Provvedimenti fiscali autunno inverno 2012



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Circolare n. 01/2013 Provvedimenti fiscali autunno inverno 2012 Legge 17.12.2012 n. 221: Conversione, con modifiche del D.L. n. 179 del 18.10.2012. Si tratta del provvedimento sulla crescita economica. Gazzetta Ufficiale del n. 294 del 18.12.2012. La legge di conversione è in vigore dal 19.12.2012. Pagamenti con modalità elettronica alla pubblica amministrazione A far data dal 01.06.2013 le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici avranno l obbligo di accettare i pagamenti ad essi spettanti anche a mezzo di tecnologie informatiche. A tal fine dovranno rendere noti i codici IBAN affinché l utenza possa pagare anche con bonifico. Art. 15 comma 1-2 Obbligo di accettare il pagamento con bancomat per imprese e professionisti A far data dal 01.01.2014 chiunque venda beni o servizi, anche professionali, sarà obbligato a dotarsi di tecnologia informatica per poter accettare i pagamenti a mezzo carte di debito (bancomat). Per la concreta attuazione della normativa si devono attendere appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, che potranno anche estendere gli obblighi a strumenti di pagamento con tecnologie mobili (es. a mezzo cellulari). Chiaramente, i clienti resteranno liberi di pagare anche in contanti, purché nel limite massimo di Euro 999,99. Art. 15 commi 4-5 Legge 24.12.2012 n. 228: Legge di Stabilità 2013 per la finanza pubblica. Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012. In vigore dal 01.01.2013. Recepimento Direttiva 45/2010/UE in materia di IVA Per le operazioni effettuate dal 01.01.2013 operano le modifiche in materia di IVA introdotte dal D.L. 216/2012 (decreto salva infrazioni ) trasfuse nella legge di stabilità per evitarne la decadenza. Si riepilogano in pillole le principali novità, che recepiscono la Direttiva 45/2010/UE: L articolo 13 D.p.r. 633/1972 viene sostituito: i corrispettivi e gli oneri in valuta estera si computano al cambio del giorno di effettuazione dell operazione, o in mancanza, al cambio del giorno di emissione della fattura. Si prevede anche la possibilità di effettuare la conversione per tutte le operazioni effettuate in valuta nell anno solare in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. L articolo 17 D.p.r. 633/1972 viene modificato: i soggetti IVA italiani che acquistano beni e servizi da fornitori UE applicano l IVA integrando la fattura del fornitore ( reverse charge ). Fino al 31.12.2012 questo valeva per acquisti di beni e di servizi generici mentre negli altri casi andava emessa autofattura. Sulle fatture emesse senza IVA verso soggetti esteri in base al comma 5 dell art. 17 va indicata la dicitura inversione contabile. L articolo 21 del D.p.r. 633/1972 viene modificato: si introduce il concetto di fattura elettronica, con la quale si intende la fattura emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico. Requisito essenziale per avere una fattura elettronica è che il destinatario la 1

accetti come tale (anche con comportamento concludente). C è ampia libertà per assicurare l autenticità e integrità della fattura elettronica: 1) Apposizione firma digitale; 2) Utilizzo di sistemi EDI di trasmissione elettronica; 3) Sistemi di controllo di gestione che assicurino il collegamento tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione di servizi. La fattura elettronica è equiparata a quella cartacea. Sempre con modifica all articolo 21 del D.p.r. 633/1972 diventa obbligatorio indicare sulla fattura la partita IVA del cessionario/committente, l analogo numero identificativo in caso di soggetto estero, o il codice fiscale in caso di cliente privato. Nel nuovo Art. 21 del D.p.r. 633/1972 si dice che sulla fattura l emittente indica il numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Secondo taluni questa nuova formulazione sottintenderebbe la possibilità di una numerazione progressiva illimitata. Secondo l interpretazione più convincente invece, questo significa numerazione progressiva per anno: pertanto sulle fatture si dovrebbe indicare: 1/2013 2/2013 ecc. per ciascun anno. Sempre con modifica all articolo 21 del D.p.r. 633/1972 si prevede la possibilità della fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi. Per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese verso lo stesso soggetto si può emettere un unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Attenzione però al fatto che, come per i beni, l IVA va liquidata con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Per le prestazioni di servizi rese verso soggetti passivi UE non soggette ad IVA ai sensi dell art. 7- ter D.p.r. 633/1972, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Si introduce l obbligo di inserire in fattura non solo la norma di esenzione o non imponibilità, ma anche una specifica annotazione. Si tratta delle seguenti: 1) Art. 7-bis D.p.r. 633/72 operazione non soggetta. 2) Articoli 8 / 8-bis / 9 / 38-quater D.p.r. 633/72 operazione non imponibile. 3) Art. 10 D.p.r. 633/72 operazione esente. 4) Art. 36 s.s. D.L. 41/95 regime del margine beni usati. 5) Art. 74-ter regime del margine-agenzie di viaggio. Viene introdotto l obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni effettate verso soggetti esteri in base agli articoli da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/1972. Sulle fattura andrà messa l annotazione inversione contabile nel caso di cliente soggetto passivo UE, e operazione non soggetta nel caso di cliente operatore economico extra UE. La sanzione di cui all art. 6 del D.lvo 471/1997 per omessa fatturazione di operazioni non imponibili o esenti si applica ora anche in caso di operazioni non soggette. Fattura Semplificata: Viene introdotto l articolo 21-bis del D.p.r. 633/1972: l importo dell operazione non può superare Euro 100 e in pratica si consente di indicare sulla fattura la sola partita IVA o il solo codice fiscale del cliente, omettendo nome/ragione sociale e indirizzo. Il limite di euro 100 potrà essere elevato fino ad Euro 400 con decreto del Ministro dell Economia. La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di cui all art. 41 D.L. 331/1993. Può essere emessa senza limiti di importo se si tratta di nota di variazione ai sensi dell art. 26 del D.p.r. 633/1972. Conservazione delle fatture: con sostituzione dell art. 39 D.p.r. 633/1972, si stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate in modalità elettronica. Momento di effettuazione delle operazioni INTRA UE: con sostituzione dell art. 39 D.L. 331/1993 si prevede come regola generale che le cessioni e gli acquisti intracomunitari si 2

