ANTIQUARI E COMMERCIANTI DI BENI USATI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ANTIQUARI E COMMERCIANTI DI BENI USATI"

Transcript

1 ANTIQUARI E COMMERCIANTI DI BENI USATI Aspetti generali Sono commercianti di beni usati i soggetti che esercitano per professione abituale l attività di commercio all ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni mobili usati e/o oggetti d arte, d antiquariato e da collezione, utilizzando o meno una sede fissa. Ai citati soggetti si aggiungono gli esercenti agenzie di ve n- dita all asta. Con l art. 45, legge n. 342/2000, il legislatore ha abrogato l art. 74, comma 12, D.P.R. n. 633/1972, che prevedeva l applicazione dell imposta sul solo 15% del prezzo di aggiudicazione e ha intr o- dotto un particolare regime speciale, ispirandosi al regime del margine. Le disposizioni per le vendite all asta sono state inserite nell ambito del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in attuazione della VII Direttiva CEE n. 94/5/CEE del 14 febbraio 1994, con decorrenza 1 aprile Il regime per le agenzie esercenti vendite all asta si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001, come stabilito dall art. 31, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n Beni usati Si considerano beni usati: tutti i beni suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, a condizione che, dopo il deterioramento conseguente all uso, conservino ancora un valore economico, che siano cioè suscettibili di possibile contrattazione economica. Beni nuovi Anche i beni usati sono considerati nuovi nel caso in cui vengano sottoposti a radicali trasformazioni, che impediscano il riconoscimento della loro individualità e delle loro funzioni originarie. Oggetti d arte Si considerano cose antiche i beni che, a prescindere dall uso precedente, acquistano particolare pregio e valore sia in rapporto al tempo a motivo delle disposizioni previste dalle leggi a tutela delle cose di interesse storico artistico. Aspetti fiscali Imposte sui redditi 1. Reddito di impresa 1. Reddito di impresa I redditi prodotti dai commercianti di beni usati e di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione sono redditi di impresa, definiti e disciplinati dagli artt. 55 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n Per la determinazione del reddito valgono le regole generali dettate dal Testo unico delle imposte dirette. Pertanto in questa sede si rinvia alla parte Imposte sui redditi, IRPEF. IVA 1. Mezzi di trasporto da Paesi UE; 2. Regime del margine; 3. Metodo per le agenzie di vendita all asta; 4. Fatturazione; 5. Dichiarazione annuale; 6. Territorialità; 7. Operazioni con l estero; 8. Figure escluse; 9. Figure particolari Sotto il profilo soggettivo sono interessati dal regime speciale del margine i contribuenti che esercitano per professione abituale il commercio all ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni mobili usati, di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione, in relazione ai quali non hanno subito, all atto dell acquisto, la rivalsa dell imposta.

2 Sono interessati al regime speciale in commento anche i soggetti che effettuano cessione dei suddetti be ni non nel quadro di un esercizio abituale di attività di commercio degli stessi e le cessioni di beni usati poste in essere da imprese, professionisti ed enti soggetti passivi di imposta che occasionalmente effettuano la cessione dei beni indicati nell art. 36, D.L. n. 41/1995. Il regime si applica anche alle cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all asta. I beni interessati dalle disposizioni in commento sono: beni mobili usati suscettibili di impiego nello stato originario anche previa riparazione; oggetti d arte, d antiquariato, da collezione indicati nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995. Si deve trattare di beni acquistati presso privati, che pertanto non rivestono la qualifica di soggetti IVA. Il secondo periodo del comma 1 dell art. 36 del D.L. n. 41/1995 stabilisce che si considerano acquistati presso privati anche: i beni acquistati presso un soggetto passivo che non ha potuto operare la detrazione dell imposta ai sensi dell art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e, nel caso di autoveicoli usati, dall art. 10, n. 27- quinquies, D.P.R. n. 633/1972; i beni acquistati presso un soggetto passivo di imposta residente in altro Stato comunitario che operi in regime di franchigia nel proprio Stato membro; i beni acquistati presso un soggetto passivo d imposta che opera anch esso nel medesimo regime speciale del margine ed abbia assoggettato la cessione dei beni al regime speciale; i beni acquistati presso un operatore di altro Stato membro dell Unione Europea che abbia venduto i beni nel regime del margine. Gli oggetti d arte, d antiquariato e da collezione definiti dalla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, sono: quadri, incisioni, sculture, litografie originali, originali dell arte statuaria, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, francobolli, marche da bollo, marche postali, beni aventi più di cento anni, ecc. Per quanto riguarda i soggetti esercenti vendite all asta, le modalità di determinazione dell imposta con il particolare regime proprio si applicano alle rivendite effettuate dalle case d asta sulla base di contratti di commissione, aventi ad oggetto gli stessi beni sopra definiti. In merito ai veicoli a motore usati, la Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) all art. 1, comma 261 ha riformulato le lett. c) e d) dell art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, introducendo la nozione di veicoli stradali a motore, che ingloba tutti i veicoli rispondenti alle caratteristiche di peso e capienza indicate dalla norma (indipendentemente dalla tipologia: autovetture, autoveicoli, autocaravan). Relativamente all applicazione del regime del margine ai veicoli a motore, esso si applica alle cessioni, da parte di un rivenditore, di veicoli usati acquistati presso contribuenti che li hanno ceduti in regime di esenzione da IVA, ai sensi dell art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, per il fatto che l IVA risulta, all atto dell acquisto, int e- ramente indetraibile per tali soggetti. Sempre per i rivenditori, il comma 6, dell art. 30, legge n. 388/2000, prevede che il regime del margine si applichi alle cessioni di veicoli usati se, nell acquisto degli stessi, ha trovato applicazione il medesimo r e- gime. In sede di cessione dell autoveicolo, anche i soggetti passivi di IVA che, all atto dell acquisto, leasing, noleggio, ecc., non hanno potuto detrarre integralmente l imposta, devono applicare l IVA sulla parte del compenso corrispondente alla misura percentuale in cui hanno operato la detrazione dell imposta. Si segnala infine, che con le modifiche introdotte dal c.d. decreto sulla semplificazione fiscale (art. 2, comma 6-bis D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione) il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d arte, di antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995) si applica anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o di soggetti passivi d imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e da soggetti passivi d imposta che abbiano assoggettato l operazione al regime speciale. 2. Mezzi di trasporto da Paesi UE Il commercio di mezzi di trasporto usati, in specie di autoveicoli, rientra nel campo di applicazione del regime del margine, ma, per quanto riguarda l acquisto di auto usate provenienti da Paesi aderenti all Unione Europea, si rende opportuna qualche precisazione. Ai sensi dell art. 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, costituiscono acquisti intracomunitari le acqu i- sizioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto di imposta ed anche se non effettuati nell esercizio di imprese, arti e professioni. I mezzi di trasporto sono da considerarsi nuovi, allorquando si tratti di: imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le imbarcazioni destinate all esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, quelle che

