Quesiti di Diritto Societario

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Quesiti di Diritto Societario a cura di Roberto Mazzanti Rag. Commercialista PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA E MUTUALITA PREVALENTE. QUESITO: 1. È possibile costituire una piccola società cooperativa con tre soci, che però assumerà 7 dipendenti? 2. Si può considerare società cooperativa a mutualità prevalente? e quindi usufruire delle agevolazioni fiscali previste? 3. O perché sia considerata a mutualità prevalente bisogna che siano tutti soci e non 3 soci e 7 dipendenti.. a questo punto si può ancora parlare di piccola soc cooperativa? o bisogna invece parlare di coop (normale)? 4. Se la coop che si andrà a costituire si occuperà anche di trasporti, è sufficiente che la licenza di autotrasporto sia di un solo socio o serve che tutti i soci siano intestatari di licenza di autotrasporto? (per poter far circolare con i mezzi tutti i dipendenti?) 5. per mantenere il requisito di mutualità prevalente, la società cooperativa (o la piccola società cooperativa) deve svolgere la sua attività in favore dei soci, consumatori o utenti dei servizi.. è sufficiente che i tre soci, che hanno costituito la società, fatturino mensilmente agli utenti (clienti) le prestazioni da loro eseguite (in questo caso di facchinaggio e trasporto) per essere la società considerata a mutualità prevalente? O invece le ditte utenti (clienti) devono essere socie per considerare la società a mutualità prevalente.. 6. nel nostro caso se le ditte (utenti) clienti finali sono prevalentemente uffici postali per i quali si eseguono trasporti, consegne di pacchi posta (quindi di facchinaggio) ecc è possibile che queste debbano essere socie per avere la mutualità prevalente? o cosa?? 7. o è meglio la srl, anche in vista di probabili compensi, distribuzione di utili ecc. così da non dover rendere conto e chiedere il permesso a tutti i soci in assemblea? 8. le differenze con questo tipo di soggetto giuridico? 9. alcune altre vostre riflessioni a chiarimento dell argomento?.. grazie saluti - 1 -

RISPOSTA: Data la lunghezza del quesito, rispondo ad ogni singola domanda riportandola nel testo più sotto. D. 1- È possibile costituire una piccola società cooperativa con tre soci, che però assumerà 7 dipendenti? R. la piccola società cooperativa 1 si può costituire con un numero di soci non inferiore a 3 e non superiore a 8. Per cui nulla vieta che abbia un numero di dipendenti di quell entità. D. 2- Si può considerare società cooperativa a mutualità prevalente? e quindi usufruire delle agevolazioni fiscali previste? R. sicuramente no. Tra i requisiti per aversi la mutualità prevalente, l art. 2513 c.c. alla lettera b) stabilisce: b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; per cui con sette dipendenti e tre soci non mi sembra possibile restare all interno di questo parametro, che comprende salari, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ecc ecc Con questi elementi dimensionali, la piccola società cooperativa rimane mutualistica ma non a mutualità prevalente. D. 3- O perché sia considerata a mutualità prevalente bisogna che siano tutti soci e non 3 soci e 7 dipendenti.. a questo punto si può ancora parlare di piccola soc cooperativa? o bisogna invece parlare di coop (normale)? R. con un numero di soci pari a 3, per aversi una piccola cooperativa a mutualità prevalente, occorrerebbe che i dipendenti fossero al massimo 3 (e con un costo del lavoro inferiore a quello dei soci, come da risposta precedente); i soci per una piccola cooperativa non possono superare gli 8 elementi, quindi non può avere tutti e 7 i dipendenti come soci. Ad almeno due persone deve rinunciare, per rimanere nella piccola cooperativa. Se invece mette tutti come soci, arrivando a 10 elementi, avrà una cooperativa normale, quindi non piccola. 1 Legge 07.08.1997 n.266, art.21. - 2 -

D. 4- Se la coop che si andrà a costituire si occuperà anche di trasporti, è sufficiente che la licenza di autotrasporto sia di un solo socio o serve che tutti i soci siano intestatari di licenza di autotrasporto? (per poter far circolare con i mezzi tutti i dipendenti?) R. questo francamente non saprei, anche perché la domanda non è pertinente al Diritto Societario. Mi sembra però che tutti i soci debbano essere titolari di licenza. Le consiglio però di verificare presso il Ministero dei trasporti. D. 5- per mantenere il requisito di mutualità prevalente, la società cooperativa (o la piccola società cooperativa) deve svolgere la sua attività in favore dei soci, consumatori o utenti dei servizi.. è sufficiente che i tre soci, che hanno costituito la società, fatturino mensilmente agli utenti (clienti) le prestazioni da loro eseguite (in questo caso di facchinaggio e trasporto) per essere la società considerata a mutualità prevalente? O invece le ditte utenti (clienti) devono essere socie per considerare la società a mutualità prevalente.. R.La maggior parte delle ditte clienti devono essere socie della piccola cooperativa perché questa abbia i requisiti della mutualità prevalente. Infatti è fondamentale che la cooperativa, piccola o normale, stia all interno di questi parametri: Art. 2513. Criteri per la definizione della prevalenza. Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. - 3 -

E deve inoltre rispettare l art. 2514: Art. 2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. D. 6- nel nostro caso se le ditte (utenti) clienti finali sono prevalentemente uffici postali per i quali si eseguono trasporti, consegne di pacchi posta (quindi di facchinaggio) ecc è possibile che queste debbano essere socie per avere la mutualità prevalente? o cosa?? R. Direi che la risposta si ottiene osservando i requisiti necessari per la presenza della mutualità prevalente; quindi, se tutti i ricavi sono verso non-soci, la cooperativa non ha la mutualità prevalente. Dubito infatti che gli uffici postali possano mai diventare soci della coop, visto che sono una spa (Poste Italiane spa). D. 7- o è meglio la srl, anche in vista di probabili compensi, distribuzione di utili ecc. così da non dover rendere conto e chiedere il permesso a tutti i soci in assemblea? R. Direi che se l obiettivo è quello, considerando sia l art.2513 che il 2514 del codice civile, che le ho riportato, sarebbe meglio un altro tipo di società, diverso dalla cooperativa, anche per la devoluzione finale del patrimonio. Non so se sia meglio una srl o una snc, dipende da molti fattori. Le società sono soluzioni su misura e non si prestano a catalogazioni semplicistiche. Diciamo che la società in nome collettivo ha - 4 -

costi di gestione indubbiamente inferiori, una struttura decisionale più veloce ma ha anche la responsabilità personale ed illimitata dei soci. D. 8-le differenze con questo tipo di soggetto giuridico? 9-alcune altre vostre riflessioni a chiarimento dell argomento?.. R. mi sembra che a entrambe le domande si sia già risposto nel testo che precede. Per ulteriori riflessioni, occorrerebbero altri elementi di valutazione, che al momento non abbiamo, tra cui la volontà dei soci in materia di amministrazione, responsabilità, lavoro all interno della società, conferimenti ecc ecc. DATA 16 OTTOBRE 2009-5 -