CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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1 CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IV LEZIONE Parte 1^ LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI

2 INFORMAZIONE INTRODUTTIVA Le presenti Lezioni, per il loro contenuto, sono state giudicate necessarie per un approfondimento della conoscenza su tutti quegli argomenti relativi al diritto del commercio internazionale dei quali il docente ha ritenuta opportuna l acquisizione da parte dei discenti. Va, comunque, precisato che il contenuto delle Lezioni, pur affrontato nel percorso didattico del Corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d Impresa, anno accademico 2012/2013, va aldilà del programma fissato dal docente, relativamente alla materia di cui si parla, e non potrà costituire oggetto di specifiche domande d esame, fatta eccezione per quegli aspetti che l insegnante medesimo avrà voluto pubblicamente indicare. Le Lezioni riprendono alcune delle più interessanti letture scelte contenute nel Volume dal titolo Manuale di diritto commerciale internazionale, a cura di Ugo Patroni Griffi, pubblicato dalla Giuffrè Editore nell anno 2012.

3 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE FONTI DEL DIRITTO Il diritto del commercio internazionale è di per sé contraddistinto (a seconda che lo si rapporti con il diritto dei singoli Stati, ovvero lo si qualifichi come superamento dei limiti del diritto nazionale) sia dalla specialità, sia dalla universalità; in tal modo si tratteggia, infatti, il diritto commerciale internazionale, sotto il primo profilo, come diritto speciale rispetto all architettura del diritto nazionale, e, sotto il secondo profilo, come diritto maggiormente rivolto alle esigenze di mercato atte ad oltrepassare i confini del diritto interno. Tra le fonti delle regole conformi da applicare a tale realtà, meritano una specifica menzione Le norme di diritto uniforme Gli usi del commercio internazionale. ( Da un lato ) (Dall altro lato)

4 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE NORME DI DIRITTO UNIFORME Le norme di diritto uniforme rappresentano uno strumento attraverso il quale la normativa di livello internazionale (vds., Convenzioni internazionali) si applica, a mezzo della ratifica, nell ambito dei singoli ordinamenti nazionali. Pertanto, ogni Stato che ratifica la normativa internazionale uniforma il proprio diritto interno adottando una medesima disciplina speciale su materie connotate dal carattere della internazionalità; nel contempo, in quella stessa materia rimane valida ed efficace la disciplina del diritto nazionale che si occupa delle fattispecie che abbiano, invece, carattere interno

5 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE NORME DI DIRITTO UNIFORME In questo modo, la funzione di: armonizzazione, superamento della frammentazione delle discipline nazionali e dinamica convergenza giuridica tra Stati, si attua in maniera semplificata e senza riflessi sul diritto nazionale, stante l omologazione delle leggi interne attraverso l introduzione di un diritto domestico identico per ogni Stato che ha fatto propria una Convenzione internazionale.

6 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Tanto è avvenuto, ad esempio, con la ratifica, da parte di numerosi Stati, della Convenzione di Vienna del 1980 in materia di vendita internazionale di beni mobili come merci, beni di largo consumo, macchinari (ratificata dall Italia con L. 11dicembre 1985, n. 765). Un tentativo di uniformare la disciplina del contratto di vendita internazionale, va detto, era già avvenuto nel 1964 con le due Convenzioni dell'aja, che però proposero una disciplina praticamente uguale a quella italiana. Le adesioni furono pochissime: l'italia ed i Paesi ad essa confinanti che avevano più o meno le stesse regole. Tutta l'area anglo-americana non ratificò!!!!

7 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Il diritto comparato, evidenziando quella che sono le somiglianze e le differenze tra gli ordinamenti, dà la possibilità di costruire regole uniformi che in sede convenzionale abbiano maggiori possibilità di essere accettate diffusamente. Alla compravendita di merci tra soggetti residenti in Paesi diversi dunque si applica la citata Convenzione, ove ratificata, mentre alle compravendite nazionali di merci dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dal Diritto interno. Occorre, fin da subito, precisare che la normativa di diritto uniforme può avere contenuto derogabile o inderogabile.

8 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Tra le Convenzioni aventi natura derogabile si richiama proprio la Convenzione di Vienna del 1980, le cui disposizioni (art. 6) si dice che possono essere escluse o derogate o, quanto agli effetti, essere modificate per volontà delle Parti contraenti N.B. Occorre, però, fare attenzione che, ai sensi del combinato disposto dei successivi artt. 12 e 96, le Parti non possono derogare o modificare regole nazionali sulla vendita di merci che esigono la forma scritta per la conclusione o constatazione del contratto, qualora lo Stato aderente abbia dichiarato che non siano a sé applicabili..)

