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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Attività di vigilanza e controllo Sanzioni penali e amministrative (D.Lgs. 231/2007 come modificato (evidenziazione gialla) dal D.Lgs. 151/2009) Dispensa di aggiornamento professionale dell Istituto Nazionale Tributaristi (Chiusa in Sondrio il 12 marzo 2010) 1

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007 come modificato (evidenziazione gialla) dal D.Lgs. 151/2009) ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO Autorità vigilante/controllante Ministero della Giustizia Art. 8, comma 1 Autorità di vigilanza di settore ognuna per le rispettive competenze (BANCA D ITALIA ISVAP CONSOB) Art. 53, comma 1 Soggetto vigilato/controllato A: Collegi e Ordini professionali A: Soggetti non tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione -Società di gestione accentrata di strumenti finanziari. - Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari. -Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. -Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari. - Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno stato estero. B: Intermediari finanziari (primo livello) - Banche. - Poste italiane S.p.A. - Istituti di moneta elettronica. - Società di intermediazione mobiliare (SIM). - Società di gestione del risparmio (SGR). - Società di investimento a capitale variabile (SICAV). - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP. - Agenti di cambio. - Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi. Qualità e tipologia del controllo Alta vigilanza in relazione ai compiti di promozione e rispetto dell osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. Verificano l adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle disposizioni di attuazione. 2

Segue: Autorità di vigilanza di settore ognuna per le rispettive competenze (BANCA D ITALIA ISVAP CONSOB) Art. 53, comma 1 Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3 - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale articolo 107- TUB. - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale articolo 106- TUB. - Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno stato estero - Cassa depositi e prestiti S.p.A. C: Altri soggetti esercenti attività finanziaria - Promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; - Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g). D: Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF. A: Soggetti non tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione - le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della L. 17/01/2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS. - Uffici della pubblica amministrazione. Verificano l adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle disposizioni di attuazione. Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione. 3

B: Intermediari finanziari (1^ livello) - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB. (Solo previe intese con l Autorità di vigilanza di riferimento) C. Intermediari finanziari (2^ livello) - Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4,TUB. - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5,TUB. Segue: Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3 D: Altri soggetti esercenti attività finanziaria - Mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. E: Professionisti - Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. - Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati. - Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione. 4

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. - Prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei professionisti precedentemente elencati. F: Revisori contabili (legali) Segue: Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3 Collegi e Ordini professionali Art. 8, comma1 Art. 53, comma 3 Segue: G: Altri soggetti - Recupero di crediti per conto terzi, con licenza di cui all'articolo 115 del TULPS. - Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, con licenza di cui all'articolo 134 del TULPS. - Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, con iscrizione nell'albo dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. - Gestione di case da gioco, con autorizzazioni e requisiti. - Offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. - Offerta di gioghi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell art. 1. comma 5398, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. - Agenzia di affari in mediazione immobiliare, con iscrizione nel ruolo camerale. A: Professionisti - Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. - Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione Rispetto dell osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi 5

Collegi e Ordini professionali Art. 8, comma1 Art. 53, comma 3 Soggetti incaricati del controllo di gestione in società ed enti, comunque denominati, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze: COLLEGIO SINDACALE, COMITATO CONTROLLO DI GESTIONE, CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ORGANISMO DI VIGILANZA ex art. 6, c. 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001 Art. 52, comma 1 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. - Revisori contabili ==SOPPRESSO== A: Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio soggetti al controllo di gestione. Rispetto dell osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi Osservanza delle norme di cui alla normativa antiriciclaggio Unità di Informazione Finanziaria (UIF) anche in collaborazione con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 4 A: Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio Rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette. 6

Sanzioni penali REATO VIOLAZIONE COMMESSA SANZIONE PENALE Inosservanza dell obbligo di identificazione della clientela Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Omessa o falsa indicazione, da parte del cliente, delle generalità del Reclusione da sei mesi a un anno e multa da soggetto per conto del quale sta 500 a 5.000 euro operando Omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici Multa da 2.600 euro a 13.000 euro e cartacei Aggravante Le tre precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti Omesse comunicazioni delle infrazioni antiriciclaggio da parte degli organi di controllo e vigilanza Contravvenzione Contravvenzione Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei rapporti continuativi Carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all acquisto di beni o alla prestazione di servizi: INDEBITO UTILIZZO idem: FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE idem: INDEBITO POSSESSO (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA) idem: CESSIONE (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA) idem: ACQUISIZIONE (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA) Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, fornite dal cliente Violazione del divieto di comunicazione al cliente e/o a terzi dell avvenuta segnalazione e/o del relativo flusso di ritorno Raddoppio della sanzione prevista nelle tre precedenti violazioni Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro a 1.000 euro Multa da 2.600 euro a 13.000 euro (solo per agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria) Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro (sanzione specifica applicabile al cliente del professionista) Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro 7

Sanzioni amministrative SOGGETTI VIOLAZIONE COMMESSA SANZIONE AMMINISTRATIVA Società di gestione strumenti finanziari; intermediari finanziari di 1 e 2 livello e assicurativi; società di revisione Medesimi soggetti di cui sopra Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni Inosservanza dell obbligo di formazione del personale Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro Medesimi soggetti di cui sopra se prestatori di servizi di pagamento Medesimi soggetti di cui sopra se prestatori di servizi di pagamento Intermediari finanziari di 1 e 2 livello Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Intermediari finanziari di 1 livello e società fiduciarie; società di revisione; altri soggetti: offerenti l utilizzo di giochi telematici Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi previsti nei trasferimenti di fondi per via elettronica in ambito CE Mancata adozione dei provvedimenti nei confronti di prestatori di servizi di pagamento per trasferimenti superiori a 1.000 euro o 1.000 USD da paesi con soglia di esenzione dei dati informativi Inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo (anche indirettamente) Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell operazione sospetta emesso dall UIF Omessa istituzione dell Archivio Unico Informatico (AUI) (ex reato penale contravvenzionale) Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro (DAL 05/11/2009) Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro (DAL 05/11/2009) Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro. Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato 8

Professionisti e revisori contabili; altri soggetti (esclusi offerenti l utilizzo di giochi telematici) Omessa istituzione del registro della clientela (anche se non specificatamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche all omessa istituzione dell archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, alternativo al registro della clientela, e al fascicolo del cliente) Mancata adozione delle modalità di registrazione specificatamente previste Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Omessa segnalazione di operazioni sospette all Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell UIF Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell operazione, anche se frazionata, => a 12.500 euro Emissione di assegni bancari o postali per importi => di 12.500 euro senza l indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l incasso a banche o Poste Italiane Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità se obbligatoria Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata. Nei casi più gravi e rilevanti è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito. (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro) Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito. (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro) Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito. (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro) 9

Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 12.500 euro Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 30/06/2009, dei libretti bancari o postali al portatore posseduti al 27/12/2007 con saldo => a 12.500 euro Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all uso del denaro contante e di titoli al portatore, se conosciute (elencate nelle sette precedenti violazioni) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Trasferimento di denaro contante per importi => a 2.000 euro effettuato per il tramite di Money transfer Trasferimento di denaro contante per importi => a 2.000 e < a 5.000 euro, effettuato per il tramite di Money transfer, non documentati Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Inosservanza dell obbligo di fornire al cliente l informativa sulla privacy Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell importo trasferito. (dal 30 aprile 2008) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell importo trasferito. (dal 30 aprile 2008) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore. 10