3 hanno navigato per almeno 100 ore e che sono state immatricolate o iscritte in pubblici registri per la prima volta da almeno tre mesi; aeromobili con peso totale al decollo superiore a Kg , eccetto quelli di cui all art. 8-bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli che abbiano volato per almeno 40 ore e che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da almeno tre mesi; veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 KW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi quelli che abbiano percorso almeno seimila chilometri e che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da almeno sei mesi. Ai sensi dell art. 36, comma 10, D.L. n. 41/1995, negli scambi intracomunitari tra soggetti pa ssivi di imposta che applicano il regime del margine, i mezzi di trasporto costituiscono beni usati, se considerati tali a norma dell art. 38, comma 4, D.L. n. 331/1993. Pertanto, le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettate ad IVA sul margine di profitto per il solo motivo che tali beni sono qualificabili come usati, ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale. Da ciò deriva che, in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di un soggetto IVA nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e pr o- pria cessione intracomunitaria. Nel caso in cui i mezzi di trasporto siano ceduti da un soggetto passivo comunitario che non applica il r e- gime del margine, tali beni non possono essere considerati usati e l acquirente nazionale soggetto passivo dovrà considerare l operazione un normale acquisto comunitario. Con la circolare 18 luglio 2003, n. 40/E, l Agenzia delle entrate ha precisato che l operatore italiano è r e- sponsabile della violazione quando da elementi oggettivi poteva desumere che l operazione non avrebbe potuto essere assoggettata al regime del margine, qualunque sia la dicitura apposta sulla fattura. 3. Regime del margine Il regime del margine prevede tre diverse modalità di applicazione dell imposta Regime analitico Metodo analitico: la base imponibile viene determinata per ogni singola operazione di cessione ed è data dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo quest ultimo delle eventuali spese accessorie e di riparazione. È consigliabile certificare il prezzo d acquisto con un documento contabile; colui che acquista da un privato, pertanto, dovrebbe opportunamente predisporre un documento (ricevuta, nota, ecc.) che descriva il bene acquistato. L imposta viene calcolata solo sull importo, se positivo, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene, al lordo dell imposta, e il suo prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e accessorie, al lordo dell imposta addebitata al rivenditore. Tale differenza è il margine lordo. Se è di segno positivo, l imposta dovuta verrà calcolata su una sua parte e verrà determinata mediante uno dei procedimenti di scorporo previsti nell art. 27, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. L aliquota da applicare nel calcolo è quella propria del bene oggetto della rivendita. Se, al contrario, la differenza risulta negativa il margine viene considerato pari a zero; pertanto non è dovuta alcuna imposta. Occorre ricordare che le spese accessorie e quelle di riparazione non danno diritto alla detrazione della relativa imposta. Il regime del margine si caratterizza infatti per la indetraibilità dell IVA assolta sugli acquisti accessori. Per spese accessorie e di riparazione debbono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore ch e abbiano specifica inerenza con la fase di acquisizione o con quella successiva di riattazione all uso. Tra i primi possono ricomprendersi gli oneri tributari nonché quelli di intermediazione relativi all acquisto, le spese peritali, quelle notarili, di agenzia, di trasporto, etc. Tra i secondi sono da ricomprendere tutte le spese di riparazione e di restauro del bene usato. Se i beni usati vengono acquistati per essere destinati ad uso strumentale nell esercizio dell attività, l IVA assolta sulle riparazioni e manutenzioni connesse al normale utilizzo dei beni stessi è detraibile con le ordinarie modalità. Restano al contrario indetraibili le spese di riattivazione dei beni, se finalizzate alla su c- cessiva rivendita.