9 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Tra le convenzioni aventi natura inderogabile, invece, vi sono quelle in materia di trasporti internazionali e, in particolare, la Convenzione di Amburgo del 1978 delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci per mare (ratificata dall Italia con L. 25 gennaio 1983). Occorre dire che le Convenzioni, di solito, impongono una uniformità di applicazione e quindi di interpretazione delle norme ivi contenute. Si esprime appunto in tal senso: l art. 7 della Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui. Ai fini

10 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE secondo cui Ai fini dell interpretazione della presente convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. Le questioni riguardanti e materie disciplinate dalla presente convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.

11 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE NORME DI DIRITTO UNIFORME Al riguardo, poi, si veda quanto espressamente previsto dall ordinamento italiano con L. 218/1995 Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, ove, all art. 2, si sancisce che: Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l applicazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l Italia. Nell interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell esigenza della loro applicazione uniforme. E Noi sappiamo che la necessità di uniformità del diritto si avverte in modo sempre più intenso proprio nel diritto internazionale privato; ciò, a causa dell inconveniente per il quale le norme che lo formano, proprio perché rientranti, comunque, nel diritto nazionale, possono esprimere contenuti diversi all interno dei singoli Stati ed in conflitto fra loro.

12 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE NORME DI DIRITTO UNIFORME Ebbene, nella direzione di una sostanziale uniformità, sono state adottate, nel tempo, Convenzioni che, proprio in questo ambito, si occupano di una regolamentazione uniforme. Tra esse annoveriamo: la Convenzione di Ginevra del 1930 sui conflitti di legge in tema di cambiale (ratificata dall Italia nel 1932), la Convenzione di Ginevra del 1931 sui conflitti di legge in tema di assegno bancario (ratificata dall Italia nel 1934), la Convenzione dell Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di beni mobili (ratificata dall Italia nel 1958), nonché, nell ambito dell UE, la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ratificata dall Italia nel 1984), oggi sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 (Regolamento Roma I, entrato in vigore nel dicembre 2009).

13 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE NORME DI DIRITTO UNIFORME Rientrano poi, in un accezione più ampia di diritto uniforme anche le cosiddette Leggi Modello, ossia testi legislativi che i singoli Stati possono autonomamente far propri anche in parte, a differenza delle Convenzioni che, salvo eventuali riserve, vanno recepite in toto. L elaborazione delle Leggi Modello si deve alla Commissione delle N.U. per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) che ha elaborato regole uniformi in materia di: arbitrato commerciale, conciliazione, costruzioni e servizi, trasferimento internazionale di fondi e commercio elettronico.

14 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Nella ricerca delle fonti di diritto uniforme da applicare al mercato internazionale dei traffici commerciali, anche gli usi del commercio internazionale hanno inevitabilmente un ruolo di primaria importanza. Gli usi vengono di solito definiti come comportamenti assunti in un dato ambito, generalmente conosciuti, costantemente ripetuti nel tempo e regolarmente osservati come vincolanti; si tratta, pertanto, della manifestazione spontanea dell autonomia della collettività.

15 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE La rilevanza (la configurazione di una prassi come uso) e l efficacia (in termini di applicazione e di effetti) nel diritto commerciale internazionale degli usi si manifesta secondo le condizioni ed i limiti previsti: 1. da un determinato diritto nazionale applicabile ad una fattispecie concreta avente connotati di internazionalità; 2. da una convenzione internazionale di diritto uniforme (come nel caso dell art. 9 della Convenzione di Vienna del 1980) che per l appunto richiami l applicazione degli usi invalsi nel commercio internazionale; 3. da un contratto nel quale gli stipulanti operano un rinvio esplicito o implicito a determinati usi.

