STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI



Похожие документы
Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

Novità in tema di fatturazione dall

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

Riunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17.

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

Network for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA

NOVITA IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del , GU ), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

CIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Studio Commercialisti Associati

Ballarè Sponghini e Associati

Oggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio 2013

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ

Fatturazione: dal cambiano le regole

RIPRODUZIONE VIETATA

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

CIRCOLARE N 1 DEL

semp mp ilf i i f cat ca a

OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE

LA FATTURAZIONE DELL OPERATORE SHIATSU

Informativa per la clientela di studio

CIRCOLARE CLIENTI N.1/2013

Fatturazione: dal cambiano le regole

Nuove regole di fatturazione

BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI. Ai signori Clienti Loro indirizzi LEGGE DI STABILITÀ NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE

IVA: novità, con decorrenza 1 gennaio 2013, in materia di fatturazione e di operazioni intracomunitarie

Oggetto: NOVITA IVA 2013

IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

IVA MODIFICA DEI TERMINI DI FATTURAZIONE

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

1 di 5 16/01/ :53

SPESOMETRO Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento

Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013

Novità in materia di Iva

Il Presidente della Repubblica


Elaborazione dati e dichiarazioni fiscali. C i r c o l a r e 1 /

21 gennaio Gentili Signore ed Egregi Signori,

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

STUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

LE NOVITA IVA Studio Del Nevo srl

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

I.V.A. CHIARIMENTI NOVITA NORMATIVE E TABELLE SINOTTICHE DI FACILE CONSULATAZIONE

SPESOMETRO ANNO 2013

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E

REGIME DEL MARGINE INCONTRO DEL 26 NOVEMBRE 2013 APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE LAURA BORELLO ROBERTO RAMAZZOTTO

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

NOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt pagina 1 di 30

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

La nuova disciplina in materia di fatturazione elettronica.

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

Circolare n. 5 del 27 marzo 2015

A tutti i Sigg.ri Clienti loro sede LE NOVITA 2013 SULLE REGOLE DI FATTURAZIONE

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori

C i r c o l a r e d e l 14 g e n n a i o P a g. 1 di 12

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal

il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio

Regime IVA Moss. Premessa normativa

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Emission trading Profili Iva

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013

C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e P a g. 1 di 6

Bologna, 30 marzo Circolare n. 06/2015. Oggetto: Spesometro 2015

- 10/04/2015 per i contribuenti iva mensili; - 20/04/2015 per tutti gli altri contribuenti.

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

Informativa per la clientela

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

Milano, 30 Marzo 2010

Транскрипт:

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: NUOVE MODALITA DI FATTURAZIONE 1. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza Il cosiddetto Decreto Salva infrazioni (D.L. 216/2012), in vigore dal 1 gennaio 2013, ha apportato rilevanti modifiche all obbligo di fatturazione delle operazioni disciplinato dall art. 21 del Testo Unico IVA (DPR n. 633/72) 1. Le modifiche potrebbero richiedere un tempestivo allineamento delle procedure contabili ovvero dei sistemi gestionali utilizzati dalla clientela e si ritiene pertanto utile proporre una prima sintesi, rimandando eventuali integrazioni od approfondimenti a successive comunicazioni di Studio. 2. Numerazione delle fatture In base al novellato testo dell art. 21 del DPR IVA, la fattura deve contenere il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, mentre la versione previgente della norma specificava che la fattura doveva essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. In merito alla corretta procedura di attribuzione di questo "numero progressivo univoco" sono stati, da subito, sollevati diversi dubbi da parte dei principali operatori del settore, cui l Agenzia delle Entrate dovrebbe rispondere in tempi brevi. 1 In recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 2010/45

