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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MONTESI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore OLIVIERI GUSTAVO Nella seduta del 18/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente contesta la errata esecuzione di un ordine di bonifico da parte della banca resistente e chiede il risarcimento dei danni subiti. A sostegno della propria domanda, la società ricorrente espone quanto segue. Il 30/03/13 stipulava con un cliente - titolare di uno stabilimento balneare - un contratto di noleggio per il periodo estivo di un gioco acquatico per bambini. La data prevista per l apertura al pubblico era il 15/06/13, e dunque la consegna dell attrezzatura necessaria da parte della ricorrente presso la sede del cliente (sita Pag. 2/6

in Trieste), avrebbe dovuto essere effettuata entro il 14/06/13, con previsione di una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. L attrezzatura veniva acquistata dalla ricorrente presso un fornitore cinese, il quale avrebbe dovuto inviarla a Roma, con un volo merci diretto, l 8/06/13 previa ricezione del pagamento di quanto dovuto da parte dell acquirente. Il 3/06/13, il rappresentante della società ricorrente si recava dunque presso la banca resistente per effettuare il pagamento, con bonifico bancario estero, di euro 1.130,00. Quel giorno stesso il fornitore beneficiario del bonifico comunicava tramite mail al ricorrente che era stato commesso un errore nella indicazione del nome del destinatario del bonifico. Il giorno seguente, il ricorrente si recava quindi presso la banca resistente per chiedere una correzione dell errore, correzione che non veniva però effettuata in quanto ritenuta non indispensabile ai fini del buon esito dell operazione di bonifico. Il 6/06/13, tuttavia, la banca del beneficiario reiterava la richiesta di correzione. Il ricorrente ordinante contattava nuovamente la banca resistente al fine di ottenere un intervento tempestivo e veniva rassicurato sul fatto che la richiesta di correzione sarebbe stata immediatamente inviata all ufficio di competenza e sarebbe arrivata alla banca estera entro la mattina seguente. La correzione richiesta non veniva però effettuata nei tempi promessi: il nominativo veniva corretto solo in data 14/06/13 e l accredito dell importo avveniva solo il successivo 18/06/13. Di conseguenza il fornitore non procedeva all invio della merce alla data concordata, ma solo il 20/06, con effettivo recapito a Roma il 27/06 e consegna al cliente a Trieste il 30/06, con 16 giorni di ritardo, pari ad euro 3.200,00 di penale. Alla società ricorrente venivano inoltre addebitati dalla banca ulteriori 15,51 euro per la correzione, nonché 25,00 euro per altre spese relative al bonifico estero successivamente stornate. L intermediario, dal canto suo, si difende rilevando quanto segue. In data 03/06/2013 veniva sottoscritta dalla società ricorrente la "Disposizione di pagamento verso l'estero" contenente, quale beneficiario del pagamento in Pag. 3/6

questione, il nome di un fornitore cinese scritto in maniera errata ma conformemente a come indicato verbalmente dal rappresentante della società al personale della banca. Posto che era onere della cliente controllare la regolarità dei dati ivi inseriti, viene rilevato innanzitutto che in sede di sottoscrizione della disposizione di bonifico la cliente non sollevava alcuna contestazione. In data 14/06/2013 la banca provvedeva - in esecuzione di quanto richiesto dal cliente il 06/06/2013 - alla correzione del nominativo del fornitore. Al riguardo, pur non applicandosi la normativa prevista dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, trattandosi di disposizione di bonifico verso la Cina, la resistente sottolinea comunque di avere effettuato la rettifica nell arco di 6 giorni lavorativi. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il recapito della merce al noleggiante veniva effettuato solo il 30/06/2013; considerato quindi il notevole lasso di tempo, pari a 16 giorni, intercorso tra il 14/06/2013 - data della rettifica del nominativo e tale consegna, la resistente rileva che, anche qualora la stessa avesse rettificato il nominativo nei giorni immediatamente successivi al 06/06/2013, la consegna della merce non sarebbe comunque avvenuta entro il 14/06/2013, con conseguente pagamento della penale da parte della ricorrente. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento viene infine rilevato che la ricorrente non offre alcun elemento di prova in ordine all effettiva sussistenza di danni in concreto verificatisi. Per questi motivi la banca sostiene dunque l assenza di una propria responsabilità in ordine ai fatti contestati dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti in appresso specificati. Le parti concordano sulla circostanza che il nominativo del beneficiario del bonifico estero disposto dalla società ricorrente non fosse corretto e che ciò sia dipeso da una errata indicazione dell ordinante. Pag. 4/6

Ciò che invece viene contestato dalla società ricorrente è il ritardo con il quale la banca resistente avrebbe provveduto a correggere l errore comunicando il nominativo esatto alla banca del beneficiario e consentendo in tal modo il buon fine dell operazione di pagamento. La banca resistente sostiene di aver eseguito la rettifica richiesta nel termine di sei giorni lavorativi e che tale lasso di tempo debba considerarsi conforme alla diligenza a tal fine richiesta. Per contro, la società ricorrente ritiene che il ritardo nella esecuzione della rettifica abbia determinato una serie di ritardi a catena nella spedizione della merce dal quale sarebbe scaturito un danno quantificabile nella penale corrisposta al cliente che aveva ordinato la merce (euro 3.200) oltre alle maggiori spese addebitate dalla banca. Considerata la sequenza temporale degli eventi, questo collegio ritiene che in effetti la banca si sia attivata con ritardo per provvedere alla rettifica del nome del beneficiario del bonifico ordinato dalla ricorrente e come tale colpevole ritardo (dal 6 al 14 giugno 2014) abbia innescato una serie di eventi pregiudizievoli fra loro concatenati (ritardo nella spedizione della merce, necessità di spedire la merce con un volo diverso da quello già programmato) dai quali è scaturito un danno per la società ricorrente. Peraltro, nel quantificare la misura del danno risarcibile, non si può non tener conto del fatto che la società ricorrente abbia almeno in parte concorso, con il proprio comportamento, a causare l evento dannoso. Alla luce di quanto precede appare dunque equo limitare l ammontare del danno richiesto dalla ricorrente in complessivi euro 2.500,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l effetto dispone che la resistente corrisponda alla ricorrente la somma onnicomprensiva di 2.500. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Pag. 5/6

IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6