COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA
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- Giorgia Franceschi
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1 COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA AVVISO D ASTA PER L AFFITTO DELL AZIENDA Ristorante Pizzeria Chalet Il giorno 9 novembre 2017 alle ore 12,00, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 99 del , dinanzi ad un Funzionario Comunale, avrà luogo l asta pubblica per l affitto dell azienda ristorante pizzeria Chalet. L azienda è sita all interno del centro servizi di Passo del lupo presso la stazione sciistica del Cimone facente parte del comprensorio del Monte Cimone. L azienda è visionabile previo appuntamento con l Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici geom. Edo Giacomelli patrimonio@comune.sestola.mo.it. La durata dell affitto è di anni tre con possibilità di proroga di 3 anni. Le condizioni contrattuali sono contenute nell allegata bozza di contratto. L asta sarà tenuta ai sensi degli art. 73 lettera c, art e 2 comma e punto n. 9 art. 65, del Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, per mezzo di offerte segrete in Aumento sul prezzo a base d asta di ,00 oltre IVA (Dopo il terzo anno in caso di prosecuzione della gestione, il canone sarà incrementato annualmente di due punti in più oltre l Istat). Possono partecipare alla gara coloro che hanno la capacità di impegnarsi per contratto con la Pubblica Amministrazione. Sono ammesse offerte per persone da nominare (in tal caso la procura dovrà essere precedente l offerta). L offerta dovrà fare riferimento al presente avviso e dovrà essere stesa su carta bollata. Essa dovrà contenere l indicazione del prezzo globale offerto, chiaramente espresso in cifre ed in lettere e la sottoscrizione, con firma leggibile e per esteso, del concorrente o del rappresentante della Ditta, nonché riportare il domicilio o la sede dello stesso. Tale offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata sulla quale dovrà essere scritto quanto segue OFFERTA ECONOMICA. L offerta deve essere accompagnata da deposito cauzionale a favore del Comune di Sestola presso il tesoriere Banca Popolare di Verona, o da assegno circolare di altra Banca, con esclusione di ogni altro titolo, intestato al Sindaco del Comune di Sestola, della somma di ,00 (ventimila), quale deposito cauzionale provvisorio a garanzia della sottoscrizione del contratto. La busta sigillata contenente l offerta economica dovrà essere a sua volta racchiusa in una seconda busta sigillata e controfirmata insieme con il deposito cauzionale o assegno circolare.
2 Il piego così formato dovrà riportare la seguente dicitura: ASTA PUBBLICA PER L AFFITTO DELLO CHALET Offerta e Documenti e dovrà pervenire sigillato, ENTRO LE ORE 12:00 (DODICI) del GIORNO 8 novembre 2017 (giorno precedente la gara). Trascorso tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. L aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore dell offerta più alta. In caso di parità di offerte si procederà seduta stante al sorteggio. Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati, è valido quello più vantaggioso per L Amministrazione. Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall Autorità che presiede l asta, quelle redatte in modo imperfetto, condizionate o espresse in modo in indeterminato o il cui deposito cauzionale risulti effettuato in somma inferiore a questa richiesta. Il verbale di aggiudicazione sarà senz altro obbligatorio per l aggiudicatario a tutti gli effetti di legge mentre per l Amministrazione Comunale lo diverrà dopo l aggiudicazione definitiva. La cauzione resterà vincolata fino alla sottoscrizione del contratto e sarà devoluta a favore dell Amministrazione Comunale qualora l aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto di affitto entro 30 giorni dall invito della lettera raccomandata. L immobile sopradescritto si intende affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti al Comune proprietario. La consegna dell azienda è prevista per il giorno 7 dicembre I locali sono posti al primo piano del centro servizi, rimane escluso dal presente bando il locale attiguo al ristorante attualmente utilizzato come deposito sci, tale locale verrà affidato con altra procedura. Tutti gli arredi e le attrezzature presenti presso l azienda sono di proprietà del comune. Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la cauzione di ,00 a garanzia del pagamento del canone e della corretta gestione/manutenzione dell azienda. La cauzione dovrà essere fornita o con deposito presso la cassa comunale, o con fideiussione soltanto bancaria a prima istanza (da parte di una delle banche presenti nei comuni dell area del monte Cimone) o con la consegna di beni/valori (cct, btp ecc..) equivalenti. A coloro che non risulteranno aggiudicatari verrà disposta la pronta restituzione del deposito. Le spese relative al contratto saranno interamente a carico dell aggiudicatario. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sarà fatto riferimento alla legge ed al Regolamento per l Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. Sestola, li 20/10/2017 Il Responsabile del Patrimonio Edo Giacomelli
