Le responsabilità nel trasferimento d azienda o di ramo d azienda

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1 Commissione Diritto dell impresa Le responsabilità nel trasferimento d azienda o di ramo d azienda Marcello Piacentini n1

2 Artt del Codice civile (Dell Azienda) Art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 (responsabilità solidale per i debiti tributari) Art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ) 2

3 } L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. } Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 3

4 } Rilevanza dell art c.c. Libro Giornale Libro Inventari Altre scritture contabili richieste da natura e dimensioni dell impresa 4

5 Il Registro Acquisti IVA, pur obbligatorio, non costituisce prova dell esistenza del debito (Cass. civile, sezione II, 3 marzo 1994, n. 2108). L efficacia probatoria dei libri obbligatori, } deriva espressamente dalla normativa codicistica } attiene ai rapporti di credito e debito inerenti l esercizio dell impresa } I registri IVA non svolgono alcuna funzione probatoria dei rapporti di debito e credito dell impresa, } ma hanno la sola funzione di documentare il debito fiscale ai fini IVA 5

6 } La disposizione è volta a tutelare i terzi creditori, ma anche a consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass. civ. sez. II, n del 21 dicembre 2012) } L iscrizione dei debiti nei libri obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell acquirente e non può essere surrogato in alcun modo (ricorso a testimoni) né desunto in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, sent. n del 10 novembre 2010) 6

7 } L inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsivoglia ragione, tra cui anche la loro non obbligatorietà o indisponibilità, rende inconfigurabile l elemento costitutivo della responsabilità del soggetto acquirente e preclude il sorgere della medesima. (Cassazione civile, sez. III, sent. n del 09 marzo 2006; Cass. civ., sez. III, sent. n del 20/2/1999). 7

8 } La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la norma dell art c.c. è una norma a carattere eccezionale e pertanto, non suscettibile di poter essere interpretata se non rigorosamente (Cass. n. 1454/1971; Cass. n /2010; Cass. n. 8363/2000). } Il principio di cui all art c.c. deve essere quindi interpretato in modo rigoroso, atteso che un interpretazione restrittiva della norma non pregiudica in alcun modo il creditore, che può difatti sempre pretendere di essere soddisfatto dal debitore principale, e cioè l alienante dell azienda. 8

9 L elemento costitutivo della responsabilità, e cioè l iscrizione dei debiti nei libri contabili della società cedente, deve quindi essere sempre provato dal creditore dell azienda ceduta, in quanto Non può rispondere la cessionaria per i debiti dell'alienante ex art comma 2 c.c., ove non sia provato l elemento costitutivo della responsabilità, dato dalla risultanza dei libri contabili obbligatori del debito oggetto del giudizio (Tribunale Milano sez. XI, sent. n del 25 giugno 2009). 9

10 Il comma 2 dell'art del codice civile prevede una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti che i lavoratori vantano nei confronti del datore di lavoro alla data del trasferimento dell'azienda. Tale norma deve essere intesa come un espressa deroga al disposto del comma 2 dell'art Dunque, i lavoratori dipendenti possono indifferentemente chiedere il pagamento delle proprie spettanze sia al cedente che al cessionario a prescindere: dalle pattuizioni intercorse tra cedente e cessionario dal fatto che tali debiti risultino o meno dai libri contabili obbligatori 1 0

11 Il cessionario è responsabile in solido, } fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, } per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni } commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti, } nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 1 1

12 } In sede di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta) non si applica l art. 14 del Dlgs 472/97 (Ris. 112/E del 1999) Infatti non sussiste il pericolo della collusione tra cedente e cessionario dato il profilo pubblicistico dell operazione non è previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente/fallito è fatta salva la par condicio creditorum. 1 2

13 Per configurare la responsabilità del cessionario non è indispensabile che il trasferimento dell'azienda risulti da apposito atto materiale. È sufficiente che si renda applicabile l'imposta di registro per presunzione di cessione (salvo prova contraria) desunta: } dalla continuazione della stessa attività commerciale nel medesimo locale o in parte di esso, } da cambiamenti nella ditta, dell'insegna o nella titolarità dell'esercizio } da altre presunzioni gravi, precise e concordanti. 1 3

14 } 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. } 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 1 4

15 La CM 180/E del formula una nutrita serie di chiarimenti relativi al D.Lgs 472/97. Tra questi precisa che il certificato in oggetto: } può essere richiesto dal cedente o dal cessionario, con l esplicita dichiarazione di consenso del cedente } può essere richiesta in qualsiasi momento anche successivo al trasferimento dell azienda (in qs caso senza più il consenso del cedente) } i 40 giorni decorrono dalla data di ricevimento della richiesta 1 5

16 Con Sentenza 5979 del , la Corte di Cassazione ha apportato una serie di chiarimenti riguardo l ambito e le modalità di applicazione dell Art. 14 Dlgs. 472/97. In primis: La limitazione del comma 2 opera solo qualora sia stato richiesto il certificato. In mancanza, nel caso emergano debiti riconducibili ai periodi di cui al comma 1 in una data successiva a quella di trasferimento, il cessionario ne risponde solidalmente. 1 6

