratori dell'impresa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. In data 12 febbraio 2013 il legale rappresentante della società ricorrente dichiarava di essere stata coniugata con uno dei soci della società target e, a seguito della morte di quest ultimo, di aver ceduto le sue quote agli altri due soci della stessa società, il giorno precedente, 11 febbraio 2013. L intermediario completava l'istruttoria e, in data 26 marzo 2013, comunicava alla società ricorrente che la richiesta non poteva trovare accoglimento in quanto, all'atto di presentazione della domanda, il socio unico ed amministratore della società richiedente risultava contemporaneamente essere socio nella società target, in quanto erede di uno dei soci di quest ultima, avendo ceduto la relativa quota soltanto in data 11 febbraio 2013. Con lettera del 12 aprile 2013, la società ricorrente contestava l anzidetto diniego, rilevando, tra l altro, che il suo socio unico ed amministratore non sarebbe mai entrato a far parte della compagine sociale della società titolare del ramo d azienda che si sarebbe inteso acquistare attraverso il finanziamento garantito dalla Regione. In data 23 maggio 2013, in mancanza di riscontro da parte dell intermediario resistente, la società ricorrente, rappresentando di riporre comunque affidamento nella concessione del contributo da parte dell intermediario resistente, inoltrava ad una banca richiesta di affidamento per l importo di 200.000,00. Nell occasione la ricorrente esborsava la somma di 10.220,00 per il pagamento delle commissioni e delle spese di istruttoria. Pag. 3/7
Con reclamo del 10 ottobre 2013, la società ricorrente formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell intermediario, affermando che il pagamento della predetta somma era avvenuto esclusivamente a causa della perdurante e colpevole negligenza di quest ultimo nell interpretazione ed applicazione della normativa regionale. Peraltro, eccepiva la ricorrente, non si era mai avuta nessuna delibera definitiva da parte della resistente, posto che la comunicazione del 26 marzo 2013 lasciava presupporre che, sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti, sarebbe poi intervenuto un ulteriore atto da parte dell intermediario. Il 15 novembre 2013, la banca resistente riscontrava negativamente il reclamo rilevando, tra l altro, che il diniego del contributo regionale previsto era avvenuto in ragione dell assenza di tutti i necessari requisiti in capo alla società ricorrente, come già rappresentato nella comunicazione del 26 marzo 2013. Segue quindi il ricorso con cui la società ricorrente chiede all Arbitro Bancario Finanziario, previo accertamento dell illegittimità della condotta dell intermediario resistente, di voler dichiarare tenuto quest ultimo al risarcimento del danno per complessivi 80.000 comprensivo della mancata concessione, immotivata e illegittima, di finanziamento, della perdita dell agevolazione, prevista dalla legge nella misura massima di 50.000, delle spese di istruttoria e commissioni pagate ad altro istituto, nonché delle spese legali. Nel costituirsi in giudizio, la banca resistente rileva che l'unico motivo di contestazione della società ricorrente consiste nell'affermazione secondo la quale il suo socio e legale rappresentante non avrebbe mai acquistato la qualità di socio della società target, fondandosi tale affermazione nel passaggio dell'atto di cessione delle quote di quest ultima dell'11 febbraio 2013, ove le parti si danno reciprocamente atto "che la presente cessione avviene ai fini della liquidazione della partecipazione detenuta dal [de cuius] e che pertanto, anche in ragione della qualità di erede con beneficio di inventario [del socio della società ricorrente, il medesimo] si considera come mai entrato a far parte della compagine sociale". Affermazione sulla cui base la società ricorrente ritiene che non vi fosse alcuna violazione dell art. 1, punto l, lett. r) della D.G.R. del 24 ottobre 2011, n. 907 e che, pertanto, in capo ad essa sussistessero tutti i requisiti per poter godere delle agevolazioni regionali. Parte resistente fa presente, al riguardo che tale dichiarazione delle parti, contenuta nella scrittura privata di cessione delle quote, è erronea e non ha la Pag. 4/7
