IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... membro designato dalla Banca d'italia
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1 IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Leonardo Patroni Griffi. membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Gennaro Rotondo membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (estensore) - Avv. Roberto Manzione membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti Nella seduta del , dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con reclamo del 2 aprile 2012, il ricorrente disconosce tre operazioni di addebito complessivamente pari a 500,00 effettuate su una carta di credito prepagata, di cui risulta titolare dal 16 marzo Le transazioni, perfezionate online il 27 marzo 2012 tra le ore 21,55 e le ore 21,57, risultano eseguite tutte a favore di un sito di scommesse. Il cliente precisa di essersi avveduto dei predetti addebiti nella mattinata del 29 marzo 2012, dopo aver acquisito informazioni sulla movimentazione della carta, chiamando il numero verde della resistente. Dal reclamo, si evince che lo stesso giorno il ricorrente provvede a bloccare la carta, denunciandone l utilizzo illecito con querela, integrata il successivo 31 marzo con la lista movimenti contenente le transazioni abusivamente effettuate. Al fine di ottenere lo storno delle operazioni non autorizzate, il 31 marzo il ricorrente avanza alla resistente tra l altro, già informata dell accaduto con fax del 30 marzo formale disconoscimento degli addebiti su modulo predisposto dalla convenuta, procedendo contestualmente all estinzione della carta. Nel reclamo, il ricorrente assicura di non aver mai ceduto la carta a terzi (neanche temporaneamente) e che la stessa non è stata mai smarrita o rubata, che il codice segreto non è stato mai rivelato, smarrito o rubato e, infine, di aver osservato strettamente le norme che regolano il Servizio di prelevamento di contanti a mezzo ATM. Sottolinea, inoltre, che i movimenti disconosciuti sono avvenuti con tre transazioni diverse con un intervallo temporale breve tra loro, per un acquisto che a Pag. 2/6
2 rigor di logica poteva essere effettuato in un unica sessione. Dell anomalia delle transazioni oggetto degli addebiti contestati avrebbe dovuto avvedersi l intermediario diligente non certo monitorando direttamente ogni singola operazione ma predisponendo sistemi automatici di blocco delle operazioni da postazione remota ( ). Assicura, infine, di aver attivato il sistema di Sicurezza Web Postepay di recente implementato dall intermediario precisando peraltro che quest ultimo copre soltanto le operazioni online di ricarica Postepay, ricarica telefonica e pagamento bollettini effettuati sui siti [dell intermediario] escludendo pertanto la tipologia di operazioni in questione; esclusione non consentita dagli standard di sicurezza indicati dalla Banca d Italia nel settembre 2010 col c.d. schema di conformità estesa in attuazione del d.lgs. 11/2010 ( ). A sostegno delle sue affermazioni circa l insufficienza dei presidi di sicurezza implementati dall intermediario per garantire un effettiva protezione del cliente, il ricorrente precisa di essere venuto a conoscenza tramite internet dell abnorme frequenza con la quale vengono effettuati prelievi fraudolenti online su conti correnti e su carte prepagate della resistente, sottolineando come innumerevoli sono quelli appartenenti alla tipologia de qua, caratterizzata da somme fraudolentemente sottratte dai conti e versate a concessionari di scommesse online. A giudizio del ricorrente, la fondatezza della sua posizione sarebbe confermata anche dalle numerose pronunce di rigetto delle pretese della convenuta in fattispecie simili. Infine, il ricorrente richiama l inapplicabilità alla fattispecie oggetto del ricorso dell art. 12 del d.lgs. n. 11/2010 relativamente alla possibilità che il cliente sopporti i rischi connessi alle operazioni non autorizzate nella misura massima di euro 150 in quanto trattasi di norma di natura dispositiva che non è richiamata nelle disposizioni contrattuali e comunque applicabile ai soli casi di furto o smarrimento dello strumento di pagamento. In assenza di riscontro da parte della resistente, il