COME GESTIRE LE CRISI AZIENDALI IL RUOLO DELL ATTESTATORE E DEL CONSULENTE FISCALE Tavole sinottiche a cura di Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze di Roma Docente alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dottore commercialista
Novità fiscali introdotte dal D.L. n. 83/2012 1) L esenzione delle sopravvenienze attive originate dall esdebitamento discendente dalla omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e da piani attestati di cui all art. 67 l.f. pubblicati nel registro delle imprese; 2) la deducibilità delle perdite su crediti generate dai predetti accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.; 3) la deducibilità delle perdite su crediti connti all attuazione di piani attestati di cui all art. 67, comma 3, lett. d), l.f.; 4) La deducibilità delle perdite su crediti da parte di soggetti IAS. 2
Regime fiscale Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione Sopravvenienze attive da esdebitamento - Ires Plusvalenze e minusvalenze - Ires Sopravvenienze attive da esdebitamento - Irap Plusvalenze e minusvalenze - Irap Concordato preventivo Detassazione (art. 88, comma 4, Tuir) Detassazione in caso di cessio bonorum art. 182 (art. 86, comma 5, Tuir) Fino al 2007 come Ires Dal 2008 nessuna norma Fino al 2007 come Ires Dal 2008 nessuna norma Accordi di ristrutturazione Detassazione per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (art. 88, comma 4, del Tuir, dopo D.L. 83/2012) Nessuna disposizione Nessuna disposizione Nessuna disposizione 3
Sopravvenienze esenti e perdita fiscale di periodo La disposizione recata dal periodo aggiunto al comma 4 dell art. 88 del T.U.I.R. esclude da imposizione la parte della sopravvenienza attiva che eccede «la perdita di periodo di cui all articolo 84». È possibile assumere in astratto due diverse configurazioni di «perdita di periodo», potendo essa venire computata (alternativamente), ai soli fini - si intende - della determinazione della quota esente della sopravvenienza: a) senza tenere conto della sopravvenienza attiva (il che equivale a considerare quest ultima - ai soli predetti fini - del tutto esclusa da imposizione); b) considerando, al medesimo esclusivo scopo, la sopravvenienza attiva imponibile per intero. 4
La deducibilità delle perdite su crediti connti a piani attestati ex art. 67 L.F. Il D.L. n. 83/2012 ha sancito l esenzione da imposizione della sopravvenienza attiva, ma nulla ha stabilito con riguardo alla deducibilità di tale perdita, inserendo nell art. 101, comma 5, il riferimento testuale alle sole perdite relative a crediti vantati verso imprese con cui sono stati stipulati accordi ex art. 182-bis l.f., regolarmente omologati. La ragione della «assimilazione», agli effetti dell art. 101, comma 5, unicamente delle perdite su crediti derivanti dagli accordi di ristrutturazione a quelle discendenti dall assoggettamento dell impresa debitrice ad una procedura concorsuale è dovuta, probabilmente, al fatto che la conclusione di tali accordi presuppone una fase giudiziale, costituita dalla verifica dei requisiti previsti dalla legge e dalla omologa dell accordo da parte del tribunale. 5
La deducibilità delle perdite su crediti generate dagli accordi di ristrutturazione dei debiti Circolare n. 8/E del 2009, par. 4.2: esclusione della possibilità di riconoscere alle perdite su crediti di cui si discute la «deducibilità automatica» prevista dall art. 101, comma 5, del T.U.I.R. per i crediti vantati verso imprese assoggettate ad una procedura concorsuale. Circolare n. 42/E del 2010, par. 4.1: quanto alle perdite su crediti, generatesi per effetto di quanto previsto nell accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all art. 182-bis l.f., omologato dal tribunale, non è applicabile, in linea di principio, la previsione di deducibilità immediata contenuta nell art. 101, comma 5, secondo periodo del T.U.I.R. Ciò nondimeno, la rilevanza fiscale del predetto differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) potrà essere riconosciuta ai sensi dell art. 101, comma 5, primo periodo, del T.U.I.R., considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell accordo sia divenuto definitivo. D.L. n. 83/2012: «deducibilità automatica». 6
