730: ultimi chiarimenti

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DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 192 07.07.2015 730: ultimi chiarimenti L Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Doppio termine, quest anno, per l invio dei modelli 730. Scaduti infatti i termini per l invio del modello 730 da parte dei contribuenti che hanno scelto di compilare la dichiarazione da soli, rimangono alcuni giorni di tempo, per i Caf, per l invio del modello 730, ma a condizione che l 80% delle dichiarazioni sia già stata trasmessa all Agenzia delle Entrate. Continuano tuttavia i dubbi in merito a questa nuova dichiarazione precompilata, e, solo pochi giorni fa, l Agenzia delle Entrate è tornata sul tema per fornire altri importanti chiarimenti alla stampa specializzata. Premessa Doppio termine, quest anno, per l invio dei modelli 730. Scaduti i termini per l invio del modello 730 da parte dei contribuenti che hanno scelto di compilare la dichiarazione da soli, rimangono alcuni giorni di tempo, per i Caf, per l invio del modello 730, ma solo se l 80% delle dichiarazioni è già stata trasmessa all Agenzia delle Entrate. Come annunciato infatti dal comunicato Stampa n. 137 del 01/07/2015 del Mef, con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per l invio dei modelli 730 da parte dei Caf e professionisti. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l ottanta per cento delle dichiarazioni. 1

Contribuenti che compilano la dichiarazione direttamente Caf/professionisti Termine ultimo per l invio del 730: 7 luglio 2015 Termine ultimo per l invio del 730: 23 luglio 2015 MA SOLO SE sono state trasmesse almeno l ottanta per cento delle dichiarazioni entro il 7 luglio. Continuano tuttavia i dubbi in merito a questa nuova dichiarazione precompilata, e, solo pochi giorni fa, l Agenzia delle Entrate è tornata sul tema per fornire altri importanti chiarimenti alla stampa specializzata. Analizziamo, di seguito, alcuni importanti chiarimenti forniti. Dati non comunicati dal sostituto Uno dei quesiti posti dalla stampa specializzata riguarda il caso di un contribuente che, nel 730 precompilato, non ha trovato un reddito da lavoro dipendente in quanto il sostituto d imposta non ha inviato la Certificazione Unica. Nel caso in cui il contribuente in oggetto si sia limitato ad accettare la dichiarazione (senza quindi integrarla con il maggior reddito) rischia qualcosa? Nel 730 precompilato non erano presenti dei redditi da lavoro dipendente, per i quali ho ricevuto la Certificazione Unica Mi sono limitato ad accettare la dichiarazione senza modifiche? Il fatto che io non abbia esposto il reddito potrebbe comportare l applicazione di sanzioni? Si, il contribuente è comunque tenuto ad indicare il reddito percepito 2

L Agenzia delle Entrate ricorda a tal proposito che il contribuente ha sempre l obbligo di dichiarare i redditi percepiti ed il fatto che il sostituto non abbia inviato la Certificazione Unica non lo mette sicuramente al riparo da eventuali sanzioni che potrebbero essere irrogate per infedele dichiarazione. Giova a tal proposito di essere ricordato come, con la Circolare 11/E del 2015 sia stato chiarito che l'esclusione dal controllo formale opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'agenzia delle Entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali). Pertanto, in ogni caso, il controllo formale potrà continuare a riguardare i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica: sarà quindi sempre necessario indicare i redditi in oggetto. Stesso discorso può essere esteso all ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto una certificazione di lavoro autonomo rilasciata in forma libera (e quindi, non una Certificazione Unica trasmessa all'agenzia delle Entrate). Nel 2014 ho percepito redditi da lavoro autonomo occasionale Nel febbraio 2015 ho ricevuto una certificazione dei compensi in forma libera (non si trattava di una Certificazione Unica)? Nel modello 730 precompilato i redditi in oggetto non ci sono. Li devo indicare? SI, è comunque necessario indicare i dati nella dichiarazione, anche se non sono presenti nel modello 730 precompilato. La nuova Certificazione Unica Dopo aver accettato la dichiarazione senza modifiche, ho ricevuto dal mio sostituto d imposta una nuova Certificazione Unica. Cosa posso fare? Sicuramente, come conferma l Agenzia delle Entrate, è necessario correggere la dichiarazione. 3

La nuova Certificazione Unica è stata consegnata prima del 29 giugno: il contribuente, accedendo direttamente al portale dell Agenzia delle Entrate può correggere da solo la sua dichiarazione. La nuova Certificazione Unica è stata consegnata dopo il 29 giugno ma prima del 30 settembre 2015: il contribuente può presentare una dichiarazione correttiva nei termini. La nuova Certificazione Unica è stata consegnata dopo il 30 settembre: è possibile presentare il modello Unico integrativo. La correzione degli errori Potrebbe accadere che un soggetto abbia compilato ed inviato il suo modello 730 il 30 giugno, ma si sia accorto, solo successivamente, di un errore commesso. È comunque possibile correggere l errore entro il 7 luglio o sarà comunque necessario presentare una dichiarazione integrativa e rivolgersi dunque ad un Caf/professionista? L Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere al quesito in oggetto richiama il suo Provvedimento del 9 giugno, con il quale è stato concesso ai contribuenti che avevano commesso errori nel modello 730, la possibilità di correggere i dati errati o incompleti fino al 29 giugno (21 giugno 2015 per i contribuenti senza sostituto d'imposta e con saldo a debito). Orbene, a partire dal 30 giugno non è più concessa la possibilità ai contribuenti di correggere eventuali errori accedendo direttamente all area dedicata, ma occorre presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. L omessa indicazione dei giorni di lavoro Un contribuente ha dimenticato di indicare i giorni di lavoro dipendente. L errore, che potrebbe apparire banale, comporta: il mancato calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente; l omessa indicazione del bonus irpef. Pertanto, ipotizzando che il contribuente in oggetto abbia chiuso la dichiarazione con un debito e si sia successivamente accorto dell errore, potrebbe rimediare in qualche modo? L Agenzia delle Entrate non ammette deroghe. La correzione poteva infatti avvenire entro il 29 giugno, e, se non è avvenuta, le uniche strade percorribili rimangono: la presentazione del modello 730 integrativo entro il 25 ottobre (avvalendosi comunque di un Caf o di un professionista abilitato); 4

