Rapporti con soggetti non residenti operanti nel regime delle "piccole imprese"
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- Fausta Cappelli
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1 Rapporti con soggetti non residenti operanti nel regime delle "piccole imprese" nell'unione Europea esistono dei regimi agevolativi che prevedono la non applicazione dell'iva (come i "contribuenti minimi" italiani): come comportarsi correttamente quando si lavora con tali contribuenti? (Marco Giorgetti) Più che un articolo su come si risolve un problema questo lavoro ha lo scopo o meglio la speranza di sviluppare una riflessione su come gestire un problema che si può definire marginale nel senso che non è frequentissimo nella pratica professionale ma che data la particolarità presta il fianco a interpretazioni abbastanza personali e in IVA come in genere in ambito fiscale le interpretazioni personali non funzionano bene. Con l'entrata in vigore della normativa INTRASTAT SERVIZI con la quale vengono monitorati i servizi tra operatori intra-ue ed il nuovo sistema VIES sul controllo delle partite Iva comunitarie, sono sempre più frequenti i quesiti che riguardano le operazioni effettuate con operatori comunitari che non dispongono di partita IVA perchè rientranti in regimi agevolati, in franchigia di imposta, marginali, regime delle piccole imprese, ecc.. Ad esempio:... Alla luce della nuova normativa, propongo un quesito con riferimento a servizi di intermediazione resi da società UK senza VAT: io li ho considerati acquisti INTRA da soggetto UE... ho assolto all'integrazione con IVA ed emesso in pari data autofattura: ovviamente nessun INTRASTAT, è corretto? Oppure: Una società UK effettua attività di consulenza in favore di una società italiana. In fattura non è indicato il numero di partita IVA 'VAT' poichè la loro attività è esclusa dal campo di applicazione dell'iva inglese. Ci comunicano 1
2 che posseggono un numero di identificazione detto "company number" che non corrisponde al VAT number. Come dobbiamo registrare la fattura? Come in Italia vi sono regimi agevolati, vedi regime dei minimi e contribuenti esonerati, così nel resto d'europa sono previste in ambito IVA, in ogni paese agevolazioni per particolari categorie di contribuenti. In alcuni paesi sono previste esclusioni dal richiedere il numero di Partita IVA (VAT) per i soggetti che ad esempio svolgono unicamente operazioni estero su estero, oppure sono previsti regimi di esonero, nel senso che non viene attribuito il numero di partita IVA ai soggetti con un volume d'affari inferiore ad un dato ammontare, oppure viene attribuito il numero di partita IVA e si opera in franchigia. Riduzioni, esoneri e agevolazioni sono contemplate nella direttiva 2006/112/CE Titolo XII Capo 1 Sez. 1 e Sez. 2 articoli da 281 a 292, cosiddetto regime giuridico delle piccole imprese. Sarebbe più che mai opportuno un chiarimento ministeriale cercando di analizzare più casistiche possibili, soprattutto per far luce sulla classificazione fiscale di un determinato soggetto, in quanto alla luce delle norme sulla territorialità dei servizi e introduzione del regime autorizzatorio VIES diventa di fondamentale importanza accertarsi della reale natura del soggetto con cui ci interfacciamo. Se ci capita di operare con un soggetto estero dobbiamo essere certi della natura fiscale dello stesso perchè da questa dipende la classificazione dell'operazione. E' un soggetto con una partita IVA, ma è in franchigia? E' assimilato ai nostri minimi? Oppure, è un operatore economico senza partita IVA, è assimilato ai privati? In questo senso anche la consultazione degli elenchi VIES può dare indicazioni, anche se il più delle volte tali particolari soggetti non compaiono in elenco, quindi è buona norma richiedere sempre della documentazione ufficiale che attesti l'esatta qualificazione fiscale del soggetto con il quale operiamo per determinare se l'operatore è un soggetto privo del numero identificativo VAT oppure si tratta comunque di un 2
3 operatore economico che opera nel regime delle piccole imprese o regime di esonero. Ai sensi dell'art. 289 della Direttiva 2006/112/CE i soggetti in franchigia non hanno il diritto di detrarre l'iva nè possono far figurare l'iva sulle proprie fatture, come ad esempio in Italia i soggetti minimi. L'Agenzia delle Entrate ha trattato il problema delle piccole imprese e dei soggetti minimi nella circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 che fa rientrare i soggetti minimi tra gli operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese ai sensi artt della Direttiva 2006/112/CE. Nella citata circolare sono state assimilate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni. Tale assimilazione trova qualche spunto di criticità nel senso che non vi sono disposizioni in questo senso nè nella normativa di altri paesi UE, nè nella direttiva 2006/112/CE modificata dalla Direttiva 2008/8/CE in materia di prestazioni di servizi. Le prestazioni di servizi seguono naturalmente le regole degli articoli 44 e segg. della Direttiva 2006/112/CE modificata con la direttiva 2008/8/CE e trasfusi nei nostri art. 7 e segg. del DPR 26/10/1972 n La regola generale delle prestazioni generiche afferma che se un soggetto IVA nazionale acquista un servizio presso un operatore anche se in regime di franchigia previsto per le piccole imprese si debba far riferimento al paese di stabilimento del committente per l'assoggettamento ad imposta. Al contrario una prestazione di servizio resa da un minimo dovrebbe essere considerata fuori campo IVA art. 7 ter, con obbligo di autofattura del committente comunitario e inserimento dell'operazione negli elenchi Intrastat. L'Agenzia delle Entrate bypassa il problema considerandola invece un'operazione interna. CIRCOLARE 21 giugno 2010 n. 36/E Quando abbiamo a che fare con un soggetto che opera nel regime giuridico delle piccole imprese la corretta procedura da adottare è stata chiarita dall'agenzia delle Entrate nella circolare del 21 giugno 2010 n. 36/E al 3
