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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 320 22.11.2013 Bonus edili e i chiarimenti Enea Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis, TUIR, è stata incrementata al 50% a opera del D.L. n. 83/2012, con aumento del tetto massimo agevolabile a 96.000, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 30.6.2013. Successivamente, il D.L. n. 63/2013, Decreto c.d. Energia : ha disposto la proroga dell agevolazione nella misura del 50% fino al 31.12.2013; ha introdotto la detrazione IRPEF per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) finalizzati all arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013, fino a un limite massimo di 10.000 Il Decreto c.d. Energia ha, inoltre: prorogato la detrazione per risparmio energetico al 31.12.1013 (30.6.2014 per gli interventi effettuati su parti comuni di condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) aumentando la stessa dal 55% al 65%; introdotto la detrazione del 65%, per le spese sostenute dal 4.8 al 31.12.2013, per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Recentemente l Agenzia delle Entrate e l ENEA hanno fornito alcune risposte (FAQ) in merito alla detrazione IRPEF del 50% per le spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio e alla detrazione del 65% per le spese per lavori di riqualificazione energetica. Premessa Come sopra riportato il citato Decreto Energia, ha previsto: la proroga fino al 31.12.2013, delle detrazioni Irpef del 50%, dall ordinario 36%, per spese di ristrutturazioni edilizie fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario; il potenziamento al 65% del bonus fiscale previsto per gli interventi relativi al miglioramento dell efficienza energetica degli edifici, già a partire dal 6 giugno 2013 e con termine il 31.12.2013. 1

Si coglie l'occasione per precisare che il Ddl Stabilità 2014, varato dal Governo lo scorso 15 ottobre e ora all'esame del Parlamento, prevede attualmente una modifica all art. 14 del Decreto Energia che, se venisse confermata alla fine dell'iter parlamentare, stabilirebbe la proroga della detrazione Irpef/Ires spettante per i lavori di riqualificazione energetica nelle seguenti misure: 65% per le spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 (anziché al 31.12.2013), oppure fino al 30.06.2015 (anziché 30.06.2014) per i condomìni; 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015, oppure fino al 30.06.2016 per i condomìni. Negli ultimi mesi, l'enea ha aggiornato le Faq sul proprio sito, integrandole con nuove risposte ad alcuni dubbi frequenti che i contribuenti si pongono sulle detrazioni in parola, anche alla luce delle recenti novità introdotte. Vediamo i chiarimenti illustrati. Risparmio energetico Per quanto riguarda la detrazione del 65% per il risparmio energetico, Enea ha toccato i seguenti punti: "Esistenza" di un edificio (Faq n. 37) L'ENEA ricorda che, per fruire della detrazione fiscale del 65%, l'edificio sul quale sono eseguiti i lavori deve essere "esistente" e dotato di un impianto di riscaldamento funzionante. Per "edificio" si deve intendere la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 63 del 04.06.2013 (convertito nella Legge n. 90 del 03.08.2013), secondo il quale: "edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti". Inoltre, per essere "esistente", l'edificio deve risultare accatastato (o deve essere almeno stata presentata domanda di accatastamento) e deve essere pagata l'imu (se dovuta). 2

Sostituzione di caminetto o stufa a legna con caldaia a condensazione (Faq n. 37) Uno dei casi dubbi in cui i contribuenti potrebbero trovarsi è quello in cui un immobile sia riscaldato solo con un caminetto o con una stufa a legna e si provveda a sostituirli con una caldaia a condensazione. In tal caso, ci si chiede se il caminetto o la stufa a legna possano essere considerati come "impianti termici", dato che è possibile fruire della detrazione del 65% prevista per gli interventi volti al risparmio energetico, per legge, nel caso di sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione. L'ENEA ha precisato che, ai fini della detrazione del 65%, un impianto termico, per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. n. 63 del 04.06.2013 (convertito nella Legge n. 90 del 03.08.2013), secondo il quale: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Inoltre, anche se le predette condizioni fossero soddisfatte, per accedere alla detrazione occorre comunque che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e ciò è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%. L'Attestato di Prestazione Energetica (Faq n. 67) Con il D.L. n. 63 del 04.06.2013 convertito in legge, l Attestato di 3