4 3.2. Regime forfetario Metodo forfetario: il margine su cui calcolare l imposta viene determinato applicando una percentuale al prezzo di rivendita. Si tratta infatti di fattispecie per le quali, risultando particolarmente difficoltoso calc o- lare il margine con la procedura analitica, il Legislatore ha determinato in via presuntiva l ammontare del margine, in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita. La percentuale varia a seconda del bene in oggetto: 60% del prezzo di vendita per le cessioni di oggetti d arte per i quali manca il prezzo di acquisto oppure quando questo è privo di rilevanza o è indeterminabile (si pensi al caso di un prezzo simbolico ovvero al caso in cui il rivenditore abbia corrisposto un prezzo unico per una universalità indistinta di beni); 50% del prezzo di vendita esclusivamente per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante (esclusi i prodotti di antiquariato); 50% del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione o di collezioni di francobolli nonché di parti o pezzi di ricambio derivanti dalla demolizione di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche e dal 2 marzo 1997 anche di libri di antiquariato ceduti in sede fissa; 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato, ceduti da ambulanti. Tale regime è applicabile esclusivamente per le fattispecie sopra elencate Regime globale Metodo globale: la base imponibile viene determinata come per il regime del margine analitico ma non per singola operazione bensì periodicamente e per masse di operazioni. La base imponibile su cui calcolare l imposta è data in tale caso dalla differenza tra il volume complessivo delle cessioni e il totale degli acquisti comprensivi delle spese accessorie e di riparazione; qualora l ammontare degli acquisti superi quello delle vendite (margine negativo) l eccedenza viene computata in aumento degli acquisti nel periodo successivo. L applicazione del margine globale è prevista solo per le attività di commercio relative ai seguenti beni (con esclusione delle attività svolte in forma ambulante): veicoli terrestri a motore usati; monete e altri oggetti da collezione; confezioni di materie tessili e comunque prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori; beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; qualsiasi altro bene di costo inferiore a euro 516, Metodo per le agenzie di vendita all asta Il nuovo regime è assimilabile al regime del margine. La ragione è che il soggetto che cura la vendita all asta acquista i beni senza subire la rivalsa dell imposta, in quanto il committente, se soggetto privato, non opera in regime IVA, e se soggetto passivo, non effettua una cessione soggetta all imposta. Pertanto l imposta deve essere applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto dall acquirente del b e- ne, incluse la commissione spettante all esercente la vendita all asta e le altre eventuali spese da questi a d- debitate, e l importo che l agenzia deve corrispondere al committente, vale a dire il prezzo di aggiudicazione del bene, al netto della commissione prevista nel contratto di mandato. Trattandosi di un sistema di determinazione dell imposta definibile del margine, sulla fattura emessa dall agenzia d asta non deve essere esposta l imposta in via separata rispetto al corrispettivo. Il comma 2 dell art. 40-bis, aggiunto al D.L. n. 41/1995, prevede l indetraibilità dell imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. Quanto all individuazione del momento di effettuazione dell operazione di vendita dei beni all agenzia d asta, esso è individuato all atto di rivendita degli stessi da parte dell agenzia. 5. Fatturazione I soggetti che applicano il regime speciale del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che trattasi di operazione soggetta al regime del margine, di cui all art. 36, D.L. n. 41/1995 e non possono e- sporre l imposta distinta dal corrispettivo.

5 Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi ordinari, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell IVA, anche se il cedente è eson e- rato dall obbligo di fatturazione. 6. Dichiarazione annuale I soggetti rientranti nel regime speciale del margine in sede di dichiarazione annuale devono compilare un apposito quadro del modello IVA. In base all art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995 i soggetti che operano nel regime del margine analitico o forfetario possono optare, per ogni singola cessione, per l applicazione dell imposta nei modi ordinari a norma dei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972; l opzione deve essere fatta nella prima dichiarazione annu a- le da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso in cui venga esercitata l opzione di cui sopra, l IVA relativa alle spese accessorie potrà essere portata in detrazione solo al momento della rivendita dei beni stessi. I contribuenti soggetti al metodo globale del margine possono optare per l applicazione del regime analit i- co, ma in questo caso l opzione si riferisce all intera attività e non alle singole operazioni e ha validità per almeno un triennio. 7. Territorialità Rientrano nel regime speciale solo le cessioni di beni acquistati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro UE Le importazioni sono escluse dal regime del margine, con le sole eccezioni degli oggetti d arte, d antiquariato e da collezione introdotti nel territorio dello Stato, per i quali il soggetto può optare per il regime del margine ordinario. Identica opzione può essere espressa per gli acquisti degli oggetti d arte dall autore o dai suoi eredi (se soggetti IVA), altrimenti escluse. Detta opzione deve essere espressa in sede di dichiarazione annuale relativa all anno precedente ed ha e f- fetto dal 1 gennaio dell anno in cui la dichiarazione viene presentata. L opzione è vincolante per due anni e continua salvo revoca, che deve essere comunicata con la dichiar a- zione annuale ed ha effetto dall anno in corso. Identico resta Il profilo territoriale nelle vendite all asta, dovendo i beni essere negoziati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro della Unione Europea. 8. Operazioni con l estero Le cessioni di beni effettuate in base agli artt. 8, 8-bis, 38-quater, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972 anche in caso di applicazioni del regime del margine sono considerate operazioni imponibili. Il margine relativo alle suddette operazioni concorre alla formazione del plafond. 9. Figure escluse Sono escluse dal regime speciale proprio dei beni usati le case d asta, che mantengono il particolare regime speciale IVA per loro riformulato sul modello del regime dei beni usati. 10. Figure particolari I soggetti che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati sono tenuti all applicazione del margine analitico. Tuttavia, per opzione, da effettuarsi in dichiarazione annuale, possono applicare la detrazione nei modi ordinari. In tale caso, l imposta relativa agli acquisti è detraibile solo al momento della cessione del bene. Non rientrano in tale regime le cessioni di beni ammortizzabili. IRAP Per quanto riguarda le regole di applicazione dell imposta, valgono quelle stabilite per la generalità dei co n- tribuenti; pertanto, si rinvia alla Parte IRAP. Regimi contabili 1. Libri e registri contabili obbligatori