In attesa degli auspicati chiarimenti, in dottrina si è consolidata l opinione che la progressività e l'univocità del numero attribuito alle fatture possano essere garantite utilizzando alternativamente una delle seguenti procedure: 1. attribuzione di una numerazione progressiva che non riparta dal numero 1 all'inizio di ogni anno, bensì continui la numerazione dell anno precedente per l intera durata dell attività svolta; 2. attribuzione di una numerazione progressiva che si azzeri (come in precedenza) all'inizio di ogni nuovo anno, ma che preveda una "serie" che consenta di distinguere la fattura n. 1 del 2013 dalla fattura n. 1 del 2014; da più parti si è convenuto che questa "distinzione" possa essere logicamente operata abbinando al numero progressivo l'anno di emissione (es: FT 1/2013, 1/2014, ecc...). Per limitare l impatto di natura amministrativa, si consiglia di adottare la seconda procedura, vale a dire interrompere come in passato - la serie del 2012, iniziandone una nuova nel 2013, con la sola accortezza di verificare se la propria procedura contabile o il proprio software gestionale abbinino o meno l anno di emissione al numero progressivo, ed intervenendo in caso contrario. 3. Emissione della fattura, in difetto del presupposto della territorialità E diventato obbligatorio, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, emettere documento formale recante tutte le informazioni contenute in una normale fattura anche per le operazioni carenti del requisito di territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Si tratta all atto pratico delle prestazioni di servizi rese a favore di soggetti non residenti in Italia. In questi casi il documento dovrà riportare anche le seguenti diciture:

- Inversione contabile se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (quindi non privati) residenti in un altro stato UE; - Operazione non soggetta se effettuate nei confronti di soggetti residenti al di fuori dell Unione Europea. L ampliamento dell obbligo di fatturazione produce effetti anche sul piano del volume d affari, che, a partire dal 2013, includerà anche le operazioni prive del requisito della territorialità. 4. Nuovo contenuto per la fattura Diventa obbligatorio indicare in fattura anche alcuni dati che in precedenza venivano specificati solo in via facoltativa, in particolare: - per le cessioni o prestazioni nei confronti di soggetti passivi, il numero di partita IVA dell acquirente nazionale, o il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro se il soggetto è stabilito in altro Stato UE; - per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati, il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale (peraltro necessario anche per ottemperare agli obblighi previsti dal nuovo Elenco clienti e fornitori o Spesometro in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei privati non inferiori alla soglia dei 3.600 ). 5. La fattura semplificata Con il nuovo art. 21-bis è stata introdotta la figura della fattura semplificata, nella quale possono essere omesse alcune informazioni generalmente richieste nella fattura normale, a condizione che le operazioni in essa contenute siano di importo complessivo non superiore a 100,00 Euro (elevabile fino a 400,00 Euro con apposito Decreto Ministeriale); la stessa facoltà è ammessa per le note di variazione, con le medesime limitazioni di importo.

Si evidenzia che la fattura semplificata non può essere utilizzata in relazione a cessioni intracomunitarie, o a prestazioni di servizi operate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Stati UE. Le principali semplificazioni comportano la possibilità di: - riportare soltanto il codice fiscale o la partita IVA del cessionario/committente, anziché tutti i dati anagrafici, vale a dire: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio; - indicare in modo più generico la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (da intendersi come l oggetto dell operazione ), rispetto alla fattura ordinaria, in cui è necessario specificare analiticamente la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati; - indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata (ovvero i dati che permettono di calcolarla) anziché specificare analiticamente l imponibile e la relativa imposta. 6. Fattura elettronica La fattura elettronica o digitale viene equiparata a quella cartacea tradizionale e gli addetti alla fatturazione potranno scegliere la procedura ritenuta più idonea (carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare. L'autenticità e l'integrità del suo contenuto potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce. 7. Fatture da registratore di cassa Sempre a partire dal 1 gennaio 2013, le fatture, sia ordinarie che semplificate, potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa. In ogni caso tali

fatture dovranno riportare sempre la partita IVA o il codice fiscale del destinatario. 8. Annotazioni in fattura La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione nel corpo della fattura: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura inversione contabile ; per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta ; per le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non imponibile ; per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione esente ; per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione, regime del margine agenzie di viaggio. 9. Casi particolari Per l analisi dei casi specifici di esonero o semplificazione degli obblighi di fatturazione in presenza di attività particolari come il commercio al dettaglio o la prestazione di servizi in luoghi aperti al pubblico, a domicilio o in forma

ambulante, ovvero il commercio elettronico e le vendite per corrispondenza, si consiglia di contattare lo Studio. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 9 gennaio 2012 STUDIO DPM