Certificazione Energetica prima richiesto in alcuni casi per accedere alla detrazione del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico dell'edificio, è stato soppresso e sostituito dall Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Pertanto, dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 90/2013 di conversione del decreto, nei casi ove esso sia ancora previsto (cioè nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 e nel caso di coibentazione di strutture opache e sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), per accedere all'incentivo, occorre ora redigere l A.P.E. Come precisato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2013, fino all emanazione dei decreti attuativi previsti dall art. 4 del D.L. n. 63/2013, si continua a utilizzare lo stesso modulo dell attestato di qualificazione energetica (A.Q.C.), che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori. L A.P.E. va conservato dall utente e, in quanto misura obbligatoria per l accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch esse detraibili al 65%. Ampliamento dell'immobile (Faq n. 68) Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell Agenzia delle Entrate n. 39/E/2010 e n. 4/E/2011, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l ampliamento viene considerato nuova costruzione. Inoltre, la Circolare n. 39/E/2010 ha precisato che, in questo caso, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della Legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all intero edificio (e che dovrebbe, quindi, necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347. Demolizione e ricostruzione dell'immobile (Faq n. 68-bis) Se si demolisce un immobile e lo si ristruttura in modo più efficiente dal punto di vista energetico, per usufruire della detrazione del 65% non è necessario rispettare la sagoma originaria, bensì è sufficiente mantenere la stessa volumetria. Infatti, la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 (il c.d. Decreto del Fare) e in vigore 4

dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 il riferimento alla sagoma. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come ristrutturazione edilizia (ossia l immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M. 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, sono agevolabili ai fini della detrazione del 65% gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria. Versamento saldo della spese dopo il 6 giugno 2013 (Faq n. 73) Un dubbio può sorgere con riguardo al momento di sostenimento della spesa. Infatti, questa può essere stata sostenuta in due momenti diversi, come ad esempio: l'acconto, prima del 6.06.2013, quando la detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico era ancora pari al 55%; il saldo, dopo il 6.06.2013, quando cioè era entrata già in vigore la nuova misura del 65%. Ci si può chiedere allora quale delle due misure di detrazione spetti effettivamente in tal caso. L'ENEA precisa che, nella suddetta ipotesi, per la determinazione della corretta aliquota di detrazione spettante, si debba fare riferimento alla data di sostenimento delle spese. In merito, l'agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 29/E/2013, ha chiarito che va fatto riferimento: per le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali, al criterio di cassa, ossia, alla data dell effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell intervento. per le imprese individuali/società/enti commerciali, al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere dalla data di avvio dell intervento cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 5

Lavori di recupero edilizio Relativamente alla detrazione per i lavori di recupero edilizio, sul sito Internet del Governo, http://www.casa.governo.it/faq.html, è disponibile una serie di risposte dell Agenzia delle Entrate. Gli argomenti affrontati sono i seguenti: Spese sostenute dall inquilino La detrazione in esame spetta al soggetto che sostiene la spesa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Può, quindi, usufruire dell agevolazione non soltanto il proprietario dell immobile o il titolare di altri diritti reali (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) ma anche, ad esempio, l inquilino o il comodatario. Peraltro può usufruire della detrazione in esame anche il familiare convivente del possessore/detentore dell immobile su cui sono effettuati i lavori purché lo stesso abbia sostenuto la spesa e i bonifici e le fatture siano a lui intestate. Cessione dell immobile e trasferimento delle quote di detrazione residue La detrazione in esame va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Se l immobile oggetto di lavori di recupero viene ceduto prima del decorso dei 10 anni le quote residue della relativa detrazione spettanti al proprietario si trasferiscono automaticamente in capo all acquirente, salvo diverso accordo. Cessazione della locazione/comodato In caso di cessazione della locazione/comodato, l inquilino/comodatario che ha sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio continua a usufruire delle eventuali quote residue di detrazione. Contratto preliminare di vendita Il futuro proprietario di un immobile può usufruire della detrazione in esame anche prima della stipula del rogito purché: sia entrato in possesso dell immobile; il contratto preliminare, c.d. compromesso, sia stato registrato. Acquisto box auto La detrazione in esame spetta anche per l acquisto del box auto di pertinenza dell abitazione in relazione alle spese sostenute per la relativa realizzazione, purché le stesse siano dimostrate da un attestazione rilasciata dal costruttore. 6