cliente presenta ricorso all ABF ribadendo la sua richiesta di restituzione di 500,00 e rinviando alla documentazione relativa al reclamo. Nelle controdeduzioni, l intermediario resistente, riassunte le circostanze di fatto, ritiene infondata la richiesta avanzata dal ricorrente, sostenendo innanzitutto che le operazioni da lui disconosciute sono avvenute mediante il corretto inserimento di tutti i codici identificativi (numero di 16 cifre della carta; scadenza della carta; nome e cognome del titolare non riportato sulla carta; codice CVV2). Pertanto, sostiene che gli ordini di addebito sulla carta pervenuti [all intermediario] mediante canali informatici erano riconducibili al cliente ordinante in virtù del principio della rappresentanza apparente. In pratica, secondo l intermediario, in considerazione della natura di e-commerce delle transazioni contestate, che non presuppone l utilizzo della carta ma solo l inserimento di taluni dati (nel caso di specie utilizzati con esattezza), è verosimile che gli stessi, non essendo stati acquisiti presso i sistemi informatici dell intermediario ( inviolati ed assolutamente sicuri ), siano stati carpiti presso il titolare della carta. Ne consegue che l evento accaduto al ricorrente dimostra che gli apparati informatici utilizzati dal titolare per connettersi al web non potevano che essere viziati da una particolare fragilità operativa, per cui gli ignoti autori dei fatti in discussione sono stati facilitati dalla scarsa diligenza del titolare nel mantenere o introdurre un adeguato ed efficace livello di protezione informatica dei propri strumenti operativi. Sostiene, inoltre, la circostanza che i siti sui quali sono state effettuate le transazioni sono qualificabili come sicuri per la natura dei dati richiesti nel momento in cui si Pag. 3/6
3 esegue ogni singola transazione (oltre al numero della carta, anche il CVV2, riportato sul retro della carta e noto solo al portatore della medesima). La convenuta obietta, ancora, che l interessato non produce alcuna prova circa l inadempimento di un obbligo contrattuale sul quale fondare una pretesa restitutoria. Per contro, gli ordini di pagamento relativi alle operazioni contestate sono regolarmente pervenuti e sono stati correttamente eseguiti. In conclusione, l intermediario ritiene infondata la pretesa del ricorrente, come si evince dall art. 7 del contratto in virtù del quale le credenziali e, in particolare, il codice a tre cifre (CVV2) assolvono la funzione di identificazione del cliente e di legittimazione ad effettuare l operazione, liberando la resistente da ogni responsabilità. L intermediario, infine, elenca le certificazioni attestanti che i propri servizi online sono blindati da sistemi di protezione che rispettano elevati standard di sicurezza per la salvaguardia delle informazioni trasmesse via internet e, in ultimo, richiama le iniziative informative assunte per allertare la clientela sui rischi dei furti online e del fenomeno del phishing. Pertanto, la resistente, alla luce degli articoli 1218 e 2697 c.c., chiede al collegio il rigetto del ricorso. Con del 24 giugno 2012, il ricorrente replica alla resistente affermando, preliminarmente che l intermediario non fornisce, nelle proprie controdeduzioni, la documentazione probatoria necessaria per accertare la sussistenza nella fattispecie rappresentata del dolo o della colpa grave in cui il cliente sarebbe incorso rispetto agli obblighi di diligenza. In particolare, relativamente all esonero da responsabilità sostenuto dall intermediario attraverso il richiamo al contenuto delle specifiche disposizioni contrattuali, il ricorrente sostiene come sulle stesse prevalgano le previsioni del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 che, come è noto, rispetto alla precedente disciplina pone a carico del prestatore di servizi di pagamento più stringenti oneri probatori. Sottolinea, inoltre, come la giurisprudenza citata dall intermediario sia relativa a questioni simili insorte prima dell entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Il cliente rimarca, altresì, come la convenuta nulla riporti relativamente alle indagini e verifiche espletate sul caso de quo, alle circostanze e alle