STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: NUOVE MODALITA DI FATTURAZIONE 1. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza Il cosiddetto Decreto Salva infrazioni (D.L. 216/2012), in vigore dal 1 gennaio 2013, ha apportato rilevanti modifiche all obbligo di fatturazione delle operazioni disciplinato dall art. 21 del Testo Unico IVA (DPR n. 633/72) 1. Le modifiche potrebbero richiedere un tempestivo allineamento delle procedure contabili ovvero dei sistemi gestionali utilizzati dalla clientela e si ritiene pertanto utile proporre una prima sintesi, rimandando eventuali integrazioni od approfondimenti a successive comunicazioni di Studio. 2. Numerazione delle fatture In base al novellato testo dell art. 21 del DPR IVA, la fattura deve contenere il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, mentre la versione previgente della norma specificava che la fattura doveva essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. In merito alla corretta procedura di attribuzione di questo "numero progressivo univoco" sono stati, da subito, sollevati diversi dubbi da parte dei principali operatori del settore, cui l Agenzia delle Entrate dovrebbe rispondere in tempi brevi. 1 In recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 2010/45
In attesa degli auspicati chiarimenti, in dottrina si è consolidata l opinione che la progressività e l'univocità del numero attribuito alle fatture possano essere garantite utilizzando alternativamente una delle seguenti procedure: 1. attribuzione di una numerazione progressiva che non riparta dal numero 1 all'inizio di ogni anno, bensì continui la numerazione dell anno precedente per l intera durata dell attività svolta; 2. attribuzione di una numerazione progressiva che si azzeri (come in precedenza) all'inizio di ogni nuovo anno, ma che preveda una "serie" che consenta di distinguere la fattura n. 1 del 2013 dalla fattura n. 1 del 2014; da più parti si è convenuto che questa "distinzione" possa essere logicamente operata abbinando al numero progressivo l'anno di emissione (es: FT 1/2013, 1/2014, ecc...). Per limitare l impatto di natura amministrativa, si consiglia di adottare la seconda procedura, vale a dire interrompere come in passato - la serie del 2012, iniziandone una nuova nel 2013, con la sola accortezza di verificare se la propria procedura contabile o il proprio software gestionale abbinino o meno l anno di emissione al numero progressivo, ed intervenendo in caso contrario. 3. Emissione della fattura, in difetto del presupposto della territorialità E diventato obbligatorio, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, emettere documento formale recante tutte le informazioni contenute in una normale fattura anche per le operazioni carenti del requisito di territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Si tratta all atto pratico delle prestazioni di servizi rese a favore di soggetti non residenti in Italia. In questi casi il documento dovrà riportare anche le seguenti diciture:
- Inversione contabile se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (quindi non privati) residenti in un altro stato UE; - Operazione non soggetta se effettuate nei confronti di soggetti residenti al di fuori dell Unione Europea. L ampliamento dell obbligo di fatturazione produce effetti anche sul piano del volume d affari, che, a partire dal 2013, includerà anche le operazioni prive del requisito della territorialità. 4. Nuovo contenuto per la fattura Diventa obbligatorio indicare in fattura anche alcuni dati che in precedenza venivano specificati solo in via facoltativa, in particolare: - per le cessioni o prestazioni nei confronti di soggetti passivi, il numero di partita IVA dell acquirente nazionale, o il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro se il soggetto è stabilito in altro Stato UE; - per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati, il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale (peraltro necessario anche per ottemperare agli obblighi previsti dal nuovo Elenco clienti e fornitori o Spesometro in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei privati non inferiori alla soglia dei 3.600 ). 5. La fattura semplificata Con il nuovo art. 21-bis è stata introdotta la figura della fattura semplificata, nella quale possono essere omesse alcune informazioni generalmente richieste nella fattura normale, a condizione che le operazioni in essa contenute siano di importo complessivo non superiore a 100,00 Euro (elevabile fino a 400,00 Euro con apposito Decreto Ministeriale); la stessa facoltà è ammessa per le note di variazione, con le medesime limitazioni di importo.
Si evidenzia che la fattura semplificata non può essere utilizzata in relazione a cessioni intracomunitarie, o a prestazioni di servizi operate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Stati UE. Le principali semplificazioni comportano la possibilità di: - riportare soltanto il codice fiscale o la partita IVA del cessionario/committente, anziché tutti i dati anagrafici, vale a dire: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio; - indicare in modo più generico la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (da intendersi come l oggetto dell operazione ), rispetto alla fattura ordinaria, in cui è necessario specificare analiticamente la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati; - indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata (ovvero i dati che permettono di calcolarla) anziché specificare analiticamente l imponibile e la relativa imposta. 6. Fattura elettronica La fattura elettronica o digitale viene equiparata a quella cartacea tradizionale e gli addetti alla fatturazione potranno scegliere la procedura ritenuta più idonea (carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare. L'autenticità e l'integrità del suo contenuto potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce. 7. Fatture da registratore di cassa Sempre a partire dal 1 gennaio 2013, le fatture, sia ordinarie che semplificate, potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa. In ogni caso tali
fatture dovranno riportare sempre la partita IVA o il codice fiscale del destinatario. 8. Annotazioni in fattura La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione nel corpo della fattura: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura inversione contabile ; per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta ; per le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione non imponibile ; per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura operazione esente ; per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione, regime del margine agenzie di viaggio. 9. Casi particolari Per l analisi dei casi specifici di esonero o semplificazione degli obblighi di fatturazione in presenza di attività particolari come il commercio al dettaglio o la prestazione di servizi in luoghi aperti al pubblico, a domicilio o in forma
ambulante, ovvero il commercio elettronico e le vendite per corrispondenza, si consiglia di contattare lo Studio. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 9 gennaio 2012 STUDIO DPM