6 Non è previsto alcun regime particolare; rimangono ferme le regole generali concernenti la contabilità in regime ordinario oppure in regime semplificato. Si veda, a questo proposito, Imposte dirette, Modalità di tenuta della contabilità. 11. Libri e registri contabili obbligatori Regime analitico I soggetti che applicano il regime analitico del margine devono tenere un apposito registro, vidimato ai sensi della legge IVA, simile al registro di carico e scarico dei beni previsto dall art. 53, D.P.R. n. 633/1972, così come successivamente disposto dal regolamento D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441,nel quale devono essere annotati gli acquisti e le cessioni dei singoli beni rientranti in tale regime. Per ogni operazione deve essere indicato: data di acquisto e data di cessione; natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti; prezzo di acquisto al lordo dell eventuale imposta; corrispettivo della cessione, comprensivo dell imposta, distinto per aliquota applicabile; costi di riparazione e spese accessorie, al lordo dell IVA addebitata dal fornitore. L ammontare complessivo dei margini conseguiti, distinti per aliquota, deve essere registrato, con annot a- zione separata nel registro dei corrispettivi, per confluire poi nella liquidazione d imposta relativa al peri o- do. I termini entro i quali devono essere annotate le operazioni nel registro di cui sopra sono: per quanto riguarda le vendite, entro il giorno non festivo successivo; per quanto riguarda gli acquisti, entro 15 giorni dall operazione, ma comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione. Non vi è obbligo di annotazione delle spese e delle fatture emesse o corrispettivi incassati, inerenti alla d i- sciplina speciale, nei normali registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi). Nel registro delle fatture o in quello dei corrispettivi vanno annotati entro i termini di liquidazione dell imposta i margini complessivi distinti per aliquote Regime normale IVA Per ogni singola cessione il contribuente può applicare, a sua scelta, il regime normale IVA, comunicand o- lo all Ufficio con la dichiarazione annuale relativa all anno in cui è effettuata l operazione. In caso di applicazione del regime normale è obbligatoria l emissione di fattura ed è ammessa la detrazione dell IVA asso l- ta sull acquisto del bene e sulle operazioni accessorie, da effettuare nella liquidazione periodica in cui si contabilizza la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle operazioni accessorie nell apposito reg i- stro Regime forfetario I soggetti che determinano il margine in modo forfetario non hanno l obbligo di istituire il registro speciale. Essi devono semplicemente registrare i corrispettivi delle operazioni effettuate, rientranti nel regime del margine, nel registro dei corrispettivi separatamente da quelli relativi ad altre operazioni. La registrazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno non festivo successivo a quello di effettu a- zione dell operazione. Per le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti è sufficiente la numerazione e la conservazione Regime globale I soggetti che applicano il regime del margine globale sono obbligati a tenere un registro degli acquisti nel quale devono annotare: la data di acquisto, la natura, qualità, quantità e il costo dei beni acquistati al lordo dell IVA; un registro delle vendite nel quale devono essere annotate: la data di vendita, la natura, la qualità, la quantità e il corrispettivo lordo distinto per aliquota. La base imponibile è calcolata effettuando il rapporto percentuale tra i corrispettivi soggetti ad ognuna delle diverse aliquote e il totale dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento; ogni percentuale così ottenuta verrà poi applicata al margine di periodo; dagli importi risultanti dovrà successivamente essere scorporata la relativa aliquota. Particolari annotazioni si effettuano in relazione ad acquisti per masse di beni di generi diversi e soggetti ad aliquote diverse.

7 I termini di annotazione sono gli stessi visti per il regime analitico, tuttavia le spese di riparazioni e acce s- sorie possono essere registrate anche successivamente alla data di annotazione delle rivendite, purché entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture. I contribuenti in oggetto non hanno l obbligo di registrare gli acquisti di beni destinati alla rivendita, ma soltanto l obbligo di conservare e numerare i documenti. La differenza positiva tra l ammontare delle cessioni e quello degli acquisti del periodo costituisce l importo in base al quale si determinano l imponibile e l IVA con l adozione del metodo dello scorporo. La differenza negativa costituisce un credito di costo (non d imposta) riportabile al periodo seguente. Aspetti amministrativi Dichiarazione e presa d atto Chiunque intenda vendere al minuto o all ingrosso cose usate o antiche deve darne preventiva comunicazione al Comune; la dichiarazione deve essere presentata in duplice copia (di cui una in bollo) al Sindaco, il quale constatati i requisiti oggettivi e soggettivi rilascia una ricevuta detta presa d atto, nella qu a- le viene precisato se si commerciano cose usate od oggetti aventi valore storico od artistico. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione l attività di commercio può essere posta in essere. Autorizzazioni Oltre alla dichiarazione e presa d atto sono richieste le seguenti autorizzazioni comunali: chi effettua acquisti in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti deve darne comunicazione al comune; chi effettua acquisti nella forma itinerante deve richiedere l autorizzazione per il commercio ambulante. L autorizzazione amministrativa rilasciata dall autorità comunale, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall art. 126 TUPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), viene a svolgere anche la funzione di autorizzazione di pubblica sicurezza. Gli obblighi previsti per il commercio di cose antiche o usate, di dichiarazione preventiva all autorità locale di pubblica sicurezza e di tenuta del registro delle operazioni compiute giornalmente, in cui sono ann o- tate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di pubblica sicurezza, non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, ma solo agli oggetti d arte e alle cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio e alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Libri e registri obbligatori Dagli artt. 126, 127 e 128 TUPS si evince che, prima di iniziare l attività, il commerciante di cose usate o di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione deve munirsi di un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le operazioni compiute giornalmente specificando le generalità del soggetto compratore o venditore, la data, il tipo di operazione e la specie della merce. Il registro deve essere vidimato dalla Qu e- stura prima del suo utilizzo. Questo tipo di registrazione ha la finalità di controllare la ricettazione. Denuncia di rinvenimento L esercente qualora venga in possesso di oggetti di interesse archeologico deve farne denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Aspetti previdenziali Riguardo agli aspetti previdenziali degli antiquari e commercianti di beni usati non ci sono regole particolari. Si tratta di soggetti tenuti all iscrizione alla gestione invalidità vecchiaia superstiti presso l INPS, ove l attività svolta costituisca per gli stessi occupazione prevalente. Valgono le regole generali dettate per il commercio.

8 Pertanto si rinvia alla categoria Commercio al dettaglio. Categorie economiche e Professioni 2014

Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA

Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA L Agenzia delle Entrate a pochi giorni dall operatività della liquidazione dell IVA per cassa fornisce una serie di chiarimenti in merito al nuovo regime. In particolare l

Dettagli

SOMMARIO. imposte e tasse IMPOSTE INDIRETTE

SOMMARIO. imposte e tasse IMPOSTE INDIRETTE SOMMARIO ESEMPI SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI INDIVIDUAZIONE DEI VEICOLI TRATTAMENTO AI FINI IVA VEICOLI DATI IN USO A DIPENDEN- TI E AMMINISTRATORI FISCALITÀ IVA VEICOLI AGENTI E RAPPRESENTANTI Artt.