La deducibilità delle perdite su crediti connti a piani attestati ex art. 67 L.F. In presenza di un analitico piano di risanamento che preveda necessariamente la soddisfazione parziale dei debiti quale percorso obbligato per risolvere la crisi aziendale, pubblicato nel registro delle imprese, la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente, e soprattutto di un connesso accordo con i creditori, avente natura transattiva, da cui discendano perdite su crediti, è rinvenibile la ricorrenza degli elementi certi e precisi richiesti dall art. 101, comma 5, del T.U.I.R. per la deduzione della perdita su crediti, risultando quest ultima indefettibile e sostanzialmente certa e inevitabile. 7
La transazione fiscale art. 182-ter l.f. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (comma 1). La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma (comma 5). 8
La transazione fiscale Alcuni temi aperti: 1) la natura obbligatoria o meramente facoltativa della transazione fiscale in presenza di pendenze tributarie 2) la rilevanza delle norme contenute nell art. 182 ter l. f. con riferimento al trattamento da riservare al credito erariale avente a oggetto l IVA e le ritenute alla fonte, in assenza di transazione fiscale 3) l inapplicabilità del predetto principio ai tributi contestati 4) significato e gli effetti del consolidamento del debito Sui primi tre aspetti si è pronunciata la Cassazione (sentenze n. 22931 e 22932 del 2011; sentenza n. 7667 del 2012) 9
L attestazione del piano Oggetto delle attestazioni del professionista Piani attestati Articolo 67 L.F., terzo comma, lettera d) Concordato preventivo Articolo 161 L.F., terzo comma Accordi di ristrutturazione Articolo 182-bis L.F. Finanziamenti prededucibili Articolo 182-quinquies L.F. Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano Veridicità dei dati aziendali e attuabilità dell accordo, con particolare riguardo alla sua idoneità ed assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori 10
L attestazione del piano Oggetto delle attestazioni del professionista Pagamento dei crediti anteriori Articolo 182 quinquies L.F. Continuazione dei contratti pubblici in caso di concordato con continuità Articolo 186-bis L.F. Partecipazione a procedure per l assegnazione di contratti pubblici Articolo 186-bis L.F. Essenzialità delle cessioni e/o delle prestazioni di tali fornitori per la prosecuzione dell attività e funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori Capacità delle impresa di adempiere il contratto 11
L attestazione del piano Oggetto dell attestazione in caso di continuità aziendale La relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell attività d impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori Comparazione tra l ipotesi concordataria in continuità e quella liquidatoria Valutazione differente in base a quale sia la strategia di risanamento individuata nel piano 1. Prosecuzione dell attività d impresa da parte del debitore 2. Cessione dell azienda in esercizio 3. Conferimento dell azienda in esercizio 12
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Continuità diretta o di tipo soggettivo pura OLDCO SI FUNZIONE RESTRUCTURIN G S.P. NO WORK-OUT Ramo continuità 100% Patrimonio netto Debitoria falcidiata Mantenimento linee di credito operative e/o concessione nuova finanza 13
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Continuità diretta o di tipo soggettivo mista OLDCO SI FUNZIONE RESTRUCTURIN G S.P. NO WORK-OUT Ramo continuità 50% Patrimonio netto Attivo in liquidazione 50% Debitoria falcidiata Mantenimento, anche temporaneo, delle linee di credito operative e/o concessione nuova finanza 14
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Falsa continuità diretta OLDCO NO FUNZIONE RESTRUCTURIN G S.P. SI WORK-OUT Ramo continuità 10% Patrimonio netto Attivo in liquidazione 90% Debitoria falcidiata 15
