Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 04.12.2013 Cessione di partecipazioni estere Potestà impositiva Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie La tassazione della plusvalenza derivante dall alienazione di azioni o quote detenute in società estere, rende necessario coordinare norme interne e disposizioni convenzionali. Tale valutazione passa attraverso due step: - verificare la tassabilità in Italia e nel paese estero dell eventuale plusvalenza; - verificare le modalità di tassazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario, far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia che, come noto, seguono il Modello OCSE 2010, che costituisce il prototipo Convenzionale di riferimento. Il Modello OCSE 2010, in merito ai redditi derivanti dalla cessione di azioni o quote in società estere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del soggetto alienante. Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alla cessione di partecipazioni estere il cui valore è costituito, prevalentemente, da beni immobili situati nello Stato Estero. Tale caso, trova apposita disciplina nel Modello OCSE 2010, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell art. 13, del Modello. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE, e, nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina,ad hoc, per le immobiliari estere. In tal caso, si prevede, generalmente, una potestà impositiva concorrente tra lo del e lo della società partecipata. Per quanto riguarda il secondo aspetto, le modalità di tassazione sono quelle individuate dall art. 67 e 68 del D.P.R. 917/1986 per le persone fisiche non imprenditori e dall art. 87 per i soggetti IRES. 1
Premessa Numerosi sono i casi di società, imprenditori, persone fisiche che detengono azioni o quote in società estere, sia in paesi UE, che in paesi extra UE. All atto della loro cessione, qualora si generi una plusvalenza tassabile, generalmente, si verifica una doppia imposizione. La doppia imposizione si spiega in virtù: dell applicazione sui soggetti italiani, del principio di tassazione su base mondiale (art. 3 e art. 81, D.P.R. 917/1986); dell applicazione del criterio di territorialità nel paese estero, in base al quale un soggetto italiano è tassato nel paese estero, esclusivamente, sui redditi ivi prodotti. Il criterio appena descritto, comune a molti Stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione. Tabella n. 1 I criteri alla base della doppia imposizione DOPPIA IMPOSIZIONE Partecipazione estera detenuta da soggetto fiscalmente residente in Italia Tassazione in Italia Tassazione nel paese estero World widetaxation principle Criterio di territorialità Per eliminare le problematiche relative alla doppia imposizione, sono state stipulate numerose Convenzioni internazionali. Infatti, le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma interna. Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la potestà impositiva dello Stato italiano, ovvero dello Stato estero, sul reddito estero del soggetto fiscalmente residente in Italia. Generalmente, le Convenzioni stipulate dall Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE 2010, che disciplina la cessione dei beni esteri nell art. 13, trattando la cessione di partecipazioni come categoria residuale. L art 13 del Modello OCSE L articolo 13, paragrafo 5, del modello Di Convenzione OCSE 2010 dispone che gli utili derivanti dall'alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente 1. 1 Articolo 13, paragrafo 5, Modello OCSE 2010 recita Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 2
La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni estere, sembra rinvenirsi nella disposizione citata. Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, disciplinano gli utili derivanti dall alienazione di: beni immobili (paragrafo 1); beni mobili di stabili organizzazioni (paragrafo 2); navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3); azioni, il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4). Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere, non essendo puntualmente regolate, se non in un caso particolare, rientrano nella regola generale dell articolo 13, paragrafo 5, precedentemente citato. La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza della società alienante. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazione detenuta all estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà tassata esclusivamente in Italia, nell ipotesi in cui, la Convenzione stipulata con il paese estero contenga la medesima disposizione presente nel Modello OCSE 2010. Le Convenzioni stipulate dall Italia Per evitare la doppia imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere, sarà necessario verificare che la Convenzione stipulata tra l Italia e il paese estero, contenga la medesima disposizione contenuta nell art. 13, par. 5, del Modello OCSE 2010. Verifichiamo il contenuto di tale disposizione in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia. Tabella n. 2 Le Convenzioni stipulate dall Italia e le partecipazioni estere Articolo Convenzione Potestà impositiva Convenzione Italia - Austria Firma: Vienna 29.06.1981 Articolo 13 Ratifica: L. 18.10.1984, n.762 Italia Cina Potestà impositiva Firma: Pechino 31.10.1986 Articolo 13 concorrente tra lo Stato di Ratifica: L. 31.10.1989, residenza soggetto n.376 3