17 } La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 1 7

18 } La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. 1 8

19 In caso di comportamento fraudolento vengono meno tutte le limitazioni ed esimenti previste nei primi 3 commi. } In particolare il cessionario è illimitatamente responsabile in solido per tutte le violazioni riconducibili all ultimo triennio, anche in assenza di atti di irrogazione di sanzioni. } La fraudolenza è stata desunta da alcuni elementi gravi, precisi e concordanti quali: la presenza di società cartiere coincidenza delle sedi legali delle due società contraenti stretta correlazione temporale tra l'atto di cessione e l'inizio di poco precedente della verifica fiscale nei confronti della cedente. 1 9

20 } 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. } 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. } 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda. 2 0

21 Il primo comma non introduce nuovi concetti rispetto a quanto già previsto nella normativa previgente. Il successivo secondo comma però, oltre a limitare l obbligazione del cessionario alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili, prevede la responsabilità solidale anche per quelle dovute per illeciti amministrativi dei quali egli (cessionario) era comunque a conoscenza 2 1

22 } Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. } Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. 2 2

23 } Si ritiene più ristretto rispetto al concetto di intuitus personae. Per esempio non rientrano in questa limitazione il contratto di lavoro dipendente o quello di agenzia } Non si trasferiscono automaticamente i contratti di prestazione artistica o quelli di opera intellettuale } In origine rientravano tra i rapporti intrasmissibili tutti quelli relativi ad appalti pubblici. Con il nuovo codice degli appalti è stata superata questa posizione. 2 3

24 } La facoltà di recedere non è impedimento alla successione del rapporto, ma comporta il potere di sciogliere il contratto già trasferito. } Rispetto alla cessione del contratto, che comporta il necessario consenso del contraente ceduto, va contemperato anche l interesse dell acquirente a disporre degli assets aziendali nel loro complesso. 2 4

25 } La giusta causa, di difficile identificazione in astratto, va valutata caso per caso e deve consistere nella inidoneità dell acquirente a dare oggettivamente affidamento sulla regolare esecuzione del contratto. } La decorrenza dei tre mesi per l esercizio del recesso si fa risalire all iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese 2 5

26 Per effetto del subentro nei rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale } la corresponsabilità del cessionario per inadempimento del cedente } prescinde dalla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili } perché si inserisce nell ambito della più generale sorte del contratto, anche in fase contenziosa. In altri termini } il regime fissato dal citato art cod. civ., con riferimento di debiti dell azienda ceduta, trova applicazione soltanto quando si tratti di debiti in sé soli considerati. 2 6

27 } Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. } Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. } Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento 2 7

28 } Il divieto di concorrenza sussiste anche se le parti non lo hanno previsto. Le stesse possono anche delimitarlo o escluderlo. } Oggetto del divieto è l idoneità della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta. Oltre che per la produzione di beni e servizi dello stesso tipo anche per la produzione di prodotti succedanei o per attività ausiliaria a impresa concorrente. } Non riguarda il cedente che abbia alienato solo una delle aziende di cui era titolare. 2 8

29 }Il divieto riguarda anche le imprese di cui l alienante sia venuto in possesso per eredità gestite per interposta persona. }L'obbligo di non concorrenza dell'alienante permane anche se l'acquirente successivamente trasferisce ad altri l'azienda. }Non è necessaria la prova di un danno effettivo, essendo sufficiente la mera potenzialità che esso si verifichi in conseguenza della contraria condotta dell'obbligato (Cass. Civ. Sez. I, 1311/96). }La prova di un concreto pregiudizio va prodotta solo in sede di eventuale risarcimento del danno. 2 9

30 } La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. } Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. 3 0

31 AZIENDA E RAMO D AZIENDA 3 1

32 } Il Codice civile definisce l azienda come il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art. 2555). } Il Ramo d azienda non è affatto definito; in linea generale possiamo utilizzare lo stesso concetto per analogia. } La definizione di natura giuridica risulta limitativa. 3 2

33 } Perché un insieme di beni, diritti e obbligazioni possa essere qualificato come RAMO D AZIENDA è necessario che tale complesso sia dotato di una propria autonomia di funzionamento e di capacità economica. } Al fine di valutare tale requisito, vanno considerate le connessioni al suo interno, ma anche la rilevanza delle relazioni con le altre componenti aziendali non rientranti nello specifico ramo. 3 3

34 } Un ramo di azienda è una unità organizzativa, dotata di persone e mezzi, che si configura come un sottosistema di operazioni di gestione la cui connessione è tale che le relazioni che si dispiegano tra quelle operazioni sovrastano nell'intensità e nella specie le relazioni che le avvincono alle restanti operazioni nel generale sistema di impresa. 3 4

35 } Queste ultime relazioni non vanno, però, trascurate; } per poter apprezzare l'economicità del ramo aziendale va esaminato anche il grado di interdipendenza esistente tra i diversi sottosistemi (rami) aziendali della medesima impresa, al fine di accertare che non sussistano effetti sinergici in misura tale da porre in discussione la stessa autonomia economica del ramo in oggetto 3 5

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