Territorialità servizi IVA 2010



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Territorialità servizi IVA 2010 Ordine dottori commercialisti, Milano 6 Ottobre 2010

Le direttive europee di modifica dell IVA: dal 1/1/2010 1. Direttiva 2008/8/CE: nuovi criteri della territorialità nei servizi 2. Direttiva 2008/9/CE: nuove procedure di rimborso per spese sostenute in un altro paese comunitario e soggette ai IVA in quel paese 3. Direttiva 2008/117/CE: lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni internazionali

Legge comunitaria 2008: rilevanza per i servizi (legge 7 luglio 2009, n. 88 in vigore dal 29 luglio 2009) 1. Cessioni e prestazioni senza corrispettivo (autoconsumo, assegnazione ai soci, prestazioni per finalità estranee, ecc.): abbandono del valore normale e riferimento al prezzo di acquisto o di costo determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni : questa disposizione è in vigore dal 27 settembre 2009 2. Operazioni fra SOGGETTI CORRELATI applicazione del valore normale nel caso di pro rata di una delle parti. Comportamenti vietati: - sottofatturazione di operazioni imponibili per limitare l IVA indetraibile in capo al cliente in pro rata; - sottofatturazione di operazioni esenti per aumentare il pro rata del fornitore; - sovrafatturazione di operazioni imponibili per aumentare il pro rata del fornitore; Sulla base di queste regole non è legittima l estensione del valore normale al di fuori dei casi espressamente previsti Cfr. verifiche in materia di trasfer pricing

Mandato senza rappresentanza e riaddebito servizi (art. 3, comma 3, ultimo periodo DPR 633/72) "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". CONSEGUENZE 1. le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario; 2. le due prestazioni convenzionalmente "rese" o "ricevute" tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura " oggettiva " (Risoluzioni dell'11 febbraio 1998, n. 6, del 27 settembre 1999, n. 146, del 27 dicembre 1999, n. 170) 3. resta, però, distinta la posizione "soggettiva" del mandante da quella del mandatario e i due operatori mantengono autonome soggettività tributarie (es. territorialità, qualifiche soggettive, ecc.)

Effettuazione dell operazione (art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter (regola generale B2B), rese da soggetto passivo CE a soggetto passivo IT - effettuate in modo continuativo, - nell'arco di un periodo superiore a un anno, - che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime Prestatore soggetto passivo CE Committente soggetto passivo IT

Fatto generatore dell imposta (art. 63 e 66 della direttiva 2006/112/CE) Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: 1. non oltre il momento dell'emissione della fattura; 2. non oltre il momento dell'incasso del prezzo; 3. in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta. La deroga di cui al primo comma non e' tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta e' dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196 (reverse charge per i servizi generici )

Fatturazione e volume d affari (art. 20 e 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le novità che riguardano le fatture attive sono: 1. Obbligo di emissione per le prestazioni rese a soggetto passivo CE 2. Obbligo di indicazione della partita IVA, in fattura, del cliente CE 3. Queste operazioni non rientrano nel volume d affari

Soggetto passivo: definizione generale (art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende il soggetto che ha: 1. il domicilio nel territorio dello Stato (sede legale) 2. oppure la residenza (sede effettiva) se il domicilio non è all'estero; 3. ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Soggetto passivo: territorialità - operazioni passive (art. 7 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi a essi rese: 1. i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; 2. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; 3. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Cessioni di beni immobili: territorialità (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) NORMA COMUNITARIA: Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione (art. 31 direttiva 112/2006/CE) NORMA NAZIONALE: Le cessioni aventi per oggetto beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello stato se ivi è situato il bene (art. 7, comma 2, Dpr 633/72). Con risoluzione n. 25472 del 2/12/1976, il ministero delle finanze ebbe a dichiarare che la cessione di un fabbricato situato nel territorio nazionale, appartenente ad una società priva di stabile organizzazione in Italia, rientra nella sfera di applicazione dell Iva anche se si tratti di un operazione occasionale.