considerano effettuati al momento della partenza del bene dal Paese di origine. L eventuale pagamento di acconti non è più rilevante (diversamente dalle operazioni nazionali). In caso di emissione anticipata della fattura, l operazione intracomunitaria si considera effettuata alla data della fattura. Fatturazione operazioni INTRA UE: con modifica all art. 43 del D.L. 331/1993 si prevede che a seguito di cessione intracomunitaria (Art. 41) la fattura va emessa al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. La registrazione va fatta nel termine di emissione, ma con rifermento al mese precedente. Registrazione acquisti INTRA-UE: con modifica all art. 47 del D.L. 331/1993 si prevede che le fatture di acquisto intracomunitarie, dopo l integrazione con IVA, vanno registrate a debito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, e a credito nei termini per l esercizio della detrazione. Nella pratica le registrazioni sono contemporanee. Emissione fatture con registratore di cassa: Intervenendo sull art. 1 Legge 18/1983 si prevede la possibilità di emettere le fatture, ordinarie e semplificate, mediante i registratori di cassa. Servirà un decreto del Ministro dell Economia. Volume d affari IVA Art. 20 D.p.r. 633/1972: A seguito dell introduzione del comma 6-bis nell articolo 21 D.p.r. 633/1972, concorrono alla formazione del volume d affari anche le operazioni non territoriali per le quali è stato introdotto l obbligo di emissione della fattura (Articoli da 7 a 7-septies D.p.r. 633/1972). Prima, le fatture eventualmente emesse per queste operazioni erano fuori campo IVA e non concorrevano al volume d affari. Tuttavia si prevede che questo non incida sul calcolo ai fini dello status di esportatore abituale : in pratica l ammontare del plafond non cambierà, perché queste operazioni saranno escluse dal denominatore del rapporto di cui al D.L. 746/1983. Comma 324/335 Cfr. Il Sole 24 Ore 17.12.12 p.3-22.12.12 p.8 03.01.13 p. 15 04.01.13 p. 12-05.01.13 p. 20 07.01.13 Italia Oggi 17.12.12. p. 10/11 31.12.12 p.7 02.01.13 - p. 27 04.01.13 p. 25 Rivalutazioni delle aree fabbricabili e delle partecipazioni sociali La legge in esame ripropone la possibilità, per i soggetti privati (art. 67 T.u.i.r., redditi diversi ), di rivalutare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante apposite perizie giurate di stima e versamento di imposte sostitutive (4% del valore di perizia per le partecipazioni qualificate, 2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per i terreni). La norma in esame ha stabilito il termine di versamento dell imposta sostitutiva al 30.06.2013. Il possesso deve sussistere alla data del 01.01.2013. La redazione e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il 30.06.2013. La perizia consente di neutralizzare le plusvalenze latenti che darebbero luogo ad elevata imposizione in caso di cessione. In sintesi, il patrimonio della società e il valore dei terreni vanno stimati alla data del 01.01.2013; il versamento dell imposta (o della prima di 3 rate) e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il 30.06.2013. Comma 473 Cfr. Il Sole 24 Ore 29.12.12 N.T. 05.01.13 p. 21 Italia Oggi 27.12.12 p. 26 03.01.13 p. 24 07.01.13 p. 8 Aliquota IVA al 22% dal 01.07.2013 Viene modificato l art. 40 comma 1-ter del D.L. 98/2011 già in precedenza variato. Si prevede che l aliquota IVA del 21% aumenti al 22% dal 01.07.2013. Si precisa che non sono previste variazioni per le aliquote del 4% e 10%. Comma 480 Cfr. Il Sole 24 Ore 24.12.12 p. 4 Aumento detrazioni IRPEF per figli a carico Dal 01.01.2013 le detrazioni IRPEF per figli a carico di cui all art. 12 comma 1 lett. c) del D.p.r. 917/1986 vengono incrementate: La detrazione per ciascun figlio passa da Euro 800,00 ad Euro 3

