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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 19/07/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il 28.4.2011 la ricorrente, titolare dal 24.3.2011 di una carta prepagata (A), volendo verificare on-line i movimenti effettuati con la predetta carta riscontrava che l accesso al sistema le veniva negato con la causale password o utenza errata ; dalle conseguenti verifiche emergevano tre transazioni in addebito rispettivamente di: 499,93; 499,91 e 499,00 euro, per un totale, comprensivo di commissioni, di 1.501,84 euro, eseguite on-line a sua insaputa, il 13.4.2011 rispettivamente alle 11.40.34, alle 11.43.04 e alle 11.52.55, per la ricarica di tre altre carte prepagate emesse dal medesimo intermediario ed intestate a tre distinti beneficiari (B, C e D). Secondo quanto successivamente riferito dall intermediario convenuto, sia i fondi della carta B sia quelli affluiti sulla carta C sarebbero stati interamente utilizzati dopo pochi minuti per effettuare ricariche telefoniche mentre i fondi affluiti alla carta D sarebbero stati immediatamente ritirati dal beneficiario. Pag. 2/7

La ricorrente provvedeva pertanto a bloccare la carta, a sporgere denuncia alle forze dell ordine, dichiarando di non aver mai ceduto a terzi la carta o le credenziali di accesso al sistema, e a disconoscere le transazioni dandone comunicazione all intermediario. Il 7.5.2011 la ricorrente sollecitava nuovamente il riaccredito delle somme indebitamente sottratte; l intermediario rispondeva al reclamo il 22.6.2011 respingendo la richiesta con motivazioni più volte addotte in circostanze analoghe: la transazione sarebbe stata disposta con il corretto inserimento degli elementi identificativi della carta, il sistema informatico utilizzato dall intermediario rispetta elevati standard di sicurezza, nessun addebito può essere mosso all intermediario. L intermediario, peraltro, si riservava di riaccreditare quanto indebitamente sottratto alla cliente qualora le somme sottratte fossero ancora nella disponibilità del beneficiario Il reclamo veniva rinnovato il 9.8.2011 senza ottenere riscontro, sicché il 23.1.2012 la ricorrente adiva l Arbitro chiedendo il rimborso di 1.500,00 euro. Nelle controdeduzioni del 4.4.2012 l intermediario ribadisce il rifiuto precedentemente opposto. Sostiene in particolare il convenuto che a partire dal 22.10.2010 (ovvero in data precedente l emissione della carta) fosse stato già reso operativo un sistema di sicurezza basato sulla digitazione di un codice dispositivo usa e getta inviato in tempo reale via sms sul cellulare dei clienti, precisando che il nuovo sistema di sicurezza è attivo e non derogabile su tutte le carte emesse a decorrere dal 22.12.2010, soggiungendo altresì che per le carte esistenti in tale data è possibile attivare il servizio rilasciando semplicemente il numero di cellulare da associare alla carta, e confermando successivamente tale numero su uno dei siti (dell intermediario). Lamenta in proposito l intermediario resistente che alla data di esecuzione delle operazioni disconosciute (13 aprile 2011) la ricorrente non aveva ancora provveduto ad attivare tale servizio e che così facendo ha consapevolmente deciso di non avvalersi del nuovo sistema di sicurezza predisposto. Per altro verso, il convenuto ricorre alle consuete argomentazioni dallo stesso sistematicamente offerte in altre situazioni portate all attenzione dell Arbitro, richiamando l art. 1218 c.c. in tema di responsabilità, sostenendo, ancora una volta: che le operazioni disconosciute sono state regolarmente disposte mediante il corretto inserimento di tutti i codici identificativi; di aver pienamente assolto agli obblighi contrattuali e di legge con la diligenza qualificata assicurando idoneamente la sicurezza dei propri sistemi ; che i sistemi informatici utilizzati sono assolutamente sicuri e certificati secondo i più rigorosi Pag. 3/7

ed affidabili standard internazionali ; di aver correttamente assolto ai propri obblighi contrattuali. L intermediario resistente richiama altresì i termini contrattuali sottoscritti dal ricorrente; termini che peraltro, assume questo Collegio, si riferiscano ad una diversa e precedente carta rilasciata dall intermediario il 13.5.2006, una carta che risulta del tutto estranea alla vicenda in ricorso. L intermediario richiama in particolare la clausola desunta dall art. 7, 7 comma del precedente contratto, secondo la quale, sostiene il convenuto, il titolare si impegna ad accettare tutti gli addebiti registrati. derivanti da operazioni compiute con apparecchiature elettroniche che prevedono la digitazione del PIN od altre modalità di identificazione del titolare, ed autorizza irrevocabilmente. ad addebitare sulla disponibilità della carta i relativi oneri, spese e commissioni. Concludendo le controdeduzioni secondo una consueta formula utilizzata dal resistente: non vi è dubbio che il comportamento della ricorrente che ha presumibilmente consentito a terzi di venire a conoscenza dei codici personali è affetto da negligenza in quanto contrasta con l obbligo di segretezza dei codici stessi, l intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Diritto Nel merito il ricorso è fondato. La vicenda si inquadra nella casistica del furto di identità elettronica, ben nota all intermediario resistente già interessato da analoghi ricorsi, e che pertanto, come più volte osservato da questo Collegio, deve essere valutata alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di servizi di pagamento. Si fa, in particolare, riferimento all art. 10, comma 2, del d.lgs. n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1 marzo 2010, in data, quindi, anteriore allo svolgimento dei fatti oggetto del ricorso; la disciplina citata - che ha recepito la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - espressamente sancisce che l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal titolare, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, ad uno degli obblighi di cui all art. 7 : in altri termini, Pag. 4/7