Cessioni di beni mobili: territorialità (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le cessioni che si realizzano quando i beni non si trovano fisicamente nel territorio nazionale devono considerarsi non soggette all Iva per mancanza della territorialità. Diverso è il caso del cd. consignment stock, che si realizza quando il cedente nazionale invia le merci a destinazione di un acquirente stabilito fuori del territorio della comunità, presso un deposito del medesimo, con l intesa che le merci resteranno di proprietà del cedente fino a quando non saranno prelevate dall acquirente (risoluzione n. 58 del 5 maggio 2005). Procedura: - ordine cliente - fattura pro forma e bolletta doganale - documento di prelievo - fattura esportazione contenente i riferimenti dei predetti documenti Secondo la norma di comportamento n. 161, del luglio 2005 dall Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, la stessa conclusione può essere estesa ad altre tipologie di operazioni assimilabili alle esportazioni, nelle quali la vendita si realizza successivamente alla spedizione dei beni all estero (Ad esempio, la tentata vendita e le cessioni di beni eseguite all estero in occasione di fiere)

Cessioni di beni mobili: esempio 1 (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) UK 1 Spedizione beni UK 2 Fattura art. 7 VAT UK Fattura art. 7 VAT UK IT

Cessioni di beni mobili: esempio 2 (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Consegna beni per vendita CH EXTRA UE Consegna beni per lavorazione Fattura art. 7 IT 1 IT 2 Fattura con IVA?

Prestazione di servizi: territorialità (art. 7 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Criterio generale sino al 31 dicembre 2009 sono soggette ad IVA le prestazioni effettuate: da residente in ITA da soggetto domiciliato dalla stabile organizzazione in ITA di un soggetto estero Criterio generale dal 1 gennaio 2010 B2B (cliente IMPRESA) tassazione nel paese del committente B2C (cliente PRIVATO) tassazione nel pese del prestatore Con alcune eccezioni

Territorialità nei servizi: norme in vigore dal 1/1/2010 Vantaggi: 1. Semplificazione del quadro normativo 2. Riduzione delle ipotesi di rimborso dell IVA estera 3. Abbandono del criterio dell utilizzo Svantaggi: 1. Aumento delle situazioni di credito IVA cronico 2. Estensione dei casi di reverse charge con maggiori adempimenti e rischi di contestazione 3. Introduzione di nuovi adempimenti: intrastat nei sevizi

Deroghe generali: clienti imprese (B2B) e privati (B2C) (art. 7 quater e quinquies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) a. Prestazioni di servizi relativi ad immobili: localizzazione immobile b. Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili: luogo esecuzione c. Prestazioni di trasporto passeggeri: in proporzione alla distanza percorsa; d. Prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine : luogo di messa a disposizione del mezzo; e. Servizi di ristorazione e catering: luogo di esecuzione

Deroghe per i clienti privati (B2C) (art. 7 sexies DPR 26 ottobre 1972, n. 633) a. Servizi di intermediazione: luogo dell operazione intermediata b. Trasporto di intracomunitario di beni: luogo inizio trasporto c. Trasporto extra CE di beni: in proporzione alla distanza percorsa d. Prestazioni relative a beni mobili materiali (es. lavorazioni): luogo di esecuzione e. Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori extra CE: se cliente IT f. Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto: luogo utilizzo*

Servizi relativi a immobili (art. 7, quater, lettera a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le prestazioni di servizi RELATIVI A BENI IMMOBILI, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari luogo nel quale si trova l immobile ASPETTI PROBLEMATICI Riaddebiti complessivi (es. locazione spazi per eventi) Servizi di prenotazione alberghiera: servizi generici Prestazioni di consulenza, diverse da quelle di progettazione: interpretazione diversa della Cassazione e dell Agenzia delle entrate Concessione diritti utilizzazione su immobile (es. spazi per antenne) Servizi di logistica e gestione magazzino

Servizi relativi a immobili: esempio riaddebito (art. 7, quater, lettera a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Spese alberghiere Locazione stand IT 2 IT IT 1 1 IT 3 Fatture art. 7 IT 4

Servizi ristorazione e catering (art. 7 quater, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Prestazioni di RISTORAZIONE e CATERING luogo di esecuzione ECCEZIONE Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità -> luogo di partenza del trasporto

Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine (art. 7 quater, lettera e), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Locazione, leasing, noleggio e simili, a breve termine*, di MEZZI di TRASPORTO (es. noleggio auto) luogo di messa a disposizione Dal 1 gennaio 2010, soggetti a IVA se: sono messi a disposizione del destinatario in ITA e sempre che i mezzi siano utilizzati nella CE; se sono messi a disposizione del destinatario EXTRA CE, ma sono utilizzati nel territorio dello Stato; * Meno di 30 gg (90 gg per le navi)

Locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine (art. 7 sexies, lettera e), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Locazione, leasing, noleggio e simili, a lungo termine*, di MEZZI di TRASPORTO a privati Dal 1 gennaio 2010, soggetti a IVA se: quando sono rese da prestatori ITA e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità; se rese da soggetti passivi EXTRA CE, quando sono utilizzate in ITA; * Più di 30 gg (90 gg per le navi)

Lavorazioni su beni mobili (anche INTRA): dal 1/1/2010 (art. 44 e 54 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione Un Un prestatore prestatore italiano italiano (IT) (IT) esegue esegue in in Italia Italia una una lavorazione lavorazione per perconto di di un un committente committente soggetto soggetto IVA IVA estero estero (CE (CE o o EXTRA). EXTRA). La La prestazione prestazione non non èè soggetta soggetta ad ad IVA IVA perché perchéil il committente committente èè un un soggetto soggetto passivo passivo estero, estero, anche anche se se i i beni beni al al termine termine della della lavorazione lavorazione rimangono rimangono in in Italia. Italia.

