PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni servizi della Dir 2008/8)
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNITARIE Dir. 2009/69/CE del 25/06/2009 lotta evasione all importazione per libera pratica (dal 1 gennaio 2011) Dir. 2009/162/CE del 22/12/2009 detrazione immobili professionali (dal 1 gennaio 2011) Dir. 2010/23/UE del 16/03/2010 inversione contabile per trasferimento certificati verdi (fino al 31 dicembre 2014) Proposta COM (2009) 672 Regolamento attuazione disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (rifusione regolamento 1777/2005)
Regola generale al 31.12.2009 con diverse eccezioni Territorialità servizi Principi generali e regole standard Ante e post 2010 Luogo ove è stabilito il prestatore sia per prestazioni B2B che B2C Regola generale dal 1.1.2010 prestazioni B2B con poche eccezioni Regola generale dal 1.1.2010 prestazioni B2C con poche eccezioni concentrate sui consumatori non UE Luogo ove è stabilito il committente soggetto passivo d imposta che assolve gli obblighi con il reverse charge, con allargamento del concetto di soggetto passivo a Enti e soggetti passivi esclusi e non assoggettamento delle prestazioni rese a operatori non UE Luogo ove è stabilito il prestatore (stessa regola vigente al 31.12.2009) che assolve l IVA secondo le regole ordinarie ma con possibilità di escludere la maggior parte di prestazioni rese a non soggetti passivi domiciliati fuori della UE
Regole speciali per B2B e B2C dal 1.1.2010 Regola standard: luogo dove è stabilito il committente se soggetto passivo ove è stabilito il prestatore se il committente è privato Servizi collegati a proprietà immobiliari Servizi di trasporto passeggeri Servizi collegati ad eventi culturali, educativi Accesso a eventi culturali, educativi, ecc. e prestazioni accessorie collegate Luogo dove si trova il bene immobile Luogo dove il trasporto viene effettuato, proporzionalmente alla distanza percorsa Fino al 31.12.2010 : luogo dove si effettua materialmente l attività Dal 1.1.2011 : luogo dove il cliente è stabilito (regola principale) solo nei rapporti B2B Dal 1.1.2011 : luogo dove si effettua l evento
Regole speciali per B2B e B2C dal 1.1.2010 Regola standard: luogo dove è stabilito il committente se soggetto passivo ove è stabilito il prestatore se il committente è privato Ristorazione & catering Ristorazione & catering a bordo di navi, treni, aerei durante la parte in UE del trasporto passeggero Luogo dove si effettua materialmente il servizio Luogo dove inizia il trasporto Noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto Luogo dove i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del cliente
Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2010 Tutte le nuove regole sul luogo di tassazione dei servizi relative ai rapporti B2B e B2C sia per quanto riguarda le prestazioni che rientrano nella regola generale che per quanto riguarda quelle che seguono le regole speciali mantenute in vigore (servizi su beni immobili e trasporto passeggeri) e le nuove regole introdotte (ristorazione, catering, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto) Obbligo parziale dell inversione contabile con autofattura per tutti gli acquisti di servizi generici effettuati da operatori italiani quando i prestatori sono soggetti non residenti anche se gli stessi sono identificati o hanno un rappresentante fiscale in Italia
Disposizioni in vigore dal 20 febbraio 2010 Criterio dell utilizzo per telecomunicazioni e teleradiodiffusione locazione a lungo e breve termine dei mezzi di trasporto Obbligo generalizzato dell inversione contabile per acquisto di tutti i tipi di servizi (compresi quelli speciali di cui agli articoli 7-quater e 7 quinquies) acquisti di beni eseguiti in Italia da soggetti stabiliti quando i prestatori o i cedenti sono soggetti non residenti - anche se sono identificati o hanno un rappresentante fiscale in Italia
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ART. 6, COMMA 3 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ART. 6, COMMA 3 E ART. 13 (di futura emanazione) all articolo 6, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all ultimazione delle prestazioni medesime.
SOGGETTI PASSIVI ART. 17 1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (modifica al decreto legislativo acquisita con Circolare n.12 del 12 marzo 2010).
SOGGETTI PASSIVI ART. 17 3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all altro contraente anteriormente all effettuazione dell operazione. Se gli obblighi derivano dall effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all articolo 21.
SOGGETTI PASSIVI ART. 17 4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Obbligo della identificazione o della nomina del RF in Italia Il soggetto non residente (UE o EXTRA UE) effettua in Italia cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA: nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi ( privati ) comprese le forniture con posa in opera e le installazioni nei confronti di cessionari o committenti esteri non stabiliti in Italia Il soggetto non residente (UE o EXTRA UE): introduce in Italia beni nei depositi IVA effettua particolari operazioni triangolari o quadrangolari Il soggetto non residente (UE) effettua in Italia le seguenti operazioni soggette ad IVA: "vendite a distanza" nei confronti di privati consumatori al di sopra della soglia annua di 35.000 euro introduce in Italia beni in conto proprio per esigenza della sua impresa comunitaria
Reverse charge in IT - prestazioni generiche Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all estero Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce l applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all estero: va fatta fattura dalla sede.
Reverse Charge in Italia Oltre che per le prestazioni generiche Il reverse charge si applica alle cessioni di beni a tutte le altre prestazioni di servizi quando il cliente è un soggetto stabilito in Italia (compresi gli Enti) anche se il prestatore o il cedente ha nominato un rappresentante fiscale o è identificato ai fini IVA in Italia
Reverse Charge obbligatorio per cessioni di beni in altri Paesi UE NO SI Germania Austria Lussemburgo Polonia Repubblica Ceca Romania UK Ungheria Francia Belgio (con eccezioni) Paesi Bassi Spagna Italia Svezia (solo su opzione)