che non abbia adottato tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate. A rafforzamento di tale principio, la vigente disciplina stabilisce che fino al momento della notificazione il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 euro, fatta eccezione del caso in cui il titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo dello strumento di pagamento (cfr. art. 12, comma 3 del d.lgs. n.11/2010). E altresì stabilito all art. 11, comma 1, del medesimo decreto che. nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l importo dell operazione medesima. Conseguentemente, questo Collegio non può che riaffermare i principi dettati dal citato decreto legislativo e dalla direttiva comunitaria sottolineando che, in base ai criteri che regolano la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), l onere di dimostrare la colpa grave o il comportamento fraudolento del cliente spetta all'intermediario, atteso che la spendita non autorizzata di uno strumento non assume il valore di una prova della negligenza del titolare. Si tratta pertanto di valutare, nel caso di specie, i comportamenti delle due parti: da un lato, se nel comportamento della ricorrente possano ravvisarsi e siano stati provati gli estremi del dolo o della colpa grave, tali da escludere le previsioni del complesso normativo citato che limitano ad un massimo di 150 euro la responsabilità del cliente in caso di frodi; dall altro, se l intermediario nell esercizio della propria attività professionale si sia conformato ai necessari criteri di diligenza e correttezza, mettendo a disposizione strutture adeguate all operatività offerta alla clientela ivi compresa una tecnologia di sicurezza aggiornata: condizione, quest ultima, necessaria ma, ovviamente, non di per sé sufficiente ad assicurare la complessiva tenuta in sicurezza del sistema. Nel caso specifico, l intermediario non ha portato alcuna evidenza probatoria a supporto della tesi di un comportamento gravemente colpevole del cliente, essendosi limitato ad escludere le proprie responsabilità e ad evidenziare la mancata adesione al sistema dispositivo recentemente introdotto, un sistema apparentemente facoltativo e non preclusivo dell operatività di cui si parla. Sul punto, questo Collegio non ritiene di Pag. 5/7

discostarsi dal proprio orientamento già manifestato in altre analoghe fattispecie al medesimo intermediario, che la messa a disposizione dell innovativo sistema, che peraltro non risulta essere stato portato ad espressa e diretta conoscenza della ricorrente, non potrebbe costituire di per sé prova di un comportamento gravemente colpevole tale da precludere le previsioni di favore previste dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs n. 11 del 2010 (cfr. decisioni nn. 67 del 13.1.2010, 2222 del 19.10.2011 e 1848 del 1.6.2012). Ciò premesso questo Collegio non può che evidenziare la contraddittorietà dell argomentazione addotta dal convenuto proprio a tale riguardo laddove, da un lato, viene affermato che la nuova procedura di sicurezza è non derogabile per tutte le nuove carte emesse a partire dal 22.12.2010, mentre, dall altro, viene dichiarato che la carta oggetto dei movimenti fraudolenti è stata rilasciata il 13.4.2011, vale a dire successivamente alla data indicata come inderogabile. Risulta in tal modo confermata la presenza di significative vulnerabilità nel complessivo sistema di sicurezza approntato dall intermediario, nonostante le esibite certificazioni di sicurezza informatica. Vulnerabilità peraltro già più volte messe in evidenza da questo Arbitro in considerazione della ripetitività degli schemi fraudolenti posti in essere ai danni della propria clientela, attraverso ricariche di carte prepagate intestate ad altri suoi clienti e il contestuale prosciugamento dei fondi appena versati sulle carte medesime; schemi fraudolenti ai quali l intermediario non sembra tuttora aver adottato efficaci rimedi di contrasto (cfr. decisioni nn. 2365/2010 e 1913/2012) Per altro aspetto questo Collegio non può che rilevare ancora una volta come le ulteriori argomentazioni elaborate dall intermediario resistente per respingere il ricorso contrastino apertamente con la disciplina in materia di servizi di pagamento più volte citata, di derivazione comunitaria, che l intermediario convenuto non può ignorare. Infine risulta censurabile il comportamento del medesimo che impropriamente allega alle proprie controdeduzioni, offerte a questo Arbitro e al ricorrente, una documentazione, risalente al 2006, attinente ad un altro rapporto con la ricorrente ed estraneo al presente ricorso. Il Collegio intende qui alludere alle condizioni contrattuali, di cui si è fatto cenno nel preambolo, versate in atti come allegato 1 ed espressamente citate alle pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni. Si tratta, del resto, di condizioni che, come già indicato dall Arbitro al medesimo intermediario in precedenti occasioni, nei passi richiamati dall intermediario resistente, contengono clausole vessatorie (cfr dec. 1632 del 28.7.2011) ai sensi dell art. Pag. 6/7

33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo (d.lgs. n.206/2005), contrastanti con la disciplina sui servizi di pagamenti, di cui al più volte citato d.lgs. 11/2010, per di più modificate dallo stesso intermediario (cfr., in proposito la decisione n. 1914 del 6.6.2012). Tutto ciò premesso, constatato che l intermediario non ha portato evidenze atte a dimostrare la colpa e tanto meno la colpa grave o il dolo del cliente nella fattispecie rappresentata, e che, per altro verso, emergono consistenti dubbi circa l efficacia dei complessivi presidi di sicurezza disposti a favore della propria clientela, questo Collegio ritiene che l intermediario resistente debba rifondere al ricorrente la somma di 1.500 euro, senza deduzione di alcuna franchigia. Sulla predetta somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data del disconoscimento delle transazioni fino al soddisfo. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7