16 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Per quanto concerne la normativa italiana (L. 218/1995), la disciplina degli usi ha trovato un adeguato adattamento alle prescrizioni delle principali convenzioni di diritto materiale uniforme, in particolare, alle prescrizioni dall art. 9 della Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui: Le Parti sono vincolate dagli usi a cui hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro. Salvo accordo contrario delle Parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente riconosciuto e regolarmente osservato dalle Parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato

17 LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Secondo la citata norma in materia di contratti di vendita internazionali di merci: (1) i criteri di rilevanza ed efficacia degli usi internazionali prevalgono su quelli di carattere nazionale; (2) gli usi del commercio internazionale costituiscono parte del contenuto del contratto, a prescindere da un espresso accordo al riguardo ed indipendentemente dalla conoscenza di fatto dell uso, purché esso sia astrattamente conoscibile secondo l ordinaria diligenza. In merito, si evidenzia come anche la Convenzione (europea) di Ginevra del 1961 sull arbitrato internazionale, all art. VII imponga agli arbitri di tener conto del contratto e degli usi del commercio

18 CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IV LEZIONE Parte 2^ LA LEX MERCATORIA

19 LA LEX MERCATORIA Offrire una nozione della Lex Mercatoria, il cui nome è evocativo di un antica universalità, non è agevole. Il diritto commerciale è, tra i settori del diritto, quello che più di ogni altro risulta permeato di una connotazione internazionalistica in quanto, per i soggetti coinvolti e per l oggetto che mira a tutelare, avverte la necessità di raccordarsi con gli ordinamenti vigenti in altri Paesi, tenuto conto: dell espansione internazionale delle pratiche contrattuali; dell utilizzo dei nuovi contratti dai Paesi di common law; della diffusione delle regole del diritto commerciale internazionale ; degli usi del commercio internazionale.

20 LA LEX MERCATORIA L elaborazione di una primordiale lex mercatoria, come regolatrice del commercio e dei traffici, si deve allo stesso ceto dei Mercanti che l adotta come vera e propria lex universalis (lo jus mercatorum); essa nasce, pertanto, senza la mediazione della società politica. La nascita del diritto commerciale (inteso in senso atecnico, come una serie di norme coordinate da principi comuni) si può far risalire al XII secolo, con la crisi del sistema feudale e l intensificarsi dell attività economica e degli scambi commerciali che, inizialmente, si svolgevano nell ambito delle corporazioni di arti e mestieri

21 LA LEX MERCATORIA In buona sostanza, i Mercanti inserivano, nella stipulazione di contratti di compravendita, clausole ignote al diritto romano comune, caratterizzate dal superamento del formalismo di quest ultimo e che trovavano la loro giustificazione nelle esigenze dei traffici.

22 LA LEX MERCATORIA La ripetizione, nel corso del tempo, di queste clausole portava al riconoscimento della loro obbligatorietà ed alla nascita di un primo nucleo di diritto commerciale di natura consuetudinaria. Tali pattuizioni, che inizialmente venivano utilizzate dai soli iscritti alle corporazioni, quale diritto autonomo di classe, manifestarono rapidamente la loro forza espansiva e cominciarono ad essere inserite in tutti i contratti commerciali transnazionali conclusi da Mercanti (in questo caso Operatori di scambi), anche quando semplici Parti non iscritte alla Corporazioni.

23 LA LEX MERCATORIA Pertanto, il diritto commerciale si caratterizzava sempre più: oltre al carattere della specialità, riconosciuta in ambito endo-statuale rispetto alla restante normazione nazionale; per la sua internazionalità, riconosciuta in ambito meta-statuale, in considerazione della sua valenza oltre i confini dei singoli Paesi (anche dopo la formazione degli Stati Nazionali) e l attitudine ad espandersi come diritto uniforme.

24 LA LEX MERCATORIA Il diritto commerciale, nato originariamente come diritto di classe (più correttamente, di Corporazioni), supera nel tempo gli interessi particolari che finiscono, pertanto, con il coincidere con il più generale sviluppo dell attività economica, per realizzare una maggiore ricchezza collettiva e, quindi, concorrere ad un miglioramento della società.

25 LA LEX MERCATORIA Con l affermarsi degli Stati nazionali si assiste al predominio della statualità del diritto: lo Stato riconosce solo il diritto da esso stesso emanato. Il diritto commerciale non è più diritto di classe ma diritto dello Stato, perde l antica universalità e diventa diritto nazionale, le consuetudini commerciali regrediscono all ultimo livello della gerarchia delle fonti; la stessa lex mercatoria si statalizza convertendosi nei codici del commercio e le controversie riguardanti i rapporti commerciali vengono assorbite nell ambito della giurisdizione statale.