4 punto 4, mentre al punto 3 esamina le procedure da adottare con i contribuenti minimi. 4. Quali sono gli obblighi dei soggetti passivi d imposta italiani che intrattengono rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese? 1) Soggetto passivo d imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un apposita documentazione rappresentativa dell operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell imposta per documentare l acquisto e non compila l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. 2) Soggetto passivo d imposta italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 effettua una cessione intracomunitaria,per la quale l imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l elenco delle cessioni intracomunitarie di beni. 3) Soggetto passivo d imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un apposita documentazione rappresentativa dell operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell imposta per documentare l acquisto e non compila l elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. 4) Soggetto passivo d imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: 4
5 IT1 effettua un operazione intracomunitaria, per la quale l imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1,quindi,emette fattura senza addebito d imposta e compila l elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese. 3. A quali obblighi sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei minimi? In premessa si osserva che i contribuenti minimi di cui all art. 1 commi 96 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, rientrano, ai sensi delle disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (articoli della Direttiva 2006/112/CE). In relazione a tale problematica si esaminano i casi seguenti. 1) Operatore 'minimo' italiano IT1 che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 effettua l acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l indicazione dell aliquota e dell imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1 comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008). 2) Operatore 'minimo' italiano IT1 che cede beni ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma piuttosto un operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti soggetti al regime dei 'minimi', ai sensi del comma 100 dell art. 1, citato, 'non addebitano l Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa' (vedi anche articolo 41, comma 2-bis del D.L. n. 331 del 1993 e circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni. 3) Operatore 'minimo' italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: 5
6 Considerata l assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l indicazione dell aliquota e dell imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. 4) Operatore 'minimo' italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione intracomunitaria, ma un operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese. In precedenza, la risoluzione 437/E del 12 novembre 2008 aveva affrontato il problema dei soggetti privi di numero identificativo IVA. La citata Risoluzione che si riferisce specificatamente alle intermediazioni, nel precedente regime di tassazione in vigenza del vecchio articolo 7 riporta: "Come noto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Ne consegue che le prestazioni di intermediazione rese a favore dell'istante da privati (comunitari o extracomunitari), ossia da soggetti che operano al di fuori dell'esercizio di una attività economica, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta per carenza del presupposto soggettivo. Diversamente, qualora la rilevanza e la frequenza delle operazioni poste in essere dovessero integrare i presupposti per riconoscere in capo all'intermediario l'esercizio di un'attività economica quale professione abituale e, pertanto, la sussistenza del requisito soggettivo dell'imposta, si 6
7 renderebbe applicabile la disciplina riferibile alle prestazioni rese dai soggetti passivi d'imposta comunitari o extracomunitari". Quindi partita IVA attribuita o no quando siamo nel campo delle prestazioni di servizi dovremmo far riferimento alla natura di operatore o meno del nostro interlocutore, nelle cessioni di beni in ambito comunitario in vigenza del regime autorizzatorio VIES all'esistenza o meno del numero identificativo del soggetto, ma abbiamo visto che non basta, perchè se il soggetto ha la natura di operatore dovremmo comunque accertarci che non sia nel regime delle piccole imprese nel qual caso dovremmo applicare i criteri dettati dalla circolare n. 36/E. Va bene così??? 13 aprile 2011 Marco Giorgetti 7
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