modalità di esecuzione delle operazioni contestate, ai soggetti titolari del conto scommesse caricato con somme prelevate dalla carta prepagata. Il ricorrente, infine, afferma che non esente da critiche appare l affermazione secondo cui il servizio di autenticazione che ha consentito il completamento delle transazioni disconosciute sia considerato [dalla resistente] ad un livello di sicurezza superiore alla media ; ciò in quanto il sistema di sicurezza adottato dall intermediario è, in realtà, un sistema ad un fattore, in più occasioni ritenuto non adeguato dal Collegio [di Napoli] rispetto agli standard tecnici in uso. Con del 3 luglio 2012, l intermediario si limita a confermare quanto riportato nelle proprie controdeduzioni. DIRITTO La questione all esame del Collegio concerne uno dei numerosi casi di utilizzo fraudolento di uno strumento di pagamento (una carta prepagata) emesso dall intermediario resistente. Pag. 4/6
4 Sulla base di una prassi consolidata (si vedano, ex multis, le decisioni n del 2011 e n. 254 del 2012, nonché, più di recente, n.1867 del 2012), le controversie relative all utilizzo di strumenti di pagamento online comportano una duplice valutazione riguardante, da un lato, la condotta tenuta dai clienti in termini di rispetto degli obblighi di diligenza e custodia dello strumento di pagamento e, dall altro, la condotta dell intermediario che, nell offrire servizi di pagamento, deve adempiere il proprio compito di cura dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta dall art. 1176, comma 2, c.c. (sul punto, v. Cass., 24 settembre 2009, n ; Cass. 12 giugno 1996, n. 5409). Ancora una volta, anche nel caso di specie, il sistema adottato dall intermediario è basato su un unico fattore di sicurezza e non risulta che fossero predisposte misure di livello superiore (ad esempio, il token) o che fosse disponibile un servizio di sms-alert. Era attivato soltanto il sistema di Sicurezza Web Postepay che, tuttavia, è limitato solo a determinate operazioni online e non si estende alla tipologia di quelle disconosciute dal ricorrente. Nei casi analoghi a quello in contestazione, l Arbitro Bancario Finanziario ha fondato le proprie decisioni sulla valutazione dell adeguatezza del sistema di protezione adottato dall intermediario, quale espressione della suddetta diligenza professionale. In mancanza, come noto, per esonerare da responsabilità l intermediario nel caso di operazioni non autorizzate (cfr. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010), è necessario provare il dolo o la colpa grave del titolare dello strumento di pagamento. Nella propria linea difensiva, l intermediario resistente presume il comportamento negligente del cliente esclusivamente sulla base del corretto inserimento, da parte di terzi non autorizzati, delle credenziali necessarie per l accesso alle funzioni online. L intermediario, in sostanza, si limita a fornire argomentazioni del tutto analoghe a quelle già prodotte relativamente a precedenti ricorsi, senza alcun riferimento alle specifiche contestazioni mosse dal ricorrente sia relativamente ai presidi di sicurezza predisposti sia in ordine alla addotta anomalia delle transazioni contestate. Nessuna considerazione, inoltre, viene svolta dall intermediario sulle ulteriori repliche prodotte dal ricorrente. In definitiva, essendo gli estremi fattuali e la condotta difensiva della resistente sostanzialmente corrispondenti a quelli di numerosi analoghi precedenti, questo Collegio ritiene opportuno rinviare ad essi integralmente (v., ex multis, Collegio di Napoli, decisioni n. 2515/2011, n. 246/12, n. 247/12, n. 266/12). In conformità a tale orientamento, non allegando la resistente circostanze determinanti ai fini del diniego della domanda del cliente, né fornendo alcun riscontro probatorio al fine di esonerarsi dalla responsabilità derivante dalle obbligazioni contrattuali assunte, la richiesta del ricorrente risulta fondata e suscettibile di essere accolta. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo di 500,00 (cinquecento). Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Pag. 5/6
5 IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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