Dettagli

Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione

Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione Per l anno 2015, i professionisti che rispettino determinati requisiti hanno la facoltà di scegliere tra due distinti regimi fiscali agevolati.

Dettagli

Nuovo costo per le auto

Nuovo costo per le auto Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle

Dettagli

Il contenuto della scheda carburante, combinando disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali, può essere così riepilogato:

Il contenuto della scheda carburante, combinando disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali, può essere così riepilogato: CIRCOLARE SETTIMANALE N. 4 SETTEMBRE 2013 LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE LE REGOLE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE Gli acquisti di carburante e lubrificanti

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 440/E OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA

Dettagli

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Seconda parte: Le Esportazioni e le Importazioni Torino, 25 marzo 2014 Dott. Marco Bodo Le Esportazioni di beni Le esportazioni sono cessioni di

Dettagli

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Ai Gentili Clienti IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Riferimenti Art. 1, commi da 325 a 330, Legge n. 228/2012 Artt. 39, 46 e 47, DL n. 331/93 In sintesi Con la

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 67 del 5 Maggio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Reverse Charge anche per Tablet Pc e Console da gioco Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il DLgs.

Dettagli

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. MAURO ROVIDA 16128 GENOVA - Via Corsica 218 Dott. FRANCESCA RAPETTI Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. LUCA GIACOMETTI e mail: segreteria@studiorovida.it

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

Direzione Generale Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo

Direzione Generale Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo Allegato alla Circolare n. 23/2015 Direzione Generale Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo Roma, 16 ottobre 2015 Oggetto: Gestione della fatturazione elettronica - Chiarimenti 1. Premessa Come

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore legale CLAUDIO UBINI dottore commercialista

Dettagli

In linea generale sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i titolari di partita IVA.

In linea generale sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i titolari di partita IVA. INFORMATIVA N. 2 / 2016 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 29.02.2015 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione

Dettagli

CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011

CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011 CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011 Vicenza, Luglio 2011 Con la presente circolare, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito al differimento

Dettagli

CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006. CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007

CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006. CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Bologna, 29 novembre 2006. CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006 CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 In

Dettagli

Circolare N. 2/2008 IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Circolare N. 2/2008 IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Via G. Bovini, 41-48100 Ravenna (RA) Tel. 0544-501881 Fax 0544-461503 www.consulentiassociati.ra.it Altra sede: Dott. Franco Foschini 48012 Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott.

Dettagli

S T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O

S T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O S T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O CIRCOLARE INFORMATIVA L ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA DAL 20% AL 21% Con la pubblicazione in G.U. del 16

Dettagli

Riassumiamo qui di seguito in ordine cronologico, gli interventi normativi che hanno colpito tale categoria di beni:

Riassumiamo qui di seguito in ordine cronologico, gli interventi normativi che hanno colpito tale categoria di beni: N. 10 2007 TRATTAMENTO FISCALE AUTOMEZZI Il legislatore negli ultimi mesi ha puntato molto l attenzione sugli autoveicoli aziendali, stravolgendo completamento lo scenario del loro trattamento fiscale.

Dettagli

La nuova ritenuta del 10%

La nuova ritenuta del 10% PERIODICO INFORMATIVO N. 52/2010 La nuova ritenuta del 10% L art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio) impone la ritenuta d acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici

Dettagli

Cessione veicoli, trattamento IVA

Cessione veicoli, trattamento IVA Cessione veicoli, trattamento IVA Al fine di individuare il corretto trattamento IVA della cessione di un veicolo usato, è necessario individuare il regime di detraibilità applicato all atto di acquisto

Dettagli

Informativa e consigli base per il TSRM che vuole o deve lavorare con la partita IVA al 1 Gennaio 2016

Informativa e consigli base per il TSRM che vuole o deve lavorare con la partita IVA al 1 Gennaio 2016 Informativa e consigli base per il TSRM che vuole o deve lavorare con la partita IVA al 1 Gennaio 2016 Il Comitato centrale di concerto con la Tesoreria della Federazione Nazionale, ha cercato di semplificare

Dettagli

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né

Dettagli

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI Numero 1 Anno 2008 gennaio/2 FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale destinato alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni

Dettagli

Servizio circolari per la clientela

Servizio circolari per la clientela Servizio circolari per la clientela Circolare n. 14 del 2 marzo 2006 Dichiarazione annuale IVA per il 2005 (modello IVA 2006) INDICE 1 La presentazione della dichiarazione IVA annuale per il 2005 Il modello

Dettagli

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata Focus di pratica professionale di Andrea Bongi La cedolare secca tra rinnovi contrattuali e novità del modello Unico 2012 I contratti registrati, scaduti o rinnovati prima del 7 aprile 2011 e le novità

Dettagli

SPESOMETRO INVIO ANCHE SENZA CHIARIMENTI

SPESOMETRO INVIO ANCHE SENZA CHIARIMENTI Circolare informativa per la clientela n. 32/2013 del 14 novembre 2013 SPESOMETRO INVIO ANCHE SENZA CHIARIMENTI In questa Circolare 1. Termine per l'invio telematico con tolleranza 2. Modello polivalente

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 28 del 7 ottobre 2010 Novità in materia di

Dettagli

VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015

VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015 VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015 POSSIBILITA DI LAVORO PER IL MEDICO NEOLAUREATO Continuità assistenziale Sostituzioni MMG Gare sportive, corsi di primo soccorso,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI 00199 ROMA VIA SALARIA 229

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI 00199 ROMA VIA SALARIA 229 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI 00199 ROMA VIA SALARIA 229 OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Dettagli