Lavori di ristrutturazione in proprio Il soggetto che esegue lavori di ristrutturazione in proprio può usufruire della detrazione in esame limitatamente alle spese di acquisto dei materiali. Manutenzione ordinaria Tra i lavori di recupero del patrimonio edilizio riconducibili alla fattispecie della manutenzione ordinaria, le cui spese sono agevolabili esclusivamente se siano stati effettuati su parti comuni condominiali, rientrano, ad esempio: lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni; rifacimento di intonaci interni; impermeabilizzazione di tetti e terrazze; verniciatura delle porte dei garages. Sostituzione del pavimento In linea generale i lavori di sostituzione del pavimento sono considerati manutenzione ordinaria. La relativa spesa risulta, quindi, agevolabile solo se riguarda parti comuni (del condominio) salvo che la stessa risulti parte di un intervento più ampio agevolabile (come, ad esempio, la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi). Spese per prevenire gli atti illeciti da parte di terzi Tra le spese sostenute per prevenire gli illeciti da parte di terzi, che attribuiscono il diritto alla detrazione in esame, rientrano, ad esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento; installazione di casseforti a muro, fotocamere o cineprese 7

collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Parcella dell architetto È possibile usufruire della detrazione in esame anche per le spese di progettazione e per quelle relative alle altre prestazioni professionali connesse all intervento di recupero del patrimonio edilizio. Spese affitto del locale per custodire gli arredi durante i lavori Non possono usufruire della detrazione le spese di sostenute per il trasloco e l affitto del locale per custodire temporaneamente i mobili durante il periodo di effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Riepilogo RISPARMIO ENERGETICO EDIFICIO ESISTENTE CAMINETTO/STUFA A LEGNA RISTRUTTURAZIONE + AMPLIAMENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON STESSA VOLUMETRIA (a prescindere dalla sagoma) Se: accatastato (o presentata domanda di accatastamento); pagata l'imu, se dovuta È considerato "IMPIANTO TERMICO" solo se: fisso; con potenza nominale 5kW Detrazione 65% SOLO per i lavori eseguiti sulla parte già esistent (NO sull'ampliamento) Sì alla detrazione 65% 8

SPESE SOSTENUTE DALL INQUILINO CESSIONE DELL IMMOBILE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI DETRAZIONE RESIDUE CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE/COMODATO CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA ACQUISTO BOX AUTO LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO Può, quindi, usufruire dell agevolazione non soltanto il proprietario dell immobile o il titolare di altri diritti reali (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche, ad esempio, l inquilino o il comodatario. Le quote residue della relativa detrazione spettanti al proprietario si trasferiscono automaticamente in capo all acquirente, salvo diverso accordo. L inquilino/comodatario che ha sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio continua a usufruire delle eventuali quote residue di detrazione. Il futuro proprietario di un immobile può usufruire della detrazione. Le spese devono essere dimostrate da un attestazione rilasciata dal costruttore. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN PROPRIO MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO La detrazione spetta limitatamente alle spese di acquisto dei materiali. Parti comuni condominiali: lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni; rifacimento di intonaci interni; impermeabilizzazione di tetti e terrazze; verniciatura delle porte dei garages. In linea generale i lavori di sostituzione del pavimento sono considerati manutenzione ordinaria. PARCELLA DELL ARCHITETTO È possibile usufruire della detrazione. - Riproduzione riservata - 9