Servizi di logistica (anche INTRA): dal 1/1/2010 (art. 44 e 54 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione Un Un prestatore prestatore italiano italiano (IT) (IT) esegue esegue in in Italia Italia servizi servizi di di logistica logistica per per un un soggetto soggetto passivo passivo estero estero (CE (CE o o EXTRA). EXTRA). La La prestazione prestazione non non èè soggetta soggetta ad ad IVA IVA perché perchéil il committente committente èè un un soggetto soggetto passivo passivo estero, estero, mentre mentre prima prima del del 31/12/2009 31/12/2009 l operazione l operazione era era soggetta soggetta ad ad IVA IVA in in quanto quanto effettuata effettuata in in Italia Italia

Trasporti di persone: dal 1/1/2010 (art. 48 direttiva 2006/112/CE art. 7 quater, lettera b) del Dpr 633/72) Si considerano effettuati nello stato in proporzione alla distanza percorsa nello stesso Fattura art. 7 Berna Dal 1 gennaio 2010 Questa regola si applica per i trasporti di persone Fattura art. 9 Milano

Trasporti di cose (B2B) INTRA: dal 1/1/2010 (art. 44 direttiva 2006/112/CE art. 7 ter Dpr 633/72) Dal 1 gennaio 2010 Se il committente è un SOGGETTO IVA Parigi -> regola GENERALE (B2B): operazione soggetta ad IVA nello stato del committente Milano

Trasporti di cose (B2B) EXTRA: dal 1/1/2010 (art. 44 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter Dpr 633/72) Dal 1 gennaio 2010 Se il committente è un SOGGETTO IVA Berna -> regola GENERALE (B2B): operazione soggetta ad IVA nello stato del committente Milano

Trasporti di cose (B2C) extra CE: dal 1/1/2010 (art. 49 direttiva 2006/112/CE - art. 7 sexies, lettera b) del Dpr 633/72) Berna Dal 1 gennaio 2010: Se committente PRIVATO trasporto cose EXTRA Fattura art. 7 -> operazione soggetta ad IVA in proporzione della distanza percorsa in Italia Fattura art. 9 Milano

Trasporti di cose (B2C) INTRA: dal 1/1/2010 (art. 50 direttiva 2006/112/CE - art. 7 sexies, lettera c) del Dpr 633/72) Parigi Dal 1 gennaio 2010: Se committente PRIVATO trasporto cose INTRA -> operazione soggetta ad IVA nel luogo di INIZIO del trasporto - Art. 7, se trasporto inizia in CE - IVA IT, se trasporto inizia in IT Milano

Accessorie ai trasporti INTRA: dal 1/1/2010 (art. 54, lettera a), della direttiva 2006/112/CE art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) le le prestazioni di di carico, carico, scarico, scarico, movimentazione e affini affini dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione

Trasporti internazionali: esempio 1 TRASPORTO MERCI COMM. IT sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Fattura con IVA anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 2 TRASPORTO MERCI COMM. IT sogg.. pass. VETTORE CE Cliente CE Sino al 31/12/2009: integrazione fattura art. 46 Dopo il 1/1/2010: auto-fattura art. 17- IVA 20%

Trasporti internazionali: esempio 3 TRASPORTO MERCI COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente IT Sino al 31/12/2009: art. 40 DL 331/93 Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter DPR 633

Trasporti internazionali: esempio 4 TRASPORTO MERCI COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente EXTRA Auto-fattura art. 17 e 9 per tutta la tratta Se il corrispettivo è in bolla doganale Anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 5 TRASPORTO MERCI COMM. EXTRA sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Sino al 31/12/2009: Fattura con IVA Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter

Trasporti internazionali: esempio 6 TRASPORTO MERCI COMM. EXTRA sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Sino al 31/12/2009: fattura art. 7 Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter

Trasporti internazionali: esempio 7 TRASPORTO PERSONE COMM. IT sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Fattura - art. 9 tratta interna - art. 7 tratta estera Anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 8 TRASPORTO PERSONE COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente IT Fattura - art. 9 tratta interna - art. 7 tratta estera Anche dopo il 1/1/2010