la presentazione del modello Unico entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini); la presentazione del modello Unico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). I giorni non indicati Nella mia CU non è indicato il numero di giorni di lavoro dipendente. Cosa posso fare? Può accadere che non sia indicato il numero dei giorni nella Certificazione Unica. È ad esempio il caso di alcune certificazioni rilasciata dal'inps nelle ipotesi di erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito: non è indicato il dato relativo ai giorni se lo stesso non è stato comunicato dal datore di lavoro. In tal caso la CU rilasciata dall'azienda riporta i giorni di detrazione valorizzati, pertanto, nel modello 730 occorre riportare il dato indicato in quest'ultima CU. Se, invece, il contribuente è in possesso di una sola Cu rilasciata dall'inps senza indicazione di giorni e in presenza dell'indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di applicazione della precompilata, nel 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato. In ogni caso è bene ribadire che il numero complessivo dei giorni non può superare 365. La mancata indicazione del versamento rateale Avrei voluto versare gli importi dovuti in 3 rate. Tuttavia ho dimenticato di indicare le rate nel mio 730. Posso correggere da solo la mia dichiarazione indicando il numero di rate? Oppure devo rivolgermi ad un Caf/professionista? Anche in questo caso l Agenzia delle Entrate indica come termine ultimo per la correzione da parte del contribuente quello del 29 giugno. Successivamente sarà necessario rivolgersi ad un Caf/Professionista 5

Conservazione dei documenti Un altra domanda che è stata posta all Agenzia delle Entrate dalla stampa specializzata riguarda i termini previsti per la conservazione dei documenti da parte dei contribuenti in caso di presentazione diretta del modello 730 (ovvero senza avvalersi di Caf o intermediari abilitati). A tal fine l Agenzia delle Entrate richiama la Circolare 11/E del 2015, con la quale era stato chiarito che, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il controllo documentale viene effettuato anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Permane inoltre la possibilità di controllo sui requisiti soggettivi. Per tale motivo è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente per il periodo previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e, cioè, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. I chiarimenti per professionisti e Caf Alcuni importanti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate riguardano le responsabilità previste per Caf e professionisti. Il Quadro RW dimenticato Un contribuente ha presentato il modello 730 avvalendosi dell intermediazione di un professionista. Avrebbe dovuto successivamente compilare il Quadro RW del modello Unico per un conto corrente estero ma non lo ha fatto. In questo caso si può parlare comunque di responsabilità del professionista che ha vistato il modello? Fortunatamente l Agenzia delle Entrate esclude in questi casi la responsabilità del professionista o del Caf, in quanto il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al Quadro RW. Il credito inesistente Il professionista indica nel modello 730/2015 un credito risultante dal periodo precedente pari ad euro 100. Tuttavia il credito si è generato indicando nel modello 730/2014 degli acconti per l anno 2013 effettivamente mai versati. Quindi, l eccedenza del 730/2014 è inesistente, così come lo è il credito indicato nel modello 730/2015. È prevista la responsabilità del professionista? 6

No, è esclusa in questo caso la responsabilità del professionista. L intermediario abilitato deve infatti verificare esclusivamente: i versamenti dell'anno in corso; l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione. Se l eccedenza del credito risultante dal 730/2014 è in realtà errata perché derivante da acconti per l anno 2013 non versati, sicuramente non sarà possibile individuare una responsabilità del Caf/professionista. Le sanzioni per il visto infedele L Agenzia delle Entrate, nel rispondere ai quesiti della stampa specializzata chiarisce che il modello 730 rettificativo: può essere presentato entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele. In questo caso il Caf o il professionista è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo della sola sanzione. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate, per il versamento della sanzione, il Caf o il professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, indicando il Codice Identificativo e il codice tributo in corso di istituzione; può altresì essere trasmesso prima della scadenza prevista per l invio dei modelli (ovvero il 7 luglio). In questo caso non sono dovute le sanzioni per il visto infedele da parte del Caf o del professionista. La delega L Agenzia delle Entrate torna inoltre a ribadire che la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e non può quindi essere conferita per più anni o fino a revoca. Le Certificazioni Uniche: ultimo termine Come noto, con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (si pensi, a tal proposito, ai redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. 7

Dubbi erano tuttavia sorti in merito al termine previsto per l invio di queste ultime Certificazioni Uniche. Ebbene, l Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, ha chiarito che queste certificazioni dovranno essere trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato. - Riproduzione riservata - 8