3 REP. Contratto di affitto dell azienda Chalet L anno duemiladiciassette addì. del mese di, in Sestola presso la sede Municipale, corso Umberto I n. 5 tra: - COMUNE di SESTOLA CF rappresentato dal responsabile del patrimonio Giacomelli geom. Edo CFGCM DEO 59C19I689G (ai sensi della delibera della Giunta Municipale n. 211/1997, allegata a mio precedente atto Rep del 29/11/1997) ed in esecuzione della determina del segretario comunale n. del - e. SONO PATTI E CLAUSOLE 1) OGGETTO L azienda in oggetto denominata Ristorante Pizzeria Chalet è costituita da tutti i beni immobili, mobili ed immateriali, organizzati per l esercizio della predetta attività da parte dell attuale titolare, come meglio oltre precisato. 2) DURATA La durata del presente contratto è concordemente fissata in tre anni con decorrenza dal per terminare il... È espressamente esclusa la possibilità di disdetta anticipata (analogamente a quanto avviene per l affitto di immobili commerciali ai sensi della legge 392/ 78). Il conduttore come sopra specificato non può recedere per i primi tre anni. In caso di di disdetta prima dei termini di cui sopra è ugualmente dovuto il canone di affitto sino a raggiungere i termini minimi di cui sopra. Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso immediato, per mancato pagamento di due mensilità del canone di affitto, Il comune potrà altresì recedere con preavviso di sei mesi in caso di cattiva gestione del locale che possa pregiudicare l avviamento già realizzato. Alla scadenza, il presente contratto si rinnoverà di anno in anno, salvo che 12 (dodici) mesi prima della scadenza originaria o prorogata sia data disdetta da una delle parte all altra. Tale disdetta è da comunicare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno sei mesi di anticipo. 3) CANONE DI AFFITTO, PAGAMENTI DEPOSITO CAUZIONALE Il canone di affitto viene concordemente fissato in annui da pagarsi in una unica rata da pagarsi quanto al 50% entro il 31 dicembre di ogni anno e il rimanente entro il
4 30 marzo di ogni anno, per il primo anno il 50% dovrà essere versato al momento della consegna delle chiavi. Dal terzo anno di affitto e di anno in anno, il canone sarà aggiornato in base alla variazione in aumento, sull anno precedente, del costo vita accertato dall ISTAT, per i dodici mesi precedenti. Il pagamento del canone, che deve essere fatto in valuta legale, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice qualunque ne sia il titolo. Il pagamento del canone è ugualmente dovuto anche in caso di chiusura del locale per causa di forza maggiore dovute anche a provvedimenti da parte di pubbliche autorità, a meno che il conduttore non immetta il Comune nel possesso della struttura, libera da cose, vincoli o divieti, in maniera da poterne consentire un libero uso. In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicata l indennità di mora prevista dal Dlgs. 231/2002 (sette punti percentuali annui in più all interesse di finanziamento della banca centrale europea). La fideiussione bancaria di ,00 rilasciata da. è destinata a garantire l integrale rispetto di tutti gli obblighi contrattuali (pagamento del canone di affitto, corretta manutenzione dell immobile, assicurazioni ecc ). La stessa sarà restituita alla parte conduttrice al termine del contratto, salvo quanto eventualmente riscosso/trattenuto dal comune per le garanzie di cui sopra. A seguito dell utilizzo totale/parziale della fideiussione, il conduttore è obbligato a reintegrarla entro tre mesi dalla sua escussione. Il mancato reintegro della fideiussione entro i termini di cui sopra sarà equivalente ad inadempimento contrattuale senza giusta causa e con diritto per il Comune a rescindere il contratto e pretendere il pagamento del canone sino alle scadenza naturali come sopra disciplinate (punto 2 Durata). È concesso al conduttore il diritto di sostituire la fideiussione con un deposito cauzionale infruttifero. 4) DEFINIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE Le parti dichiarano e confermano che l azienda oggetto del presente contratto è costituita dai beni immobili, mobili ed immateriali organizzati per l esercizio dell impresa, ivi compresi il nome e l immagine. In particolare si intendono compresi nell esercizio concesso in affitto il nome nonché le licenze ed autorizzazioni che verranno intestate pro-tempore, e quindi soltanto per tutta la durata del contratto, alla parte conduttrice. Il tutto come meglio risulta dall inventario dei beni che sarà redatto di comune accordo tra le parti e che sarà conservato dalle stesse. A titolo esemplificativo l azienda è costituita dai locali posti al primo piano del centro servizi di Passo del Lupo, con eccezione del locale attualmente utilizzato come deposito sci che verrà affidato con altra procedura, oltre agli arredi, attrezzature e tutto quanto presente e definito dall apposito verbale di consistenza sottoscritto dalle parti. Tutte le spese, nonché quelle per acqua e gas, saranno a carico della parte conduttrice. 5) PRECISAZIONE ONERI Il canone di affitto non comprende imposte, tasse, tributi, costi relativi a somministrazione di luce, acqua, gas e qualsiasi altro servizio necessario all esercizio dell impresa che, pertanto, saranno a carico della parte conduttrice. 6) SUBAFFITTO, CESSIONE DEL CONTRATTO ED ALTRE ATTIVITA a) È vietato il sub-affitto, il comodato o la cessione del presente contratto senza il formale consenso scritto del Comune.
5 b) Alla parte conduttrice, salvo espresso consenso scritto del comune, è vietato svolgere altre attività, ancorché (compatibili o non compatibili con l attività principale di pizzeria-bar-ristorante), ancorché consentite dalla normativa in vigore. Qualora il comune autorizzi l esercizio di altre attività, se saranno concesse autorizzazioni dal Comune o da altre pubbliche autorità od enti, queste dovranno essere volturate a fine contratto al Comune o chi per esso. Nel caso invece che la parte conduttrice le acquisti sul libero mercato, al termine del contratto le dovrà trasferirle in un altro sito al fine di lasciare libero l immobile. Prima comunque di esercitare qualsiasi altra attività, la parte conduttrice dovrà ottenere il consenso della proprietà ai fini di una buona e corretta manutenzione, nonché salvaguardia dell immobile locato e dell avviamento già realizzato. 7) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Sono a carico della parte conduttrice tutte le spese di manutenzioni e riparazioni ordinarie necessarie a mantenere in stato di normale funzionalità il locale. Qualora fossero necessari consistenti lavori di manutenzione straordinaria, senza i quali sarebbe impossibile continuare l esercizio dell attività, al conduttore è concessa facoltà, in mancanza di diverso accordo con il Comune, di recedere dal contratto con un preavviso di un anno e con il pagamento vuoto per pieno delle annualità residue scontate del 40%. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata. 8) USO DISCIPLINARE dei beni dell azienda affittata La parte conduttrice si impegna ad usare i beni ad essa affidati con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirli alla scadenza nello stato di efficienza e funzionalità in cui li ha ricevuti; inoltre si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. La parte conduttrice esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo proprio, dei collaboratori, dei dipendenti o di terzi in genere nell uso dei beni costituenti l azienda. Resta comunque inteso che tutti i rapporti contrattuali saranno stipulati direttamente dalla parte conduttrice, con pieno esonero da ogni responsabilità per la parte concedente. La parte conduttrice si obbliga, altresì, a stipulare con compagnia di primaria rilevanza nazionale, di gradimento della parte concedente, polizze assicurative per incendio e responsabilità civile verso terzi, con adeguato e congruo massimale (da tenere aggiornato) per la durata dell affitto e con polizza vincolata a favore della parte concedente. In caso di inerzia la stipulerà il Comune con l utilizzo della fideiussione di cui sopra. 9) MODIFICHE E MIGLIORIE È proibito alla parte conduttrice mutare la destinazione dei locali e de azienda che costituiscono l esercizio affittato, o procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni senza il consenso scritto della parte concedente. In ogni caso, al termine del contratto, la parte concedente avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese della parte conduttrice, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. 10) AVVIAMNETO COMMERCIALE La parte conduttrice prende atto e riconosce che il canone sopra pattuito non è comprensivo di un indennità per avviamento commerciale; si impegna pertanto fin da ora a nulla pretendere, al momento della cessazione dell affitto, per il medesimo titolo od a titolo di buona uscita.