Intermediazioni: dal 1 gennaio 2020 (art. 7 ter e 7 sexies lettera a) Dpr 633/72) B2B: B2B: luogo luogo del del committente committente (art. (art. 44 44 dir. dir. 2006/112) 2006/112) B2C: B2C: luogo luogo dell operazione dell operazione intermediata intermediata (art. (art. 46 46 dir. dir. 2006/112) 2006/112) NOVITA NOVITA dal dal 1 1 gennaio gennaio 2010: 2010: -- le le prestazioni prestazioni di di intermediazione intermediazione rese rese a a soggetti soggetti IVA IVA stabiliti stabiliti in in Italia Italiasi si considereranno considereranno in in ogni ogni caso caso effettuate effettuate nel nel nostro nostro Stato Stato (quelle (quelle estero estero su su estero estero sono sono non non imponibili ); imponibili ); -- le le prestazioni prestazioni di di intermediazioni intermediazioni a a committente committente soggetto soggetto passivo passivo extra extra CE CEsono irrilevanti irrilevanti ai ai fini fini IVA, IVA, in in quanto quanto extra extra territoriali; territoriali;

Intermediazioni: esempio 1 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente EXTRA Fattura Art. 9

Intermediazioni: esempio 2 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente CE Fattura Con IVA

Intermediazioni: esempio 3 BENI COMM. CE AGENTE ITA Cliente ITA Fattura Art. 7 ter

Intermediazioni: esempio 4 BENI COMM. CE AGENTE ITA Cliente UK Fattura Art. 7 ter

Intermediazioni: esempio 5 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA CE Cliente EXTRA autofattura artt.. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 6 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente EXTRA autofattura artt.. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 7 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente ITA Fattura Art. 9

Intermediazioni: esempio 8 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE autofattura art. 17 IVA 20%

Intermediazioni: esempio 9 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente CE fattura con IVA

Intermediazioni: esempio 10 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE autofattura art. 17 con IVA

Intermediazioni: esempio 11 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA Cliente EXTRA Autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 12 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE Autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 13 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA Cliente EXTRA dal 01/01/2010: autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 14 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente EXTRA dal 01/01/2010: autofattura art. 17 e 9

Intangible services: sino al 31/12/2009 art.7, comma 4, lettera d), e) ed f) Prestatore Committente Utilizzo/Status Soggette IVA Non soggette ITA ITA Utilizzo in ITA SI Utilizzo in UE SI Utilizzo in EXTRA NO ITA UE Soggetto passivo NO Privato SI ITA EXTRA UE Utilizzo in ITA SI Utilizzo in UE NO Utilizzo in EXTRA NO UE o extra UE ITA Utilizzo in ITA SI Utilizzo in UE SI Utilizzo in EXTRA NO

Intangible services: dal 1/1/2010 (art. 59 direttiva 2006/112/CE - art. 7 septies Dpr 633/72) Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione e fornitura dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione, leasing e noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto Servizi connessi con gas e energia Servizi telecomunicazione non utilizzati in IT Servizi resi per via elettronica (e-commerce) Obblighi di non esercitare diritti connessi Dal 1 gennaio 2010 Se resi a privati (B2C) extra CE: -> esclusi dal campo di applicazione IVA

Intangible services: dal 1/1/2010 (art.7 ter e 7 septies Dpr 633/72) PRESTATORE COMMITTENTE QUALIFICA COMMITTENTE Soggette IVA non soggette ITA ITA privato SI ITA ITA azienda SI ITA CE privato SI ITA CE azienda NO ITA EXTRA privato NO ITA EXTRA azienda NO CE o EXTRA ITA privato NO CE o EXTRA ITA azienda SI

Intangible services: esempio 1 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa CE Fattura art. 7 ter DPR 633/72

Intangible services: esempio 2 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa EXTRA Fattura art. 7 ter DPR 633/72

Intangible services: esempio 3 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato CE * regole particolari Fattura con IVA

Intangible services: esempio 4 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato EXTRA * regole particolari Fattura art. 7 septies DPR 633/72

Intangible services: esempio 5 dal 1/1/2010 prestatore CE Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa IT Autofattura art. 17 IVA 20%

Intangible services: esempio 6 dal 1/1/2010 prestatore EXTRA Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa IT Autofattura art. 17 IVA 20%

Intangible services: esempio 7 dal 1/1/2010 prestatore CE Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato IT * regole particolari Fattura con IVA DE

Intangible services: esempio 8 dal 1/1/2010 prestatore EXTRA Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato IT * regole particolari Fattura con IVA CH