Quadro RW: i recenti chiarimenti per le attività oggetto di monitoraggio - parte 1

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Numero 12/2014 Pagina 1 di 11 Quadro RW: i recenti chiarimenti per le attività oggetto di monitoraggio - parte 1 Numero : 12/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : DICHIARAZIONI QUADRO RW CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 38 DEL 23/12/2013; PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 151663 DEL 18/12/2013; LEGGE N.97/2013; DL. N.167/90. Sintesi Nel presente documento si riepilogano le principali disposizioni in materia di monitoraggio fiscale e di sostituzione tributaria degli intermediari finanziari, alla luce dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la CM 38/2013 ed il provvedimento n. 151663/2013. L'analisi proseguirà con una prossima circolare del giorno, in cui verranno trattati i restanti argomenti: obblighi di sostituzione d'imposta, esoneri oggettivi, sanzioni e decorrenza. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. AMBITO SOGGETTIVO 3. LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO 4. ESONERI SOGGETTIVI 5. CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE 6. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Numero 12/2014 Pagina 2 di 11 Premessa Con l approvazione in via definitiva della cd Legge Europea 2013 (Legge n. 97/2013) recante la disciplina del cd monitoraggio fiscale, il legislatore, ha dato avvio a una profonda revisione del quadro RW; in particolare: con il provvedimento 151663/2013, l Agenzia, fissa le modalità di attuazione del nuovo articolo 4 del DL n.167/90 e stabilisce il contenuto della dichiarazione annuale, precisando che l obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche per i titolari effettivi di società che detengono investimenti all estero; con la CM 38/2013, l Agenzia, fornisce i chiarimenti necessari per la compilazione del nuovo quadro RW ed illustra alcuna esempi pratici. Per quanto riguarda la tempistica, l Agenzia, precisa che le nuove modalità di compilazione del quadro RW decorrono dalle dichiarazione dei redditi relative al 2013, mentre, le ritenute e imposte sostitutive, dovute relativamente al periodo 1/02-30/06/2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di sanzioni. Ambito soggettivo L articolo 4 del DL n. 167/90 nel testo riformulato conferma l ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare in Unico: gli investimenti all estero; le attività estere di natura finanziaria; suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In particolare, rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l obbligo dichiarativo. Pertanto, tali investimenti/attività vanno sempre dichiarati anche se al termine del periodo d imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento va effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. L Agenzia, nella circolare n. 38/2013, in merito all ambito soggettivo ribadisce che sono tenuti agli obblighi del cd monitoraggio fiscale : le persone fisiche; gli enti non commerciali; le società semplici ed equiparate; residenti fiscalmente in Italia. Detto obbligo interessa anche le persone fisiche esercenti attività di impresa/lavoro autonomo relativamente alle operazioni poste in essere nell esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità

Numero 12/2014 Pagina 3 di 11 adottata. Riguardo il requisito della residenza (art. 2, co. 2, TUIR), l Agenzia, rammenta che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.tali criteri sono alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente. Si rammenta che il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Come stabilito dal co. 2-bis del TUIR, sono tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio anche i soggetti emigrati in Stati cd black list (DM 4/05/99) Inoltre, l Agenzia, ha precisato che: per un bene oggetto di più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sia il nudo proprietario che l usufruttuario dovranno compilare il quadro RW in quanto entrambi titolari di diritti in grado di generare redditi imponibili in Italia (RM 142/ 2010); per le attività finanziarie/patrimoniali in comunione o cointestate il quadro RW va compilato da ciascun soggetto intestatario con riferimento all intero valore delle attività e con l indicazione della percentuale di possesso; il quadro RW va compilato anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all'estero (Cassazione sent. n. 9320/03 e nn. 17051 e 17052 del 2010). Ad esempio, in caso di c/c estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è delega di firma, il delegato compila il quadro RW indicando l'intera consistenza del c/c detenuto all'estero "qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario". La figura del titolare effettivo L obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, è applicabile, a partire dal 2013: non solo ai possessori formali delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia); ma anche ai soggetti che li detengono per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i titolari effettivi (si tratta, in particolare, del soggetto che non appare ma che è il reale detentore di investimenti/attività, così come descritto dalla normativa antiriciclaggio). Pertanto, al fine di individuare il titolare effettivo, la norma richiama quanto previsto dalla disciplina antiriciclaggio (ed in particolare la

Numero 12/2014 Pagina 4 di 11 definizione fornita dall art. 2 dell Allegato tecnico del D.Lgs.231/2007) secondo cui è titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società SOCIETÀ FONDAZIONI, TRUST, CHE AMMINISTRANO/ DISTRIBUISCONO FONDI ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Inoltre, sempre ai fini dell individuazione del titolare effettivo, rilevano in ogni caso gli investimenti o le attività finanziarie all estero detenute (direttamente e indirettamente) da fondazioni e trust, indipendentemente dallo Stato di residenza delle stesse. Sul punto, il provvedimento n.151663/2013, precisa che: TRUST TRASPARENTE il trustee è tenuto a individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all estero dal trust comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust e la