26 LA LEX MERCATORIA Il consolidamento degli Stati nazionali conduce il diritto commerciale ad una nuova fase, ove si assiste ad una dicotomia tra il sistema anglosassone caratterizzato da una maggiore elasticità e dal valore vincolante del precedente giurisprudenziale ed il sistema latino nel quale si affermano le codificazioni attraverso le quali viene enucleato un diritto unitario e nazionale. Questa nuova fase del diritto commerciale che si manifesta nel superamento dei confini nazionali, in considerazione della internazionalità degli interessi imprenditoriali consente di avvertire sempre più l inadeguatezza delle leggi nazionali e l esigenza di consentire la regolamentazione di contratti sempre più delocalizzati.

27 LA LEX MERCATORIA LA NUOVA LEX MERCATORIA La globalizzazione dei mercati neutralizza le leggi volute dagli Stati Nazionali e crea l esigenza di una nuova lex mercatoria, a base consuetudinaria, per disciplinare i contratti commerciali internazionali. Va osservato che, nell economia industriale classica, gli scambi avvenivano a livello internazionale ma la produzione rimaneva nazionale, mentre, nella società post-industriale, l intera organizzazione diventa globale (vds., le multinazionali) e la contrattazione deve svolgersi con regole omogenee.

28 LA LEX MERCATORIA Influisce, enormemente, in questo processo di trasformazione dei diritti nazionali, l esigenza di armonizzazione avvenuta in ambito europeo del diritto societario. Le direttive comunitarie hanno rappresentato un significativo fattore di trasformazione del diritto nazionale degli Stati membri. L intervento comunitario, per un lato, ha prodotto una alluvionale legislazione speciale, dall altro ha prodotto effetti positivi, quale quello di stimolare la capacità creativa dei nuovi mercatores o di creare dei nuovi strumenti contrattuali.

29 LA LEX MERCATORIA L attuale lex mercatoria, oggi denominata law merchant o, come qualche autore preferisce, transnational law mantiene la funzione di uniformare la regolamentazione dei rapporti commerciali e dei traffici attraverso l individuazione dei principi e delle regole che si sono affermate nella pratica del commercio internazionale. Secondo l opinione maggioritaria gli elementi che costituiscono la nuova lex mercatoria sono : 1) i principi generali del diritto applicati (anche quando non vi sia uno specifico riferimento delle Parti sul loro impiego) dai lodi degli arbitrati commerciali internazionali. Essi rappresentano la parte più importante della lex mercatoria: alcuni derivano dal diritto internazionale, altri sono creati dagli Arbitri internazionali.

30 LA LEX MERCATORIA Analizzando le soluzioni adottate dai lodi arbitrali, gli studiosi della materia hanno individuato un corpus di principi che sono: - principio pacta sunt servanda, regola di D.I.Universale, - principio della buona fede, non solo ai fini interpretativi, ma anche nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, - principi relativi alla conclusione e validità dei contratti, - principi relativi all interpretazione e all esecuzione dei contratti, - principi relativi alle sanzioni o ai rimedi contro l inadempimento. 2) gli usi e consuetudini del commercio internazionale: è sufficiente, in questa sede rilevare che essi, intesi come una delle fonti della lex, a differenza di quelli nazionali, si ricollegano ad un ambito transnazionale e per essere applicati devono sottostare al giudizio della diuturnitas e della opinio juris ac necessitatis degli operatori economici.

31 LA LEX MERCATORIA Al riguardo, si evidenzia che la necessità di disciplinare le operazioni economiche con un grado di uniformità ha portato sia alcune OIG che alcune ONG economiche a vocazione transnazionale, a redigere delle raccolte: si pensi agli International Commercial Terms (INCOTERMS) della Camera di Commercio Internazionale (CCI), alla Fedération Internationale des Ingénieurs-conseils (FIDIC) e all International Standard Organisation (ISO). 3) i principi giurisprudenziali, vale a dire quei principi che emergono dalla giurisprudenza arbitrale internazionale. Secondo quanto stabilito nel Lodo (CCI) n del 1982, le decisioni dei tribunali creano una giurisprudenza di cui è necessario tener conto perché formatasi quale conseguenza della realtà economica, conforme ai bisogni del commercio internazionale. L attività degli Arbitri internazionali può essere considerata fonte della lex mercatoria in quanto attività creativa, perché può non solo applicare regole già presenti in uno o più ordinamenti, ma anche regole che gli Arbitri stessi considerano appropriate. Ad essi devono, poi, aggiungersi i Principi Unidroit che costituiscono un attuazione, sia pure parziale, della lex mercatoria.

