Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali sentenza 22 giugno 2017 n. 41588 (dep. 12 settembre 2017) Pres. Canzio est. Montagni CONCORSO FORMALE DI REATI PRINCIPIO DI SPECIALITÀ PORTO ILLEGALE IN LUOGO PUBBLICO DI ARMA COMUNE DA SPARO PORTO IN LUOGO PUBBLICO DI ARMA CLANDESTINA «I delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex artt. 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina, ex art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110». Precedenti difformi Cass., sez. II, n. 1026/1978; Cass., sez. I, n. 5224/1982; Cass., sez. I, n. 1833/1993; Cass., sez. I, n. 7442/1995; Cass., sez. I, n. 4436/1999; Cass., sez. III, n. 11251/2008; Cass., sez. I, n. 5567/2011; Cass., sez. VI, n. 45903/2013. Benché fosse presente in giurisprudenza un orientamento consolidato che escludeva l assorbimento dei reati di detenzione e porto illegali di un arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, il quesito posto all esame delle SSUU concerne nuovamente il rapporto intercorrente tra le suddette fattispecie incriminatrici. Le Sezioni Unite sottopongono ad attenta analisi il consolidato l orientamento giurisprudenziale in base al quale quando l agente realizza un unica condotta materiale a questo dovrebbe applicarsi il regime di concorso formale tra reati di detenzione e porto illegali di un arma comune da sparo e quelli di detenzione e porto di arma clandestina. I principali argomenti addotti a sostegno della tesi e che giustificherebbero l applicazione del regime del cumulo giuridico sono principalmente due: da un lato, le norme incriminatrici tutelerebbero beni giuridici diversi e, dall altro, sarebbero diverse le condotte poste in essere dall agente. La Corte si discosta da tale indirizzo ermeneutico rifiutando il criterio del bene giuridico differente quale criterio dirimente nella questione. Partendo dal presupposto secondo cui l unico criterio di rifermento nella soluzione dei casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità, le SSUU aderiscono al recente ma costante orientamento della giurisprudenza per cui il concetto di stessa materia, che a norma dell art. 15 c.p. consente alla legge speciale di derogare a quella generale, va interpretato quale riferimento alla «stessa fattispecie astratta, [al]lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l ipotesi di reato». La percezione della identità del fatto oggetto delle diverse norme incriminatrici deve essere affrancato da implicazioni giuridiche e deve involgere solo «l accadimento storicamente verificatosi, tenuto conto dell oggetto fisico su cui è caduta l azione umana» mentre l interesse tutelato dalle norme incriminatrici è un criterio che per ragioni di garanzia dell interprete non può rilevare direttamente. Viene altresì smontato il secondo argomento cardine del vecchio orientamento: la diversità delle condotte. La condotta materiale di detenzione di arma comune da sparo rispetto alla detenzione di arma clandestina, infatti, risulta naturalisticamente identica e differisce unicamente per il dato relativo alla clandestinità dell arma. Di conseguenza l identità della condotta materiale, sul piano storico-naturalistico, induce a rilevare che il dato della clandestinità dell arma integra un elemento specializzante, precisamente, specializzante per aggiunta unilaterale.
In conclusione, secondo le il Supremo Consesso, nei casi di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un arma comune da sparo clandestina devono trovare applicazione le specifiche fattispecie della legge n. 11 del 1975, art. 23, terzo e quarto comma dedicate alla detenzione e al porto di armi clandestine e non le generali previsioni sulla detenzione e il porto illegali di armi comuni da sparo (legge n. 895 del 1967, art. 2,4 e 7). Va rilevato che le SSUU rafforzano le proprie argomentazioni inserendo espressamente il proprio revirement nel solco delle riflessioni condotte dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 200 del 2016, sul principio di ne bis in idem e sul significato di idem factum quale accadimento materiale affrancato da implicazioni giuridiche (idem legale).