Numero 12/2014 Pagina 5 di 11 relativa valorizzazione) per gli OICR non rilevano le partecipazioni ad organismi ORGANISMI COLLETTIVI DI RISPARMIO istituiti in Italia che effettuano investimenti all estero. Per le partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi si applicano le medesime previsioni stabilite per le partecipazioni in società estere Si rammenta che per Stati o territori collaborativi si intendono: quelli inclusi nella lista di cui all art. 168-bis, co. 1, TUIR (cd Paesi white list ); quelli che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. In pratica, una volta verificata la condizione per essere considerati titolari effettivi di un investimento estero, scatta l obbligo della dichiarazione; a tal fine, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW: il valore della partecipazione detenuta nella società estera; la percentuale di partecipazione; Per la verifica della percentuale rilevante: le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo, indicati nell art. 5, co. 5 del TUIR, si cumulano; rilevano altresì le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione prodotta. Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia detenuta in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi (ovvero nei Paesi cd black list ) in luogo del valore della partecipazione costituisce oggetto di monitoraggio: il valore degli investimenti detenuti all estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società; la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, rientrano nell obbligo di monitoraggio anche le attività estere dei soggetti esteri controllati indirettamente, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi. Non rilevano, invece, le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di titolare effettivo. Al fine di chiarire le fattispecie al ricorrere delle quali il contribuente è

Numero 12/2014 Pagina 6 di 11 tenuto a compilare il quadro RW, nella CM 38/2013 sono presenti alcune esemplificazioni che verranno esplicitate in un prossimo documento. Esoneri soggettivi Nell ambito della CM 38/2013, l Agenzia, dopo aver confermato che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW 1 : gli enti commerciali e le società (sia di persone che di capitali) ad eccezione delle società semplici; gli enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR precisa, in merito ai lavoratori italiani all'estero, che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero: i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base 1 2 3 4 ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero le persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia (ad es., ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Inoltre, per effetto dell art. 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici i cd transfrontalieri "limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa". Sul punto, l Agenzia, precisa che detto esonero dall obbligo di monitoraggio delle persone fisiche che prestano lavoro all estero: permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all estero; è riconosciuto per l intero anno qualora l attività lavorativa all estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo. 1 Si rammenta che gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio (Cassazione, sent. n. 17961/2013); diversamente, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio: le attività estere effettuate da OICR istituiti in Italia, dal momento che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili in quanto esenti, sempreché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (RM 43/2013); i fondi immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità; le forme pensionistiche complementari.

Numero 12/2014 Pagina 7 di 11 In pratica occorre verificare che la condizione di lavoratore all estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell arco dell anno, anche se non continuativi; è riconosciuto, in caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all estero entro 6 mesi dall interruzione del rapporto di lavoro all estero. Rimane fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio, l obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri. Diversamente, i lavoratori all estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono i tenuti agli obblighi del monitoraggio ricorrendone i presupposti. Consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale Come anticipato, in Unico i contribuenti sono tenuti ad indicare: le attività estere di natura finanziaria, gli investimenti all estero, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Detto obbligo sussiste a prescindere dall importo delle attività finanziarie o patrimoniali possedute nel periodo d imposta. Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera. Pertanto, sono oggetto di segnalazione: le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all estero; i diritti all acquisto/sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari

Numero 12/2014 Pagina 8 di 11 assimilati; le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società/enti di diritto estero. Inoltre, vanno indicati nel quadro RW: le attività finanziarie italiane detenute all estero quali, ad esempio: i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti. Si rammenta che secondo la CM 9/2002 e la RM 134/2002 sono considerate detenute all estero anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti; le attività/investimenti detenuti all estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere titolare effettivo delle predette attività e investimenti nell accezione contenuta nella normativa sull antiriciclaggio di cui si è precedentemente trattato; le attività finanziarie detenute all estero immesse in cassette di sicurezza; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA CM 38/2013 tali titoli o diritti vanno indicati nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all estero. Nell ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che l assegnatario non possa esercitare il proprio STOCK OPTION PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTIVITÀ CHE NON PRODUCONO REDDITI diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili. va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo. il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d imposta.

Numero 12/2014 Pagina 9 di 11 E altresì prevista la possibilità di indicare nella medesima sede che determinate attività non sono fruttifere. Per quanto riguarda le attività di natura patrimoniale, gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Ad esempio, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza); le imbarcazioni o le navi da diporto; altri beni mobili detenuti all estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Sul punto si rammenta che: secondo la RM 134/2002 sono considerati detenuti all estero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero; sono soggetti all obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale. Pertanto, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW i suddetti investimenti di natura patrimoniale a prescindere dall effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d imposta. Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell IVIE/IVAFE. I soggetti non tenuti al pagamento dell IVIE e dell IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed equiparate) dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale. Nel quadro RW vanno riportati: le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate: all inizio di ciascun periodo d imposta ovvero al 1 giorno di detenzione; al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione; il periodo di possesso.

Numero 12/2014 Pagina 10 di 11 Per l individuazione del valore delle attività finanziarie, in generale, occorre fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell IVAFE, anche se non dovuta. Nel caso siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo da utilizzare è il cd LIFO e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. Mentre, per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all estero, l obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso e, quindi, anche se l IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a.5.000 ovvero è dovuta in misura fissa. Inoltre, come stabilito nel provvedimento delle Entrate n.151663/2013, per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e finale, anche l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta. Stock option: vanno indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta. Per quanto riguarda le attività patrimoniali, l indicazione del valore degli immobili situati all estero o di quelli che si considerano detenuti all estero va effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell immobile è costituito dal: costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l immobile, in mancanza del costo d acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l immobile non sia più posseduto al 31/12 dell anno si deve fare riferimento al valore dell immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per quanto riguarda, invece: gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è SUCCESSIONE O DONAZIONE quello indicato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come

Numero 12/2014 Pagina 11 di 11 risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato. gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e IMMOBILI SITUATI IN PAESI UE O SEE rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l IVIE, il contribuente deve indicare: il costo d acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero, il valore di mercato all inizio di ciascun periodo d imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso). Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.