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Continuità diretta interna OLDCO SI FUNZIONE RESTRUCTURING NO 100% Partecipazione Newco 100% S.P. Debitoria falcidiata WORK-OUT NEWCO Concessione di nuove linee di credito Valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per le riforme miste o prettamente liquidatorie 16
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Continuità indiretta esterna OLDCO SI FUNZIONE RESTRUCTURING Cessione Newco a prezzo da stabilirsi e legato all andamento di Newco, sia per entità che per modalità di pagamento S.P. 100% NO Debitoria falcidiata WORK-OUT Terzi investitori NEWCO Concessione di nuove linee di credito Valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per le riforme miste o prettamente liquidatorie 17
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Principali strutture concordatarie Discontinuità indiretta OLDCO NO FUNZIONE RESTRUCTURING S.P. SI Cessione Newco a prezzo prestabilito e con pagamento a pronti/garantito 100% Debitoria falcidiata WORK-OUT FUNZIONE CREDITI Terzi investitori NEWCO Concessione di nuove linee di credito 18
Le strutture attraverso le quali il piano di risanamento può essere attuato Altre strutture concordatarie trasferimento dell azienda tramite: - affitto con impegno all acquisto; - cessione/conferimento tombale ; - cessione/conferimento risolutivamente condizionato (i.e.: ad omologa); - scissione; - creazione di un patrimonio segregato. maggior o minor gradazione del capitale di rischio (azioni ordinarie, privilegiate, S.F.P., ecc.). 19
L attestazione del piano L attestazione della veridicità dei dati aziendali l interpretazione più consolidata intende la norma nel senso di corrispondenza al vero Parametri di riferimento: principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB) e principi di revisione (tra cui ISAE 3400) al fine di verificare la correttezza e coerenza delle stime Perimetro: dati rilevanti ai fini dell attuabilità del piano (SP più rilevante di CE) 20
L attestazione del piano L attestazione della veridicità dei dati aziendali Particolare attenzione a: Elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti rilevanti); Componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti); Elementi con profili di rischio elevato ai fini dell attestazione (es. avviamenti di assets da dismettere, Fondi rischi e oneri); Elementi di sospetto circa l affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate). 21
L attestazione del piano La fattibilità del piano I requisiti che devono caratterizzare un Piano sono: I. Attendibilità, che fa riferimento alla fondatezza dei dati storici e delle ipotesi prospettiche; II. Coerenza, vale a dire la presenza di logiche correlazioni tra le varie ipotesi (assumptions); III. Sostenibilità finanziaria, cioè la previsione di flussi di cassa coerenti con l attuazione del Piano che consentano il raggiungimento dell equilibrio finanziario. 22
La particolare struttura del piano finanziario in un processo di risanamento Cash flow con Metodo Diretto 2013 2014 2015 Entrate relative a ricavi dell'anno: - per pagamenti da clienti 4.833,80 23.151,04 25.700,00 - per anticipazioni bancarie erogate 6.390,40 7.885,81 19.200,00 Entrate da banche: Anticipi su ordini 1.271,03 11.463,47 9.600,00 Acconti da clienti su commesse 2.092,35 TOTALE ENTRATE 14.587,58 42.500,32 54.500,00 Uscite per acquisto beni e servizi 4.901,81 22.351,60 22.125,15 Uscite per altri costi 300,25 1.826,57 1.844,77 Uscite per banche: Estinzioni anticipi su ordini 4.730,00 8.062,33 8.698,56 Estinzioni anticipi su fatture 6.051,00 11.416,70 20.426,51 TOTALE USCITE 15.983,06 43.657,20 53.094,99 Flusso generato dalla gestione corrente -1.395,48-1.156,88 1.405,01 ENTRATE DA CREDITI PREGRESSI 582,38 1.665,80 987,03 USCITE PER DEBITI PREGRESSI Debiti verso fornitori pregressi 1.182,30 1.600,00 Altri rimborsi 512,39 5.152,85 2.160,03 TOTALE USCITE PER DEBITI PREGRESSI 1.694,69 6.752,85 2.160,03 Flusso generato dalla gestione pregressa -1.112,31-5.087,05-1.173,00 Flusso monetario netto del periodo -2.507,79-6.243,93 232,01 Flusso monetario progressivo -2.507,79-8.751,72-8.519,71 23