La disciplina della scheda carburante

La disciplina della scheda carburante ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 26 8 OTTOBRE 2011 La disciplina della scheda carburante Copyright 2011 Acerbi & Associati

Dettagli

PROLOCO VALVASONE VADEMECUM DEDICATO ALL HOBBISTA EDIZIONE 2012 VERSIONE 1.0

PROLOCO VALVASONE VADEMECUM DEDICATO ALL HOBBISTA EDIZIONE 2012 VERSIONE 1.0 PROLOCO VALVASONE VADEMECUM DEDICATO ALL HOBBISTA EDIZIONE 2012 VERSIONE 1.0 1 NORMATIVA GENERALE L'hobbismo è regolamentato a livello nazionale dal D. Lgs n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa

Dettagli

Allegato alla lettera:

Allegato alla lettera: 1 Roma, 28 luglio 2011 Allegato alla lettera: Prot. CC 46/11 Prot. BP/11 Prot. AT 833/11 Prot. AV 85/11 Prot. MG /11 Trasmissione a mezzo fax: 06 50545261 Questioni di carattere interpretativo riguardanti

Dettagli

IVA: REGIME DEL MARGINE E IMPOSTE DIRETTE

IVA: REGIME DEL MARGINE E IMPOSTE DIRETTE DOCUMENTO Roma, 15 aprile 2016 IVA: REGIME DEL MARGINE E IMPOSTE DIRETTE Tra commercio di francobolli e monete da collezione Simone Carunchio 1. Introduzione. Scopo di questo lavoro è di evidenziare e

Dettagli

MARCO BODO IL REGIME IVA NELLE COMPRAVENDITE DEGLI OGGETTI D ARTE

MARCO BODO IL REGIME IVA NELLE COMPRAVENDITE DEGLI OGGETTI D ARTE MARCO BODO IL REGIME IVA NELLE COMPRAVENDITE DEGLI OGGETTI D ARTE SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Requisiti soggettivi ed oggettivi per l applicazione del regime del margine 3. Metodi di calcolo del margine

Dettagli

Studio Professionale Galli

Studio Professionale Galli COMMENTI LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO RENZI A decorrere dal 24.4.2014, è entrato in vigore il DL n. 66/2014, c.d. Decreto Renzi, nell ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione

Dettagli

MODELLO UNI/2015. Istruzioni per la compilazione della comunicazione reddituale telematica relativa all anno 2014

MODELLO UNI/2015. Istruzioni per la compilazione della comunicazione reddituale telematica relativa all anno 2014 MODELLO UNI/2015 Istruzioni per la compilazione della comunicazione reddituale telematica relativa all anno 2014 MODELLO UNI FAC SIMILE Da trasmettere per via telematica Il/La sottoscritto/a, sotto la

Dettagli

Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale N. 42 17.11.2015 Legge di Stabilità 2016: maxi ammortamento auto aziendali A cura di Pasquale Pirone Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO Testo unico: D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con allegate la Tariffa e la Tabella. Circolare

Dettagli

IL DIRETTORE A tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali LORO SEDI A tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria LORO SEDI

IL DIRETTORE A tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali LORO SEDI A tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria LORO SEDI IL DIRETTORE PROT. N. 1511/12 BARI, 24 luglio 2012 A tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali LORO SEDI A tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria LORO SEDI OGGETTO: Certificazione

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della

Dettagli

UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE

UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE UNICO 2014 : LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto sono obbligati alla compilazione degli studi di settore tutti i contribuenti titolari di

Dettagli

REGIME DEL MARGINE INCONTRO DEL 26 NOVEMBRE 2013 APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE LAURA BORELLO ROBERTO RAMAZZOTTO

REGIME DEL MARGINE INCONTRO DEL 26 NOVEMBRE 2013 APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE LAURA BORELLO ROBERTO RAMAZZOTTO REGIME DEL MARGINE INCONTRO DEL 26 NOVEMBRE 2013 APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE LAURA BORELLO ROBERTO RAMAZZOTTO REGIME DEL MARGINE DECRETO LEGISLATIVO 41/95 CONVERTITO IN LEGGE 85/95 REQUISITO OGGETTIVO

Dettagli

Nuovo regime forfettario del contribuenti minimi legge di stabilità 2015

Nuovo regime forfettario del contribuenti minimi legge di stabilità 2015 Nuovo regime forfettario del contribuenti minimi legge di stabilità 2015 Soggetti ammessi Accesso Requisiti d accesso La nuova disciplina riguarda le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni

Dettagli

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it VAT PACKAGE 2010 Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010 Intervento del Dr. Michele Muratori michele.muratori@mazars.it LE FONTI NORMATIVE E LE CIRCOLARI Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Direttiva 2008/9/CE

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 3/2011

NOTA OPERATIVA N. 3/2011 NOTA OPERATIVA N. 3/2011 OGGETTO: OMESSA FATTURAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI E RAVVEDIMENTO OPEROSO - Premessa L Agenzia delle entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti relativi alla disciplina

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 4 del 5 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Gentili Clienti, nella presente circolare ci occuperemo: Incentivi da conto energia con trattamento fiscale differente;

Dettagli

I super ammortamenti per aziende e professionisti

I super ammortamenti per aziende e professionisti CIRCOLARE N. 05 Gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento TAX Emiliano Villa e.villa@stvtax.it Mario Colombo m.colombo@stvtax.it La presente è da considerarsi quale nota di studio.