6 11) STATO AZIENDALE La parte conduttrice, a seguito della visita dell azienda e degli accertamenti espletati, riconosce l immobile idoneo con la normativa esistente per l uso contrattuale previsto. 12) RICONSEGNA DELL AZIENDA La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l azienda ad essa affidata nello stato di efficienza e funzionalità esistente al momento del presente contratto, salvo per i beni soggetti a deterioramento derivante dall uso ordinario e normale. Eventuali beni acquistati dalla parte conduttrice rimarranno di proprietà di quest ultima, la quale provvederà a sue spese ad asportarli dal locale affittato, avendo le parti escluso l obbligo di acquisto da parte della concedente. La parte concedente, alla scadenza contrattuale, non avrà alcun obbligo di acquisto della merce rimanete. Ai fini della riconsegna, le parti s impegnano a compiere un sopralluogo congiunto, all esito del quale redigeranno un verbale di riconsegna attestante l effettivo stato dell immobile. Le parti stabiliscono fin d ora che qualora all esito del sopralluogo non sorgessero contestazioni sullo stato dell immobile e sulla regolare esecuzione del rapporto contrattuale (fitto, ecc ), la fideiussione verrà restituita. 13) AMMORTAMENTI Come per legge, l affittuario avrà diritto ad utilizzare tutti gli ammortamenti fiscali. 14) PROVA SCRITTA Qualunque modifica al presente contatto non potrà aver luogo ed essere approvata che mediante atto scritto e sottoscritto tra le parti. 15) SPESE E REGISTRAZIONE Le spese del presente atto (comprese quelle di registrazione), sono a carico del conduttore. Il presente atto è soggetto a tassa fissa in quanto contratto soggetto ad IVA. 16) AUTORIZZAZIONI D ESERCIZIO La parte concedente si impegna ad adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti affinché autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti autorizzatori possano essere fruiti dalla parte conduttrice, la quale provvederà a farli intestare a proprio nome, obbligandosi, altresì, a rinunciare agli stessi al termine del presente contratto o all atto della sua risoluzione per qualsiasi causa, allo scopo di ristabilire la situazione preesistente a favore della parte concedente. Qualora l esercizio dovesse essere sospeso a tempo indeterminato o revocato dall Autorità in conseguenza di illeciti penali o amministrativi commessi dalla parte conduttrice o dei dipendenti o collaboratori della stessa, il presente contratto si intenderà risolto dalla riconsegna dell azienda al comune. In questo caso sarà altresì dovuto il canone per tutto il periodo di mancato preavviso e/o esclusione di disdetta anticipata per i primi sei anni, come disciplinato al punto due di cui sopra (Durata). 17) RINVIO Per quanto non espressamente previsto in questo atto le parti rimandano alle leggi vigenti in materia e al Codice Civile. 18) FIRME
7 Le parti approvano espressamente le clausole contenute negli art. 2 (durata), 3 (canone/fideiussioni), 7 (manutenzioni), 10 (avviamento commerciale) e 12 (riconsegna dell azienda). Firme Sestola
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