benché minima rilevanza giuridica verso i terzi quale, per l appunto, l intermediario resistente. L'art. 2469 c.c. stabilisce la libera circolazione delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata sia per atto tra vivi che per successione, salvo diversa disposizione stabilite nell'atto costitutivo. Pertanto, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione si trasmette agli eredi come è avvenuto per il socio ed amministratore della società resistente, anche se ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. Inoltre lo statuto della società target non prevede clausole ostative al subentro dell'erede, anzi contiene addirittura l'espressa previsione secondo la quale "nel caso di morte di un socio subentrano i di lui successori". Si tratta, osserva la banca, di una clausola detta "di successione automatica" o "di continuazione" perché produce l'effetto che gli eredi subentrino immediatamente nella posizione del socio deceduto. Per altro verso, la banca afferma di aver evaso la pratica rispettando le tempistiche previste dalla normativa: la comunicazione del 26 marzo 2013, con la quale ha respinto la domanda, rientra nel termine posto dall'art. 5, 8 comma, D.G.R. n. 907/2011, in quanto inviata entro due mesi dall'invio dei chiarimenti richiesti. La banca convenuta, con stretto riferimento alla richiesta risarcitoria, fa poi presente che la società ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno che sia conseguenza diretta ed immediata della condotta lamentata nel reclamo. Non vi è prova e non è affatto scontato, che l'ammissione della domanda da parte della banca avrebbe poi comportato l'effettiva erogazione del contributo sugli interessi, in quanto la stessa dipende da precise condizioni, soggette ad approvazione specifica da parte della Regione. Non vi è prova neppure della consistenza effettiva del contributo sugli interessi al quale la ricorrente avrebbe potuto accedere, né sono stati forniti elementi sufficienti a calcolarlo in base alle disposizioni normative che lo regolano. Non costituiscono danno risarcibile, infine, secondo la resistente, le commissioni pagate ad altro istituto per la garanzia e l'istruttoria, in quanto anche la resistente avrebbe comunque applicato commissioni e spese in caso di esito positivo della domanda di erogazione del contributo regionale. Difetta, infine, la dimostrazione delle spese legali sostenute e della relativa quantificazione. Per tali ragioni, parte resistente chiede il rigetto del ricorso. Pag. 5/7
Diritto 1. La questione su cui si fonda il ricorso attiene al diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società ricorrente a seguito del diniego, da parte dell intermediario resistente, alla concessione di agevolazioni per il finanziamento di investimenti effettuati da piccole e medie imprese di nuova costituzione, ai sensi dalla D.G.R. del 24 ottobre 2011, n. 907, attuativa della Legge della Regione Toscana n. 21/2008. 2. L intermediario risulta incaricato, tra l altro, dello svolgimento dell istruttoria delle domande presentate, della stesura delle graduatorie trimestrali delle imprese ammesse a finanziamento, nonché dell erogazione dei contributi, che vengono concessi alle imprese in possesso dei requisiti prescritti. Nella fattispecie, sulla scorta del disposto dell art. 1, punto l, lett. r) della D.G.R. del 24 ottobre 2011, n. 907 - sopra riportato - l intermediario appare aver correttamente ritenuto che la società ricorrente non rispettasse tutti i presupposti previsti per l erogazione dei contributi de quibus. È infatti emerso, all esito dell istruttoria, che il socio unico e amministratore della ricorrente rivestiva, al momento della domanda di ammissione alle agevolazioni, la posizione di socio della società della quale la stessa ricorrente si accingeva ad acquistare un ramo d azienda. La cessione della quota di quest ultima società da parte del socio unico e amministratore della ricorrente, infatti, avveniva soltanto l 11 febbraio 2013, in epoca successiva alla presentazione della domanda e alla richiesta di chiarimenti da parte dell intermediario. Ne consegue che il diniego alla concessione dei contributi regionali da parte dell intermediario resistente è legittimamente avvenuto. Né si ravvisano violazioni, da parte dell intermediario, del termine di due mesi dalla data della domanda per la chiusura dell istruttoria, previsto dall art. 8, 7 comma, della D.G.R. n. 907/2011 più volte menzionata. Così come tempestiva appare la comunicazione del 26 marzo 2013 - con la quale la resistente ha respinto la domanda della società ricorrente - in quanto effettuata entro il termine di due mesi dall'invio dei chiarimenti richiesti, come previsto dall art. 8, 8 comma, D.G.R. n. 907/2011. La condotta dell intermediario deve pertanto ritenersi immune rispetto alle censure mosse dalla ricorrente. Pag. 6/7
3. Difettando la condotta antigiuridica diviene inconfigurabile ogni possibile profilo risarcitorio a carico dell intermediario. Per altro verso, si deve rilevare come la domanda risarcitoria dispiegata dalla società ricorrente sia sfornita del benché minimo supporto probatorio necessario per poterla accogliere (sul principio dell onere della prova, cons., ex multis, Cass. 25 marzo 2009, n. 7211). 4. Alla luce delle statuizioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7