Trasporti: politiche, qualità e soluzioni

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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Trasporti: politiche, qualità e soluzioni Palermo, 14-02-2014 IL CONTROLO DELLA QUALITA NELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

La non qualità nelle Costruzioni non conformità a leggi vigenti degli elaborati grafici; mancata considerazione degli aspetti di manutenibilità; errata stima dei costi; incerta identificazione di materiali o componenti; carenza nelle specifiche tecniche e prestazionali (modalità di contabilizzazione, di accettazione, di esecuzione, specifiche di prestazione, ); errori di calcolo strutturale o impiantistico; sottovalutazione degli aspetti di durabilità. 2

RUOLO FONDAMENTALE SVOLTO DALLA LEGGE 109/94 e s.m.i. Riconoscimento a livello normativo dell importanza che il concetto di Qualità riveste in tutte le fasi di realizzazione di un opera pubblica. 3

I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; - accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 4

I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Qualificazione validazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali da parte di un organismo di certificazione governativo o terzo notificato: FPC Identificazione Dichiarazione di Prestazione CE (DoP):produttore Certificato di conformità CE:Organismo Notificato Certificato di Idoneità tecnica all impiego: Min. Infrastrutture Accettazione validazione finale mediante controlli e certificazione in corso d opera, a cura della Direzione dei Lavori: laboratori art. 59 DPR n. 380/2001 5

Controllo del Processo di Fabbrica (Factory Production Control - FPC) Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal Produttore Tutti gli elementi, i requisiti, e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte. 6

Gli Schemi di Certificazione Apposizione della marcatura CE AoC Compiti Produttore Compiti N.B. Base per l apposizione della Marcatura CE 4 ITT FPC Dich. Conformità Produttore 3 FPC ITT Dich. Conformità Produttore 2 ITT FPC Certificato FPC Dichiar. Conformità Produttore Certificato FPC del N.B. 2+ ITT FPC Certificato FPC Sorveglianza Dichiar. Conformità Produttore Certificato FPC del N.B. TEST 1 FPC TEST ITT Ctrl FPC Sorveglianza Dichiar. Conformità Produttore Cert. Conformità Prodotto del N.B. 1+ FPC TEST ITT Ctrl FPC Sorveglianza Test di verifica Dichiar. Conformità Produttore Cert. Conformità Prodotto del N.B. 7

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.2 Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: Valutazione preliminare della resistenza Controllo di produzione Controllo di accettazione Prove complementari 8

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.2 Controllo di Produzione Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso. 9

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. 10

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo, disciplinato dalle presenti norme, devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto. 11

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all impiego. 12

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 13

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156 14

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione 15

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Nel caso in cui l impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l esistenza e l applicazione di un sistema di controllo della produzione dell impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 16

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al 11.2.5 e ricevere, prima dell inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. 17

NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al 11.2.3. 18

I COMPONENTI Cementi Aggregati MATERIALI COMPONENTI IL CLS Acqua Additivi Aggiunte 19

Gli Schemi di Certificazione 20

Il Periodo di Coesistenza 21

Il Periodo di Coesistenza 22

I Cementi UNI EN 197-1:2007 Cemento - Parte 1 Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 23

Gli Aggregati EN 12620 Aggregati per Calcestruzzo EN 13055-1 Aggregati leggeri aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione EN 13139 Aggregati per Malta UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade 24

Gli Aggregati EN 13383-1 Aggregati per opere di protezione (armourstone) Specifiche EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie EN 13043 Aggregati per Miscele Bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico 25

Controllo del Processo di Fabbrica (Factory Production Control - FPC) Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal Produttore 26

Gli Aggregati Per le: EN 12620 EN 13055-1 EN 13139 EN 13242 EN 13383-1 EN 13450 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2007, n. 91) 27

Gli Aggregati Per la: EN 13043 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto Ministeriale 16 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2010, n. 40) 28

Gli Aggregati 29

L Acqua di Impasto UNI EN 1008: Acqua d impasto per il calcestruzzo CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI ACQUA L idoneità dell acqua per la produzione del calcestruzzo dipende generalmente dalla sua origine. Si possono distinguere i tipi seguenti: Acqua potabile Questo tipo di acqua è considerato idoneo per la produzione del calcestruzzo. Questa acqua non necessita di essere sottoposta a prova. Acqua di ricupero dei processi dell industria del calcestruzzo Questa acqua, definita in A.2.1, generalmente è idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere conforme ai requisiti dell appendice A. 30