32 LA LEX MERCATORIA LEX MERCATORIA Possibilità applicative La teorizzazione di una lex mercatoria non produrrebbe utile risultato nel caso in cui non si considerasse se, in quali termini ed entro quali limiti sia possibile applicarla. L arbitrato consente la risoluzione delle controversie alternativamente alla giurisdizione statale; per attivare il procedimento, è sufficiente che le Parti inseriscano nel contratto una specifica clausola compromissoria o sottoscrivano un apposito compromesso, a lite già verificata.

33 LA LEX MERCATORIA Il giudizio arbitrale rispetto a quello ordinario presente numerosi vantaggi: risulta più rapido e più economico, è svincolato dal rigido formalismo sostanziale e processuale del diritto nazionale; consente alle Parti di indicare quale legge applicare o vincolare gli arbitri a decidere secondo le regole della lex mercatoria In merito all arbitrato commerciale internazionale, è stato efficacemente osservato che esso costituisce il momento giurisdizionale della nuova lex mercatoria; l intensificarsi delle relazioni economiche ha portato a una valorizzazione del ruolo dell arbitrato che si è posto come una modalità ordinaria di composizione delle controversie del commercio transnazionale.

34 LA LEX MERCATORIA Anche la giurisprudenza italiana ha stabilito che l arbitrato internazionale è la sede idonea a giudicare i fatti che si pongono in contrasto con la nuova lex mercatoria, quale ordinamento consuetudinario autonomo rispetto agli ordinamenti statuali (Trib. Busto Arsizio, 17/10/03) In sede arbitrale la Lex mercatoria, insieme con i Principi Unidroit, ha avuto applicazione come lex contractus, ma anche come strumento di interpretazione e integrazione della legge applicabile, ciò non solo quando fosse espressamente richiamata dalle Parti, ma anche su iniziativa degli Arbitri.

35 CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IV LEZIONE Parte 3^ I PRINCIPI UNIDROIT

36 I PRINCIPI UNIDROIT CARATTERISTICHE GENERALI I Principi dei contratti commerciali internazionali predisposti dall Istituto per l Unificazione del Diritto Privato (Unidroit), costituiscono attuazione, anche se parziale e limitatamente al settore dei contratti della lex mercatoria. L Istituto, sorto per promuovere l uniformità internazionale della legislazione, composto da una commissione di insigni giuristi, si è ritrovato ad assolvere alla funzione di compilatore di un diritto uniforme spontaneo, eminentemente pratico, dotato di grande flessibilità (un esperanto di comunicazione giuridica) capace di offrire una lingua franca del diritto chiara e semplice, con un approccio totalmente nuovo al Diritto del commercio internazionale.

37 I PRINCIPI UNIDROIT Essi nascono dalla constatazione dell insufficienza dei diritti statali ad adattarsi alle speciali esigenze del commercio internazionale; del carattere frammentario delle convenzioni internazionali che spesso presentano una visione unilaterale, giacché non ratificate da tutti gli Stati; delle situazioni di incertezza cui la stessa lex mercatoria può dar luogo. I Principi Unidroit si propongono di ovviare a tali inconvenienti, superando l inadeguatezza delle legislazioni internazionali, la settorialità delle regole uniformi, l applicazione dei principi generalissimi (quindi, scarsamente definiti) della lex mercatoria,, offrendo una disciplina organica dei contratti in generale.

38 I PRINCIPI UNIDROIT Lo scopo iniziale era quello di un riallineamento del diritto dei contratti internazionali sulla base della prassi, delle legislazioni nazionali e delle convenzioni di diritto uniforme; i punti di riferimento più importanti sono stati: i singoli sistemi nazionali, la Convenzione di Vienna del 1980 per la vendita internazionale dei beni, i documenti elaborati dalla CCI e i documenti UNCITRAL (Commissione delle NU per il Commercio Internazionale). Elaborati nel 1994, sono stati oggetto di un ampia revisione che ha portato ai Principi Unidroit del 2004 e ad una terza edizione degli stessi nel 2010, con l inserimento di importanti aggiunte e integrazioni

39 I PRINCIPI UNIDROIT Destinati a coprire l intera area del diritto contrattuale, con la finalità di riportare norme comuni alla maggior parte dei sistemi esistenti e, al tempo stesso, recepire le soluzioni che meglio si attagliano alle particolari esigenze del commercio internazionale cross-border (transfrontaliero), anche in funzione di proposizione di nuove regole. I Principi non rientrano in alcuna delle categorie tradizionali degli strumenti giuridici elaborati a livello internazionale, non sono semplici clausole modello o contratti tipo, né regolano i singoli contratti: essi si propongono di enunciare regole comuni alla maggior parte dei sistemi giuridici e di raccogliere le soluzioni più confacenti alle esigenze del commercio internazionale, in un felice connubio di tradizione e innovazione.