950,00. La detrazione per ogni figlio di età inferiore a 3 anni passa da 900,00 a 1.220,00 Euro. Per i figli portatori di handicap l incremento delle detrazioni passa da 220,00 a 400,00 Euro. Comma 483 Aumento delle deduzioni IRAP dal 2014 Dal 01.01.2014 aumenteranno gli importi delle seguenti deduzioni dalla base imponibile IRAP, con modifica dell art. 11 del D.l.vo 446/1997. Una prima modifica riguarda gli importi delle deduzioni forfetarie per la riduzione del cuneo fiscale, previste nella misura che segue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato: Euro 7.500,00 in via generale (fino al 31.12.2013 rimane 4.600,00); Euro 13.500,00 per le donne e i lavoratori di età inferiore a 35 anni (fino al 31.12.2013 rimane 10.600,00). Gli importi sopra indicati sono rispettivamente pari ad Euro 15.000,00 ed Euro 21.000,00 per i dipendenti impiegati nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (fino al 31.12.2013 le deduzioni sono di Euro 9.200,00 e 15.200,00 rispettivamente). Una seconda modifica riguarda gli importi delle deduzioni forfetarie per le basi imponibili di piccole dimensioni. Per le società di capitali, con base imponibile fino ad Euro 180.759,91 la deduzione forfetaria passa da Euro 7.350,00 ad Euro 8.000,00. Per le società di persone, le ditte individuali e gli esercenti arti e professioni con base imponibile fino ad Euro 180.759,91 la deduzione aumenta da Euro 9.500,00 ad Euro 10.500,00. Per tutti sono previsti alcuni temperamenti sulle basi imponibili di poco superiori, con proporzionale abbassamento della deduzione in modo da assicurare uniformità di trattamento. Commi 484-485 Riduzione dei limiti di deduzione dei costi delle autovetture al 20% Con nuova modifica all art. 164 del D.p.r. 917/1986, per le autovetture utilizzate da imprese e professionisti il limite di deducibilità dei costi scende dal 40% al 20% a decorrere dall anno 2013. La legge 92/2012 aveva già previsto una riduzione dal 40% al 27,5%, ora superata. I limiti di deducibilità per acquisti in proprietà, leasing e noleggio nel 2013 saranno i seguenti. 1) Proprietà: massimo 20% di 18.075,99 = 3.615,20. 2) Leasing: massimo 20% di 18.075,99 = 3.615,20. 3) Noleggio: massimo 20% di 3.615,20 = 723,04. Per le autovetture degli agenti di commercio e per quelle utilizzate come beni strumentali senza i quali l attività non può essere esercitata (es. autonoleggio) non vi sono modifiche. Per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti il limite di deducibilità dei costi dal 2013 scenderà dal 90% al 70% in base alla Legge 92/2012. Gli acconti del periodo d imposta 2013 dovranno essere ricalcolati in base alle nuove disposizioni. Si precisa che ai fini IVA non vi sono modifiche, e la detrazione rimane al 40%. Comma 501 Cfr. Il Sole 24 Ore 22.12.12 p. 10 Intento di futura esenzione IRAP per le persone fisiche senza organizzazione Viene previsto un fondo, dal 2014, finalizzato ad escludere dall IRAP le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni, che non abbiano lavoratori dipendenti o assimilati e che siano dotati di un valore dei beni strumentali non superiore ad una soglia che sarà individuata con decreto. Comma 515 Cfr. Italia Oggi 03.01.2013 p. 21 Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192: Lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Gazzetta Ufficiale 267 del 15.11.2012. Le novità si applicano da 01.01.2013 4

In recepimento della Direttiva 2011/7/UE del 16.11.2011, viene modificato il D.l.vo 231/2002 in tema di ritardi nei pagamenti. Per i rapporti tra imprese (e professionisti) il termine di pagamento è stabilito in 30 giorni, che può essere aumentato fino a 60 giorni. Si può pattuire anche un termine maggiore, con accordo scritto, purché non gravemente iniquo per il creditore. Per i rapporti tra imprese (inclusi i professionisti) e la Pubblica amministrazione è previsto lo stesso termine di 30 giorni, elevabile a 60 giorni in casi specifici (come nel caso delle aziende sanitarie) e comunque su accordo scritto. Nei rapporti con la Pubblica amministrazione non si va mai oltre i 60 giorni. In caso di ritardo scattano gli interessi di mora, che nei rapporti tra imprese possono essere ad un tasso concordato, mentre nel caso della Pubblica amministrazione sono al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Cfr. Italia Oggi 19.11.12 p. 8 Il Sole 24 Ore 04.12.12 N.T. Venezia, 07.01.2013 A cura del dott. Luca Silvestri 5