CIRCOLARE N 1 DEL 18.01.2013



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Transcript:

S T U D I O B U R L O N E C R I S A D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i e R e v i s o r i c o n t a b i l i CIRCOLARE N 1 DEL 18.01.2013 RITARDI NEI PAGAMENTI - TRANSAZIONI COMMERCIALI D.LGS. N. 192 DEL 09.11.2012 Il D. Lgs. N. 192, modificando il D.Lgs 231 del 09.10.2002, ha recepito la normativa comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A partire dal 01 gennaio 2013 tutti i pagamenti riferiti a contratti in cui siano compresenti due requisiti: Requisito soggettivo: una delle parti deve essere un impresa o un lavoratore autonomo e l altra, alternativamente, un altra impresa/libero professionista o una pubblica amministrazione; Requisito oggettivo: oggetto del rapporto deve essere una transazione commerciale, ossia un accordo riferito alla vendita di merci o alla prestazione di servizi a fronte del pagamento del relativo prezzo; dovranno essere effettuati: Entro 30 giorni tra controparti private, ovvero tra imprese, tra imprese e lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi, a meno che le parti non pattuiscano contrattualmente una diversa scadenza, comunque non superiore a 60 giorni; tale limite massimo può, tuttavia, essere superato se (e solo se) tale differimento ulteriore risulti da accordo scritto e se la scadenza non si appalesi come gravemente iniqua per il fornitore. Entro 30 giorni con controparte pubblica con possibilità di deroga fino a 60 giorni, se la natura o l oggetto del contratto, oppure le circostanze esistenti al momento della sua conclusione giustificano un maggior termine per il debitore; senza necessità di altre pattuizioni tra le parti, tuttavia, la scadenza ordinaria di pagamento è elevata ex lege a 60 giorni se la pubblica amministrazione interessata è un ente che fornisce assistenza sanitaria (Asl e ospedali). Tale termine decorre dalla data di ricevimento della fattura da parte del cliente, qualora tale data sia certa, ovvero in mancanza, dalla data di ricevimento delle merci, o dalla data di prestazione dei servizi. Inoltre se il contratto o la legge prevedono un termine per la verifica o l accettazione della merce/servizio, il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui questa (ad esempio il collaudo) è effettuata. Nel caso in cui siano decorse le scadenze di cui sopra senza che vi sia stato pagamento da parte del debitore, sulle somme dovute e non pagate nei termini maturano inderogabilmente interessi di mora, dal giorno successivo a quello di scadenza e senza che sia all uopo necessario per il creditore attivarsi per ottenere la costituzione in mora della controparte contrattuale. Nei contratti tra imprese/professionisti e pubblica amministrazione gli interessi applicabili non possono essere inferiori agli interessi legali di mora, calcolati su base giornaliera in funzione del tasso della Bce, rilevato il primo giorno del semestre solare di riferimento (01.01 o 01.07), cui va aggiunto uno spread dell 8%. In presenza di un contratto tra imprese (e/o professionisti) gli interessi sono invece sostanzialmente determinabili fra le parti. Laddove sia riscontrato un ritardo nel pagamento da parte del debitore il creditore ha diritto al risarcimento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito, che sono forfetizzati in 40, salvo la prova di maggiori costi.

NOVITA IVA PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01.01.2013 L art. 1 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 ha introdotto diverse novità normative sotto il profilo della fatturazione delle operazioni, e della registrazione dei corrispondenti documenti. 2

Analizziamo alcune delle principali novità. OBBLIGO DI FATTURA ANCHE PER OPERAZIONI EXTRA UE (artt. 17, 21 DPR 633/1972) Dal 1 gennaio, i soggetti stabiliti in Italia dovranno fatturare anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si collocano al di fuori dell ambito territoriale di applicazione della direttiva Iva. Operazioni Ue Esteso l obbligo di fatturazione, finora previsto soltanto per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi identificati in altri paesi Ue, a tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) territoriali in altro stato membro per le quali, analogamente alle predette prestazioni generiche, l imposta sia dovuta dal destinatario con il meccanismo dell inversione contabile. Per verificare la sussistenza o meno dell obbligo, quindi, occorre previamente accertare chi sia il debitore dell imposta in base alla disciplina dello stato membro di tassazione: se debitore è il destinatario dell operazione, il fornitore nazionale deve emettere fattura in regime di «inversione contabile ai sensi dell art. 21, comma 6-bis; al ricorrere di tale ipotesi nella fattura deve essere apposta la dicitura inversione contabile. se il debitore è invece il fornitore nazionale, questi sarà tenuto ad identificarsi ai fini iva e a fatturare l operazione secondo la normativa dello stato membro. Operazioni extra Ue Il fornitore stabilito in Italia che effettua un operazione che, secondo i criteri di territorialità, si considera effettuata fuori dell Ue, deve in ogni caso emettere fattura «non soggetta», ai sensi dell art. 21, comma 6-bis, al ricorrere di tale ipotesi nella fattura deve essere apposta la dicitura operazione non soggetta. Riflessi sul volume d affari L ampliamento degli obblighi di fatturazione si tradurrà automaticamente nell aumento del volume d affari dei soggetti che effettuano le suddette operazioni extraterritoriali, con conseguente possibile pregiudizio sulla fruizione di varie disposizioni agevolative (liquidazioni trimestrali, accesso al regime per cassa, ecc.). Gli effetti sono stati invece sterilizzati sulla determinazione dello status di «esportatore abituale», ai cui fini è infatti stabilito che non si tiene conto, nel volume d affari, delle operazioni di cui al comma 6-bis dell art. 21. FATTURA ELETTRONICA (art. 21 DPR 633/72) Riformulata la definizione di fattura elettronica al fine di favorirne l utilizzo, prevedendo che è fattura elettronica quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui valido ricorso è subordinato all accettazione da parte del destinatario. Autenticità dell origine ed integrità di contenuto della fattura elettronica possono essere garantite non solo mediante idonei sistemi (EDI) o firma elettronica, come previsto sinora, ma anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione, dando maggiore libertà agli operatori in ordine alle modalità da adottare. CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO DELLA FATTURA (art. 21 DPR 633/72) Ampliato il contenuto minimo obbligatorio della fattura, con la previsione di alcune ulteriori indicazioni: data di emissione; numero progressivo di univoca identificazione della fattura: con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito dell'identificazione univoca delle fatture è comunque 3