40 I PRINCIPI UNIDROIT FUNZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Gli stessi Principi nel Preambolo, ne indicano la finalità: I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti commerciali internazionali e si applicano quando le Parti hanno convenuto che il loro contratto sia da essi regolato; I Principi possono applicarsi anche quando le Parti abbiano convenuto sia regolato dai principi generali del diritto, dalla lex mercatoria o simili; I Principi possono applicarsi quando le Parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto; I Principi possono essere utilizzati per l interpretazione o l integrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme; I Principi possono essere utilizzati per l interpretazione o l integrazione del diritto nazionale applicabile; I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed internazionali.

41 I PRINCIPI UNIDROIT I diversi casi nei quali i Principi possono trovare applicazione sono detti Principi applicabili al contratto per espressa volontà delle parti espressione di autonomia contrattuale. Essi potranno essere richiamati 1) come norme contrattuali; 2) come legge applicabile 3) come richiamo nel più ampio contesto della lex mercatoria; 4) come usi del commercio; 5) scelti dopo la conclusione del contratto. 1) Come norme contrattuali: si tratta dell incorporazione per relationem dei Principi nel contenuto normativo dell accordo tra le Parti che renderà gli stessi applicabili, purché non in contrasto con le norme imperative del diritto nazionale applicabile al contratto stesso; ciò significa che la legge regolatrice verrà determinata sempre sulla base del diritto internazionale privato applicabile

42 I PRINCIPI UNIDROIT 2) Come legge applicabile: in tal caso le Parti si riferiscono ai Principi, in alternativa ad un coordinamento nazionale, come un sistema normativo autonomo: tale scelta rischia di non essere accettata dai Giudici nazionali, i quali, semmai, la considerano un mero richiamo contrattuale. Diverso è il caso in cui le Parti decidano di sottoporre le controversie ad arbitrato dove è più probabile che i Principi vengano applicati al contratto quale sistema normativo. Resta, comunque, l applicazione delle norme di diritto internazionale privato per tutti quegli aspetti non regolati dai Principi, con conseguenti problemi di compatibilità tra sistemi..

43 I PRINCIPI UNIDROIT 3) Come richiamo nel più ampio contesto della lex mercatoria: le Parti decidono di sottoporre il contratto ad un sistema normativo a-nazionale, richiamando al suo interno i Principi Unidroit. Tale possibilità consente di ridurre i rischi di conflitto tra sistemi, inserendosi (i Principi) come species (specificazioni) delle regole più generali della lex mercatoria. 4) Come usi del commercio: in virtù di questa possibilità è consentito di richiamare i Principi, continuando a sottoporre il contratto a una legge nazionale. 5) Scelti dopo la conclusione del contratto: si tratta di una soluzione che mostra la sua utilità in una procedura arbitrale, consentendo di evitare conflitti sulla determinazione della legge applicabile e offrire regole adatte alle esigenze del commercio internazionale.

44 I PRINCIPI UNIDROIT CONSIDERAZIONI FINALI Prima Considerazione L ampia autonomia contrattuale assicura alle Parti sia la possibilità di assoggettare i loro rapporti a tali Principi, sia la possibilità di prevederne un applicazione solo parziale, sia la loro non applicabilità.le norme contenute nei Principi Unidroit sono generalmente derogabili, così come chiarito all art. 1 (5) Ed 2010 degli stessi, dove si prevede che le parti possano escludere del tutto la loro applicazione o modificarne gli effetti, salvo il richiamarsi a disposizione contraria in Essi contenuta. Seconda Considerazione L effettività e l utilità di tali Principi si riscontra nei Lodi Arbitrali Internazionali che li assumono come accreditata fonte

45 I PRINCIPI UNIDROIT di cognizione nel risolvere controversie in applicazione della lex mercatoria; il numero di sentenze statali che fanno ad Essi riferimento è, infatti, in costante aumento. Per Concludere Se è vero che i Principi non hanno alcuna efficacia normativa vincolante, soprattutto in sostituzione del diritto positivo applicabile, consentono di poter far loro riferimento esplicito nella stesura del contratto e assumono una non trascurabile efficacia persuasiva nella ricerca delle soluzioni della prassi commerciale internazionale (di fatto realizzando l auspicata uniformazione del diritto internazionale nello specifico settore )

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