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL INNOVAZIONE OGGETTO: Modello Certificazione

Dettagli

COMUNE DI CENESELLI Provincia di Rovigo

COMUNE DI CENESELLI Provincia di Rovigo COMUNE DI CENESELLI Provincia di Rovigo REGOLAMENTO E TARIFFA PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PESO PUBBLICO Approvato con deliberazione di C.C. n. I Pubblicazione all Albo Pretorio dal al II Pubblicazione

Dettagli

LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PROFESSIONE PROTETTA: SUBORDINATA ALL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DOPO IL COMPIMENTO DI UN ITER FORMATIVO LO PSICOLOGO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' IN MODO ABITUALE E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007 RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta

Dettagli

CONTABILITÀ. Regime Beni Usati. Release 4.90 Manuale Operativo

CONTABILITÀ. Regime Beni Usati. Release 4.90 Manuale Operativo Release 4.90 Manuale Operativo CONTABILITÀ Regime Beni Usati Il D.L. 41/1995, conv. in L. 85/1995 prevede un particolare regime (cd. Regime del margine) per la cessione di beni mobili usati e di oggetti

Dettagli

Anno 2014 N.RF302. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N.RF302. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N.RF302 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L ANNO 2013 RIFERIMENTI DELIBERA MIN.TRASPORTI N. 2 DEL

Dettagli

Deducibilita` dei costi degli autoveicoli in UNICO 2010

Deducibilita` dei costi degli autoveicoli in UNICO 2010 Deducibilita` dei costi degli autoveicoli in UNICO 2010 di Paolo Parisi (*) L ADEMPIMENTO " UNICO PF, SP, SC: Quadri RF, RG e RE Nella compilazione del modello UNICO e, in particolare, in sede di determinazione

Dettagli

A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani QUESITI: PRENOTAZIONE 0376.775130 INVIO VIA FAX 0376.770151 Argomenti Ultime su UNICO 2007 ed Interpello Tributario La proroga dei versamenti dell imposte per i contribuenti soggetti a studi di settore;

Dettagli

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ Circolare informativa per la clientela n. 3/2013 del 31 gennaio 2013 FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ In questa Circolare 1. Normativa Iva nazionale Novità

Dettagli

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura: Trento, 08/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 - AGGIORNATO Gentile Cliente, dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione,

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 Differenza del mod. Unico 2015 PF. Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2015 Si illustrano le modalità di determinazione e versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF, IRAP ed IRES e della cedolare

Dettagli

ULTIME NOVITÀ FISCALI

ULTIME NOVITÀ FISCALI FISCALE Modena, 05 novembre 2014 La presente comunicazione è destinata alle imprese aderenti dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni

Dettagli

OGGETTO: Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015.

OGGETTO: Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015. CIRCOLARE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma 4 aprile 2016 OGGETTO: Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015. 2 1. PREMESSA... 3 2. APPLICAZIONE

Dettagli

CONTABILITÀ. Regime Beni Usati. Release 5.20 Manuale Operativo

CONTABILITÀ. Regime Beni Usati. Release 5.20 Manuale Operativo Release 5.20 Manuale Operativo CONTABILITÀ Regime Beni Usati Il D.L. 41/1995, conv. in L. 85/1995 prevede un particolare regime (cd. Regime del margine) per la cessione di beni mobili usati e di oggetti

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

La certificazione delle ritenute d'acconto

La certificazione delle ritenute d'acconto COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

ULTIME NOVITÀ FISCALI

ULTIME NOVITÀ FISCALI STUDIO BAROZZI Ragionieri Commercialisti Bruno Barozzi Revere(MN) Ragioniere Commercialista Piazza Grazioli, 16 Consulente tecnico del Giudice Tel. 0386/46062 Revisore Contabile Fax: 0386/846095 info@studiobarozzi.it

Dettagli

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016 Art bonus Dai credito all arte ti restituisce gli interessi Venerdì 12 febbraio 2016 1 Effetti operativi delle misure fiscali dedicate alla cultura Intervento a cura della Dott.ssa Lucia Starola Dottore

Dettagli

Svolgono anche la libera professione

Svolgono anche la libera professione Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 27 Prot. 3021 DATA 11.04.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Attività intramuraria e modello 730 Riferimenti: Istruzioni alla compilazione del Modello 730/2007

Dettagli

NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 Milano, 2 gennaio 2013 NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 EMISSIONE FATTURE La legge di stabilità ha modificato

Dettagli

La partnership sotto la lente del fisco

La partnership sotto la lente del fisco La partnership sotto la lente del fisco Relatore Silvia Lanfrancotti Dottore commercialista Revisore contabile IN TERMINI ECONOMICO-AZIENDALI In termini economico-aziendali sono definite operazioni in

Dettagli

Consulenza tributaria. Adempimenti & Obblighi Iva. che l adempimento della fatturazione

Consulenza tributaria. Adempimenti & Obblighi Iva. che l adempimento della fatturazione Adempimenti & Obblighi Iva Le diverse modalità di emissione della fattura L articolo si propone di mettere in evidenza come, a seconda delle situazioni, possa variare il momento impositivo connesso con

Dettagli

INDICE GUIDA OPERATIVA

INDICE GUIDA OPERATIVA INDICE GUIDA OPERATIVA MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL ANNO 2012 1 Premessa 1 Novità 1 Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma 2 Struttura dei modelli 3 Modalità e termini

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 4 P a g. 1 di 5 Informativa 37/2014 Oggetto Sommario CHIARIMENTI LAST MINUTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L OBBLIGO DI ANNOTAZIONE

Dettagli

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Circolare N. 51 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 10 luglio 2009 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Al sussistere di determinate condizioni, i soggetti che operano abitualmente con l estero

Dettagli

1) Modello F24: Codici tributo ad hoc per il versamento degli interessi a seguito della rateazione degli avvisi bonari

1) Modello F24: Codici tributo ad hoc per il versamento degli interessi a seguito della rateazione degli avvisi bonari Stampa Novità fiscali dell'11 luglio 2008: credito di imposta per l incremento dell occupazione: novità; modello F24: nuovi codici per rateazione avvisi bonari; credito d imposta per investimenti in aree

Dettagli

INDICE GUIDA OPERATIVA

INDICE GUIDA OPERATIVA GUIDA OPERATIVA MODELLI DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 1 Premessa 1 Novità 1 Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma 3 Struttura dei modelli 3 Modalità e termini di presentazione della