L Acqua di Impasto UNI EN 1008: Acqua d impasto per il calcestruzzo Acqua di origine sotterranea Questa acqua può essere idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere sottoposta a prova. Acqua naturale di superficie e acque reflue industriali Questa acqua può essere idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere sottoposta a prova. Acqua marina o salmastra Questa acqua può essere utilizzata nel calcestruzzo senza armatura o altri elementi metallici inglobati, ma generalmente non è idonea per la produzione di calcestruzzo armato o calcestruzzo precompresso. Per il calcestruzzo con armatura di acciaio, o elementi metallici inglobati, il fattore determinante è rappresentato dal contenuto massimo di cloruri ammesso nel calcestruzzo. Acque nere Questa acqua non è utilizzabile per la produzione del calcestruzzo. 31

Gli Additivi e le Aggiunte Additivi: UNI EN 934 2 Aggiunte: Ceneri Volanti UNI EN 450 1 Fumi di Silice: UNI EN 13263 1 32

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 33

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Fissa le condizioni per l immissione o la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione. Stabilisce le disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l uso della marcatura CE. 34

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 I concetti chiave alla base del Regolamento: * Chiarezza * Semplificazione * Credibilità * Armonizzazione 35

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 un approccio con delle novità: *strumento normativo DIRETTIVA REGOLAMENTO *requisiti di base delle opere di costruzione 6 REQUISITI 7 REQUISITI *sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 6 SISTEMI 5 SISTEMI 36

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Requisiti di base delle opere di costruzione 1 Resistenza meccanica e stabilità 2 Sicurezza in caso di incendio 3 Igiene, salute e ambiente 4 Sicurezza e accessibilità nell uso 5 Protezione contro il rumore 6 Risparmio energetico e ritenzione del calore 7 Uso sostenibile delle risorse naturali 37

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 7 Requisito Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. IT L 88/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.4.2011 38

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistemi previsti: 1 +, 1, 2 +, 3, 4 Non esiste più : 2 39

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 PRODOTTO DA COSTRUZIONE qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. (Art.1) 40

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Entrata in Vigore (art.68) Alcuni articoli erano già in vigore: art. 1 2 (Oggetto e Definizioni) art. 29 35 (Capo V: Allegato IV e TAB) art. 39 55 (Capo VII: Autorità Notificanti e NB) art. 64 (Comitato) Dal 1 luglio 2013 il CPR 305 è pienamente in vigore. 41

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 PRODOTTO DA COSTRUZIONE qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. (Art.1) OPERE DI COSTRUZIONE Gli edifici e le opere di ingegneria civile. (Art.1) 42

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'unione nel corso di un'attività commerciale. (Art.1) IMMISSIONE SUL MERCATO la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'unione. (Art.1) 43

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 OPERATORI ECONOMICI il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario. (Art.1) FABBRICANTE qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio. (Art.1) 44

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DISTRIBUTORE qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato IMPORTATORE qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'unione, che immetta sul mercato dell'unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo. (Art.1) 45

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 MANDATARIO qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti. (Art.1) 46

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 PRODUZIONE IN SERIE Sul CPR 305 non è espressamente definita. Guidance Paper M (Conformity Assessment Under The CPD) individua due tipologie. 47

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Guidance Paper M (Conformity Assessment Under The CPD) PRODUZIONE IN SERIE Produzione in serie convenzionale (conventional series production): prodotti realizzati in grande quantità ed identici tra di loro nel tempo. Produzione in serie di prodotti con caratteristiche variabili (series production of products with varyng properties): prodotti che sono realizzati utilizzando gli stessi macchinari, gli stessi componenti, lo stesso procedimento, ma variando le dimensioni. 48

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 49

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V. 50

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale. se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 51

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile. l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati. 52

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. 53

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato. per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). 54

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea. 55

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 1 - il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili. 56

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 2 - il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili. 57

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 3 - il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili. 58

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 REGOLE E CONDIZIONI PER L APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE (Art. 9) La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta; dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante; dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo; dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione; dal livello o classe della prestazione dichiarata; dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata; dal numero di identificazione dell'organismo notificato; se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata. 59

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Capo IV) Obblighi dei fabbricanti (art. 11); Mandatari (art. 12); Obblighi degli importatori (art. 13); Obblighi dei distributori (art. 14); Obblighi dei fabbricanti applicabili agli importatori e ai distributori (art. 15) 60

Trasporti: politiche, qualità e soluzioni Palermo, 14-02-2014 IL CONTROLO DELLA QUALITA NELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE GRAZIE PER L ATTENZIONE 61