soddisfatto anche continuando ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto il documento deve riportare in ogni caso la data di emissione che ne garantisce l'univocità. Rimangono pertanto ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva: fattura n. 1, fattura n. 1/2013, fattura n. 2013/1. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e cessionario/committente, del rappresentante fiscale, e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita Iva del cedente o prestatore; numero di partita Iva del cessionario o committente, ovvero in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea numero di identificazione Iva attribuito nel Paese di stabilimento. Qualora il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisca nell esercizio di impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale dello stesso; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono di cui all art. 15, co. 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972; corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono. Non è, pertanto, più previsto alcun riferimento al valore normale, bensì al corrispettivo, analogamente al punto precedente. aliquota, ammontare dell imposte e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di Euro; data di prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei Km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Inoltre l art. 21, co. 6 è stato modificato prevedendo l obbligatoria indicazione in fattura delle seguenti annotazioni: - operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall applicazione dell Iva, a norma dell art. 7-bis, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; - operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o - connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del Decreto Iva); - operazione esente, con riferimento a quelle di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione; - regime del margine - beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41; - regime del margine agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21 DPR 633/72) Introdotta la facoltà di emissione di una fattura semplificata in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro. Si tratta di un limite che potrà essere derogato tramite apposito decreto del Ministero delle Finanze e innalzato fino a 400 euro ovvero eliminato per alcuni settori o soggetti. Le semplificazioni consistono, in particolare, nell indicazione del solo codice fiscale o numero di partita IVA del cessionario o committente (in luogo dei dati identificativi dello stesso) e del 4

corrispettivo complessivo e dell imposta in esso compresa ovvero dei dati necessari per calcolarla (in luogo della quantificazione della base imponibile). La fattura semplificata non potrà essere emessa in relazione a cessioni intracomunitarie di cui all art. 41 del DL 331/1993 e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all articolo 10, nn. Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore d imposta in altro Stato membro dell UE. NORMATIVA IVA COMUNITARIA Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie Introdotta una disciplina omogenea per l individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni). In particolare, dal 1 gennaio 2013 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Ne consegue, quindi, l unificazione del momento di rilevanza delle operazioni intracomunitarie, agganciato ora alla partenza dei beni dal territorio di origine sia per il cedente che per il cessionario, senza distinzione in caso di trasporto con mezzi del cedente o del cessionario. A differenza della previgente formulazione della norma, inoltre, ai fini del momento di effettuazione dell operazione non rileva più l eventuale pagamento (totale o parziale) del corrispettivo anticipato; rimane, invece, rilevante l eventuale emissione anticipata della fattura. Infine, è previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese; è il caso, ad esempio, dei contratti di somministrazione di beni. Tempi di emissione e registrazione delle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie In base al riformulato art. 46 del DL 331/1993, la fattura relativa a cessioni intracomunitarie deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, con l indicazione che trattasi di operazione non imponibile e con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie deve essere registrata distintamente nel registro delle fatture emesse di cui all art. 23 del DPR 633/1972 secondo l ordine di numerazione ed entro il predetto termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Specularmente, per gli acquisti intracomunitari di beni, il nuovo art. 47 del DL 331/1993 impone la distinta annotazione delle relative fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione nel registro delle vendite di cui all art. 23 del DPR n. 633/1972. Se il committente nazionale non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione o pagamento), deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione, annotandola entro il mese di emissione e con riferimento al mese precedente. Anche per le c.d. prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato dell UE e non soggette all imposta in quanto non territoriali ai sensi dell art. 7-ter del DPR n. 633/1972, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Il medesimo termine di emissione della fattura e dell autofattura vale inoltre rispettivamente per le prestazioni di servizi non territoriali rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dall UE. La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati. 5