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Studio Menichini Dottori Commercialisti

Studio Menichini Dottori Commercialisti ST Studio Menichini Dottori Commercialisti Proroghe versamenti e differimento delle scadenze di agosto 2015 CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA 1 1 PREMESSA Con il decreto firmato dal Presidente del Consiglio

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Allegato alla Delib.G.R. n. 45/19 del 12.11.2012 Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Art. 1 (Soggetti titolari del

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

BONUS AI CLIENTI: casi pratici di note di credito

BONUS AI CLIENTI: casi pratici di note di credito BONUS AI CLIENTI: casi pratici di note di credito I bonus sono incentivi alle vendite che vengono accordati, dal fornitore, alla propria clientela. Essi posso essere di tre tipi: quantitativi, qualitativi

Dettagli

N.B.: per poter eseguire la 1ª chiusura I.V.A. periodica dell'anno occorre avere eseguito la Chiusura I.V.A. a fine anno.

N.B.: per poter eseguire la 1ª chiusura I.V.A. periodica dell'anno occorre avere eseguito la Chiusura I.V.A. a fine anno. Registrazione Movimenti Contabili di Apertura Per registrare manualmente i movimenti di apertura ad inizio anno, occorre: creare una causale contabile per registrare i movimenti di apertura (dovrà essere

Dettagli

STUDIO SOGLIA SRL ULTIME NOVITÀ FISCALI

STUDIO SOGLIA SRL ULTIME NOVITÀ FISCALI SPAZIO AZIENDE dicembre 2012 ULTIME NOVITÀ FISCALI Ricarico irragionevole Sentenza CTR Marche 27.9.2012, n. 121/1/12 Redditometro Sentenza Corte Cassazione 29.10.2012, n. 18604 Certificazione crediti verso

Dettagli

Anno 2013 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale AFFITTO D AZIENDA - IMPOSTE INDIRETTE

Anno 2013 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale AFFITTO D AZIENDA - IMPOSTE INDIRETTE Anno 2013 N. RF217 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO OGGETTO La Nuova Redazione Fiscale AFFITTO D AZIENDA - IMPOSTE INDIRETTE Pag. 1 / 6 RIFERIMENTI ARTT. 2561 E 2562 C.C.; DPR 131/86 ; ART. 35 CO. 10-QUATER

Dettagli

Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies)

Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies) Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 Modifiche alla disciplina dei Costi Black List e delle CFC (Controlled Foreign Companies) Slide a cura di Valentina Falzaresi 1 Sommario Premessa Costi Black

Dettagli

Imposta sulla importazione di beni strumentali. e provvedimenti fiscali diversi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Imposta sulla importazione di beni strumentali. e provvedimenti fiscali diversi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino Decreto 27 ottobre 2003 n.135 REPUBBLICA DI SAN Visto l'art.26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40; Visto il Decreto 21 dicembre 1999, n.126; MARINO Imposta sulla importazione di beni strumentali e provvedimenti

Dettagli

INDICE. Introduzione... pag. 9 L EVOLUZIONE NORMATIVA DAL 2006 AD OGGI CAPITOLO PRIMO CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

INDICE. Introduzione... pag. 9 L EVOLUZIONE NORMATIVA DAL 2006 AD OGGI CAPITOLO PRIMO CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI INDICE Introduzione... pag. 9 L EVOLUZIONE NORMATIVA DAL 2006 AD OGGI 1. Novità in tema di imposta sul valore aggiunto... pag. 13 1.1 Incompatibilità della legislazione nazionale con il diritto comunitario:

Dettagli

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. M A U R O R O V I D A 16128 GENOVA - Via Corsica 2/18 Dott. F R A N C E S C A R A P E T T I Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. L U C A

Dettagli

UM86U. ntrate. genzia PERIODO D IMPOSTA 2012. Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore

UM86U. ntrate. genzia PERIODO D IMPOSTA 2012. Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore genzia ntrate PERIODO D IMPOSTA 2012 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore 2013 UM86U 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori

Dettagli

Regime dei minimi e «nuovo» forfait

Regime dei minimi e «nuovo» forfait Regime dei minimi e «nuovo» forfait Elementi di criticità e profili Iva Nicola Forte Latina, 4 maggio 2015 1 I due regimi Il confronto Dal confronto effettuato tra il regime dei minimi ed il nuovo forfait

Dettagli

Gli adempimenti. VAT PACKAGE: lo stato dell arte dopo la prima applicazione. Dott. Sergio Finulli S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Gli adempimenti. VAT PACKAGE: lo stato dell arte dopo la prima applicazione. Dott. Sergio Finulli S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE VAT PACKAGE: lo stato dell arte dopo la prima applicazione Gli adempimenti Dott. Sergio Finulli 6 ottobre 2010 - Fondazione Ambrosianeum Sala Falck Introduzione Identificazione

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

Cenni fiscali delle compravendite internazionali di opere d arte

Cenni fiscali delle compravendite internazionali di opere d arte A cura di Cenni fiscali delle compravendite internazionali di opere d arte Marco Bodo Commissione Nazionale UNGDCEC Economia della Cultura LE NORMATIVE APPLICABILI - Codice Civile (art. 1510 e seg.) vendita

Dettagli

GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP)

GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP) GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO LA NORMATIVA DÌ BASE Le principali IMPOSTE che gravano sulle auto, sono: (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall art. 164 del TUIR (DPR 917/86, così

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL IMPIANTO E ALL ESERCIZIO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O A SCOPO ALIMENTARE. (ART. 22 L.R. 4 SETTEMBRE

Dettagli

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche Legge finanziaria per il 2008 Le principali novità riguardano: I. Aliquote

Dettagli

STUDIO BOIDI & PARTNERS

STUDIO BOIDI & PARTNERS & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri

Dettagli