Italia Francia Firma: Venezia 05.10.1989 Ratifica: L. 07.01.1992, n.20 Italia Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03.06.1981 Ratifica: L.14.08.1982, n.747 Italia Romania Firma: Bucarest 14.01.1977 Ratifica: L. 18.10.1978, n.680 Italia Ungheria Firma: Budapest 16.05.1977 Ratifica: L. 23.07.1980, n.509 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 13 alienante e lo Stato di residenza della società partecipata. Una deroga è contenuta nel protocollo per le società immobiliari. Le immobiliari estere Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alla cessione di partecipazioni estere, il cui valore è costituito, prevalentemente, da beni immobili situati nello Stato Estero. Tale caso, come abbiamo precedentemente accennato, trova apposita disciplina nel Modello OCSE 2010, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell art. 13, del Modello. In tal caso, si prevede una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del e lo della società partecipata. La ragione di un apposita disciplina, è giustificabile nel fatto che da un punto di vista fiscale è estremamente conveniente cedere una partecipazione, invece che, un immobile. Pertanto, la ratio della disposizione, è evitare manovre elusive consistenti nel possesso di immobili, tramite lo schermo societario, con l unico fine di ottenere vantaggi fiscali. 4
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE, e, nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ad hoc per le immobiliari estere. In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un protocollo aggiuntivo che disciplinava la fattispecie, com è avvenuto nel caso della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Francia precedentemente analizzata. Tassazione interna Definita la potestà impositiva, qualora questa spetti all Italia, le modalità di tassazione sono quelle individuate dal Tuir all art. 67, come se le partecipazioni fossero detenute in una società residente. Come noto, nel Tuir il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni (qualificate e non) detenute da persone fisiche, risulta disciplinato, in corrispondenza dei commi 3 e 4 dell articolo 68. In particolare, per le cessioni di partecipazioni qualificate, ad eccezione di quelle detenute in società residenti in paradisi fiscali, le relative plusvalenze: concorrono alla formazione del reddito complessivo del cedente, in misura corrispondente al 49,72% (40% relativamente agli atti di realizzo anteriori al 31.12.08, anche nell ipotesi in cui il corrispettivo sia percepito, in tutto o in parte, successivamente al 2008); sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi; devono essere sommate, algebricamente, alla corrispondente quota (40%) delle minusvalenze dello stesso tipo (percentuale elevata al 49,27% a decorrere dal 1 gennaio 2009). Viceversa, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, diverse da quelle detenute in società residenti in paradisi fiscali, il Tuir prevede la tassazione, mediante l applicazione di un imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012. In ipotesi di partecipazione detenuta da soggetti IRES, se sono rispettati i requisiti dell art. 87, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze sono esenti da imposta per il 95% del loro ammontare. Casi Si propongono i seguenti casi. 5
CASO 1 Tizio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha alienato una partecipazione in una società estera residente nello Stato estero B, realizzando una plusvalenza di 100.000 Euro (differenza tra prezzo di vendita di 500.000 euro e costo di acquisto di 400.000 euro). Tale plusvalenza è tassata nello Stato estero? Se la convenzione con lo Stato di riferimento, è conforme al modello Ocse, la potestà impositiva spetterà solo all Italia. Di conseguenza, ipotizzando che si tratti di partecipazioni non qualificate, il soggetto dovrà considerare il 100% della plusvalenza e dovrà tassarla scontando l imposta sostitutiva del 20%. Il reddito dovrà essere dichiarato in Italia nella sezione II del quadro RT, in riferimento al modello Unico PF 2013. CASO 2 Tizio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha alienato una partecipazione in una società estera residente in Francia. La società deteneva esclusivamente degli immobili. Tale plusvalenza è tassata nello Stato estero? La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia prevede, all art. 13, paragrafo 5, relativamente alla cessione di quote di società estere, la potestà impositiva esclusiva nello del. Tuttavia, il protocollo della Convenzione, in vigore dal 01/05/1992, al paragrafo 8. A) prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la potestà impositiva concorrente tra lo del e lo stato di residenza della società di cui si possiedono le quote. In particolare, la disposizione Convenzionale prevede che : Per quanto concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività industriale, commerciale, agricola ovvero nell'esercizio di una attività non commerciale. 6
Nel caso di specie, dunque, sarà necessario rivolgersi ad un consulente locale per verificare l applicazione della suddetta condizione. Nel caso in cui fosse verificata, come pare ipotizzabile,la plusvalenza sarà tassabile sia in Italia, che in Francia, con la possibilità di ottenere un credito per le imposte pagate all estero. CASO 3 Caio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha alienato una partecipazione in una società estera residente in Romania. All atto della cessione ha subito un prelievo in Romania del 16%. E corretta tale prelievo? La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e la Romania prevede, all art. 14, paragrafo 3, relativamente alla cessione di quote di società estere, la potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del. Di conseguenza, non è dovuta alcuna imposta in Romania. Per il prelievo subito, si potrà chiedere il rimborso all Amministrazione fiscale Rumena. Non pare percorribile la strada del credito d imposta. Infatti, l Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 104/E2001, ha chiarito che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente, in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale), non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. - Riproduzione riservata - 7